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Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. (12G0216)

Art. 12

Articolo 12.

Per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere il proprio mandato come previsto all'art. 11, gli Stati Parti si impegnano a:
a) ricevere il Sottocomitato sulla prevenzione nei loro territori e garantirgli l'accesso ai luoghi di detenzione, come definiti all'art. 4 del presente Protocollo;
b) fornire ogni informazione rilevante che il Sottocomitato sulla prevenzione dovesse richiedere per valutare le necessita' e i provvedimenti da adottare per rafforzare la protezione delle persone private della liberta' rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
c) incoraggiare e favorire contatti tra il Sottocomitato sulla prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione;
d) prendere in esame le raccomandazioni del Sottocomitato sulla prevenzione e entrare in dialogo con esso circa le possibili misure di attuazione.