Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. (10G0176)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 138 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 8.472 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITA' EUROPEE E
I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E
LA REPUBBLICA DI SERBIA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso "gli Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso "la Comunita'",
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso "la Serbia",
dall'altra,
in seguito denominate "le Parti",
CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Serbia di consolidare ed estendere ulteriormente le proprie relazioni con la Comunita' e con i suoi Stati membri.
CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita'.
CONSIDERATI la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in appresso: il "trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale.
VISTO il partenariato europeo, che individua le priorita' di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea.
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonche' la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, liberta' e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale.
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico.
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in appresso: "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione.
RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprieta' e degli altri diritti umani connessi.
CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche in Serbia.
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC.
CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea.
CONSIDERANDO l'impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalita' organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001.
PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso: "il presente accordo") creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento.
TENENDO PRESENTE l'impegno della Serbia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente.
TENENDO PRESENTE la volonta' della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica.
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea (in appresso: "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Serbia di essere vincolati come Parte della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.
RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonche' a rafforzare la cooperazione regionale.
RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti, come ribadito nelle successive conclusioni del Consiglio del dicembre 2005 e del dicembre 2006;
RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale.
RICORDANDO che il 1 º gennaio 2008 e' entrato in vigore l'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica di Serbia di facilitazione del rilascio dei visti 1)
e l'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica di Serbia di riammissione delle persone in posizione irregolare 2) (in appresso denominato "accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia") ;
1) GU L 334 del 19.12.2007, pag. 137.
2) GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.
DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
a) aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
b) contribuire alla stabilita' politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione;
c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti;
d) sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
e) aiutare la Serbia a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;
f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Serbia;
g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
TRA LE COMUNITA' EUROPEE E
I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E
LA REPUBBLICA DI SERBIA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso "gli Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso "la Comunita'",
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso "la Serbia",
dall'altra,
in seguito denominate "le Parti",
CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Serbia di consolidare ed estendere ulteriormente le proprie relazioni con la Comunita' e con i suoi Stati membri.
CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita'.
CONSIDERATI la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in appresso: il "trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale.
VISTO il partenariato europeo, che individua le priorita' di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea.
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonche' la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, liberta' e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale.
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico.
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in appresso: "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione.
RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprieta' e degli altri diritti umani connessi.
CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche in Serbia.
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC.
CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea.
CONSIDERANDO l'impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalita' organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001.
PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso: "il presente accordo") creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento.
TENENDO PRESENTE l'impegno della Serbia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente.
TENENDO PRESENTE la volonta' della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica.
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea (in appresso: "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Serbia di essere vincolati come Parte della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.
RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonche' a rafforzare la cooperazione regionale.
RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti, come ribadito nelle successive conclusioni del Consiglio del dicembre 2005 e del dicembre 2006;
RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale.
RICORDANDO che il 1 º gennaio 2008 e' entrato in vigore l'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica di Serbia di facilitazione del rilascio dei visti 1)
e l'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica di Serbia di riammissione delle persone in posizione irregolare 2) (in appresso denominato "accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia") ;
1) GU L 334 del 19.12.2007, pag. 137.
2) GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.
DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
a) aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
b) contribuire alla stabilita' politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione;
c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti;
d) sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
e) aiutare la Serbia a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;
f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Serbia;
g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonche' al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.
La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonche' al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.
Art. 3
ARTICOLO 3
Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in appresso denominata anche "ADM") e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.
Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
- l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione;
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
Il dialogo politico su questi aspetti puo' svolgersi a livello regionale.
Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in appresso denominata anche "ADM") e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.
Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
- l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione;
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
Il dialogo politico su questi aspetti puo' svolgersi a livello regionale.
Art. 4
ARTICOLO 4
Le Parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.
Le Parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.
Art. 5
ARTICOLO 5
La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali della Serbia.
La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali della Serbia.
Art. 6
ARTICOLO 6
La Serbia s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonche' lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonche' droghe illecite. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.
La Serbia s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonche' lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonche' droghe illecite. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.
Art. 7
ARTICOLO 7
Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.
Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.
Art. 8
ARTICOLO 8
L'associazione e' realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in appresso denominato anche "il CSA") istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Serbia. Tale verifica e' eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorita' stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.
Basandosi su questa verifica il CSA formulera' raccomandazioni e puo' adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficolta' particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.
Il processo di associazione e' completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell'applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dalla Serbia e puo' adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.
La revisione non riguardera' la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico e' previsto nel titolo IV.
L'associazione e' realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in appresso denominato anche "il CSA") istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Serbia. Tale verifica e' eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorita' stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.
Basandosi su questa verifica il CSA formulera' raccomandazioni e puo' adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficolta' particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.
Il processo di associazione e' completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell'applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dalla Serbia e puo' adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.
La revisione non riguardera' la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico e' previsto nel titolo IV.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed e' attuato in conformita' di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
Il presente accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed e' attuato in conformita' di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
Art. 10
ARTICOLO 10
1. Nell'ambito del presente accordo e' intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Serbia e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti.
2. Il dialogo politico mira a promuovere in particolare:
a) la piena integrazione della Serbia nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;
b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni;
c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.
1. Nell'ambito del presente accordo e' intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Serbia e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti.
2. Il dialogo politico mira a promuovere in particolare:
a) la piena integrazione della Serbia nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;
b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni;
c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.
Art. 11
ARTICOLO 11
1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico puo' svolgersi:
a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Serbia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra;
b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.
1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico puo' svolgersi:
a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Serbia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra;
b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.
Art. 12
ARTICOLO 12
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 125.
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 125.
Art. 13
ARTICOLO 13
Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.
Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.
Art. 14
ARTICOLO 14
Conformemente all'impegno assunto per la pace e la stabilita' internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Serbia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunita' puo' sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.
Ogniqualvolta la Serbia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.
La Serbia attua integralmente l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.
Conformemente all'impegno assunto per la pace e la stabilita' internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Serbia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunita' puo' sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.
Ogniqualvolta la Serbia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.
La Serbia attua integralmente l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.
Art. 15
ARTICOLO 15
Cooperazione con gli altri paesi che hanno firmato un
accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, la Serbia avvia negoziati con i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
a) il dialogo politico,
b) l'instaurazione di zone di libero scambio in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'OMC;
c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;
d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza.
All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilita' della Serbia a concludere dette convenzioni costituira' un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.
La Serbia avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.
Cooperazione con gli altri paesi che hanno firmato un
accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, la Serbia avvia negoziati con i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
a) il dialogo politico,
b) l'instaurazione di zone di libero scambio in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'OMC;
c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;
d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza.
All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilita' della Serbia a concludere dette convenzioni costituira' un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.
La Serbia avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.
Art. 16
ARTICOLO 16
Cooperazione con gli altri paesi coinvolti
nel processo di stabilizzazione e di associazione
La Serbia avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
Cooperazione con gli altri paesi coinvolti
nel processo di stabilizzazione e di associazione
La Serbia avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
Art. 17
ARTICOLO 17
Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE
che non rientrano nel PSA
1. La Serbia dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Serbia e tale paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunita' e i suoi Stati membri.
2. La Serbia avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunita', al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformita' dell'articolo V del GATS.
I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinche' l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE
che non rientrano nel PSA
1. La Serbia dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Serbia e tale paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunita' e i suoi Stati membri.
2. La Serbia avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunita', al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformita' dell'articolo V del GATS.
I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinche' l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
Art. 18
ARTICOLO 18
1. Nel corso di un periodo non superiore a sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
b) dei dazi antidumping o compensativi;
c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e':
a) la tariffa doganale comune della Comunita', istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 1) del Consiglio, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b) la tariffa serba applicata 2).
5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:
a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b) dall'adesione della Serbia all'OMC o
c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Serbia all'OMC,
i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
6. La Comunita' e la Serbia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.
1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificato.
2) Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.
1. Nel corso di un periodo non superiore a sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
b) dei dazi antidumping o compensativi;
c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e':
a) la tariffa doganale comune della Comunita', istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 1) del Consiglio, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b) la tariffa serba applicata 2).
5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:
a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b) dall'adesione della Serbia all'OMC o
c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Serbia all'OMC,
i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
6. La Comunita' e la Serbia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.
1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificato.
2) Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.
Art. 19
ARTICOLO 19
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Serbia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Serbia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Art. 20
ARTICOLO 20
Concessioni della Comunita' riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
2. Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
Concessioni della Comunita' riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
2. Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
Art. 21
ARTICOLO 21
Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunita'.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunita'.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Art. 22
ARTICOLO 22
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Art. 23
ARTICOLO 23
Riduzione accelerata dei dazi doganali
La Serbia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.
Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.
Riduzione accelerata dei dazi doganali
La Serbia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.
Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.
Art. 24
ARTICOLO 24
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' o della Serbia.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici").
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' o della Serbia.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici").
Art. 25
ARTICOLO 25
Prodotti agricoli trasformati
Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Prodotti agricoli trasformati
Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Art. 26
ARTICOLO 26
Concessioni della Comunita' relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti nell'allegato II e originari della Serbia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8700 tonnellate, espresse in peso carcasse.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunita' dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 t (peso netto).
Concessioni della Comunita' relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti nell'allegato II e originari della Serbia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8700 tonnellate, espresse in peso carcasse.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunita' dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 t (peso netto).
Art. 27
ARTICOLO 27
Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III a);
b) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.
Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III a);
b) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.
Art. 28
ARTICOLO 28
Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche
Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 e' indicato nel protocollo stesso.
Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche
Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 e' indicato nel protocollo stesso.
Art. 29
ARTICOLO 29
Concessioni della Comunita' relative al pesce e ai prodotti della pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Concessioni della Comunita' relative al pesce e ai prodotti della pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Art. 30
ARTICOLO 30
Concessioni della Serbia relative al pesce e ai prodotti della pesca
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunita'.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Concessioni della Serbia relative al pesce e ai prodotti della pesca
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunita'.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Art. 31
ARTICOLO 31
Clausola di revisione
Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunita' e delle politiche della Serbia nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Serbia all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e la Serbia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Clausola di revisione
Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunita' e delle politiche della Serbia nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Serbia all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e la Serbia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Art. 32
ARTICOLO 32
Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.
2. Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115% in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunita' avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunita' e trovare, all'occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunita'.
Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30% in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunita' puo' sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell'aumento.
Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunita' notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato di stabilizzazione e di associazione e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3.
La Comunita' ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l'applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle Parti.
Le disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 3-6, si applicano, mutatis mutandis, agli interventi contemplati dal presente paragrafo.
3. Le Parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.
Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.
2. Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115% in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunita' avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunita' e trovare, all'occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunita'.
Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30% in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunita' puo' sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell'aumento.
Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunita' notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato di stabilizzazione e di associazione e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3.
La Comunita' ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l'applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle Parti.
Le disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 3-6, si applicano, mutatis mutandis, agli interventi contemplati dal presente paragrafo.
3. Le Parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.
Art. 33
ARTICOLO 33
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli,
dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche
1. La Serbia assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunita' registrate nella Comunita' a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 1), secondo le modalita' di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Serbia sono ammissibili alla registrazione nella Comunita' alle condizioni specificate in detto regolamento.
2. La Serbia vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunita' per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce e' indicata, l'indicazione geografica in questione e' utilizzata in una traduzione o la denominazione e' accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
3. La Serbia rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.
4. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Serbia o acquisiti con l'uso, non saranno piu' utilizzati dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Serbia o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purche' non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualita', alle specifiche e all'origine geografica delle merci.
5. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Serbia.
6. La Serbia si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo non violino le disposizioni del presente articolo.
7. La Serbia garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.
1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli,
dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche
1. La Serbia assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunita' registrate nella Comunita' a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 1), secondo le modalita' di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Serbia sono ammissibili alla registrazione nella Comunita' alle condizioni specificate in detto regolamento.
2. La Serbia vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunita' per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce e' indicata, l'indicazione geografica in questione e' utilizzata in una traduzione o la denominazione e' accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
3. La Serbia rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.
4. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Serbia o acquisiti con l'uso, non saranno piu' utilizzati dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Serbia o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purche' non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualita', alle specifiche e all'origine geografica delle merci.
5. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Serbia.
6. La Serbia si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo non violino le disposizioni del presente articolo.
7. La Serbia garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.
1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
Art. 34
ARTICOLO 34
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.
Art. 35
ARTICOLO 35
Concessioni piu' favorevoli
Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli.
Concessioni piu' favorevoli
Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli.
Art. 36
ARTICOLO 36
Standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Serbia, ne' si aumentano quelli gia' applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Serbia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunita' in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II -V e al protocollo 1.
Standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Serbia, ne' si aumentano quelli gia' applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Serbia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunita' in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II -V e al protocollo 1.
Art. 37
ARTICOLO 37
Divieto di discriminazione fiscale
1. La Comunita' e la Serbia si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.
Divieto di discriminazione fiscale
1. La Comunita' e la Serbia si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.
Art. 38
ARTICOLO 38
Dazi di carattere fiscale
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Dazi di carattere fiscale
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Art. 39
ARTICOLO 39
Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Serbia o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Serbia per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Serbia sanciti nel presente accordo.
Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Serbia o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Serbia per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Serbia sanciti nel presente accordo.
Art. 40
ARTICOLO 40
Dumping e sovvenzioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41.
2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Dumping e sovvenzioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41.
2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Art. 41
ARTICOLO 41
Clausola di salvaguardia
1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice oppure
b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,
la Parte importatrice puo' adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.
3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di piu' di due anni.
In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purche' il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.
4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la Comunita' o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti interessate.
5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:
a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il CSA o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformita' delle disposizioni del presente articolo.
Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.
b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
6. Qualora la Comunita' o la Serbia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.
Clausola di salvaguardia
1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice oppure
b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,
la Parte importatrice puo' adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.
3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di piu' di due anni.
In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purche' il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.
4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la Comunita' o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti interessate.
5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:
a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il CSA o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformita' delle disposizioni del presente articolo.
Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.
b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
6. Qualora la Comunita' o la Serbia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.
Art. 42
ARTICOLO 42
Clausola di penuria
1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:
a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure
b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficolta' per la Parte esportatrice,
quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo.
Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta'. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunita' o la Serbia possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
Clausola di penuria
1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:
a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure
b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficolta' per la Parte esportatrice,
quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo.
Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta'. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunita' o la Serbia possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
Art. 43
ARTICOLO 43
Monopoli di Stato
La Serbia adegua progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale per fare in modo che, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini della Serbia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.
Monopoli di Stato
La Serbia adegua progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale per fare in modo che, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini della Serbia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.
Art. 44
ARTICOLO 44
Norme di origine
Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
Norme di origine
Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
Art. 45
ARTICOLO 45
Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Art. 46
ARTICOLO 46
Mancata cooperazione amministrativa
1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.
2. Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi a norma del presente titolo, puo' sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione amministrativa" s'intende, fra l'altro:
a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticita' di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarita' o frodi si puo' verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacita' di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarita' o alle frodi.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) la Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata puo' sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea e' comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.
c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata e' limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione
5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.
Mancata cooperazione amministrativa
1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.
2. Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi a norma del presente titolo, puo' sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione amministrativa" s'intende, fra l'altro:
a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticita' di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarita' o frodi si puo' verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacita' di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarita' o alle frodi.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) la Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata puo' sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea e' comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.
c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata e' limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione
5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.
Art. 47
ARTICOLO 47
Qualora le autorita' competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze puo' chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilita' di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.
Qualora le autorita' competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze puo' chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilita' di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.
Art. 48
ARTICOLO 48
L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
Art. 49
ARTICOLO 49
1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Serbia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;
b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la Serbia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Serbia.
1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Serbia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;
b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la Serbia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Serbia.
Art. 50
ARTICOLO 50
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori:
a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
b) gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi.
2. Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori:
a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
b) gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi.
2. Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.
Art. 51
ARTICOLO 51
1. Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalita' serba legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:
a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;
b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita' derivante da tali cause, ad eccezione delle indennita' non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Serbia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c).
1. Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalita' serba legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:
a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;
b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita' derivante da tali cause, ad eccezione delle indennita' non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Serbia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c).
Art. 52
ARTICOLO 52
Definizione
Ai fini del presente accordo:
a) per "societa' comunitaria" o "societa' serba" s'intende, rispettivamente, una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunita' o della Serbia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunita' o della Serbia viene considerata una societa' comunitaria o serba se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Serbia;
b) per "consociata" di una societa' s'intende una societa' effettivamente controllata da un'altra societa';
c) per "filiale" di una societa' s'intende una sede di attivita' senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicche' questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attivita' che ne costituisce l'estensione;
d) per "stabilimento" s'intende:
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita' imprenditoriali, in particolare societa', che controllano di fatto.
Il lavoro autonomo e le attivita' imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o serbe, il diritto di esercitare attivita' economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Serbia o nella Comunita';
e) per "attivita'" s'intende l'esercizio di attivita' economiche;
f) le "attivita' economiche" comprendono in linea di massima le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Serbia" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Serbia;
per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini della Comunita' o della Serbia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Serbia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Serbia e controllate da cittadini della Comunita' o della Serbia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Serbia in base alle rispettive legislazioni;
h) per "servizi finanziari" s'intendono le attivita' descritte nell'allegato VI. Il CSA puo' ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.
Definizione
Ai fini del presente accordo:
a) per "societa' comunitaria" o "societa' serba" s'intende, rispettivamente, una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunita' o della Serbia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunita' o della Serbia viene considerata una societa' comunitaria o serba se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Serbia;
b) per "consociata" di una societa' s'intende una societa' effettivamente controllata da un'altra societa';
c) per "filiale" di una societa' s'intende una sede di attivita' senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicche' questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attivita' che ne costituisce l'estensione;
d) per "stabilimento" s'intende:
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita' imprenditoriali, in particolare societa', che controllano di fatto.
Il lavoro autonomo e le attivita' imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o serbe, il diritto di esercitare attivita' economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Serbia o nella Comunita';
e) per "attivita'" s'intende l'esercizio di attivita' economiche;
f) le "attivita' economiche" comprendono in linea di massima le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Serbia" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Serbia;
per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini della Comunita' o della Serbia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Serbia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Serbia e controllate da cittadini della Comunita' o della Serbia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Serbia in base alle rispettive legislazioni;
h) per "servizi finanziari" s'intendono le attivita' descritte nell'allegato VI. Il CSA puo' ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.
Art. 53
ARTICOLO 53
1. La Serbia agevola l'avvio di attivita' nel suo territorio da parte di societa' e cittadini della Comunita'. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia concede:
a) per lo stabilimento di societa' comunitarie nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
b) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono
a) per lo stabilimento di societa' serbe nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
b) per l'attivita' delle filiali e consociate serbe stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite nel loro territorio.
