N NORME. red.it

Che approva l'istituzione del Credito fondiario in Sardegna. (7200421R)

Art. 1.



L'esercizio del Credito fondiario, di cui le operazioni sono regolate dalla Legge 14 giugno 1866, n. 2983, dal Verbale 23 febbraio 1866 e dalla Convenzione 4 ottobre 1865, e' assunto per l'isola di Sardegna dalla Cassa di risparmio di Cagliari.

Il nuovo Istituto e' aggiunto ai 5 Istituti contemplati nel predetto Verbale e nella citata Legge, e prende il titolo di Credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari.