Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. (26G00073)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 58 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 52 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA,
DALL'ALTRA
L'UNIONE EUROPEA, di seguito "UE",
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
Stati membri dell'Unione europea, di seguito "Stati membri",
da una parte,
e
IL GOVERNO DELLA MALAYSIA, di seguito "Malaysia",
dall'altra,
in appresso denominati singolarmente "la Parte" e collettivamente "le Parti",
CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;
ATTRIBUENDO particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;
CONSIDERANDO che il presente accordo e' un elemento di relazioni piu' ampie e coerenti tra di esse, costituite da accordi di cui sono firmatarie;
RICONOSCENDO il valore della tolleranza, dell'accettazione e del rispetto reciproco in una comunita' internazionale variegata e multiforme, e riconoscendo l'importanza della moderazione;
RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ("UNGA") il 10 dicembre 1948, e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti;
RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente;
DESIDERANDO intensificare la cooperazione in materia di stabilita', giustizia e sicurezza come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della poverta' e la promozione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalla risoluzione UNGA n. 70/1 del 25 settembre 2015;
INDIVIDUANDO nel terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e desiderando intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, conformemente ai pertinenti strumenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC"), in particolare la risoluzione UNSC 1373 (2001);
ESPRIMENDO il loro impegno a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo e a creare strumenti internazionali efficaci per eliminarlo definitivamente;
RICONOSCENDO che tutte le misure adottate per combattere il terrorismo devono essere conformi con gli obblighi assunti dalle Parti in virtu' del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario;
RIBADENDO che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti e considerando che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali;
CONCORDANDO sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("ADM") e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e desiderando intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo;
RICONOSCENDO che la circolazione incontrollata delle armi convenzionali costituisce una minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' sul piano internazionale e regionale e riconoscendo la necessita' di cooperare per garantire il trasferimento responsabile di armi convenzionali e di lottare contro il traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni;
RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico ("ASEAN") firmato a Kuala Lumpur il 7 marzo 1980, e dei suoi successivi protocolli di adesione;
RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse;
ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, comprese la tutela ambientale e una cooperazione concreta per affrontare il cambiamento climatico;
ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente;
SOTTOLINEANDO l'importanza di rafforzare la cooperazione in materia di migrazione;
PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le Parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della liberta', della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'UE, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Malaysia che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'UE che dovessero essere adottate a norma del suddetto titolo ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare o accettare tali misure in conformita' del protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'UE rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato a tali trattati;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Basi della cooperazione
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945.
3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, in particolare per rafforzare un partenariato mondiale per lo sviluppo rinnovato nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
4. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo in tutti i suoi aspetti.
5. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
6. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo sara' in linea con le loro disposizioni legislative, normative e regolamentari e le loro politiche.
DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA,
DALL'ALTRA
L'UNIONE EUROPEA, di seguito "UE",
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
Stati membri dell'Unione europea, di seguito "Stati membri",
da una parte,
e
IL GOVERNO DELLA MALAYSIA, di seguito "Malaysia",
dall'altra,
in appresso denominati singolarmente "la Parte" e collettivamente "le Parti",
CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;
ATTRIBUENDO particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;
CONSIDERANDO che il presente accordo e' un elemento di relazioni piu' ampie e coerenti tra di esse, costituite da accordi di cui sono firmatarie;
RICONOSCENDO il valore della tolleranza, dell'accettazione e del rispetto reciproco in una comunita' internazionale variegata e multiforme, e riconoscendo l'importanza della moderazione;
RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ("UNGA") il 10 dicembre 1948, e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti;
RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente;
DESIDERANDO intensificare la cooperazione in materia di stabilita', giustizia e sicurezza come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della poverta' e la promozione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalla risoluzione UNGA n. 70/1 del 25 settembre 2015;
INDIVIDUANDO nel terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e desiderando intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, conformemente ai pertinenti strumenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC"), in particolare la risoluzione UNSC 1373 (2001);
ESPRIMENDO il loro impegno a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo e a creare strumenti internazionali efficaci per eliminarlo definitivamente;
RICONOSCENDO che tutte le misure adottate per combattere il terrorismo devono essere conformi con gli obblighi assunti dalle Parti in virtu' del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario;
RIBADENDO che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti e considerando che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali;
CONCORDANDO sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("ADM") e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e desiderando intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo;
RICONOSCENDO che la circolazione incontrollata delle armi convenzionali costituisce una minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' sul piano internazionale e regionale e riconoscendo la necessita' di cooperare per garantire il trasferimento responsabile di armi convenzionali e di lottare contro il traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni;
RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico ("ASEAN") firmato a Kuala Lumpur il 7 marzo 1980, e dei suoi successivi protocolli di adesione;
RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse;
ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, comprese la tutela ambientale e una cooperazione concreta per affrontare il cambiamento climatico;
ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente;
SOTTOLINEANDO l'importanza di rafforzare la cooperazione in materia di migrazione;
PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le Parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della liberta', della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'UE, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Malaysia che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'UE che dovessero essere adottate a norma del suddetto titolo ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare o accettare tali misure in conformita' del protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'UE rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato a tali trattati;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Basi della cooperazione
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945.
3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, in particolare per rafforzare un partenariato mondiale per lo sviluppo rinnovato nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
4. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo in tutti i suoi aspetti.
5. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
6. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo sara' in linea con le loro disposizioni legislative, normative e regolamentari e le loro politiche.
Art. 2
ARTICOLO 2
Obiettivi della cooperazione
Gli obiettivi del presente accordo sono instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni.
Obiettivi della cooperazione
Gli obiettivi del presente accordo sono instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni.
Art. 3
ARTICOLO 3
Cooperazione nell'ambito dei consessi e delle organizzazioni regionali e internazionali
1. Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite ("ONU") e le pertinenti agenzie dell'ONU, il dialogo UE-ASEAN, il forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa ("ASEM"), la Conferenza dell'ONU sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC").
2. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione tra gruppi di riflessione, universita', organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di formazioni, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni in materia concordate tra le Parti.
Cooperazione nell'ambito dei consessi e delle organizzazioni regionali e internazionali
1. Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite ("ONU") e le pertinenti agenzie dell'ONU, il dialogo UE-ASEAN, il forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa ("ASEM"), la Conferenza dell'ONU sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC").
2. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione tra gruppi di riflessione, universita', organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di formazioni, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni in materia concordate tra le Parti.
Art. 4
ARTICOLO 4
Cooperazione regionale e bilaterale
Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nel presente accordo, le Parti possono anche cooperare, di comune accordo, mediante attivita' svolte a livello regionale o combinando quadri bilaterali e regionali, tenendo conto dei processi decisionali regionali del gruppo regionale interessato. Nella scelta del quadro appropriato, le Parti cercano di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati, sfruttando al meglio le risorse disponibili e garantendo la coerenza con le altre attivita'.
Cooperazione regionale e bilaterale
Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nel presente accordo, le Parti possono anche cooperare, di comune accordo, mediante attivita' svolte a livello regionale o combinando quadri bilaterali e regionali, tenendo conto dei processi decisionali regionali del gruppo regionale interessato. Nella scelta del quadro appropriato, le Parti cercano di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati, sfruttando al meglio le risorse disponibili e garantendo la coerenza con le altre attivita'.
Art. 5
ARTICOLO 5
Lotta al terrorismo
Le Parti ribadiscono l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo, nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto umanitario, tenendo conto della strategia globale antiterrorismo dell'ONU contenuta nella risoluzione UNGA n. 60/288 (2006), nel testo riveduto dalle risoluzioni UNGA n. 62/272 (2008) e n. 64/297 (2010). In tale contesto, le Parti cooperano per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo, in particolare:
a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni UNSC 1267 (1999), 1373 (2001) e 1822 (2008), e delle altre risoluzioni pertinenti dell'ONU, e della ratifica e attuazione di altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;
b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e interno;
c) scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze su come prevenire il fenomeno;
d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo e nell'opportuno quadro normativo, e adoperandosi per pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU e gli altri strumenti internazionali applicabili;
e) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite cosi' da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite;
f) attuando e intensificando la cooperazione in materia di lotta al terrorismo nell'ambito del dialogo UE-ASEAN e dell'ASEM;
g) condividendo le migliori pratiche relativamente alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo.
Lotta al terrorismo
Le Parti ribadiscono l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo, nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto umanitario, tenendo conto della strategia globale antiterrorismo dell'ONU contenuta nella risoluzione UNGA n. 60/288 (2006), nel testo riveduto dalle risoluzioni UNGA n. 62/272 (2008) e n. 64/297 (2010). In tale contesto, le Parti cooperano per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo, in particolare:
a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni UNSC 1267 (1999), 1373 (2001) e 1822 (2008), e delle altre risoluzioni pertinenti dell'ONU, e della ratifica e attuazione di altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;
b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e interno;
c) scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze su come prevenire il fenomeno;
d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo e nell'opportuno quadro normativo, e adoperandosi per pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU e gli altri strumenti internazionali applicabili;
e) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite cosi' da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite;
f) attuando e intensificando la cooperazione in materia di lotta al terrorismo nell'ambito del dialogo UE-ASEAN e dell'ASEM;
g) condividendo le migliori pratiche relativamente alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo.