3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro societa', per quanto riguarda lo stabilimento o l'attivita' di societa' di un'altra Parte nel loro territorio.
4. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunita' e della Serbia che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Serbia;
b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di societa' comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' serbe e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le societa' serbe, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.
c) Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di societa' comunitarie.
1. La Serbia agevola l'avvio di attivita' nel suo territorio da parte di societa' e cittadini della Comunita'. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia concede:
a) per lo stabilimento di societa' comunitarie nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
b) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono
a) per lo stabilimento di societa' serbe nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
b) per l'attivita' delle filiali e consociate serbe stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite nel loro territorio.
3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro societa', per quanto riguarda lo stabilimento o l'attivita' di societa' di un'altra Parte nel loro territorio.
4. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunita' e della Serbia che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Serbia;
b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di societa' comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' serbe e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le societa' serbe, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.
c) Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di societa' comunitarie.
Art. 54
ARTICOLO 54
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini nel loro territorio, sempreche' cosi' facendo non discriminino le societa' e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro societa' e ai loro cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini nel loro territorio, sempreche' cosi' facendo non discriminino le societa' e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro societa' e ai loro cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
Art. 55
ARTICOLO 55
1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo 1) (in appresso: " l'ECAA" ), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il CSA puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1.
1) Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Serbia, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).
1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo 1) (in appresso: " l'ECAA" ), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il CSA puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1.
1) Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Serbia, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).
Art. 56
ARTICOLO 56
1. Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' nel suo territorio di filiali di societa' di un'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
1. Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' nel suo territorio di filiali di societa' di un'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
Art. 57
ARTICOLO 57
Nell'intento di rendere piu' agevole per i cittadini comunitari e serbi l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate, rispettivamente, in Serbia e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche.
Esso puo' prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.
Nell'intento di rendere piu' agevole per i cittadini comunitari e serbi l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate, rispettivamente, in Serbia e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche.
Esso puo' prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.
Art. 58
ARTICOLO 58
1. Una societa' comunitaria stabilita nel territorio della Serbia o una societa' serba stabilita nella Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Serbia e della Comunita', lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o della Serbia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti; in particolare, essi:
i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
iii) hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze puo' riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
c) per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attivita' economiche simili nel territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Serbia rispettivamente di cittadini serbi o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una societa' serba oppure una consociata o una filiale serba di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Serbia, a condizione che:
a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;
b) la sede principale della societa' si trovi rispettivamente al di fuori della Comunita' e della Serbia e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' rispettivamente nello Stato membro o in Serbia.
1. Una societa' comunitaria stabilita nel territorio della Serbia o una societa' serba stabilita nella Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Serbia e della Comunita', lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o della Serbia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti; in particolare, essi:
i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
iii) hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze puo' riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
c) per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attivita' economiche simili nel territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Serbia rispettivamente di cittadini serbi o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una societa' serba oppure una consociata o una filiale serba di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Serbia, a condizione che:
a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;
b) la sede principale della societa' si trovi rispettivamente al di fuori della Comunita' e della Serbia e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' rispettivamente nello Stato membro o in Serbia.
Art. 59
ARTICOLO 59
1. La Comunita' e la Serbia si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o serbi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Serbia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prendera' le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si terra' conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
1. La Comunita' e la Serbia si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o serbi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Serbia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prendera' le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si terra' conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Art. 60
ARTICOLO 60
1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Serbia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Serbia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
Art. 61
ARTICOLO 61
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Serbia, si applicano le disposizioni seguenti:
1. nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunita' intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia di trasporti con quella della Comunita'.
2. Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonche' a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.
Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.
3. Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:
a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;
c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.
5. Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
6. La Serbia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Serbia, si applicano le disposizioni seguenti:
1. nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunita' intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia di trasporti con quella della Comunita'.
2. Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonche' a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.
Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.
3. Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:
a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;
c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.
5. Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
6. La Serbia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.
Art. 62
ARTICOLO 62
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la Serbia.
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la Serbia.
Art. 63
ARTICOLO 63
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonche' ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Serbia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi.
4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Serbia e di rendere piu' restrittivi i regimi esistenti.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la Serbia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunita' o della Serbia, la Comunita' e la Serbia, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunita' e la Serbia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
7. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.
8. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Serbia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonche' ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Serbia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi.
4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Serbia e di rendere piu' restrittivi i regimi esistenti.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la Serbia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunita' o della Serbia, la Comunita' e la Serbia, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunita' e la Serbia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
7. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.
8. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Serbia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Art. 64
ARTICOLO 64
1. Durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
1. Durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Art. 65
ARTICOLO 65
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.
Art. 66
ARTICOLO 66
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.
Art. 67
ARTICOLO 67
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' esclusiva congiunta di societa' o cittadini serbi e societa' o cittadini comunitari.
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' esclusiva congiunta di societa' o cittadini serbi e societa' o cittadini comunitari.
Art. 68
ARTICOLO 68
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo e' interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo e' interpretata in modo da vietare agli Stati membri o alla Serbia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo e' interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo e' interpretata in modo da vietare agli Stati membri o alla Serbia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Art. 69
ARTICOLO 69
1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Serbia, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' e la Serbia informano senza indugio l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Serbia, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' e la Serbia informano senza indugio l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Art. 70
ARTICOLO 70
Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.
Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.
Art. 71
ARTICOLO 71
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
Art. 72
ARTICOLO 72
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Serbia a quella della Comunita', nonche' della sua effettiva applicazione. La Serbia si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Serbia garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.
3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Serbia si concentra sulle altre parti dell'acquis.
Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Serbia.
4. La Serbia definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Serbia a quella della Comunita', nonche' della sua effettiva applicazione. La Serbia si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Serbia garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.
3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Serbia si concentra sulle altre parti dell'acquis.
Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Serbia.
4. La Serbia definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.
Art. 73
ARTICOLO 73
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Serbia:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Serbia, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunita', in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
4. La Serbia istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorita' puo' autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' del paragrafo 2, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5. La Comunita', da una parte, e la Serbia, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
6. La Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Serbia venga valutato tenendo conto del fatto che la Serbia e' assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.
b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorita' di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni della Serbia e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.
8. Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineera' il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilita'.
9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
a) il paragrafo 1, punto iii), non si applica;
b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
10. Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte puo' prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunita' o della Serbia, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Serbia:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Serbia, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunita', in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
4. La Serbia istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorita' puo' autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' del paragrafo 2, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5. La Comunita', da una parte, e la Serbia, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
6. La Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Serbia venga valutato tenendo conto del fatto che la Serbia e' assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.
b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorita' di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni della Serbia e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.
8. Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineera' il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilita'.
9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
a) il paragrafo 1, punto iii), non si applica;
b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
10. Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte puo' prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunita' o della Serbia, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.
Art. 74
ARTICOLO 74
Imprese pubbliche
Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86.
I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilita' di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunita' in Serbia.
Imprese pubbliche
Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86.
I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilita' di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunita' in Serbia.
Art. 75
ARTICOLO 75
Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
3. La Serbia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
4. La Serbia s'impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Serbia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.
5. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
3. La Serbia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
4. La Serbia s'impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Serbia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.
5. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Art. 76
ARTICOLO 76
Appalti pubblici
1. La Comunita' e la Serbia sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', con particolare attenzione alle norme dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' serbe, stabilite o meno nella Comunita', hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie.
Le precedenti disposizioni si applicheranno altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo della Serbia avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunita' esamina periodicamente se la Serbia abbia effettivamente introdotto tale normativa.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Serbia a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' serbe.
4. Al piu' tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite in Serbia hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, ai sensi della legge serba sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' serbe.
All'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entita' economiche nazionali in preferenze di prezzo. Nell'arco di un periodo di cinque anni, la Serbia riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:
- le preferenze devono essere limitate al 15% per la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 10% per la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 5% per la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e
- le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Serbia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Serbia riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.
6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la prestazione di servizi tra la Comunita' e la Serbia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.
Appalti pubblici
1. La Comunita' e la Serbia sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', con particolare attenzione alle norme dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' serbe, stabilite o meno nella Comunita', hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie.
Le precedenti disposizioni si applicheranno altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo della Serbia avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunita' esamina periodicamente se la Serbia abbia effettivamente introdotto tale normativa.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Serbia a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' serbe.
4. Al piu' tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite in Serbia hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, ai sensi della legge serba sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' serbe.
All'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entita' economiche nazionali in preferenze di prezzo. Nell'arco di un periodo di cinque anni, la Serbia riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:
- le preferenze devono essere limitate al 15% per la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 10% per la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 5% per la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e
- le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Serbia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Serbia riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.
6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la prestazione di servizi tra la Comunita' e la Serbia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.
Art. 77
ARTICOLO 77
Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'
1. La Serbia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita' della sua legislazione con le normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'.
2. A tale scopo, le Parti si adoperano per:
a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonche' delle norme e procedure europee di valutazione della conformita';
b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita': standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita';
c) incoraggiare la partecipazione della Serbia ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformita', metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) 1);
d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Serbia abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunita' e disponga delle competenze necessarie.
1) Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.
Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'
1. La Serbia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita' della sua legislazione con le normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'.
2. A tale scopo, le Parti si adoperano per:
a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonche' delle norme e procedure europee di valutazione della conformita';
b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita': standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita';
c) incoraggiare la partecipazione della Serbia ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformita', metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) 1);
d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Serbia abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunita' e disponga delle competenze necessarie.
1) Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.
Art. 78
ARTICOLO 78
Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano per allineare le norme della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunita'. Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipendera' dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono:
a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;
b) l'armonizzazione della legislazione della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunita';
c) un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;
d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia;
e) scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.
Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano per allineare le norme della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunita'. Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipendera' dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono:
a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;
b) l'armonizzazione della legislazione della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunita';
c) un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;
d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia;
e) scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.
Art. 79
ARTICOLO 79
Condizioni di lavoro e pari opportunita'
La Serbia adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunita'.
Condizioni di lavoro e pari opportunita'
La Serbia adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunita'.
Art. 80
ARTICOLO 80
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalita' organizzata.
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalita' organizzata.
Art. 81
ARTICOLO 81
Protezione dei dati personali
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. La Serbia istituisce uno o piu' organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.
Protezione dei dati personali
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. La Serbia istituisce uno o piu' organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.
Art. 82
ARTICOLO 82
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione
Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.
La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
a) lo scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;
b) la redazione di testi legislativi;
c) una maggiore capacita' ed efficienza delle istituzioni;
d) la formazione del personale;
e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;
f) la gestione delle frontiere.
La cooperazione si concentra in particolare:
a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire cosi' il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione
Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.
La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
a) lo scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;
b) la redazione di testi legislativi;
c) una maggiore capacita' ed efficienza delle istituzioni;
d) la formazione del personale;
e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;
f) la gestione delle frontiere.
La cooperazione si concentra in particolare:
a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire cosi' il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.
Art. 83
ARTICOLO 83
Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione
1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Serbia e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori e decidono di applicare integralmente l'accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
Gli Stati membri e la Serbia forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.
Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e la Serbia e degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e la Serbia.
2. La Serbia e' disposta a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.
Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione
1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Serbia e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori e decidono di applicare integralmente l'accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
Gli Stati membri e la Serbia forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.
Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e la Serbia e degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e la Serbia.
2. La Serbia e' disposta a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.
Art. 84
ARTICOLO 84
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari e i settori non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2. La cooperazione nel settore puo' comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari e i settori non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2. La cooperazione nel settore puo' comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Art. 85
ARTICOLO 85
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.
Art. 86
ARTICOLO 86
Lotta alla criminalita' organizzata e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione
Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
a) il traffico e la tratta di esseri umani;
b) le attivita' economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
d) la frode fiscale;
e) l'usurpazione di identita';
f) il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
g) il traffico illecito di armi;
h) la falsificazione di documenti;
i) il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;
j) la cibercriminalita'.
Nella lotta contro la criminalita' organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
Lotta alla criminalita' organizzata e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione
Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
a) il traffico e la tratta di esseri umani;
b) le attivita' economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
d) la frode fiscale;
e) l'usurpazione di identita';
f) il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
g) il traffico illecito di armi;
h) la falsificazione di documenti;
i) il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;
j) la cibercriminalita'.
Nella lotta contro la criminalita' organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
Art. 87
ARTICOLO 87
Lotta al terrorismo
Le Parti convengono di cooperare, in conformita' delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:
a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalita' di lotta al terrorismo, nonche' nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Lotta al terrorismo
Le Parti convengono di cooperare, in conformita' delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:
a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalita' di lotta al terrorismo, nonche' nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Art. 88
ARTICOLO 88
1. La Comunita' e la Serbia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia.
Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla piu' ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Serbia. L'elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Serbia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.
1. La Comunita' e la Serbia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia.
Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla piu' ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Serbia. L'elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Serbia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.
Art. 89
ARTICOLO 89
Politica economica e commerciale
La Comunita' e la Serbia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
A tal fine, la Comunita' e la Serbia collaborano per procedere a:
a) scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo;
b) un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli
strumenti per la sua attuazione; e
c) promozione di una cooperazione di piu' ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie.
La Serbia si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilita'. Su richiesta delle autorita' serbe, la Comunita' puo' fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi.
La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attivita' commerciale.
La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.
Politica economica e commerciale
La Comunita' e la Serbia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
A tal fine, la Comunita' e la Serbia collaborano per procedere a:
a) scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo;
b) un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli
strumenti per la sua attuazione; e
c) promozione di una cooperazione di piu' ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie.
La Serbia si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilita'. Su richiesta delle autorita' serbe, la Comunita' puo' fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi.
La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attivita' commerciale.
La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.
Art. 90
ARTICOLO 90
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Serbia. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico della Serbia di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea e avvicinarsi all'acquis comunitario. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Serbia. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico della Serbia di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea e avvicinarsi all'acquis comunitario. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.
Art. 91
ARTICOLO 91
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
La cooperazione tra la Serbia e la Comunita' si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Serbia che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parita' di condizioni.
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
La cooperazione tra la Serbia e la Comunita' si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Serbia che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parita' di condizioni.
Art. 92
ARTICOLO 92
Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le Parti, in particolare, collaborano - mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente - per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico (comprendente una gestione e un controllo finanziari nonche' una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Serbia, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformita' delle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacita' dell'organo supremo di revisione contabile della Serbia. Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresi' sulla creazione e sul potenziamento di unita' di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.
Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le Parti, in particolare, collaborano - mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente - per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico (comprendente una gestione e un controllo finanziari nonche' una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Serbia, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformita' delle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacita' dell'organo supremo di revisione contabile della Serbia. Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresi' sulla creazione e sul potenziamento di unita' di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.
Art. 93
ARTICOLO 93
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale della Serbia. In particolare, per la Serbia la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinche' favorisca e tuteli gli investimenti.
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale della Serbia. In particolare, per la Serbia la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinche' favorisca e tuteli gli investimenti.
Art. 94
ARTICOLO 94
Cooperazione industriale
La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Serbia, nonche' la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente.
Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonche' l'ambiente delle imprese. E' rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Serbia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.
La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.
Cooperazione industriale
La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Serbia, nonche' la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente.
Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonche' l'ambiente delle imprese. E' rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Serbia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.
La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.
Art. 95
ARTICOLO 95
Piccole e medie imprese
Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Serbia. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.
Piccole e medie imprese
Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Serbia. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.
Art. 96
ARTICOLO 96
Turismo
La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione della Serbia ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilita' di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.
La cooperazione potra' essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.
Turismo
La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione della Serbia ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilita' di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.
La cooperazione potra' essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.
Art. 97
ARTICOLO 97
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare la Serbia a soddisfare i requisiti sanitari della Comunita', migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare la Serbia a soddisfare i requisiti sanitari della Comunita', migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.
Art. 98
ARTICOLO 98
Pesca
Le Parti valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Pesca
Le Parti valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Art. 99
ARTICOLO 99
Dogane
Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario, il che contribuira' a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale serba all'acquis.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.
Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.
Dogane
Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario, il che contribuira' a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale serba all'acquis.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.
Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.
Art. 100
ARTICOLO 100
Fiscalita'
Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Serbia per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º dicembre 1997.
La cooperazione punta altresi' a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode e l'evasione fiscale. La Serbia completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.
Fiscalita'
Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Serbia per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º dicembre 1997.
La cooperazione punta altresi' a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode e l'evasione fiscale. La Serbia completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.
Art. 101
ARTICOLO 101
Cooperazione nel settore sociale
In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione.
Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale della Serbia nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale serbo alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione della Serbia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne, per le persone con disabilita' e per le persone appartenenti a minoranze e altre fasce vulnerabili, nonche' il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunita'.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.
Cooperazione nel settore sociale
In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione.
Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale della Serbia nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale serbo alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione della Serbia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne, per le persone con disabilita' e per le persone appartenenti a minoranze e altre fasce vulnerabili, nonche' il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunita'.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.
Art. 102
ARTICOLO 102
Istruzione e formazione
Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Serbia, nonche' delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorita' per i sistemi di istruzione superiore.
Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Serbia, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.
I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attivita' nel settore dell'istruzione e della formazione in Serbia.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.
Istruzione e formazione
Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Serbia, nonche' delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorita' per i sistemi di istruzione superiore.
Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Serbia, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.
I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attivita' nel settore dell'istruzione e della formazione in Serbia.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.
Art. 103
ARTICOLO 103
Cooperazione culturale
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunita' e popoli. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare per promuovere la diversita' culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
Cooperazione culturale
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunita' e popoli. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare per promuovere la diversita' culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
Art. 104
ARTICOLO 104
Cooperazione nel settore audiovisivo
Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.
La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell'informazione, nonche' su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalita' dei media pubblici e privati e a stabilire piu' stretti legami con i media europei.
La Serbia allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis dell'UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.
Cooperazione nel settore audiovisivo
Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.
La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell'informazione, nonche' su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalita' dei media pubblici e privati e a stabilire piu' stretti legami con i media europei.
La Serbia allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis dell'UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.
Art. 105
ARTICOLO 105
Societa' dell'informazione
Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all'acquis comunitario riguardante la societa' dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Serbia con quelle della Comunita'.
Le Parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Serbia, con l'obiettivo globale di preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi.
Societa' dell'informazione
Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all'acquis comunitario riguardante la societa' dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Serbia con quelle della Comunita'.
Le Parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Serbia, con l'obiettivo globale di preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi.
Art. 106
ARTICOLO 106
Reti e servizi di comunicazione elettronici
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.
Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Serbia di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Reti e servizi di comunicazione elettronici
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.
Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Serbia di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 107
ARTICOLO 107
Informazione e comunicazione
La Comunita' e la Serbia prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della Serbia informazioni piu' specialistiche.
Informazione e comunicazione
La Comunita' e la Serbia prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della Serbia informazioni piu' specialistiche.
Art. 108
ARTICOLO 108
Trasporti
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel campo dei trasporti.
La cooperazione puo' puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Serbia, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione puo' inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita', creare in Serbia un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.
