Che manda eseguire la convenzione telegrafica conchiusa fra l'Italia e la Repubblica di San Marino. (079U4989)
Preambolo
Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro ad interim degli Affari Esteri, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione sara' data alla Convenzione telegrafica fra il Nostro Governo e quello della Repubblica di San Marino, firmata in Firenze addi' 25 maggio 1819, e le cui ratifiche vennero scambiate il 3 luglio dello stesso anno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 luglio 1879.
UMBERTO.
DEPRETIS.
Convenzione
Convenzione telegrafica fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino
Parte di provvedimento in formato grafico