Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. (12G0069)
Statuto-art. VI
Art. VI Membri
A. L'ammissione e' aperta agli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformita' con gli obiettivi e le attivita' di cui al presente Statuto. Per l'idoneita' all'ammissione all'Agenzia, un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, almeno uno dei quali sia membro dell'Agenzia; inoltre, i rispettivi Stati membri devono aver trasferito a essa competenza in almeno una delle questioni di cui si l'Agenzia si occupa.
B. Questi Stati e organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiranno lo status di:
1. Membri originali dell'Agenzia, mediante sottoscrizione del presente Statuto e deposito di uno strumento di ratifica;
2. altri Membri dell'Agenzia, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo l'approvazione della richiesta di adesione.
L'ammissione all'Agenzia sara' considerata come approvata in assenza di espresso rifiuto tre mesi dopo l'invio della richiesta ai Membri.
In caso di disaccordo, della richiesta decidera' l'Assemblea in conformita' all'articolo IX paragrafo H numero 1.
C. Nel caso di un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di ratifica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Governo depositario di ogni modifica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nella rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spettera' esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche Membri di codesta Agenzia.
A. L'ammissione e' aperta agli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformita' con gli obiettivi e le attivita' di cui al presente Statuto. Per l'idoneita' all'ammissione all'Agenzia, un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, almeno uno dei quali sia membro dell'Agenzia; inoltre, i rispettivi Stati membri devono aver trasferito a essa competenza in almeno una delle questioni di cui si l'Agenzia si occupa.
B. Questi Stati e organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiranno lo status di:
1. Membri originali dell'Agenzia, mediante sottoscrizione del presente Statuto e deposito di uno strumento di ratifica;
2. altri Membri dell'Agenzia, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo l'approvazione della richiesta di adesione.
L'ammissione all'Agenzia sara' considerata come approvata in assenza di espresso rifiuto tre mesi dopo l'invio della richiesta ai Membri.
In caso di disaccordo, della richiesta decidera' l'Assemblea in conformita' all'articolo IX paragrafo H numero 1.
C. Nel caso di un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di ratifica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Governo depositario di ogni modifica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nella rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spettera' esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche Membri di codesta Agenzia.