Che approva l'istituzione del Credito fondiario in Sardegna. (7200421R)
Preambolo
Vista la deliberazione adottata in assemblea generale del 17 marzo 1872 dai soci fondatori della Cassa di risparmio di Cagliari per l'assunzione del Credito fondiario in Sardegna;
Visto il Regolamento organico di detta Cassa di risparmio, approvato col Regio Decreto del 4 dicembre 1859 e riformato coi Reali Decreti del 17 novembre 1867 e del 21 gennaio 1872;
Vista la Legge 14 giugno 1866, n. 2983, per l'ordinamento del Credito fondiario;
Visto il Regolamento esecutivo di detta Legge, approvato col Regio Decreto del 25 agosto 1866, n. 3177, e riformato coi Reali Decreti del 6 dicembre 1866, n. 3372, e 30 giugno 1867, n. 3787;
Visto il Regio Decreto 25 aprile 1867, che fissa la quota rispettiva del contributo di vigilanza a carico degli Istituti di credito fondiario;
Visto l'articolo 23 della citata Legge 14 giugno 1866;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio di Stato;
VITTORIO EMANUELE II Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
L'esercizio del Credito fondiario, di cui le operazioni sono regolate dalla Legge 14 giugno 1866, n. 2983, dal Verbale 23 febbraio 1866 e dalla Convenzione 4 ottobre 1865, e' assunto per l'isola di Sardegna dalla Cassa di risparmio di Cagliari.
Il nuovo Istituto e' aggiunto ai 5 Istituti contemplati nel predetto Verbale e nella citata Legge, e prende il titolo di Credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari.
Art. 2.
Il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari sottosta e si uniforma a tutte le disposizioni della Legge, Convenzione e Verbale anzidetti, alle prescrizioni regolamentari emanate in esecuzione della stessa Legge ed alle discipline stabilite per gli altri Istituti di credito fondiario.
Art. 3.
Il fondo stabilito per le operazioni del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari e' di lire cinquecentomila con facolta' di aumento.
Art. 4.
La vigilanza governativa prescritta per gli Istituti di credito fondiario sara' esercitata anche su quello di Sardegna coerentemente al disposto dell'articolo 8 del Regio Decreto del 5 settembre 1869, n. 5256.
Il contributo di vigilanza dell'Istituto medesimo e' stabilito in annue lire cinquecento, pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi' 29 settembre 1872.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 16 ottobre 1872
Vol. 64 Atti del Governo a c. 14. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Castagnola.