Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. (10G0176)
Art. 21
ARTICOLO 21
Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunita'.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunita'.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.