Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. (065U2641)
Art. 21
Art. 21.
Agli esami degli uditori, indipendentemente dal prescritto nell'ultimo capoverso dell'articolo 23 della legge di ordinamento giudiziario, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 di questo regolamento.