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Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. (15G00102)

Art. 7

Art. 7.


Notificazione di atti

1. Lo Stato Richiesto notifica senza ritardo tutti i documenti che gli sono trasmessi a tal fine.
2. La domanda volta alla notificazione di atti e' trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui gli atti devono essere espletati.
3. Lo Stato Richiesto attesta l'esecuzione della notificazione per mezzo di un documento di consegna, datato e firmato dal destinatario, o per mezzo di una dichiarazione dell'Autorita' competente dello stesso Stato Richiesto che da' atto del fatto, della data e della forma di notificazione e consegna.