Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)
Art. 39.
Congresso nazionale forense
1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense e' la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identita' e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonche' le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.