Art. 6
ARTICOLO 6
Crimini gravi motivo di allarme per la comunita' internazionale
1. Le Parti riaffermano che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti e che devono essere attuate misure atte ad affrontare tali crimini, secondo il caso, a livello interno o internazionale in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili. Tali misure possono comprendere mezzi diplomatici e umanitari e altri mezzi pacifici, nonche' i tribunali penali internazionali.
2. Le Parti ritengono che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestano grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali.
3. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con tali organi giurisdizionali in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e gli obblighi internazionali applicabili.
4. Le Parti cooperano al fine di promuovere l'universalita' dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.
Crimini gravi motivo di allarme per la comunita' internazionale
1. Le Parti riaffermano che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti e che devono essere attuate misure atte ad affrontare tali crimini, secondo il caso, a livello interno o internazionale in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili. Tali misure possono comprendere mezzi diplomatici e umanitari e altri mezzi pacifici, nonche' i tribunali penali internazionali.
2. Le Parti ritengono che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestano grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali.
3. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con tali organi giurisdizionali in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e gli obblighi internazionali applicabili.
4. Le Parti cooperano al fine di promuovere l'universalita' dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.
Art. 7
ARTICOLO 7
Armi di distruzione di massa
1. Le Parti ribadiscono l'obiettivo di rafforzare i regimi internazionali sulle armi di distruzione di massa. Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse cooperano e contribuiscono alla stabilita' e alla sicurezza internazionali garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite.
Questa disposizione e' un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le Parti inoltre cooperano e contribuiscono al rafforzamento del regime internazionale di non proliferazione e disarmo:
a) adottando le misure necessarie, secondo il caso, per firmare, ratificare o aderire a e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti in materia di armi di distruzione di massa, e promuovere l'adesione universale a tali strumenti;
b) attuando e sviluppando maggiormente un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione;
c) promuovendo l'adozione universale e la piena attuazione dei trattati multilaterali applicabili.
3. Le Parti riconoscono che l'applicazione dei controlli all'esportazione non deve ostacolare la cooperazione internazionale relativa allo sviluppo di materiali, di attrezzature e di tecnologie destinati a scopi pacifici, ma che l'uso per scopi pacifici non deve costituire una proliferazione dissimulata.
4. Le Parti tengono un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi i loro impegni a norma del presente articolo. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.
Armi di distruzione di massa
1. Le Parti ribadiscono l'obiettivo di rafforzare i regimi internazionali sulle armi di distruzione di massa. Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse cooperano e contribuiscono alla stabilita' e alla sicurezza internazionali garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite.
Questa disposizione e' un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le Parti inoltre cooperano e contribuiscono al rafforzamento del regime internazionale di non proliferazione e disarmo:
a) adottando le misure necessarie, secondo il caso, per firmare, ratificare o aderire a e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti in materia di armi di distruzione di massa, e promuovere l'adesione universale a tali strumenti;
b) attuando e sviluppando maggiormente un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione;
c) promuovendo l'adozione universale e la piena attuazione dei trattati multilaterali applicabili.
3. Le Parti riconoscono che l'applicazione dei controlli all'esportazione non deve ostacolare la cooperazione internazionale relativa allo sviluppo di materiali, di attrezzature e di tecnologie destinati a scopi pacifici, ma che l'uso per scopi pacifici non deve costituire una proliferazione dissimulata.
4. Le Parti tengono un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi i loro impegni a norma del presente articolo. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.
Art. 8
ARTICOLO 8
Armi convenzionali
1. Le Parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' sul piano internazionale e regionale nonche' per ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.
2. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, l'eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
3. Le Parti osservano e attuano pienamente i loro rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni UNSC, nonche' gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato dall'UNGA il 20 luglio 2001.
4. Le Parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale nell'intento di assicurare il trasferimento responsabile di armi convenzionali e di lottare contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni.
Le Parti garantiscono il coordinamento dei loro sforzi per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e prevengono, combattono e sradicano il commercio illegale di armi. Le Parti inoltre includono le questioni relative alle armi convenzionali nel quadro del loro dialogo politico periodico.
Armi convenzionali
1. Le Parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' sul piano internazionale e regionale nonche' per ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.
2. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, l'eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
3. Le Parti osservano e attuano pienamente i loro rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni UNSC, nonche' gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato dall'UNGA il 20 luglio 2001.
4. Le Parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale nell'intento di assicurare il trasferimento responsabile di armi convenzionali e di lottare contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni.
Le Parti garantiscono il coordinamento dei loro sforzi per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e prevengono, combattono e sradicano il commercio illegale di armi. Le Parti inoltre includono le questioni relative alle armi convenzionali nel quadro del loro dialogo politico periodico.
Art. 9
ARTICOLO 9
Moderazione
1. Le Parti cooperano al fine di promuovere la moderazione nei dialoghi per affrontare le questioni di interesse reciproco.
2. Le Parti concordano, se del caso, di promuovere il valore della moderazione nei consessi regionali e internazionali.
3. Le Parti collaborano per promuovere la moderazione, anche agevolando e sostenendo le pertinenti attivita', nonche' lo scambio di buone pratiche, informazioni ed esperienze.
Moderazione
1. Le Parti cooperano al fine di promuovere la moderazione nei dialoghi per affrontare le questioni di interesse reciproco.
2. Le Parti concordano, se del caso, di promuovere il valore della moderazione nei consessi regionali e internazionali.
3. Le Parti collaborano per promuovere la moderazione, anche agevolando e sostenendo le pertinenti attivita', nonche' lo scambio di buone pratiche, informazioni ed esperienze.
Art. 10
ARTICOLO 10
Principi generali
1. Le Parti avviano un dialogo sulle questioni connesse al commercio e agli investimenti al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra di esse.
2. A tal fine le Parti cooperano nel settore commerciale e degli investimenti, impegnandosi, tra l'altro, per concludere un accordo di libero scambio tra di esse. Detto accordo costituisce un accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
3. Le Parti possono decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di commercio e investimenti attraverso il dialogo, la cooperazione e iniziative definite di comune accordo, affrontando, tra l'altro, i settori di cui agli articoli da 11 a 17.
Principi generali
1. Le Parti avviano un dialogo sulle questioni connesse al commercio e agli investimenti al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra di esse.
2. A tal fine le Parti cooperano nel settore commerciale e degli investimenti, impegnandosi, tra l'altro, per concludere un accordo di libero scambio tra di esse. Detto accordo costituisce un accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
3. Le Parti possono decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di commercio e investimenti attraverso il dialogo, la cooperazione e iniziative definite di comune accordo, affrontando, tra l'altro, i settori di cui agli articoli da 11 a 17.
Art. 11
ARTICOLO 11
Questioni sanitarie e fitosanitarie
1. Le Parti collaborano nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei loro territori.
2. Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, entrato in vigore con con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 6 dicembre 1951, dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e dalla commissione del Codex alimentarius.
3. Le Parti convengono di rafforzare la capacita' di cooperazione nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale sviluppo di capacita' e' adeguato alle esigenze di ciascuna Parte e attuato con l'obiettivo di aiutare la Parte in questione a conformarsi alle misure sanitarie e fitosanitarie dell'altra.
Questioni sanitarie e fitosanitarie
1. Le Parti collaborano nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei loro territori.
2. Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, entrato in vigore con con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 6 dicembre 1951, dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e dalla commissione del Codex alimentarius.
3. Le Parti convengono di rafforzare la capacita' di cooperazione nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale sviluppo di capacita' e' adeguato alle esigenze di ciascuna Parte e attuato con l'obiettivo di aiutare la Parte in questione a conformarsi alle misure sanitarie e fitosanitarie dell'altra.
Art. 12
ARTICOLO 12
Ostacoli tecnici agli scambi
Le Parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformita', segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, entrato in vigore con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995.
Ostacoli tecnici agli scambi
Le Parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformita', segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, entrato in vigore con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995.
Art. 13
ARTICOLO 13
Dogane
Al fine di aumentare la protezione e la sicurezza del commercio internazionale, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarita', le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di:
a) semplificare le importazioni, le esportazioni e le altre procedure doganali;
b) istituire meccanismi di assistenza amministrativa reciproca;
c) assicurare la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali;
d) sviluppare la cooperazione doganale;
e) ricercare una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.
Dogane
Al fine di aumentare la protezione e la sicurezza del commercio internazionale, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarita', le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di:
a) semplificare le importazioni, le esportazioni e le altre procedure doganali;
b) istituire meccanismi di assistenza amministrativa reciproca;
c) assicurare la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali;
d) sviluppare la cooperazione doganale;
e) ricercare una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.
Art. 14
ARTICOLO 14
Investimenti
Le Parti incentivano i flussi di investimenti creando un clima stabile e attraente per gli investimenti reciproci grazie a un dialogo coerente inteso a una maggiore comprensione e cooperazione in materia, esaminando dispositivi atti ad agevolare i flussi di investimenti e promuovendo norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
Investimenti
Le Parti incentivano i flussi di investimenti creando un clima stabile e attraente per gli investimenti reciproci grazie a un dialogo coerente inteso a una maggiore comprensione e cooperazione in materia, esaminando dispositivi atti ad agevolare i flussi di investimenti e promuovendo norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
Art. 15
ARTICOLO 15
Politica di concorrenza
1. Le Parti promuovono, e possono cooperare per garantire, l'applicazione efficace delle regole di concorrenza, prendendo in considerazione la nozione di trasparenza e correttezza procedurale per garantire la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati reciproci.
