N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. (16G00067)

Art. 57


Art. 57.
Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi ad essi incombenti a norma del presente accordo e assicurano il rispetto degli obiettivi e degli scopi in esso stabiliti.
2. Se una Parte ritiene che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del presente accordo puo' prendere le misure del caso.
3. Salvo in caso di violazione sostanziale dell'accordo, prima di procedere la parte interessata fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione affinche' esso possa pervenire ad una soluzione accettabile per le parti.
4. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «misure del caso» di cui all'articolo 57, paragrafo 2, si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale che sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Nella scelta di tali misure, la priorita' va accordata a quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.
Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.