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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. (15G00112)

Art. 48

Articolo 48

Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o piu' unita' territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa in relazione alle questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino l'unita' territoriale la cui legge e' applicabile, si applica la legge di quell'unita';
b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unita' territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'art. 47.