2. Le Parti intraprendono attivita' di cooperazione tecnica relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilita' di finanziamenti per queste attivita' a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.
Politica di concorrenza
1. Le Parti promuovono, e possono cooperare per garantire, l'applicazione efficace delle regole di concorrenza, prendendo in considerazione la nozione di trasparenza e correttezza procedurale per garantire la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati reciproci.
2. Le Parti intraprendono attivita' di cooperazione tecnica relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilita' di finanziamenti per queste attivita' a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.
Art. 16
ARTICOLO 16
Servizi
Le Parti avviano un dialogo coerente finalizzato in particolare allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, anche attraverso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei paesi terzi.
Servizi
Le Parti avviano un dialogo coerente finalizzato in particolare allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, anche attraverso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei paesi terzi.
Art. 17
ARTICOLO 17
Diritti di proprieta' intellettuale
1. Le Parti ribadiscono la grande importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte a garantire una tutela e un'applicazione adeguate, equilibrate ed effettive dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare per quanto riguarda le violazioni di tali diritti, conformemente alle norme internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare. La protezione e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonche' al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonche' l'equilibrio tra diritti e obblighi.
2. Le Parti possono scambiarsi informazioni e condividere esperienze su temi quali:
a) la prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione e protezione dei diritti di proprieta' intellettuale;
b) l'applicazione, l'utilizzazione e la commercializzazione efficaci dei diritti di proprieta' intellettuale;
c) la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, comprese le misure frontaliere.
3. Le Parti collaborano nei settori della proprieta' intellettuale di reciproco interesse per la protezione, l'uso e la commercializzazione efficaci della proprieta' intellettuale sulla base delle rispettive esperienze e favoriscono la diffusione delle conoscenze in questo campo.
Diritti di proprieta' intellettuale
1. Le Parti ribadiscono la grande importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte a garantire una tutela e un'applicazione adeguate, equilibrate ed effettive dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare per quanto riguarda le violazioni di tali diritti, conformemente alle norme internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare. La protezione e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonche' al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonche' l'equilibrio tra diritti e obblighi.
2. Le Parti possono scambiarsi informazioni e condividere esperienze su temi quali:
a) la prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione e protezione dei diritti di proprieta' intellettuale;
b) l'applicazione, l'utilizzazione e la commercializzazione efficaci dei diritti di proprieta' intellettuale;
c) la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, comprese le misure frontaliere.
3. Le Parti collaborano nei settori della proprieta' intellettuale di reciproco interesse per la protezione, l'uso e la commercializzazione efficaci della proprieta' intellettuale sulla base delle rispettive esperienze e favoriscono la diffusione delle conoscenze in questo campo.
Art. 18
ARTICOLO 18
Stato di diritto e cooperazione giudiziaria
1. Le Parti attribuiscono particolare importanza al rafforzamento dello Stato di diritto.
2. Le Parti cooperano per rafforzare tutte le istituzioni competenti, compresa la magistratura.
3. La cooperazione giuridica fra le Parti puo' comprendere anche lo scambio di informazioni sugli ordinamenti giuridici e sulla legislazione.
Stato di diritto e cooperazione giudiziaria
1. Le Parti attribuiscono particolare importanza al rafforzamento dello Stato di diritto.
2. Le Parti cooperano per rafforzare tutte le istituzioni competenti, compresa la magistratura.
3. La cooperazione giuridica fra le Parti puo' comprendere anche lo scambio di informazioni sugli ordinamenti giuridici e sulla legislazione.
Art. 19
ARTICOLO 19
Protezione dei dati personali
Le Parti procedono a scambi di opinioni e alla condivisione delle conoscenze al fine di promuovere un elevato livello di protezione dei dati personali, basato sulle norme internazionali applicabili, comprese quelle dell'UE e del Consiglio d'Europa e di altri strumenti giuridici internazionali.
Protezione dei dati personali
Le Parti procedono a scambi di opinioni e alla condivisione delle conoscenze al fine di promuovere un elevato livello di protezione dei dati personali, basato sulle norme internazionali applicabili, comprese quelle dell'UE e del Consiglio d'Europa e di altri strumenti giuridici internazionali.
Art. 20
ARTICOLO 20
Migrazione
1. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione nella gestione dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le Parti possono stabilire, come opportuno, il dialogo su tutte le questioni attinenti alla migrazione di reciproco interesse, tenendo conto della valutazione delle esigenze specifiche di cui al paragrafo 2. Ciascuna Parte puo', ove lo ritenga opportuno, includere le problematiche migratorie nelle proprie strategie di sviluppo economico e sociale secondo la propria prospettiva di paese di origine, di transito e/o di destinazione dei migranti. La cooperazione in materia di migrazione puo' includere, tra l'altro, il rafforzamento delle capacita' e l'assistenza tecnica, secondo quanto convenuto dalle Parti.
2. La cooperazione tra le Parti e' basata sulle esigenze e realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e si concentrera' sui seguenti aspetti:
a) le cause di fondo della migrazione;
b) lo scambio di opinioni sulle pratiche e le norme pertinenti per fornire protezione internazionale alle persone che ne hanno bisogno;
c) l'istituzione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione irregolare, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente le modalita' di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e le forme di protezione delle vittime della tratta;
d) il rimpatrio, in adeguate condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente nel territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
e) le que
f) le questioni ritenute di reciproco interesse relative alla gestione delle frontiere.
3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre quanto segue:
a) la Malaysia riammettera', fatta salva la necessita' di confermare la cittadinanza, tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita' oltre a quelle di cui al paragrafo 4;
b) ogni Stato membro riammettera', fatta salva la necessita' di confermare la cittadinanza, tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Malaysia, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalita' oltre a quelle di cui al paragrafo 4.
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri e la Malaysia forniscono senza indugio ai rispettivi cittadini adeguati documenti di viaggio a tale scopo. Se la persona da riammettere non e' in possesso di alcun documento d'identita' o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti della Malaysia o dello Stato membro interessato dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza. Il presente articolo non pregiudica le rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari delle Parti relative alla determinazione della cittadinanza.
5. Se una delle Parti lo ritiene necessario, le Parti negoziano un accordo tra l'UE e la Malaysia che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammissione delle persone che non sono cittadini, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da una delle Parti o che sono entrati nel territorio di una Parte arrivando direttamente dal territorio dell'altra Parte.
Migrazione
1. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione nella gestione dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le Parti possono stabilire, come opportuno, il dialogo su tutte le questioni attinenti alla migrazione di reciproco interesse, tenendo conto della valutazione delle esigenze specifiche di cui al paragrafo 2. Ciascuna Parte puo', ove lo ritenga opportuno, includere le problematiche migratorie nelle proprie strategie di sviluppo economico e sociale secondo la propria prospettiva di paese di origine, di transito e/o di destinazione dei migranti. La cooperazione in materia di migrazione puo' includere, tra l'altro, il rafforzamento delle capacita' e l'assistenza tecnica, secondo quanto convenuto dalle Parti.
2. La cooperazione tra le Parti e' basata sulle esigenze e realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e si concentrera' sui seguenti aspetti:
a) le cause di fondo della migrazione;
b) lo scambio di opinioni sulle pratiche e le norme pertinenti per fornire protezione internazionale alle persone che ne hanno bisogno;
c) l'istituzione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione irregolare, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente le modalita' di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e le forme di protezione delle vittime della tratta;
d) il rimpatrio, in adeguate condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente nel territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
e) le que
f) le questioni ritenute di reciproco interesse relative alla gestione delle frontiere.
3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre quanto segue:
a) la Malaysia riammettera', fatta salva la necessita' di confermare la cittadinanza, tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita' oltre a quelle di cui al paragrafo 4;
b) ogni Stato membro riammettera', fatta salva la necessita' di confermare la cittadinanza, tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Malaysia, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalita' oltre a quelle di cui al paragrafo 4.
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri e la Malaysia forniscono senza indugio ai rispettivi cittadini adeguati documenti di viaggio a tale scopo. Se la persona da riammettere non e' in possesso di alcun documento d'identita' o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti della Malaysia o dello Stato membro interessato dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza. Il presente articolo non pregiudica le rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari delle Parti relative alla determinazione della cittadinanza.
5. Se una delle Parti lo ritiene necessario, le Parti negoziano un accordo tra l'UE e la Malaysia che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammissione delle persone che non sono cittadini, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da una delle Parti o che sono entrati nel territorio di una Parte arrivando direttamente dal territorio dell'altra Parte.
Art. 21
ARTICOLO 21
Tutela consolare
La Malaysia concorda sul fatto che le autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in Malaysia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.
Tutela consolare
La Malaysia concorda sul fatto che le autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in Malaysia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.
Art. 22
ARTICOLO 22
Droghe illecite
1. Le Parti collaborano per garantire una politica contro le droghe illecite equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorita' competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle responsabili della sanita', della giustizia, degli affari interni e delle dogane, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze negative dell'abuso di droghe per le persone e la societa' nel suo insieme e per prevenire piu' efficacemente la diversione dei precursori chimici.
