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Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. (15G00176)

Art. 12


Articolo 12

1. In relazione a uno Stato Contraente che non conceda, in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 della presente Convenzione, la cittadinanza alla nascita per operazione di legge, le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 si applicheranno, a seconda dei casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate in seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 della presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione si applicheranno solo ai figli di ignoti abbandonati presenti nel territorio di uno Stato Contraente dopo l'entrata in vigore della Convenzione in quello Stato.