Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. (16G00067)
Art. 32
Art. 32.
Agricoltura, foreste, allevamento,
pesca e sviluppo rurale
1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale, anche tramite un dialogo e scambi di esperienze piu' assidui, in particolare nei seguenti ambiti:
a) politica agricola e situazione dell'agricoltura internazionale in generale;
b) facilitazione degli scambi tra le parti di piante, animali e relativi prodotti e sviluppo e promozione dei mercati;
c) politica di sviluppo nelle zone rurali;
d) politica di qualita' per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche protette e la produzione biologica; commercializzazione di prodotti di qualita', soprattutto quelli biologici e protetti da un'indicazione geografica (etichettatura, certificazione e controllo);
e) benessere degli animali;
f) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e trasferimento di biotecnologie;
g) sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;
h) promozione degli sforzi intesi a prevenire e combattere le pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, il disboscamento illegale e il commercio dei prodotti silvicoli, mediante l'applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e l'accodo di partenariato volontario (VPA);
i) ricerca sull'ereditarieta', selezione di razze animali e varieta' vegetali, compreso l'allevamento di elevata qualita', ricerche sui mangimi e sulla nutrizione degli animali terresti e acquatici;
j) attenuazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla riduzione della poverta' nelle aree periferiche e rurali;
k) sostegno e promozione della gestione sostenibile delle foreste, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione degli effetti negativi.
2. Le parti convengono di vagliare le possibilita' di assistenza tecnica in materia di produzione vegetale e allevamento, che comprenda, ma non esclusivamente, il miglioramento della produttivita' animale e vegetale e la qualita' dei prodotti e convengono inoltre di prendere in considerazione l'istituzione di programmi di potenziamento della capacita' intesi a sviluppare la capacita' gestionale in questo settore.