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Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. (15G00176)

Art. 20


Articolo 20

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'art. 16 quanto segue:
(a) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 16;
(b) Le riserve di cui all'art. 17;
(c) La data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore secondo quanto stabilito all'art. 18;
(d) Le denunce di cui all'art. 19.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al piu' tardi dopo che sara' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, portera' all'attenzione dell'Assemblea Generale la questione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 11, del summenzionato organismo.