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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. (15G00112)

Art. 38

Articolo 38

1. Ferma restando la possibilita' di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorita' centrali e le altre autorita' pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo.
2. Uno Stato contraente puo' concludere accordi con uno o piu' Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.