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Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. (14G00078)

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma».