Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. (16G00230)
Art. 13
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Alla data di entrata in vigore il presente Accordo avra' effetto:
a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.