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Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. (12G0217)

Art. 7


Art. 7.


Strategia generale della politica dei trasporti

1. Nell'interesse della sostenibilita' le Parti contraenti si impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a:
a) coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a favorire l'intermodalita';
b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e ad imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato,
c) incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il piu' rispettoso dell'ambiente, nonche' sui sistemi intermodali di trasporto,
d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico.
2. Le Parti contraenti si impegnano a realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi necessari a:
a) proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali,
b) proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti,
c) raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili.
d) incrementare la sicurezza dei trasporti.