Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. (17G00198)
Art. 9
Articolo 9.
Risarcimento danni
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico della Parte inviante e di comune accordo.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle, o in connessione con, le attivita' ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo.