Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. (26G00073)
Art. 6
ARTICOLO 6
Crimini gravi motivo di allarme per la comunita' internazionale
1. Le Parti riaffermano che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti e che devono essere attuate misure atte ad affrontare tali crimini, secondo il caso, a livello interno o internazionale in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili. Tali misure possono comprendere mezzi diplomatici e umanitari e altri mezzi pacifici, nonche' i tribunali penali internazionali.
2. Le Parti ritengono che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestano grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali.
3. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con tali organi giurisdizionali in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e gli obblighi internazionali applicabili.
4. Le Parti cooperano al fine di promuovere l'universalita' dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.
Crimini gravi motivo di allarme per la comunita' internazionale
1. Le Parti riaffermano che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti e che devono essere attuate misure atte ad affrontare tali crimini, secondo il caso, a livello interno o internazionale in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili. Tali misure possono comprendere mezzi diplomatici e umanitari e altri mezzi pacifici, nonche' i tribunali penali internazionali.
2. Le Parti ritengono che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestano grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali.
3. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con tali organi giurisdizionali in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e gli obblighi internazionali applicabili.
4. Le Parti cooperano al fine di promuovere l'universalita' dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.