Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (13G00015)
Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 2
Art. 2.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.