N NORME. red.it

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. (16G00233)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.




Oggetto e finalita'

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attivita' di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identita' nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
3. La presente legge disciplina altresi', in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonche' di rapporti di lavoro nel settore.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note all'art. 1: Si riportano i testi degli , e della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.: "Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione." "Art. 21.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorita' giudiziaria (24) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni." "Art. 33.L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.". L' dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 2.

Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche' opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualita', aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realta' cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;
d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e' posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attivita' reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2;
e) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, ne' singolarmente ne' unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
f) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
g) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
h) «opera audiovisiva di nazionalita' italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalita' italiana di cui all'articolo 5;
i) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;
l) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
m) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attivita'. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;
n) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
o) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a tassazione in Italia;
p) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
q) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;
r) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
t) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
u) «cineteca»: un soggetto con personalita' giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attivita' di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
v) «Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalita' di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.
2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell' , , (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2005, n. 208, S.O.: "Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: (Omissis). l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb); p) "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica; r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato; u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale; (Omissis).". Si riporta il testo dell' (Attuazione della relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.: "Art. 16. (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting) 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.".

Art. 3.

Principi
1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:
a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
e) cura la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalita' acquisite, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;
f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
g) promuove e favorisce la piu' ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresi' conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilita', secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;
h) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Art. 4.

Funzioni e compiti delle regioni
1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attivita' cinematografiche e audiovisive.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.
3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attivita' delle Film Commission, previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, possono promuovere attivita' dirette a rafforzare l'attrattivita' territoriale per lo sviluppo di iniziative e attivita' nel campo del cinema e dell'audiovisivo.
5. Agli organismi di cui al comma 3 puo' inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.
7. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 5.




Nazionalita' italiana delle opere

1. La nazionalita' italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive e' attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:
a) nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;
b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;
c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
d) riprese effettuate principalmente in Italia;
e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
f) post-produzione svolta principalmente in Italia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalita' italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresi' stabilite la soglia minima di punteggio, nonche' le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalita' italiana dell'opera, tenendo conto delle specificita' tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell' (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297, S.O.: "Art. 2. Definizioni 1. In attuazione dell' e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.".

Art. 6.




Nazionalita' italiana delle opere
in coproduzione internazionale

1. Puo' essere riconosciuta la nazionalita' italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocita'.
2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, puo' essere riconosciuta la nazionalita' italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprieta' delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprieta'.
4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonche' i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.
2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalita' di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», puo' avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalita' commerciali.
4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico interesse.
5. .
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresi' le modalita' di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attivita' destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresi' le modalita' e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.

Art. 8.

Valorizzazione delle sale cinematografiche
1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, puo' avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilita' della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine e' definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalita' e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalita' di cui al presente articolo.
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell' ( ), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: Art. 10. (Omissis). le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; (Omissis).". Si riporta il testo dell' ( Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202: "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".

Art. 9.

Tutela delle minoranze linguistiche
1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana.
Note all'art. 9: Per il testo dell'articolo 2 della citata , si veda nella nota all'art. 5.
Capo II
Organizzazione

Art. 10.

Funzioni statali
1. Il Ministero:
a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonche' l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali cosi' come la diversita' delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonche', in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;
g) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della societa' Istituto Luce-Cinecitta' srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attivita' di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane;
h) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacita' critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attivita' di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche', a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13 destinate alle finalita' di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
i) svolge attivita' di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresi' le attivita' finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;
l) svolge le attivita' connesse al riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonche' le ulteriori attivita' amministrative previste dalla normativa vigente in materia;
m) svolge attivita' di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo;
n) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalita' acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.
Note all'art. 10: Si riporta il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, S.O.: "Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 6. Nell'ambito di quanto previsto dall' , e , ed al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarita' della relativa partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.". Si riporta il testo dell' e (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, S.O.: "Art. 1. (Omissis). 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; (Omissis).".

Art. 11.

Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
1. E' istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Consiglio superiore».
2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' cinematografiche e dell'audiovisivo.
3. In particolare, il Consiglio superiore:
a) svolge attivita' di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' attivita' di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;
b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva, nonche' all'attivita' di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonche' in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;
e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attivita' e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' sull'evoluzione delle professioni e delle attivita' del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonche' sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;
g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12;
h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attivita' nel settore cinematografico e audiovisivo, nonche' sulle relative analisi d'impatto;
i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) otto personalita' del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacita' anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;
b) tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilita' dei componenti e le modalita' di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.
8. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore e' soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.
Note all' (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' , convertito, con modificazioni, dalla ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.
Sezione I
Finalita' e strumenti

Art. 12.