2. Le Parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si basano su principi concordati dalle Parti, tenendo conto delle convenzioni internazionali applicabili, della dichiarazione politica e della dichiarazione sui principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dall'UNGA il 10 giugno 1998, e della dichiarazione politica e relativo piano d'azione sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e equilibrata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga, adottati dalla commissione Stupefacenti dell'ONU l'11-12 marzo 2009.
3. Le Parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione della legislazione e delle politiche riguardanti la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Droghe illecite
1. Le Parti collaborano per garantire una politica contro le droghe illecite equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorita' competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle responsabili della sanita', della giustizia, degli affari interni e delle dogane, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze negative dell'abuso di droghe per le persone e la societa' nel suo insieme e per prevenire piu' efficacemente la diversione dei precursori chimici.
2. Le Parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si basano su principi concordati dalle Parti, tenendo conto delle convenzioni internazionali applicabili, della dichiarazione politica e della dichiarazione sui principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dall'UNGA il 10 giugno 1998, e della dichiarazione politica e relativo piano d'azione sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e equilibrata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga, adottati dalla commissione Stupefacenti dell'ONU l'11-12 marzo 2009.
3. Le Parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione della legislazione e delle politiche riguardanti la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Art. 23
ARTICOLO 23
Criminalita' organizzata e corruzione
Le Parti cooperano per combattere la criminalita' organizzata, la criminalita' economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende attuare gli strumenti internazionali pertinenti di cui le Parti sono firmatarie, quali in particolare la convenzione dell'ONU contro la criminalita' organizzata transnazionale, adottata con la risoluzione UNGA n. 55/25 del 15 novembre 2000, integrata dai relativi protocolli, e la convenzione dell'ONU te contro la corruzione, adottata con la risoluzione UNGA n. 58/4 del 31 ottobre 2003.
Criminalita' organizzata e corruzione
Le Parti cooperano per combattere la criminalita' organizzata, la criminalita' economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende attuare gli strumenti internazionali pertinenti di cui le Parti sono firmatarie, quali in particolare la convenzione dell'ONU contro la criminalita' organizzata transnazionale, adottata con la risoluzione UNGA n. 55/25 del 15 novembre 2000, integrata dai relativi protocolli, e la convenzione dell'ONU te contro la corruzione, adottata con la risoluzione UNGA n. 58/4 del 31 ottobre 2003.
Art. 24
ARTICOLO 24
Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti concordano sulla necessita' di adoperarsi e collaborare per la prevenzione e la repressione dell'uso dei loro sistemi finanziari, compresi gli enti finanziari e le imprese e professioni non finanziarie designate, per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attivita' criminali gravi.
2. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal paragrafo 1 consentira' scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari e delle norme internazionali in vigore per prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come quelle adottate dalla task force "Azione finanziaria".
3. La cooperazione sara' estesa anche sotto forma di creazione di capacita' finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso lo scambio di buone prassi, di competenze e di formazione, secondo quanto convenuto dalle Parti.
Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti concordano sulla necessita' di adoperarsi e collaborare per la prevenzione e la repressione dell'uso dei loro sistemi finanziari, compresi gli enti finanziari e le imprese e professioni non finanziarie designate, per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attivita' criminali gravi.
2. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal paragrafo 1 consentira' scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari e delle norme internazionali in vigore per prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come quelle adottate dalla task force "Azione finanziaria".
3. La cooperazione sara' estesa anche sotto forma di creazione di capacita' finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso lo scambio di buone prassi, di competenze e di formazione, secondo quanto convenuto dalle Parti.
Art. 25
ARTICOLO 25
Diritti umani
1. Le Parti collaborano in settori da concordare fra le Parti per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani.
2. La cooperazione nel settore dei diritti umani comprende, tra l'altro:
a) lo scambio di migliori pratiche per quanto concerne la ratifica e l'attuazione delle convenzioni internazionali, l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione a livello interno, il ruolo e il funzionamento delle istituzioni nazionali competenti delle Parti in materia di diritti umani;
b) l'educazione in materia di diritti umani;
c) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
d) la cooperazione con i pertinenti organi dell'ONU incaricati dei diritti umani.
Diritti umani
1. Le Parti collaborano in settori da concordare fra le Parti per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani.
2. La cooperazione nel settore dei diritti umani comprende, tra l'altro:
a) lo scambio di migliori pratiche per quanto concerne la ratifica e l'attuazione delle convenzioni internazionali, l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione a livello interno, il ruolo e il funzionamento delle istituzioni nazionali competenti delle Parti in materia di diritti umani;
b) l'educazione in materia di diritti umani;
c) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
d) la cooperazione con i pertinenti organi dell'ONU incaricati dei diritti umani.
Art. 26
ARTICOLO 26
Servizi finanziari
1. Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altre parti del settore finanziario, compresi i servizi finanziari islamici.
2. Le Parti riconoscono l'importanza delle misure volte a sviluppare le capacita' per il conseguimento di questi obiettivi.
Servizi finanziari
1. Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altre parti del settore finanziario, compresi i servizi finanziari islamici.
2. Le Parti riconoscono l'importanza delle misure volte a sviluppare le capacita' per il conseguimento di questi obiettivi.
Art. 27
ARTICOLO 27
Dialogo in materia di politica economica
Le Parti collaborano per promuovere gli scambi di informazioni sulle rispettive tendenze economiche e la condivisione di esperienze relative alle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economiche regionali.
Dialogo in materia di politica economica
Le Parti collaborano per promuovere gli scambi di informazioni sulle rispettive tendenze economiche e la condivisione di esperienze relative alle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economiche regionali.
Art. 28
ARTICOLO 28
Buona governance in materia fiscale
1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia fiscale. Esse riconoscono l'importanza dei principi di buona governance in materia fiscale, come la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione delle pratiche fiscali dannose, e si impegnano ad attuarli conformemente alle norme internazionali, al fine di promuovere e sviluppare le attivita' economiche.
2. Le Parti collaborano al fine di rafforzare lo sviluppo di capacita' in materia di buona governance in ambito fiscale, per rafforzare la competenza e la conoscenza secondo quanto le Parti possono reciprocamente concordare.
Buona governance in materia fiscale
1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia fiscale. Esse riconoscono l'importanza dei principi di buona governance in materia fiscale, come la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione delle pratiche fiscali dannose, e si impegnano ad attuarli conformemente alle norme internazionali, al fine di promuovere e sviluppare le attivita' economiche.
2. Le Parti collaborano al fine di rafforzare lo sviluppo di capacita' in materia di buona governance in ambito fiscale, per rafforzare la competenza e la conoscenza secondo quanto le Parti possono reciprocamente concordare.
Art. 29
ARTICOLO 29
Politica industriale, piccole e medie imprese
Le Parti promuovono la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalita' economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese:
a) attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese;
b) promuovendo i contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni, creando joint venture e reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'UE, e incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e scambiandosi buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, anche per le micro imprese e le piccole imprese;
d) agevolando e sostenendo le pertinenti attivita' dei settori privati delle Parti;
e) promuovendo la responsabilita' sociale delle imprese, nonche' una produzione e un consumo sostenibili, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche in materia di comportamento responsabile delle imprese;
f) attraverso progetti comuni di ricerca e innovazione in settori industriali selezionati di comune accordo dalle Parti.
Politica industriale, piccole e medie imprese
Le Parti promuovono la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalita' economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese:
a) attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese;
b) promuovendo i contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni, creando joint venture e reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'UE, e incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e scambiandosi buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, anche per le micro imprese e le piccole imprese;
d) agevolando e sostenendo le pertinenti attivita' dei settori privati delle Parti;
e) promuovendo la responsabilita' sociale delle imprese, nonche' una produzione e un consumo sostenibili, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche in materia di comportamento responsabile delle imprese;
f) attraverso progetti comuni di ricerca e innovazione in settori industriali selezionati di comune accordo dalle Parti.
Art. 30
ARTICOLO 30
Turismo
1. Le Parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le Parti intensificano la cooperazione per tutelare e armonizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo del settore turistico allo sviluppo sostenibile delle comunita' locali, promuovendo tra l'altro l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.
Turismo
1. Le Parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le Parti intensificano la cooperazione per tutelare e armonizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo del settore turistico allo sviluppo sostenibile delle comunita' locali, promuovendo tra l'altro l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.
Art. 31
ARTICOLO 31
Societa' dell'informazione
1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") sono elementi essenziali della societa' moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti si adoperano per scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo settore potra' essere incentrata, fra l'altro, sui seguenti aspetti:
a) partecipazione al dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza delle autorita' di regolamentazione;
b) scambio di informazioni concernenti l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi delle Parti;
c) scambio di informazioni in materia di normazione, valutazione della conformita' e diffusione delle informazioni sulle TIC;
d) promozione della cooperazione tra le Parti in materia di ricerca sulle TIC;
e) cooperazione nel settore della televisione digitale, compresa la condivisione di esperienze in materia di diffusione e aspetti normativi e delle migliori pratiche nella gestione dello spettro;
f) aspetti di sicurezza delle TIC e lotta contro la cibercriminalita'.
