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Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. (12G0216)

Art. 20

Articolo 20.

Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:
a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della liberta' nei luoghi di detenzione come definiti dall'art. 4, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;
b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;
d) la possibilita' di avere colloqui riservati con le persone private della liberta', senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;
e) la liberta' di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio;
f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.