Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)
Art. 49.
Disciplina transitoria per l'esame
1. Per i primi ((tredici anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.