Societa' dell'informazione
1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") sono elementi essenziali della societa' moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti si adoperano per scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo settore potra' essere incentrata, fra l'altro, sui seguenti aspetti:
a) partecipazione al dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza delle autorita' di regolamentazione;
b) scambio di informazioni concernenti l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi delle Parti;
c) scambio di informazioni in materia di normazione, valutazione della conformita' e diffusione delle informazioni sulle TIC;
d) promozione della cooperazione tra le Parti in materia di ricerca sulle TIC;
e) cooperazione nel settore della televisione digitale, compresa la condivisione di esperienze in materia di diffusione e aspetti normativi e delle migliori pratiche nella gestione dello spettro;
f) aspetti di sicurezza delle TIC e lotta contro la cibercriminalita'.
Art. 32
ARTICOLO 32
Cibersicurezza
1. Le Parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformita' della loro legislazione e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani.
2. Le Parti promuovono lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza nei settori dell'istruzione e della formazione, iniziative di sensibilizzazione, utilizzo delle norme e ricerca e sviluppo.
Cibersicurezza
1. Le Parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformita' della loro legislazione e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani.
2. Le Parti promuovono lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza nei settori dell'istruzione e della formazione, iniziative di sensibilizzazione, utilizzo delle norme e ricerca e sviluppo.
Art. 33
ARTICOLO 33
Audiovisivi e media
Le Parti valutano le modalita' per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e dei media. Le Parti tengono un dialogo periodico in questi settori.
Audiovisivi e media
Le Parti valutano le modalita' per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e dei media. Le Parti tengono un dialogo periodico in questi settori.
Art. 34
ARTICOLO 34
Scienza, tecnologia e innovazione
1. Le Parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in ambiti di interesse e vantaggio reciproci conformemente alle rispettive leggi, norme, regolamentazioni e politiche.
2. I settori di cooperazione possono comprendere la biotecnologia, le TIC, la cibersicurezza, le tecnologie industriali e dei materiali, le nanotecnologie, le tecnologie spaziali, le scienze marine e le energie rinnovabili.
3. La cooperazione puo' comprendere:
a) lo scambio di informazioni in materia di politiche e programmi riguardanti le scienze, la tecnologia e l'innovazione;
b) la promozione di partenariati di ricerca strategici tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali di entrambe;
c) la promozione della formazione e degli scambi di ricercatori.
4. Tali attivita' di cooperazione devono basarsi sui principi della reciprocita', del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprieta' intellettuale.
5. Nell'ambito di tali attivita' di cooperazione, le Parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi.
6. Le Parti sensibilizzano i cittadini ai rispettivi programmi e alla cooperazione su scienza, tecnologia e innovazione, nonche' alle opportunita' offerte da tali programmi.
Scienza, tecnologia e innovazione
1. Le Parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in ambiti di interesse e vantaggio reciproci conformemente alle rispettive leggi, norme, regolamentazioni e politiche.
2. I settori di cooperazione possono comprendere la biotecnologia, le TIC, la cibersicurezza, le tecnologie industriali e dei materiali, le nanotecnologie, le tecnologie spaziali, le scienze marine e le energie rinnovabili.
3. La cooperazione puo' comprendere:
a) lo scambio di informazioni in materia di politiche e programmi riguardanti le scienze, la tecnologia e l'innovazione;
b) la promozione di partenariati di ricerca strategici tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali di entrambe;
c) la promozione della formazione e degli scambi di ricercatori.
4. Tali attivita' di cooperazione devono basarsi sui principi della reciprocita', del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprieta' intellettuale.
5. Nell'ambito di tali attivita' di cooperazione, le Parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi.
6. Le Parti sensibilizzano i cittadini ai rispettivi programmi e alla cooperazione su scienza, tecnologia e innovazione, nonche' alle opportunita' offerte da tali programmi.
Art. 35
ARTICOLO 35
Tecnologie verdi
1. Le Parti cooperano nel settore delle tecnologie verdi al fine di:
a) facilitare l'integrazione delle tecnologie rispettose dell'ambiente in settori quali l'energia, l'edilizia, la gestione delle acque e dei rifiuti e i trasporti;
b) promuovere il rafforzamento delle capacita' nel settore delle tecnologie verdi, che puo' includere la cooperazione sugli strumenti di regolamentazione e di mercato, quali il finanziamento delle tecnologie verdi, gli appalti pubblici "verdi" e i marchi di qualita' ecologica, secondo quanto stabilito dalle Parti;
c) promuovere l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di tecnologie verdi e l'ampio uso di queste tecnologie;
d) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi ambientali.
2. La cooperazione puo' assumere la forma di dialogo tra le pertinenti istituzioni e agenzie, scambio di informazioni, programmi di scambio di personale, visite di studio, seminari e workshop.
Tecnologie verdi
1. Le Parti cooperano nel settore delle tecnologie verdi al fine di:
a) facilitare l'integrazione delle tecnologie rispettose dell'ambiente in settori quali l'energia, l'edilizia, la gestione delle acque e dei rifiuti e i trasporti;
b) promuovere il rafforzamento delle capacita' nel settore delle tecnologie verdi, che puo' includere la cooperazione sugli strumenti di regolamentazione e di mercato, quali il finanziamento delle tecnologie verdi, gli appalti pubblici "verdi" e i marchi di qualita' ecologica, secondo quanto stabilito dalle Parti;
c) promuovere l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di tecnologie verdi e l'ampio uso di queste tecnologie;
d) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi ambientali.
2. La cooperazione puo' assumere la forma di dialogo tra le pertinenti istituzioni e agenzie, scambio di informazioni, programmi di scambio di personale, visite di studio, seminari e workshop.
Art. 36
ARTICOLO 36
Energia
1. Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) diversificare l'approvvigionamento, i canali e le fonti di energia per rafforzare la sicurezza energetica, sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti, la biomassa e il biogas, l'energia eolica e solare, nonche' la produzione di energia idroelettrica, sostenendo al tempo stesso lo sviluppo di adeguati quadri politici e delle rotte di trasporto e distribuzione;
b) promuovere l'efficienza energetica nella produzione, nella distribuzione e nell'uso finale;
c) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;
d) rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni energetiche connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), adottata a Rio de Janeiro il 9 maggio 1992;
e) potenziare la capacita' e incentivare gli investimenti nel settore dell'energia.
2. A tal fine, le Parti incentivano i contatti e, se del caso, la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, anche mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all'articolo 39 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile ("WSSD") svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti prendono atto della necessita' di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attivita' possono essere sostenute in collaborazione con lo strumento di dialogo e di partenariato nel quadro dell'Iniziativa UE in materia di energia varata in occasione del WSSD.
Energia
1. Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) diversificare l'approvvigionamento, i canali e le fonti di energia per rafforzare la sicurezza energetica, sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti, la biomassa e il biogas, l'energia eolica e solare, nonche' la produzione di energia idroelettrica, sostenendo al tempo stesso lo sviluppo di adeguati quadri politici e delle rotte di trasporto e distribuzione;
b) promuovere l'efficienza energetica nella produzione, nella distribuzione e nell'uso finale;
c) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;
d) rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni energetiche connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), adottata a Rio de Janeiro il 9 maggio 1992;
e) potenziare la capacita' e incentivare gli investimenti nel settore dell'energia.
2. A tal fine, le Parti incentivano i contatti e, se del caso, la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, anche mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all'articolo 39 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile ("WSSD") svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti prendono atto della necessita' di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attivita' possono essere sostenute in collaborazione con lo strumento di dialogo e di partenariato nel quadro dell'Iniziativa UE in materia di energia varata in occasione del WSSD.
Art. 37
ARTICOLO 37
Trasporti
1. Le Parti collaborano attivamente nei settori di reciproco interesse. Tale cooperazione riguarda tutti i modi di trasporto e la relativa connettivita' e comprendera' l'agevolazione della circolazione delle merci e dei passeggeri, garantendo la sicurezza e la protezione dell'ambiente, lo sviluppo delle risorse umane e l'aumento delle opportunita' commerciali e di investimento.
2. Nel settore del trasporto aereo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:
a) lo sviluppo di relazioni economiche basate su un quadro normativo coerente con l'obiettivo di favorire l'attivita' imprenditoriale;
b) la convergenza tecnica e normativa per quanto concerne la sicurezza, la gestione del traffico aereo, la regolamentazione economica e la protezione ambientale;
c) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
d) i progetti di reciproco interesse;
e) la cooperazione nelle sedi internazionali.
3. Nel settore del trasporto marittimo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:
a) il dialogo su questioni pertinenti, quali l'accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, su basi commerciali e non discriminatorie, il trattamento nazionale e la clausola della nazione piu' favorita per le navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Malaysia o che sono gestite da cittadini o imprese dell'UE o della Malaysia, nonche' le questioni relative ai servizi di trasporto porta a porta, esclusi i traffici di cabotaggio;
b) lo scambio di opinioni e migliori prassi, se del caso, in materia di sicurezza, protezione, comprese le misure per lottare contro la pirateria e gli atti di depredazione armata in mare, procedure, norme e regolamenti in materia di protezione ambientale, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali;
c) la cooperazione nelle sedi internazionali, in particolare nell'ambito delle condizioni di lavoro, dell'istruzione, della formazione e dell'abilitazione della gente di mare e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
4. Le Parti possono esaminare qualsiasi possibilita' di intensificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse.
Trasporti
1. Le Parti collaborano attivamente nei settori di reciproco interesse. Tale cooperazione riguarda tutti i modi di trasporto e la relativa connettivita' e comprendera' l'agevolazione della circolazione delle merci e dei passeggeri, garantendo la sicurezza e la protezione dell'ambiente, lo sviluppo delle risorse umane e l'aumento delle opportunita' commerciali e di investimento.