Obiettivi e tipologie di intervento
1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalita' della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:
a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalita' disciplinati nella sezione II del presente capo;
b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalita' disciplinati nella sezione III del presente capo;
c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalita' disciplinati nella sezione IV del presente capo;
d) erogazione di contributi alle attivita' e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.
3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' ed adeguatezza, prevedono:
a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche' alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensita' d'aiuto, di uno o piu' degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.
5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonche', per ciascuna tipologia di intervento e in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, ((al fine di rafforzare la capacita' di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029,)) il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia ((degli incentivi ivi previsti)), comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo ((...)).

Art. 13.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo
1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, e' istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, ((e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027)), derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivita': distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita' speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5.
((Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa)).
5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonche' dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 14.

Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive
1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, e' subordinata al riconoscimento della nazionalita' italiana.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:
a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
b) pubblicita' televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
d) programmi di informazione e attualita';
e) giochi, spettacoli di varieta', quiz, talk show;
f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
h) programmi televisivi.
Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato : "Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: (Omissis). ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali; ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; (Omissis). mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti; (Omissis).".
Sezione II
Incentivi fiscali

Art. 15.

Credito d'imposta per le imprese di produzione
1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:
a) per le opere cinematografiche, l'aliquota e' ((prevista nella misura massima del 40 per cento)). E' fatta salva la possibilita', nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, ((l'aliquota massima del 40 per cento)) puo' essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. E' fatta salva la possibilita', nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

Art. 16.

Credito d'imposta per le imprese di distribuzione
1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al ((40 per cento)) delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)).
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' altresi' riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purche' appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalita' del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.
4. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

Art. 17.

Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione

((1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo puo' essere innalzata fino al 60 per cento))
2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.

AGGIORNAMENTO (9)


Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 23, comma 1-bis) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale".

Art. 18.

Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

((1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attivita' e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 21))
2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

(9)
AGGIORNAMENTO (9)


Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Al fine di favorire la ripresa delle attivita' e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016".

Art. 19.

Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi
1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al ((40 per cento)) della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

Art. 20.

Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo
1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ((...)) non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima e' elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalita', le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio puo' essere riconosciuto ((, in particolare,)) per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 21.

Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta
1.
((Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non puo', comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione)). Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita', anche in corso d'anno.
1-bis.
((Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre)).
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonche' le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresi' disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuita' patrimoniale, delle attivita' gia' svolte e delle opere gia' realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalita' di certificazione dei costi; il regime delle responsabilita' dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalita' atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.
Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualita' di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, e' definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo' adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo.
5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 22.

Agevolazioni fiscali e finanziarie
1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprieta' dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 27, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.
Note all'art. 22: Il testo del Titolo IV del (Disciplina delle agevolazioni tributarie), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. Per il testo dell' (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O, si veda la nota all'art. 20. Si riporta il testo dell' , e convertito con modificazioni dalla e successive modificazioni (Interventi urgenti in favore del cinema), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1994, n. 12, S.O. "7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione. 8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell' , e successive modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile. 9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non puo' essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.".
Sezione III
Contributi automatici

Art. 23.

Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensita' d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana. ((Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1.))
2. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa e' determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24.

Art. 24.




Modalita' di erogazione del sostegno automatico
alle imprese cinematografiche e audiovisive

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalita' previste dall'articolo 23.
2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalita' e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25:
a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione, nonche' di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonche' la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;
b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonche' di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonche' la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25;
c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalita' distributive, avuto riguardo alle oggettive difficolta' nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere.
3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 25 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalita' previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.
Note all'art. 24: Si riporta il testo dell' (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell' ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, S.O.: "Art.10. Incentivi alla produzione. 1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5, e' concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4. 3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e' articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla , destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite la periodicita' di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa' italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE», ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione. 5. Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4. 6. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.".

Art. 25.

Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalita' applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto gia' previsto nei precedenti articoli, sono definiti:
a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;
b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonche' le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);
c) il termine massimo entro cui l'importo puo' essere utilizzato;
d) i casi di decadenza ovvero di revoca.
d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo (( , le modalita' di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare)).
((
1-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero))
Sezione IV
Contributi selettivi

Art. 26.

Contributi selettivi
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualita' artistica realizzati anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonche' alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di piu' aziende, siano esse piu' piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o piu' aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualita' artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalita' di comprovata qualificazione professionale nel settore.
Con decreto del Ministro si provvede altresi' a disciplinare le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura delle indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207)).
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalita' applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalita' e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonche' le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalita' di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalita' per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza. ((Il decreto di cui al presente comma puo' stabilire i criteri, i meccanismi e le modalita' attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi di cui al secondo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo)).
4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.
Sezione V
Attivita' di promozione cinematografica e audiovisiva

Art. 27.




Contributi alle attivita' e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attivita' di internazionalizzazione del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attivita' di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attivita' svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;
f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere, secondo le modalita' fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attivita' di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunita' ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonche' dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attivita' di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attivita' finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ((...)) il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonche' l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalita' di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresi' a disciplinare le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura delle indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter.
2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e' autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresi':
a) alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' srl per la realizzazione del programma di attivita' e il funzionamento della societa' e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
b) alle finalita' di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
c) alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale;
d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalita' indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalita' di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.
4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.
Capo IV
Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore

Art. 28.

Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali
1. Al fine di consentire una piu' diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilita', e' costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione ((annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5)), per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:
a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorita' per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensita' di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.
3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorita' nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilita' economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresi' particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attivita' culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 29.

Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo
1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale e' costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua ((stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5,)) per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
2. Il contributo e' concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresi' conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonche' della qualita' tecnica e della professionalita' complessiva del progetto di digitalizzazione.
3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.
4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalita' per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensita' dei contributi stessi, nonche' le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Art. 30.

Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale e' dotata di contabilita' separata ed e' destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
2. La sezione e' alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.
3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalita' di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo.
Note all'art. 30: Si riporta il testo dell' (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: "100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; (Omissis).".

Art. 31.

Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche
1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.
2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.
3. L'Autorita' di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalita' previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle citta' capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.
4. L'Autorita' di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.
Note all'art. 31: Si riporta il testo dell' (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240, S.O.: "Art. 16. Comunicazione delle concentrazioni 1. Le operazioni di concentrazione di cui all'art. 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, e qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui e' prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo. 2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e' considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. 3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita' contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. 8. L'Autorita', entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'.".
Capo V
Riforma e razionalizzazione della normativa vigente

Art. 32.

Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive
1. Presso il Ministero e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».
2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicita' notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.
3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:
a) la pubblicita' e l'opponibilita' a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;
b) la pubblicita' sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonche' sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicita' sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. L'iscrizione di un'opera nel Registro e' richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.
5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva puo' essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformita' a quanto previsto dal presente articolo.
6. La pubblicita' delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), e' assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.
7.
((Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy)), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalita' di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalita' e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
8. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;
c) al quinto comma, l'ultimo periodo e' soppresso.

Art. 33.

Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di liberta' e di responsabilita', tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettivita' della tutela dei minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, e della uniformita' di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;
b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalita' di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalita' indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;
c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento puo' intervenire;
d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;
e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete internet e dei videogiochi posti in vendita.
Note all' (Revisione dei film e dei lavori teatrali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109, S.O.

Art. 34.

Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre procedure piu' trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalita' tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilita' rispetto a tali obblighi;
b) adeguarsi ai principi di proporzionalita', adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;
c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano piu' funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralita' di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;
d) prevedere in particolare la riformulazione delle modalita' di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;
e) provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonche' delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;
f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Art. 35.

Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalita' di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
b) rafforzare le opportunita' d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;
c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalita' di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Note all' (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290, S.O.

Art. 36.

Procedura di adozione dei decreti legislativi
1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo e' corredato di una relazione tecnica che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Capo VI
Controllo e sanzioni

Art. 37.

Vigilanza e sanzioni
1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.
2. Le modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 38.

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attivita' di produzione e di promozione cinematografica;
b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;
c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Note all'art. 38: Si riporta il testo dell' (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104: "Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo. Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.". Si riporta il testo dell' (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell' ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, S.O.: "Art. 12. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche. 1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) sul fondo speciale di cui all' , e successive modificazioni; b) sul fondo particolare di cui all' , e successive modificazioni; c) sul fondo di intervento di cui all' , e successive modificazioni; d) sul fondo di sostegno di cui all' , e successive modificazioni; e) sul fondo di garanzia di cui all' , convertito in legge, con modificazioni, dalla . I fondi di cui alla citata , , e , sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato: a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta; c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo. 3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72della , e successive modificazioni. 4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi. 6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla , destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato. 7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al . 8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.". Si riporta il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, S.O.: "Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge citata 31 dicembre 2009, n. 196: "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi (Omissis). 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.".

Art. 39.

Abrogazioni
2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal capo III, sezione II, della presente legge.
Note all' (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della , nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai e , relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1999, n. 59. Il (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell' ), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, S.O. La (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), modificata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. Il (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, convertito con modificazioni dalla ), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013, n. 186, S.O.

Art. 40.

Norme transitorie
1. I crediti d'imposta di cui al capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
Note all'art. 40: Per i riferimenti all' , abrogato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 39. Per i riferimenti all' , modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 39. Per i riferimenti all' , abrogato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 39.

Art. 41.

Entrata in vigore
1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Visto, il Guardasigilli: Orlando