Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. (065U2641)
Art. 310
Art. 310.
Le copie delle sentenze, delle comparse, e di qualunque altro atto che debbansi spedire dai cancellieri, dai procuratori, o dagli uscieri devono essere scritte in modo chiaro e correttamente; in difetto, il presidente o il pretore fa spedire altre copie a spese del cancelliere, del procuratore, o dell'usciere.