2. Nel settore del trasporto aereo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:
a) lo sviluppo di relazioni economiche basate su un quadro normativo coerente con l'obiettivo di favorire l'attivita' imprenditoriale;
b) la convergenza tecnica e normativa per quanto concerne la sicurezza, la gestione del traffico aereo, la regolamentazione economica e la protezione ambientale;
c) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
d) i progetti di reciproco interesse;
e) la cooperazione nelle sedi internazionali.
3. Nel settore del trasporto marittimo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:
a) il dialogo su questioni pertinenti, quali l'accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, su basi commerciali e non discriminatorie, il trattamento nazionale e la clausola della nazione piu' favorita per le navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Malaysia o che sono gestite da cittadini o imprese dell'UE o della Malaysia, nonche' le questioni relative ai servizi di trasporto porta a porta, esclusi i traffici di cabotaggio;
b) lo scambio di opinioni e migliori prassi, se del caso, in materia di sicurezza, protezione, comprese le misure per lottare contro la pirateria e gli atti di depredazione armata in mare, procedure, norme e regolamenti in materia di protezione ambientale, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali;
c) la cooperazione nelle sedi internazionali, in particolare nell'ambito delle condizioni di lavoro, dell'istruzione, della formazione e dell'abilitazione della gente di mare e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
4. Le Parti possono esaminare qualsiasi possibilita' di intensificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse.
Art. 38
ARTICOLO 38
Istruzione e cultura
1. Le Parti promuovono la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversita', onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, le Parti sostengono e promuovono le attivita' delle loro istituzioni culturali.
2. Le Parti si sforzano di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali, compresi gli scambi interpersonali, e di realizzare iniziative comuni in diversi ambiti della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversita'. A tale riguardo le Parti inoltre sostengono le attivita' della Fondazione Asia-Europa.
3. Le Parti si consultano e collaborano nei pertinenti consessi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni, promuovere la diversita' culturale e tutelare il patrimonio culturale. Le Parti promuovono e rispettare i principi della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversita' culturale.
4. Le Parti promuovono inoltre azioni e l'attuazione dei programmi nel campo dell'istruzione superiore e per la mobilita' e la formazione dei ricercatori, compresi il programma Erasmus+ e le azioni Marie Sklodowska-Curie dell'UE. Tali azioni e programmi mirano, tra l'altro, a sostenere la cooperazione interistituzionale e lo sviluppo di collegamenti tra istituti di istruzione superiore, incoraggiare la mobilita' di studenti, personale accademico, ricercatori ed esperti, promuovere lo scambio di informazioni e di conoscenze, contribuire allo sviluppo delle capacita' e della qualita' dell'insegnamento e dell'apprendimento. Le azioni di cooperazione istituzionale potrebbero coinvolgere anche organismi come l'Istituto Asia-Europa.
Istruzione e cultura
1. Le Parti promuovono la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversita', onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, le Parti sostengono e promuovono le attivita' delle loro istituzioni culturali.
2. Le Parti si sforzano di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali, compresi gli scambi interpersonali, e di realizzare iniziative comuni in diversi ambiti della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversita'. A tale riguardo le Parti inoltre sostengono le attivita' della Fondazione Asia-Europa.
3. Le Parti si consultano e collaborano nei pertinenti consessi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni, promuovere la diversita' culturale e tutelare il patrimonio culturale. Le Parti promuovono e rispettare i principi della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversita' culturale.
4. Le Parti promuovono inoltre azioni e l'attuazione dei programmi nel campo dell'istruzione superiore e per la mobilita' e la formazione dei ricercatori, compresi il programma Erasmus+ e le azioni Marie Sklodowska-Curie dell'UE. Tali azioni e programmi mirano, tra l'altro, a sostenere la cooperazione interistituzionale e lo sviluppo di collegamenti tra istituti di istruzione superiore, incoraggiare la mobilita' di studenti, personale accademico, ricercatori ed esperti, promuovere lo scambio di informazioni e di conoscenze, contribuire allo sviluppo delle capacita' e della qualita' dell'insegnamento e dell'apprendimento. Le azioni di cooperazione istituzionale potrebbero coinvolgere anche organismi come l'Istituto Asia-Europa.
Art. 39
ARTICOLO 39
Ambiente e risorse naturali
1. Rammentando i risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro nel 2012 (Rio + 20), e tenendo presente l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le Parti cooperano per promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attivita' intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali applicabili.
2. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire le risorse naturali e la diversita' biologica in modo sostenibile come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future, in particolare in conformita' della convenzione sulla diversita' biologica, adottata a Nairobi il 22 maggio 1992, e della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Ginevra il 3 marzo 1973. Esse si impegnano ad attuare le decisioni adottate nell'ambito di tali convenzioni, anche attraverso strategie e piani d'azione.
3. Le Parti si adoperano per continuare a rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche nell'ambito di programmi regionali, scambi di buone pratiche, dialoghi politici e normativi, nonche' di conferenze e seminari, in particolare al fine di:
a) promuovere la sensibilizzazione ambientale e stimolare il coinvolgimento di tutte le comunita' locali nelle iniziative a favore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile;
b) affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, specialmente per quanto riguarda le conseguenze sugli ecosistemi e sulle risorse naturali;
c) incentivare lo sviluppo di capacita' relative alla partecipazione agli accordi ambientali multilaterali applicabili che sono per esse vincolanti e alla loro attuazione;
d) intensificare la cooperazione per tutelare, salvaguardare e gestire le risorse forestali in modo sostenibile e per contrastare i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname;
e) conservare e utilizzare in modo sostenibile la diversita' biologica, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat e la loro diversita' genetica, migliorare la cooperazione in materia di specie esotiche invasive di rilevanza per le Parti e ripristinare gli ecosistemi degradati;
f) contrastare il commercio illegale di specie selvatiche e attuare misure efficaci contro di esso;
g) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti pericolosi, di altri rifiuti e delle sostanze che riducono lo strato di ozono;
h) migliorare la protezione e la conservazione dell'ambiente costiero e marino e promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse marine;
i) migliorare la qualita' dell'aria, la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, delle risorse idriche e dei prodotti chimici e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;
j) promuovere la tutela e la conservazione del suolo nonche' la gestione sostenibile delle terre;
k) promuovere la designazione delle aree protette e la protezione degli ecosistemi e delle aree naturali, nonche' l'efficace gestione dei parchi nazionali, con la dovuta considerazione per le comunita' locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;
l) promuovere l'efficace cooperazione nel quadro del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversita' biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, adottata il 29 ottobre 2010;
m) incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi volontari di garanzia della sostenibilita', come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e i sistemi di certificazione.
4. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in relazione alle questioni di cui al presente articolo secondo le modalita' specifiche dei programmi stessi.
5. Le Parti si adoperano per rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento agli stessi nell'ambito dell'UNFCCC.
Ambiente e risorse naturali
1. Rammentando i risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro nel 2012 (Rio + 20), e tenendo presente l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le Parti cooperano per promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attivita' intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali applicabili.
2. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire le risorse naturali e la diversita' biologica in modo sostenibile come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future, in particolare in conformita' della convenzione sulla diversita' biologica, adottata a Nairobi il 22 maggio 1992, e della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Ginevra il 3 marzo 1973. Esse si impegnano ad attuare le decisioni adottate nell'ambito di tali convenzioni, anche attraverso strategie e piani d'azione.
3. Le Parti si adoperano per continuare a rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche nell'ambito di programmi regionali, scambi di buone pratiche, dialoghi politici e normativi, nonche' di conferenze e seminari, in particolare al fine di:
a) promuovere la sensibilizzazione ambientale e stimolare il coinvolgimento di tutte le comunita' locali nelle iniziative a favore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile;
b) affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, specialmente per quanto riguarda le conseguenze sugli ecosistemi e sulle risorse naturali;
c) incentivare lo sviluppo di capacita' relative alla partecipazione agli accordi ambientali multilaterali applicabili che sono per esse vincolanti e alla loro attuazione;
d) intensificare la cooperazione per tutelare, salvaguardare e gestire le risorse forestali in modo sostenibile e per contrastare i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname;
e) conservare e utilizzare in modo sostenibile la diversita' biologica, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat e la loro diversita' genetica, migliorare la cooperazione in materia di specie esotiche invasive di rilevanza per le Parti e ripristinare gli ecosistemi degradati;
f) contrastare il commercio illegale di specie selvatiche e attuare misure efficaci contro di esso;
g) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti pericolosi, di altri rifiuti e delle sostanze che riducono lo strato di ozono;
h) migliorare la protezione e la conservazione dell'ambiente costiero e marino e promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse marine;
i) migliorare la qualita' dell'aria, la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, delle risorse idriche e dei prodotti chimici e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;
j) promuovere la tutela e la conservazione del suolo nonche' la gestione sostenibile delle terre;
k) promuovere la designazione delle aree protette e la protezione degli ecosistemi e delle aree naturali, nonche' l'efficace gestione dei parchi nazionali, con la dovuta considerazione per le comunita' locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;
l) promuovere l'efficace cooperazione nel quadro del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversita' biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, adottata il 29 ottobre 2010;
m) incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi volontari di garanzia della sostenibilita', come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e i sistemi di certificazione.
4. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in relazione alle questioni di cui al presente articolo secondo le modalita' specifiche dei programmi stessi.
5. Le Parti si adoperano per rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento agli stessi nell'ambito dell'UNFCCC.
Art. 40
ARTICOLO 40
Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale
Le Parti incoraggiano il dialogo e promuovono la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca, compresa l'acquacoltura, e sviluppo rurale. Le Parti si scambiano informazioni riguardanti:
a) la politica agricola, le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale e le indicazioni geografiche in generale;
b) le possibilita' di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;
c) le politiche relative al benessere degli animali;
d) la politica di sviluppo nelle zone rurali, compresi i programmi di rafforzamento delle capacita' e le migliori pratiche in relazione alle cooperative rurali e la promozione dei prodotti delle zone rurali;
e) la politica di qualita' per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici;
f) lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, l'agroindustria e il trasferimento delle biotecnologie;
g) la protezione delle varieta' vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttivita' colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;
h) lo sviluppo di banche dati su agricoltura e allevamento;
i) la formazione nei settori agricolo, veterinario e alieutico, compresa l'acquacoltura;
j) il sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse marine costiere e di alto mare;
k) la promozione della lotta contro le attivita' di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate e il commercio a esse associato.
Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale
Le Parti incoraggiano il dialogo e promuovono la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca, compresa l'acquacoltura, e sviluppo rurale. Le Parti si scambiano informazioni riguardanti:
a) la politica agricola, le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale e le indicazioni geografiche in generale;
b) le possibilita' di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;
c) le politiche relative al benessere degli animali;
d) la politica di sviluppo nelle zone rurali, compresi i programmi di rafforzamento delle capacita' e le migliori pratiche in relazione alle cooperative rurali e la promozione dei prodotti delle zone rurali;
e) la politica di qualita' per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici;
f) lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, l'agroindustria e il trasferimento delle biotecnologie;
g) la protezione delle varieta' vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttivita' colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;
h) lo sviluppo di banche dati su agricoltura e allevamento;
i) la formazione nei settori agricolo, veterinario e alieutico, compresa l'acquacoltura;
j) il sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse marine costiere e di alto mare;
k) la promozione della lotta contro le attivita' di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate e il commercio a esse associato.
Art. 41
ARTICOLO 41
Salute
1. Le Parti collaborano nel settore della salute al fine di migliorare le condizioni sanitarie per quanto riguarda, tra l'altro, la medicina preventiva, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute come le malattie non trasmissibili, nonche' gli accordi sanitari internazionali.
2. La cooperazione si svolge principalmente mediante:
a) lo scambio di informazioni e collaborazione intesi a prevenire tempestivamente minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili con potenziale pandemico;
b) scambi, borse di studio e programmi di formazione;
c) la promozione di una piena e tempestiva attuazione degli accordi sanitari internazionali, come il regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' ("OMS") e la convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo, adottata a Ginevra il 21 maggio 2003.
Salute
1. Le Parti collaborano nel settore della salute al fine di migliorare le condizioni sanitarie per quanto riguarda, tra l'altro, la medicina preventiva, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute come le malattie non trasmissibili, nonche' gli accordi sanitari internazionali.
2. La cooperazione si svolge principalmente mediante:
a) lo scambio di informazioni e collaborazione intesi a prevenire tempestivamente minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili con potenziale pandemico;
b) scambi, borse di studio e programmi di formazione;
c) la promozione di una piena e tempestiva attuazione degli accordi sanitari internazionali, come il regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' ("OMS") e la convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo, adottata a Ginevra il 21 maggio 2003.
Art. 42
ARTICOLO 42
Occupazione e affari sociali
1. Le Parti intensificano la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa quella riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parita' di genere e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere un processo di globalizzazione che comporti vantaggi per tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', conformemente alla risoluzione UNGA 60/1 (2005) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006 e tenuto conto della dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008. Le Parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.
3. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e realizzare i principi delle norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, menzionate in particolare nella dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998, e ad attuare le convenzioni OIL applicabili che sono per esse vincolanti.
Le Parti cooperano e si scambiano informazioni sui temi dell'occupazione e del lavoro, secondo quanto convenuto tra di esse.
4. Tra le forme di cooperazione possono figurare, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti dalle Parti, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, per esempio in sede di ASEM, a livello UE-ASEAN e in sede di OIL.
Occupazione e affari sociali
1. Le Parti intensificano la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa quella riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parita' di genere e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere un processo di globalizzazione che comporti vantaggi per tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', conformemente alla risoluzione UNGA 60/1 (2005) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006 e tenuto conto della dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008. Le Parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.
3. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e realizzare i principi delle norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, menzionate in particolare nella dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998, e ad attuare le convenzioni OIL applicabili che sono per esse vincolanti.
Le Parti cooperano e si scambiano informazioni sui temi dell'occupazione e del lavoro, secondo quanto convenuto tra di esse.
4. Tra le forme di cooperazione possono figurare, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti dalle Parti, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, per esempio in sede di ASEM, a livello UE-ASEAN e in sede di OIL.
Art. 43
ARTICOLO 43
Statistiche
Le Parti promuovono, in aggiunta alle attivita' di cooperazione statistica in corso tra l'UE e l'ASEAN, e conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari e alle politiche rispettive, lo sviluppo della capacita' statistica, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti i conti nazionali, gli investimenti esteri diretti, gli scambi di beni e di servizi e, piu' in generale, settori definiti di comune accordo contemplati dal presente accordo che si prestano alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.
Statistiche
Le Parti promuovono, in aggiunta alle attivita' di cooperazione statistica in corso tra l'UE e l'ASEAN, e conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari e alle politiche rispettive, lo sviluppo della capacita' statistica, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti i conti nazionali, gli investimenti esteri diretti, gli scambi di beni e di servizi e, piu' in generale, settori definiti di comune accordo contemplati dal presente accordo che si prestano alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.
Art. 44
ARTICOLO 44
Societa' civile
Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle organizzazioni della societa' civile e delle istituzioni accademiche a sostegno della cooperazione nell'ambito del presente accordo e promuovono, per quanto possibile, un dialogo con esse e la loro significativa partecipazione negli ambiti pertinenti della cooperazione, conformemente alle proprie disposizioni legislative, normative e regolamentari e alle proprie politiche.
Societa' civile
Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle organizzazioni della societa' civile e delle istituzioni accademiche a sostegno della cooperazione nell'ambito del presente accordo e promuovono, per quanto possibile, un dialogo con esse e la loro significativa partecipazione negli ambiti pertinenti della cooperazione, conformemente alle proprie disposizioni legislative, normative e regolamentari e alle proprie politiche.
Art. 45
ARTICOLO 45
Pubblica amministrazione
Le Parti collaborano per incentivare lo sviluppo di capacita' nel settore della pubblica amministrazione. La cooperazione in tale settore puo' comprendere lo scambio di opinioni sulle migliori pratiche in materia di metodi di gestione, prestazione di servizi, potenziamento della capacita' istituzionale e trasparenza.
Pubblica amministrazione
Le Parti collaborano per incentivare lo sviluppo di capacita' nel settore della pubblica amministrazione. La cooperazione in tale settore puo' comprendere lo scambio di opinioni sulle migliori pratiche in materia di metodi di gestione, prestazione di servizi, potenziamento della capacita' istituzionale e trasparenza.
Art. 46
ARTICOLO 46
Gestione delle catastrofi
1. Le Parti riconoscono la necessita' di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Le Parti ribadiscono l'impegno comune a promuovere misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e infrastrutture e di cooperare, come opportuno, a livello bilaterale e multilaterale per avanzare nel conseguimento di tali obiettivi.
2. La cooperazione puo' assumere, tra l'altro, le seguenti forme:
a) la condivisione delle migliori pratiche nella gestione delle catastrofi;
b) rafforzamento delle capacita';
c) scambio di informazioni;
d) sensibilizzazione dei cittadini ed educazione generale.
3. La cooperazione a norma del paragrafo 2 puo' includere lo scambio di informazioni in materia di soccorso in caso di calamita' e di assistenza di emergenza, tenendo conto dei lavori del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE e del centro di coordinamento dell'ASEAN per l'assistenza umanitaria sulla gestione delle catastrofi.
Gestione delle catastrofi
1. Le Parti riconoscono la necessita' di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Le Parti ribadiscono l'impegno comune a promuovere misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e infrastrutture e di cooperare, come opportuno, a livello bilaterale e multilaterale per avanzare nel conseguimento di tali obiettivi.
2. La cooperazione puo' assumere, tra l'altro, le seguenti forme:
a) la condivisione delle migliori pratiche nella gestione delle catastrofi;
b) rafforzamento delle capacita';
c) scambio di informazioni;
d) sensibilizzazione dei cittadini ed educazione generale.
3. La cooperazione a norma del paragrafo 2 puo' includere lo scambio di informazioni in materia di soccorso in caso di calamita' e di assistenza di emergenza, tenendo conto dei lavori del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE e del centro di coordinamento dell'ASEAN per l'assistenza umanitaria sulla gestione delle catastrofi.
