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Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010. (12G0189)

Protocollo-art. I

PROTOCOLLO

DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DI MAURITIUS E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Mauritius, desiderosi di concludere un Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmato a Port Louis il 9 marzo 1990 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 "Imposte Considerate" e' soppresso e sostituito dal. seguente paragrafo -
"3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono, in particolare:
(a) per quanto concerne Mauritius: l'imposta sul reddito;
(qui di seguito indicata come "Imposta mauriziana")
(b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle societa';
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate come "Imposta italiana").