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Che manda eseguire la convenzione telegrafica conchiusa fra l'Italia e la Repubblica di San Marino. (079U4989)

Articolo unico.



Piena ed intera esecuzione sara' data alla Convenzione telegrafica fra il Nostro Governo e quello della Repubblica di San Marino, firmata in Firenze addi' 25 maggio 1819, e le cui ratifiche vennero scambiate il 3 luglio dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 luglio 1879.

UMBERTO.

DEPRETIS.