Art. 47
ARTICOLO 47
Risorse disponibili per la cooperazione
Per raggiungere gli obiettivi di cooperazione di cui al presente accordo, le Parti mettono a disposizione i mezzi necessari per attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative. Queste attivita' di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, lo sviluppo delle capacita' e le iniziative di cooperazione tecnica, lo scambio di esperti, lo svolgimento di studi e altre azioni concordate tra le Parti.
Risorse disponibili per la cooperazione
Per raggiungere gli obiettivi di cooperazione di cui al presente accordo, le Parti mettono a disposizione i mezzi necessari per attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative. Queste attivita' di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, lo sviluppo delle capacita' e le iniziative di cooperazione tecnica, lo scambio di esperti, lo svolgimento di studi e altre azioni concordate tra le Parti.
Art. 48
ARTICOLO 48
Assistenza e interessi finanziari
1. Qualsiasi tipo di assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del presente accordo viene attuato dalle Parti secondo i principi di una sana gestione finanziaria; le Parti collaborano inoltre per tutelare i propri interessi finanziari.
2. Le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attivita' illecita che leda i loro interessi finanziari, in conformita' delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari. Tali misure prevedono lo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa reciproca.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorita' competenti della Malaysia possono convenire un'ulteriore cooperazione nel settore della lotta antifrode.
Assistenza e interessi finanziari
1. Qualsiasi tipo di assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del presente accordo viene attuato dalle Parti secondo i principi di una sana gestione finanziaria; le Parti collaborano inoltre per tutelare i propri interessi finanziari.
2. Le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attivita' illecita che leda i loro interessi finanziari, in conformita' delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari. Tali misure prevedono lo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa reciproca.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorita' competenti della Malaysia possono convenire un'ulteriore cooperazione nel settore della lotta antifrode.
Art. 49
ARTICOLO 49
Diritti di proprieta' intellettuale risultanti da accordi di cooperazione
I diritti di proprieta' intellettuale risultanti da accordi di cooperazione nell'ambito del presente accordo devono essere protetti e applicati in conformita' delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari di ciascuna Parte e degli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Il presente articolo lascia impregiudicate eventuali disposizioni specifiche contenute in singoli accordi di cooperazione esistenti e futuri.
Diritti di proprieta' intellettuale risultanti da accordi di cooperazione
I diritti di proprieta' intellettuale risultanti da accordi di cooperazione nell'ambito del presente accordo devono essere protetti e applicati in conformita' delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari di ciascuna Parte e degli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Il presente articolo lascia impregiudicate eventuali disposizioni specifiche contenute in singoli accordi di cooperazione esistenti e futuri.
Art. 50
ARTICOLO 50
Comitato misto
1. Le Parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti con un grado sufficientemente alto e incaricato di:
a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo;
d) risolvere, se del caso, qualsiasi differenza o divergenza derivante dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione del presente accordo, a norma dell'articolo 53;
e) esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti il mancato adempimento di obblighi a norma del presente accordo e tenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione amichevole e accettabile per entrambe le Parti a norma dell'articolo 53;
f) controllare l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, a turno in Malaysia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie.
Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto puo' istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'.
4. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Comitato misto
1. Le Parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti con un grado sufficientemente alto e incaricato di:
a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo;
d) risolvere, se del caso, qualsiasi differenza o divergenza derivante dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione del presente accordo, a norma dell'articolo 53;
e) esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti il mancato adempimento di obblighi a norma del presente accordo e tenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione amichevole e accettabile per entrambe le Parti a norma dell'articolo 53;
f) controllare l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, a turno in Malaysia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie.
Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto puo' istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'.
4. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Art. 51
ARTICOLO 51
Divulgazione di informazioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per una delle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
2. Le Parti assicurano una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo, in linea con l'interesse pubblico relativo all'accesso alle informazioni e in conformita' delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari.
Divulgazione di informazioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per una delle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
2. Le Parti assicurano una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo, in linea con l'interesse pubblico relativo all'accesso alle informazioni e in conformita' delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari.
Art. 52
ARTICOLO 52
Altri accordi
1. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti dalle Parti nei confronti di organizzazioni internazionali e di paesi terzi.
2. Le Parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e fanno parte di un quadro istituzionale comune.
Altri accordi
1. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti dalle Parti nei confronti di organizzazioni internazionali e di paesi terzi.
2. Le Parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e fanno parte di un quadro istituzionale comune.
Art. 53
ARTICOLO 53
Adempimento degli obblighi
1. Qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti derivante dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione del presente accordo viene composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati in seno al comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale.
2. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo glielo comunica. Le Parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile della questione. Tali consultazioni si svolgono sotto l'egida del comitato misto. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, la Parte notificante puo' prendere le misure appropriate. Ai fini del presente paragrafo, per "misure appropriate" si intende qualsiasi misura raccomandata dal comitato misto o la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.
3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altra Parte e indica le misure appropriate che intende adottare. La Parte notificante informa il comitato misto della necessita' di tenere consultazioni urgenti in materia. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della notifica, la Parte notificante puo' prendere le misure appropriate. Ai fini del presente paragrafo, per "misure appropriate" si intendono le misure raccomandate dal comitato misto o la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
4. Tutte le misure appropriate adottate ai sensi del presente articolo sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e non pregiudicano gli altri obblighi derivanti dal presente accordo non interessati dalla situazione.
Nella scelta delle misure appropriate sono privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
Adempimento degli obblighi
1. Qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti derivante dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione del presente accordo viene composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati in seno al comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale.
2. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo glielo comunica. Le Parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile della questione. Tali consultazioni si svolgono sotto l'egida del comitato misto. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, la Parte notificante puo' prendere le misure appropriate. Ai fini del presente paragrafo, per "misure appropriate" si intende qualsiasi misura raccomandata dal comitato misto o la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.
3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altra Parte e indica le misure appropriate che intende adottare. La Parte notificante informa il comitato misto della necessita' di tenere consultazioni urgenti in materia. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della notifica, la Parte notificante puo' prendere le misure appropriate. Ai fini del presente paragrafo, per "misure appropriate" si intendono le misure raccomandate dal comitato misto o la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
4. Tutte le misure appropriate adottate ai sensi del presente articolo sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e non pregiudicano gli altri obblighi derivanti dal presente accordo non interessati dalla situazione.
Nella scelta delle misure appropriate sono privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
Art. 54
ARTICOLO 54
Facilitazione
Per agevolare la cooperazione nel quadro del presente accordo le Parti accordano agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione agevolazioni nell'espletamento delle loro funzioni, in conformita' delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari.
Facilitazione
Per agevolare la cooperazione nel quadro del presente accordo le Parti accordano agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione agevolazioni nell'espletamento delle loro funzioni, in conformita' delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari.
Art. 55
ARTICOLO 55
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni precisate in tali trattati, e, dall'altro, al territorio della Malaysia.
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni precisate in tali trattati, e, dall'altro, al territorio della Malaysia.
Art. 56
ARTICOLO 56
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'UE o i suoi Stati membri oppure l'UE e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Malaysia, dall'altra.
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'UE o i suoi Stati membri oppure l'UE e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Malaysia, dall'altra.
Art. 57
ARTICOLO 57
Futuri sviluppi e modifiche
1. Ciascuna delle Parti puo' presentare per iscritto eventuali proposte per ampliare l'ambito di applicazione della cooperazione o per modificare una qualsiasi disposizione del presente accordo.
2. Gli eventuali suggerimenti per l'ampliamento dell'ambito di applicazione della cooperazione tengono conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione e l'attuazione del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
3. Qualsiasi ampliamento dell'ambito della cooperazione o modifica del presente accordo avviene mediante reciproco consenso scritto, attraverso accordi o protocolli complementari o strumenti adeguati concordati dalle Parti.
4. Tali accordi o protocolli complementari o tali strumenti adeguati entrano in vigore a una data da convenire tra le Parti e costituiscono parte integrante del presente accordo.
Futuri sviluppi e modifiche
1. Ciascuna delle Parti puo' presentare per iscritto eventuali proposte per ampliare l'ambito di applicazione della cooperazione o per modificare una qualsiasi disposizione del presente accordo.
2. Gli eventuali suggerimenti per l'ampliamento dell'ambito di applicazione della cooperazione tengono conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione e l'attuazione del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
3. Qualsiasi ampliamento dell'ambito della cooperazione o modifica del presente accordo avviene mediante reciproco consenso scritto, attraverso accordi o protocolli complementari o strumenti adeguati concordati dalle Parti.
4. Tali accordi o protocolli complementari o tali strumenti adeguati entrano in vigore a una data da convenire tra le Parti e costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 58
ARTICOLO 58
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo e' valido per un periodo di cinque anni e sara' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi di un anno.
3. Il presente accordo puo' essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo e' valido per un periodo di cinque anni e sara' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi di un anno.
3. Il presente accordo puo' essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.
Art. 59
ARTICOLO 59
Notifiche
Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 58 sono inviate rispettivamente al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri della Malaysia.
Notifiche
Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 58 sono inviate rispettivamente al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri della Malaysia.
Art. 60
ARTICOLO 60
Testo facente fede
Il presente accordo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e malese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Le Parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative all'interpretazione del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a ......... [luogo] il ............... [mese] duemila ...
Parte di provvedimento in formato grafico
Testo facente fede
Il presente accordo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e malese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Le Parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative all'interpretazione del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a ......... [luogo] il ............... [mese] duemila ...
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 2026
MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio