N NORME. red.it

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. (14G00078)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 2014
NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando