Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. (16G00230)
Art. 2
Art. 2.
Giurisdizione
Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorita' o non siano in possesso o sotto il controllo di persone che risiedono nell'ambito della propria giurisdizione territoriale.