Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. (12G0217)
Art. 13
Art. 13.
Impianti turistici
1. Le Parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalita' del presente Protocollo o degli altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti pubblici.
2. Le Parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensita' di traffico o vietate al traffico, nonche' l'istituzione di localita' turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili.