Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (13G00015)
Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 21
Art. 21.
Assegni corrisposti ai ministri di culto
1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.