N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. (15G00102)

Art. 21

Art. 21.


Spese

Restano a carico dello Stato Richiesto le spese da questo sostenute per la prestazione dell'assistenza, salvo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, e dall'articolo 12, paragrafo 4, del presente Trattato.