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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. (17G00198)

Art. 4


Articolo 4.


Modalita' di cooperazione

La cooperazione fra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
a. visite reciproche di delegazioni di alto livello agli enti militari e civili;
b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti;
c. incontri fra istituzioni della Difesa equivalenti;
d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituzioni militari;
e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso organi civili e militari di interesse per la difesa, di comune accordo fra le Parti:
f. partecipazione ad esercitazioni militari;
g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
h. visite di navi ed aeromobili militari;
i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
j. supporto alle iniziative commerciali inerenti materiali e servizi di difesa associate a questioni attinenti alla difesa;
k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.