Trasporti
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel campo dei trasporti.
La cooperazione puo' puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Serbia, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione puo' inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita', creare in Serbia un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.
Art. 109
ARTICOLO 109
Energia
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato che istituisce la Comunita' dell'energia ed e' sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Serbia nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti:
a) formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di energia con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;
b) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
c) definizione di un contesto per la ristrutturazione delle societa' energetiche e cooperazione tra imprese del settore.
Energia
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato che istituisce la Comunita' dell'energia ed e' sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Serbia nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti:
a) formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di energia con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;
b) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
c) definizione di un contesto per la ristrutturazione delle societa' energetiche e cooperazione tra imprese del settore.
Art. 110
ARTICOLO 110
Sicurezza nucleare
Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare:
a) il miglioramento delle leggi e delle normative delle Parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilita' e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse;
b) la promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunita' europea dell'energia atomica e la Serbia in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonche', all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;
c) la responsabilita' di terzi nel settore dell'energia nucleare.
Sicurezza nucleare
Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare:
a) il miglioramento delle leggi e delle normative delle Parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilita' e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse;
b) la promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunita' europea dell'energia atomica e la Serbia in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonche', all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;
c) la responsabilita' di terzi nel settore dell'energia nucleare.
Art. 111
ARTICOLO 111
Ambiente
Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.
Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione serba con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.
Ambiente
Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.
Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione serba con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.
Art. 112
ARTICOLO 112
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
Art. 113
ARTICOLO 113
Sviluppo regionale e locale
Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. E' rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.
Sviluppo regionale e locale
Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. E' rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.
Art. 114
ARTICOLO 114
Pubblica amministrazione
La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Serbia, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell'intera popolazione serba e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'UE e la Serbia.
La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e sull'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell'etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.
Pubblica amministrazione
La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Serbia, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell'intera popolazione serba e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'UE e la Serbia.
La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e sull'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell'etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.
Art. 115
ARTICOLO 115
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 5, 116 e 118, la Serbia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.
L'erogazione dell'aiuto comunitario e' subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformita' con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, verso il conseguimento delle specifiche priorita' del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso alla Serbia e' modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorita' concordate, della capacita' di assorbimento e di rimborso nonche' dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 5, 116 e 118, la Serbia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.
L'erogazione dell'aiuto comunitario e' subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformita' con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, verso il conseguimento delle specifiche priorita' del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso alla Serbia e' modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorita' concordate, della capacita' di assorbimento e di rimborso nonche' dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.
Art. 116
ARTICOLO 116
L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un documento di programmazione indicativa pluriennale con riesami annuali, elaborato dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Serbia.
L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, liberta' e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della poverta' e la tutela ambientale.
L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un documento di programmazione indicativa pluriennale con riesami annuali, elaborato dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Serbia.
L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, liberta' e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della poverta' e la tutela ambientale.
Art. 117
ARTICOLO 117
Su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, la Comunita' potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.
Su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, la Comunita' potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.
Art. 118
ARTICOLO 118
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.
A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.
A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.
Art. 119
ARTICOLO 119
E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Art. 120
ARTICOLO 120
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo della Serbia.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Serbia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo della Serbia.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Serbia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Art. 121
ARTICOLO 121
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Art. 122
ARTICOLO 122
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Serbia.
2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione.
In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 121.
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Serbia.
2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione.
In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 121.
Art. 123
ARTICOLO 123
Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.
E' creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.
Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.
E' creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.
Art. 124
ARTICOLO 124
Il consiglio di associazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Il consiglio di associazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Art. 125
ARTICOLO 125
E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento serbo e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento serbo.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento serbo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento serbo e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento serbo.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento serbo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Art. 126
ARTICOLO 126
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.
Art. 127
ARTICOLO 127
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Art. 128
ARTICOLO 128
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o imprese;
b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Serbia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e societa' o imprese della Serbia.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o imprese;
b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Serbia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e societa' o imprese della Serbia.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Art. 129
ARTICOLO 129
1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo.
Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e sul protocollo 3 (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l'applicazione.
1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo.
Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e sul protocollo 3 (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l'applicazione.
Art. 130
ARTICOLO 130
1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinche' la questione sia risolta.
Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte puo' prendere misure a norma dell'articolo 129, paragrafo 4.
2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.
Fintanto che la controversia non e' risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste piu'.
Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle Parti puo' chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.
1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinche' la questione sia risolta.
Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte puo' prendere misure a norma dell'articolo 129, paragrafo 4.
2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.
Fintanto che la controversia non e' risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste piu'.
Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle Parti puo' chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.
Art. 131
ARTICOLO 131
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non rechera' pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall'altro.
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non rechera' pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall'altro.
Art. 132
ARTICOLO 132
Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.
L'accordo quadro fra la Comunita' europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, firmato il 21 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro si procede in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, che e' autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.
Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.
L'accordo quadro fra la Comunita' europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, firmato il 21 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro si procede in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, che e' autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.
Art. 133
ARTICOLO 133
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
Ciascuna Parte puo' sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
Ciascuna Parte puo' sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.
Art. 134
ARTICOLO 134
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Serbia, dall'altro.
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Serbia, dall'altro.
Art. 135
ARTICOLO 135
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Serbia.
L'accordo non si applica nel Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. Cio' non pregiudica ne' lo status attuale del Kosovo ne' la determinazione del suo status definitivo nel quadro di tale risoluzione.
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Serbia.
L'accordo non si applica nel Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. Cio' non pregiudica ne' lo status attuale del Kosovo ne' la determinazione del suo status definitivo nel quadro di tale risoluzione.
Art. 136
ARTICOLO 136
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Art. 137
ARTICOLO 137
Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua serba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua serba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 138
ARTICOLO 138
Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
Art. 139
ARTICOLO 139
Accordo interinale
Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Serbia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.
Accordo interinale
Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Serbia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.
Protocollo 1
Art. 1
PROTOCOLLO 1
SUGLI SCAMBI TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA
DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
ARTICOLO 1
1. La Comunita' e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di:
a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
c) aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.
SUGLI SCAMBI TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA
DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
ARTICOLO 1
1. La Comunita' e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di:
a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
c) aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.
Art. 2
ARTICOLO 2
I dazi applicati a norma dell'articolo 1 del presente protocollo possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:
a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la Serbia, oppure
b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.
Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.
I dazi applicati a norma dell'articolo 1 del presente protocollo possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:
a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la Serbia, oppure
b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.
Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.
Art. 3
ARTICOLO 3
La Comunita' e la Serbia si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
La Comunita' e la Serbia si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
Protocollo 3
Art. 1
PROTOCOLLO 3
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI
"PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER
L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO
TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Articolo 2 Requisiti generali
Articolo 3 Cumulo nella Comunita'
Articolo 4 Cumulo in Serbia
Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti
Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione
Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 10 Assortimenti
Articolo 11 Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12 Principio di territorialita'
Articolo 13 Trasporto diretto
Articolo 14 Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 16 Requisiti generali
Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione
EUR.1
Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione
EUR.1
Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione
EUR.1
Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base
di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21 Contabilita' separata
Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su
fattura
Articolo 23 Esportatore autorizzato
Articolo 24 Validita' della prova dell'origine
Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine
Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 28 Documenti giustificativi
Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti
giustificativi
Articolo 30 Discordanze ed errori formali
Articolo 31 Importi espressi in euro
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32 Assistenza reciproca
Articolo 33 Verifica delle prove dell'origine
Articolo 34 Composizione delle controversie
Articolo 35 Sanzioni
Articolo 36 Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
Articolo 37 Attuazione del presente protocollo
Articolo 38 Condizioni speciali
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39 Modifiche del presente protocollo
Elenco degli Allegati
Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto
trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e
domanda di certificato di circolazione EUR.1
Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura
Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Serbia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Serbia;
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non e' noto o non puo' essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunita' o in Serbia;
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI
"PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER
L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO
TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Articolo 2 Requisiti generali
Articolo 3 Cumulo nella Comunita'
Articolo 4 Cumulo in Serbia
Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti
Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione
Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 10 Assortimenti
Articolo 11 Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12 Principio di territorialita'
Articolo 13 Trasporto diretto
Articolo 14 Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 16 Requisiti generali
Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione
EUR.1
Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione
EUR.1
Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione
EUR.1
Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base
di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21 Contabilita' separata
Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su
fattura
Articolo 23 Esportatore autorizzato
Articolo 24 Validita' della prova dell'origine
Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine
Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 28 Documenti giustificativi
Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti
giustificativi
Articolo 30 Discordanze ed errori formali
Articolo 31 Importi espressi in euro
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32 Assistenza reciproca
Articolo 33 Verifica delle prove dell'origine
Articolo 34 Composizione delle controversie
Articolo 35 Sanzioni
Articolo 36 Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
Articolo 37 Attuazione del presente protocollo
Articolo 38 Condizioni speciali
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39 Modifiche del presente protocollo
Elenco degli Allegati
Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto
trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e
domanda di certificato di circolazione EUR.1
Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura
Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Serbia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Serbia;
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non e' noto o non puo' essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunita' o in Serbia;
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.
Art. 2
ARTICOLO 2
Requisiti generali
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5;
b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia:
a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell'articolo 5;
b) i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
Requisiti generali
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5;
b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia:
a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell'articolo 5;
b) i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
Art. 3
ARTICOLO 3
Cumulo nella Comunita'
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunita' i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Serbia, della Comunita' o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunita' non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della Comunita' soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunita'.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunita' conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
La Comunita' fornisce alla Serbia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.
I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.
--------------
1) Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.
2) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Cumulo nella Comunita'
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunita' i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Serbia, della Comunita' o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunita' non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della Comunita' soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunita'.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunita' conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
La Comunita' fornisce alla Serbia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.
I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.
--------------
1) Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.
2) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Art. 4
ARTICOLO 4
Cumulo in Serbia
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Serbia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunita', della Serbia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 1) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Serbia. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Serbia non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della Serbia soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Serbia.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Serbia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
La Serbia fornisce alla Comunita', per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.
I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.
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1) Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.
2) La decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Cumulo in Serbia
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Serbia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunita', della Serbia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 1) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Serbia. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Serbia non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della Serbia soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Serbia.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Serbia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
La Serbia fornisce alla Comunita', per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.
I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.
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1) Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.
2) La decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Art. 5
ARTICOLO 5
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Serbia:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o della Serbia, con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a) -j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Serbia,
b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia,
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia;
e
e) il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia.
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Serbia:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o della Serbia, con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a) -j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Serbia,
b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia,
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia;
e
e) il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia.
Art. 6
ARTICOLO 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Art. 7
ARTICOLO 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere a)-n);
p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Serbia su quel prodotto.
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere a)-n);
p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Serbia su quel prodotto.
Art. 8
ARTICOLO 8
Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Art. 9
ARTICOLO 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Art. 10
ARTICOLO 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Art. 11
ARTICOLO 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.
Art. 12
ARTICOLO 12
Principio di territorialita'
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Serbia, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dalla Serbia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' o in Serbia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state
esportate; e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non e' condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Serbia sui materiali esportati dalla Comunita' o dalla Serbia e successivamente reimportati, purche':
a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita' o in Serbia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che va oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;
e
b) si possa dimostrare alle autorita' doganali che:
i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
e
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Serbia non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale e' addotto il carattere originario.
4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunita' o della Serbia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Serbia con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunita' o della Serbia, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunita' o della Serbia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Principio di territorialita'
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Serbia, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dalla Serbia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' o in Serbia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state
esportate; e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non e' condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Serbia sui materiali esportati dalla Comunita' o dalla Serbia e successivamente reimportati, purche':
a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita' o in Serbia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che va oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;
e
b) si possa dimostrare alle autorita' doganali che:
i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
e
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Serbia non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale e' addotto il carattere originario.
4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunita' o della Serbia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Serbia con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunita' o della Serbia, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunita' o della Serbia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Art. 13
ARTICOLO 13
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunita' e la Serbia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o della Serbia.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
i) un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
e
iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o
c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunita' e la Serbia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o della Serbia.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
i) un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
e
iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o
c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.
Art. 14
ARTICOLO 14
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Serbia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dalla Serbia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Serbia;
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V.
Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione.
All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Serbia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dalla Serbia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Serbia;
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V.
Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione.
All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Art. 15
ARTICOLO 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Serbia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Serbia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Serbia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Serbia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.
Art. 16
ARTICOLO 16
Requisiti generali
1. I prodotti originari della Comunita' importati in Serbia e i prodotti originari della Serbia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura
nell'allegato III; o
b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Requisiti generali
1. I prodotti originari della Comunita' importati in Serbia e i prodotti originari della Serbia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura
nell'allegato III; o
b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Art. 17
ARTICOLO 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano nell'allegato III.
Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature.
Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR. 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorita' doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano nell'allegato III.
Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature.
Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR. 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorita' doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Art. 18
ARTICOLO 18
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
o
b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR. 1, nonche' i motivi della sua richiesta.
3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY",
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR. 1.
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
o
b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR. 1, nonche' i motivi della sua richiesta.
3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY",
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR. 1.
Art. 19
ARTICOLO 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
Art. 20
ARTICOLO 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
sulla base di una prova dell'origine rilasciata o
compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Serbia, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Serbia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
sulla base di una prova dell'origine rilasciata o
compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Serbia, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Serbia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Art. 21
ARTICOLO 21
Contabilita' separata
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficolta' pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorita' doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorita' doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo e' registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto e' stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione puo' emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorita' doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorita' doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Contabilita' separata
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficolta' pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorita' doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorita' doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo e' registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto e' stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione puo' emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorita' doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorita' doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Art. 22
ARTICOLO 22
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23
o
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23
o
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Art. 23
ARTICOLO 23
Esportatore autorizzato
1. Le autorita' doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa piu' le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Esportatore autorizzato
1. Le autorita' doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa piu' le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Art. 24
ARTICOLO 24
Validita' della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Validita' della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Art. 25
ARTICOLO 25
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
Art. 26
ARTICOLO 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Art. 27
ARTICOLO 27
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Art. 28
ARTICOLO 28
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Serbia, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Serbia in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Serbia, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Serbia in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.
Art. 29
ARTICOLO 29
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Art. 30
ARTICOLO 30
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Art. 31
ARTICOLO 31
Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunita', della Serbia o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese puo' arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non puo' differire di piu' del 5% dal risultato della conversione. Un paese puo' lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale puo' restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunita' o della Serbia. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunita', della Serbia o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese puo' arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non puo' differire di piu' del 5% dal risultato della conversione. Un paese puo' lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale puo' restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunita' o della Serbia. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
Art. 32
ARTICOLO 32
Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' e della Serbia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e la Serbia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' e della Serbia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e la Serbia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 33
ARTICOLO 33
Verifica delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese importatore rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorita' doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Verifica delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese importatore rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorita' doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Art. 34
ARTICOLO 34
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Art. 35
ARTICOLO 35
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
Art. 36
ARTICOLO 36
Zone franche
1. La Comunita' e la Serbia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o della Serbia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Zone franche
1. La Comunita' e la Serbia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o della Serbia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Art. 37
ARTICOLO 37
Attuazione del presente protocollo
1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Serbia importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee. La Serbia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.
Attuazione del presente protocollo
1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Serbia importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee. La Serbia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.
Art. 38
ARTICOLO 38
Condizioni speciali
1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6
oppure
ii) che tali prodotti siano originari della Serbia o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7;
1.2. prodotti originari della Serbia:
a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia;
b) i prodotti ottenuti in Serbia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6
oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Serbia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Condizioni speciali
1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6
oppure
ii) che tali prodotti siano originari della Serbia o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7;
1.2. prodotti originari della Serbia:
a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia;
b) i prodotti ottenuti in Serbia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6
oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Serbia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Art. 39
ARTICOLO 39
Modifiche del presente protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Modifiche del presente protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 4
Art. 1
PROTOCOLLO 4
IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI
ARTICOLO 1
Scopo
Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.
IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI
ARTICOLO 1
Scopo
Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.
Art. 2
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:
- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;
- l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
- gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
- la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.
Ambito di applicazione
1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:
- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;
- l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
- gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
- la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.
Art. 3
ARTICOLO 3
Definizioni
Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:
a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Serbia, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunita', effettuato da un vettore stabilito nella Comunita';
b) traffico di transito della Serbia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunita', in partenza dalla Serbia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Serbia, effettuato da un vettore stabilito in Serbia;
c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:
- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
Definizioni
Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:
a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Serbia, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunita', effettuato da un vettore stabilito nella Comunita';
b) traffico di transito della Serbia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunita', in partenza dalla Serbia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Serbia, effettuato da un vettore stabilito in Serbia;
c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:
- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
Art. 4
ARTICOLO 4
Disposizione generale
Le Parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Serbia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei VII e X e il collegamento ferroviario da Belgrado a Vrbnica (frontiera con il Montenegro), che fanno parte della rete principale di trasporto regionale.
Disposizione generale
Le Parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Serbia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei VII e X e il collegamento ferroviario da Belgrado a Vrbnica (frontiera con il Montenegro), che fanno parte della rete principale di trasporto regionale.
Art. 5
ARTICOLO 5
Pianificazione
Lo sviluppo sul territorio serbo di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessita' della Serbia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete e' di particolare interesse per la Comunita' e per la Serbia. Questa rete e' stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una Rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004.
Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occupera' dello sviluppo della rete e della selezione delle priorita'.
Pianificazione
Lo sviluppo sul territorio serbo di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessita' della Serbia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete e' di particolare interesse per la Comunita' e per la Serbia. Questa rete e' stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una Rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004.
Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occupera' dello sviluppo della rete e della selezione delle priorita'.
Art. 6
ARTICOLO 6
Aspetti finanziari
1. La Comunita' puo' contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.
2. Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggera' per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.
Aspetti finanziari
1. La Comunita' puo' contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.
2. Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggera' per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.
Art. 7
ARTICOLO 7
Disposizione generale
Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinche', in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Serbia avvenga in condizioni piu' rispettose dell'ambiente.
Disposizione generale
Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinche', in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Serbia avvenga in condizioni piu' rispettose dell'ambiente.
Art. 8
ARTICOLO 8
Aspetti particolari in materia di infrastrutture
Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie serbe, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacita', che richiedono notevoli investimenti.
Aspetti particolari in materia di infrastrutture
Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie serbe, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacita', che richiedono notevoli investimenti.
Art. 9
ARTICOLO 9
Misure di sostegno
Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.
Dette misure mirano a:
- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o della Serbia nell'ambito delle rispettive legislazioni;
- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
- migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e in particolare:
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttivita';
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.
Misure di sostegno
Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.
Dette misure mirano a:
- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o della Serbia nell'ambito delle rispettive legislazioni;
- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
- migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e in particolare:
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttivita';
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.
Art. 10
ARTICOLO 10
Ruolo delle ferrovie
Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:
- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualita' e la sicurezza dei servizi di trasporto;
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziche' il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la liberta' di scelta dell'utente;
- preparare la partecipazione della Serbia all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.
Ruolo delle ferrovie
Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:
- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualita' e la sicurezza dei servizi di trasporto;
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziche' il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la liberta' di scelta dell'utente;
- preparare la partecipazione della Serbia all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.
Art. 11
ARTICOLO 11
Disposizioni generali
1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunita' e la Serbia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.
Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunita' e la Serbia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Serbia collabora con gli Stati membri della Comunita' per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.
2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Serbia e al traffico di transito serbo attraverso la Comunita'.
3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunita' aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunita' vicino alle frontiere con la Serbia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.
4. Qualora la Comunita' fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Serbia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalita' necessarie.
5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunita' e della Serbia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.
Disposizioni generali
1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunita' e la Serbia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.
Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunita' e la Serbia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Serbia collabora con gli Stati membri della Comunita' per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.
2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Serbia e al traffico di transito serbo attraverso la Comunita'.
3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunita' aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunita' vicino alle frontiere con la Serbia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.
4. Qualora la Comunita' fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Serbia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalita' necessarie.
5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunita' e della Serbia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.
Art. 12
ARTICOLO 12
Accesso al mercato
Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:
- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti della Serbia;
- un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti su basi di reciprocita'.
Accesso al mercato
Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:
- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti della Serbia;
- un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti su basi di reciprocita'.
Art. 13
ARTICOLO 13
Imposte, pedaggi ed altri oneri
1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunita' in materia. Il presente accordo sara' inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunita' e della Serbia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonche' quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Serbia si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonche' il relativo metodo di calcolo.
4. Fintantoche' non sara' stato concluso l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Serbia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.
Imposte, pedaggi ed altri oneri
1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunita' in materia. Il presente accordo sara' inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunita' e della Serbia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonche' quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Serbia si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonche' il relativo metodo di calcolo.
4. Fintantoche' non sara' stato concluso l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Serbia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.
Art. 14
ARTICOLO 14
Pesi e dimensioni
1. La Serbia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Serbia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.
2. La Serbia cerchera' di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunita' e fara' quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilita' finanziarie, alle nuove normative.
Pesi e dimensioni
1. La Serbia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Serbia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.
2. La Serbia cerchera' di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunita' e fara' quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilita' finanziarie, alle nuove normative.
Art. 15
1251515
ARTICOLO 15
Ambiente
1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.
2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si evitera' di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.
3. I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.
4. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.
ARTICOLO 15
Ambiente
1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.
2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si evitera' di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.
3. I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.
4. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.
Art. 16
ARTICOLO 16
Aspetti sociali
1. La Serbia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.
2. La Serbia, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.
3. Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.
4. Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.
Aspetti sociali
1. La Serbia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.
2. La Serbia, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.
3. Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.
4. Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.
Art. 17
ARTICOLO 17
Disposizioni relative al traffico
1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidita' del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.
3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilita' per i turisti, nonche' i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.
Disposizioni relative al traffico
1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidita' del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.
3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilita' per i turisti, nonche' i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.
Art. 18
ARTICOLO 18
Sicurezza stradale
1. La Serbia armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunita'.
2. La Serbia, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.
3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.
Sicurezza stradale
1. La Serbia armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunita'.
2. La Serbia, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.
3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.
Art. 19
ARTICOLO 19
Semplificazione delle formalita'
1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalita' relativi al trasporto delle merci.
3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.
Semplificazione delle formalita'
1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalita' relativi al trasporto delle merci.
3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.
Art. 20
ARTICOLO 20
Estensione dell'ambito di applicazione
Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nell'ambito di applicazione del presente protocollo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.
Estensione dell'ambito di applicazione
Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nell'ambito di applicazione del presente protocollo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.
Art. 21
ARTICOLO 21
Attuazione
1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 123 del presente accordo.
2. In particolare, il sottocomitato:
a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito;
d) coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.
Attuazione
1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 123 del presente accordo.
2. In particolare, il sottocomitato:
a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito;
d) coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.
Protocollo 6
Art. 1
PROTOCOLLO 6
SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Art. 2
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.
Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.
Art. 3
ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.
Art. 4
ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
a) attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte;
b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
a) attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte;
b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Art. 5
ARTICOLO 5
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:
a) consegnare tutti i documenti o
b) notificare tutte le decisioni,
provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:
a) consegnare tutti i documenti o
b) notificare tutte le decisioni,
provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Art. 6
ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente;
b) la misura richiesta;
c) oggetto e ragione della domanda;
d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini gia' svolte.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si puo' chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente;
b) la misura richiesta;
c) oggetto e ragione della domanda;
d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini gia' svolte.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si puo' chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Art. 7
ARTICOLO 7
Espletamento delle domande
1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte interessata possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Espletamento delle domande
1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte interessata possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Art. 8
ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione puo' essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione puo' essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Art. 9
ARTICOLO 9
Deroghe all'obbligo di prestare assistenza
1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
a) possa pregiudicare la sovranita' della Serbia o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata potrebbe esigere.
3. Se l'autorita' richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
Deroghe all'obbligo di prestare assistenza
1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
a) possa pregiudicare la sovranita' della Serbia o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata potrebbe esigere.
3. Se l'autorita' richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
Art. 10
ARTICOLO 10
Scambio di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo.
Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
Scambio di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo.
Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
Art. 11
ARTICOLO 11
Periti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato.
Periti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato.
Art. 12
ARTICOLO 12
Spese di assistenza
Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Spese di assistenza
Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Art. 13
ARTICOLO 13
Attuazione
1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della Serbia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Attuazione
1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della Serbia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Art. 14
ARTICOLO 14
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
a) non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
b) sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Serbia; e
c) non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Serbia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 del presente accordo.
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
a) non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
b) sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Serbia; e
c) non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Serbia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 del presente accordo.
Protocollo 7
Art. 1
PROTOCOLLO 7
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente protocollo e' evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente protocollo e' evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.
Art. 2
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:
a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 33, 40 e 41, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1), e l'articolo 47;
b) Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali):
- Capitolo II Stabilimento (articoli 52-56 e 58)
- Capitolo III Prestazione di servizi (articoli 59, 60 e 61, paragrafi 2 e 3)
- Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (articolo 62 e articolo 63, tranne il paragrafo 3, seconda frase)
- Capitolo V Disposizioni generali (articoli 65-71);
c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:
- Articoli 75, paragrafo 2 (proprieta' intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:
a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 33, 40 e 41, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1), e l'articolo 47;
b) Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali):
- Capitolo II Stabilimento (articoli 52-56 e 58)
- Capitolo III Prestazione di servizi (articoli 59, 60 e 61, paragrafi 2 e 3)
- Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (articolo 62 e articolo 63, tranne il paragrafo 3, seconda frase)
- Capitolo V Disposizioni generali (articoli 65-71);
c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:
- Articoli 75, paragrafo 2 (proprieta' intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).
Art. 3
ARTICOLO 3
Avvio della procedura di arbitrato
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente puo' presentare, conformemente all'articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.
2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Avvio della procedura di arbitrato
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente puo' presentare, conformemente all'articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.
2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 4
ARTICOLO 4
Composizione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.
Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o piu' membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.
4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.
6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino sulla necessita' di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione e' definitiva.
Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.
7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.
Composizione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.
Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o piu' membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.
4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.
6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino sulla necessita' di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione e' definitiva.
Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.
7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.
Art. 5
ARTICOLO 5
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo puo' contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.
4. La Parte ricorrente puo' ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che cio' pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.
5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale puo' sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facolta' di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo puo' contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.
4. La Parte ricorrente puo' ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che cio' pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.
5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale puo' sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facolta' di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.
Art. 6
ARTICOLO 6
Applicazione del lodo del collegio arbitrale
Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.
Applicazione del lodo del collegio arbitrale
Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.
Art. 7
ARTICOLO 7
Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo
1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente puo' chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4.
Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.
Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo
1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente puo' chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4.
Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.
Art. 8
ARTICOLO 8
Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilita' delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente puo' chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perche' la misura non e' conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilita' delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente puo' chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perche' la misura non e' conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Art. 9
ARTICOLO 9
Provvedimenti temporanei in caso di non conformita'
1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non e' conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.
2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformita' con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente puo' applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si e' pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.
4. La sospensione dei benefici e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.
Provvedimenti temporanei in caso di non conformita'
1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non e' conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.
2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformita' con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente puo' applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si e' pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.
4. La sospensione dei benefici e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.
Art. 10
ARTICOLO 10
Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici
1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.
2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non e' conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente puo' mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura e' conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici
1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.
2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non e' conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente puo' mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura e' conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Art. 11
ARTICOLO 11
Pubbliche udienze
Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.
Pubbliche udienze
Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.
Art. 12
ARTICOLO 12
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio puo' ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio puo' ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.
Art. 13
ARTICOLO 13
Principi di interpretazione
I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunita' europea non e' determinante per la sua interpretazione.
Principi di interpretazione
I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunita' europea non e' determinante per la sua interpretazione.
Art. 14
ARTICOLO 14
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.
2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimita' di non divulgarli.
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.
2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimita' di non divulgarli.
Art. 15
ARTICOLO 15
Elenco di arbitri
1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi ne' ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.
Elenco di arbitri
1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi ne' ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.
Art. 16
ARTICOLO 16
Nesso con gli obblighi OMC
In caso di adesione della Serbia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non puo' avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non e' conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.
Nesso con gli obblighi OMC
In caso di adesione della Serbia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non puo' avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non e' conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.
Art. 17
ARTICOLO 17
Termini
1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono.
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.
3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.
Termini
1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono.
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.
3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.
Art. 18
ARTICOLO 18
Regolamento interno, codice di condotta
e modifica del presente protocollo
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialita' degli arbitri.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di modificare il presente protocollo, tranne l'articolo 2.
Regolamento interno, codice di condotta
e modifica del presente protocollo
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialita' degli arbitri.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di modificare il presente protocollo, tranne l'articolo 2.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
Elenco Allegati e Protocolli
ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI
ALLEGATI
- Allegato I (art. 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunita'
- Allegato II (art. 26) - Definizione dei prodotti "baby beef"
- Allegato III (art. 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunita'
- Allegato IV (art. 29) - Concessioni accordate dalla Comunita' ai prodotti della pesca serbi
- Allegato V (art. 30) - Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunita'
- Allegato VI (art. 52) - Stabilimento: "servizi finanziari"
- Allegato VII (art. 75) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale PROTOCOLLI
PROTOCOLLI
- Protocollo 1 (art. 25) - Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunita' e la Serbia
- Protocollo 2 (art. 28) - Vino e bevande spiritose
- Protocollo 3 (art. 44) - Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo 4 (art. 61) - In materia di trasporti terrestri
- Protocollo 5 (art. 73) - Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica
- Protocollo 6 (art. 99) - Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- Protocollo 7 (art. 129) - Composizione delle controversie
ALLEGATI
- Allegato I (art. 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunita'
- Allegato II (art. 26) - Definizione dei prodotti "baby beef"
- Allegato III (art. 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunita'
- Allegato IV (art. 29) - Concessioni accordate dalla Comunita' ai prodotti della pesca serbi
- Allegato V (art. 30) - Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunita'
- Allegato VI (art. 52) - Stabilimento: "servizi finanziari"
- Allegato VII (art. 75) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale PROTOCOLLI
PROTOCOLLI
- Protocollo 1 (art. 25) - Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunita' e la Serbia
- Protocollo 2 (art. 28) - Vino e bevande spiritose
- Protocollo 3 (art. 44) - Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo 4 (art. 61) - In materia di trasporti terrestri
- Protocollo 5 (art. 73) - Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica
- Protocollo 6 (art. 99) - Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- Protocollo 7 (art. 129) - Composizione delle controversie
Allegato I-Allegato I(a)
Allegato I(a)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I-Allegato I(b)
Allegato I(b)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I-Allegato I(c)
Allegato I(c)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III-Allegato III(a)
Allegato III(a)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III-Allegato III(b)
Allegato III(b)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III-Allegato III(c)
Allegato III(c)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III-Allegato III(d)
Allegato III(d)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
Allegato IV
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
Allegato V
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
Allegato VI
STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI
di cui al titolo V, capo II)
Servizi finanziari: definizioni
Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.
Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita':
A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
i) ramo vita;
ii) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:
a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
b) cambi,
c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,
d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,
e) valori mobiliari,
f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9. gestione delle attivita' e passivita', ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. disponibilita' e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.
Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita':
a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI
di cui al titolo V, capo II)
Servizi finanziari: definizioni
Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.
Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita':
A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
i) ramo vita;
ii) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:
a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
b) cambi,
c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,
d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,
e) valori mobiliari,
f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9. gestione delle attivita' e passivita', ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. disponibilita' e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.
Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita':
a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
Allegato VII
Allegato VII
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE,
INDUSTRIALE E COMMERCIALE
di cui all'articolo 75
1. L'articolo 75, paragrafo 4 del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
- trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991).
2. Le Parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
- accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960);
- convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
- convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);
- accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
- trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);
- accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
- trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
- trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
- convenzione sul brevetto europeo;
- accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio.
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE,
INDUSTRIALE E COMMERCIALE
di cui all'articolo 75
1. L'articolo 75, paragrafo 4 del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
- trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991).
2. Le Parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
- accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960);
- convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
- convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);
- accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
- trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);
- accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
- trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
- trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
- convenzione sul brevetto europeo;
- accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio.
Protocollo 1 - Allegato I
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 1 - Allegato II
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2
PROTOCOLLO 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - Allegato I
ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 3
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo 3..
Nota 2
2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3
3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo 3 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali. Ovviamente, cio' non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Ad esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra.
3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai superare la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4
4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 5
5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la produzione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto.
La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.
5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati.
5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30%.
Nota 6
6.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, cio' non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.
Nota 7
7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione;
j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo 3..
Nota 2
2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3
3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo 3 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali. Ovviamente, cio' non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Ad esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra.
3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai superare la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4
4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 5
5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la produzione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto.
La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.
5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati.
5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30%.
Nota 6
6.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, cio' non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.
Nota 7
7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione;
j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Protocollo 3 - Allegato II
ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - Allegato III
ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - Allegato IV
ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - Allegato V
ALLEGATO V DEL PROTOCOLLO 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - Dichiarazioni
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA
Parte di provvedimento in formato grafico
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4 - Dichiarazioni
DICHIARAZIONE COMUNE
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 5
PROTOCOLLO 5
SUGLI AIUTI DI STATO ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA
1. Le Parti riconoscono che la Serbia deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitivita' globale della sua industria.
2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilita' degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013, e' valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all'industria siderurgica, la Comunita' riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Serbia puo' concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficolta', a condizione che:
a) gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,
b) il loro importo e la loro intensita' siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalita' e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e
c) la Serbia presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.
4. La Serbia presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformita' con le condizioni suddette.
I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorita' serba per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformita' con il paragrafo 3 del presente protocollo.
La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale e' conforme ai requisiti del paragrafo 3.
5. La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorita' nazionali competenti, in particolare l'autorita' serba per il controllo degli aiuti di Stato.
Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorita' serba per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinche' gli aiuti in questione siano restituiti.
6. Su richiesta, la Comunita' fornisce assistenza tecnica alla Serbia per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
7. Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. E' previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Serbia e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.
9. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa puo' adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.
SUGLI AIUTI DI STATO ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA
1. Le Parti riconoscono che la Serbia deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitivita' globale della sua industria.
2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilita' degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013, e' valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all'industria siderurgica, la Comunita' riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Serbia puo' concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficolta', a condizione che:
a) gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,
b) il loro importo e la loro intensita' siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalita' e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e
c) la Serbia presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.
4. La Serbia presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformita' con le condizioni suddette.
I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorita' serba per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformita' con il paragrafo 3 del presente protocollo.
La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale e' conforme ai requisiti del paragrafo 3.
5. La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorita' nazionali competenti, in particolare l'autorita' serba per il controllo degli aiuti di Stato.
Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorita' serba per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinche' gli aiuti in questione siano restituiti.
6. Su richiesta, la Comunita' fornisce assistenza tecnica alla Serbia per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
7. Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. E' previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Serbia e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.
9. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa puo' adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.
Protocollo 7 - Atto finale
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
DELLA REPUBBLICA CECA,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
DI MALTA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA ROMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SERBIA,
in appresso denominata "la Serbia",
dall'altra,
riuniti a Lussemburgo il ventinove aprile duemilaotto per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra, in appresso denominato "il presente accordo", hanno adottato i testi seguenti:
il presente accordo e i suoi allegati da I a VII, ossia:
Allegato I (art. 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunita'
Allegato II (art. 26) - Definizione dei prodotti "baby beef"
Allegato III (art. 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunita'
Allegato IV (art. 29) - Concessioni accordate dalla Comunita' ai prodotti della pesca serbi
Allegato V (art. 30) - Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunita'
Allegato VI (art. 52) - Stabilimento: "servizi finanziari"
Allegato VII (art. 75) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale ed i seguenti protocolli:
Protocollo 1 (art. 25) - Scambi di prodotti agricoli trasformati
Protocollo 2 (art. 28) - Vino e bevande spiritose
Protocollo 3 (art. 44) - Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo 4 (art. 61) - In materia di trasporti terrestri
Protocollo 5 (art. 73) - Aiuti di Stato all'industria siderurgica
Protocollo 6 (art. 99) - Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Protocollo 7 (art. 129) - Composizione delle controversie
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Serbia hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:
Dichiarazione comune relativa all'articolo 3
Dichiarazione comune relativa all'articolo 32
Dichiarazione comune relativa all'articolo 75
I plenipotenziari della Serbia hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:
Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri
I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
DELLA REPUBBLICA CECA,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
DI MALTA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA ROMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SERBIA,
in appresso denominata "la Serbia",
dall'altra,
riuniti a Lussemburgo il ventinove aprile duemilaotto per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra, in appresso denominato "il presente accordo", hanno adottato i testi seguenti:
il presente accordo e i suoi allegati da I a VII, ossia:
Allegato I (art. 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunita'
Allegato II (art. 26) - Definizione dei prodotti "baby beef"
Allegato III (art. 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunita'
Allegato IV (art. 29) - Concessioni accordate dalla Comunita' ai prodotti della pesca serbi
Allegato V (art. 30) - Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunita'
Allegato VI (art. 52) - Stabilimento: "servizi finanziari"
Allegato VII (art. 75) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale ed i seguenti protocolli:
Protocollo 1 (art. 25) - Scambi di prodotti agricoli trasformati
Protocollo 2 (art. 28) - Vino e bevande spiritose
Protocollo 3 (art. 44) - Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo 4 (art. 61) - In materia di trasporti terrestri
Protocollo 5 (art. 73) - Aiuti di Stato all'industria siderurgica
Protocollo 6 (art. 99) - Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Protocollo 7 (art. 129) - Composizione delle controversie
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Serbia hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:
Dichiarazione comune relativa all'articolo 3
Dichiarazione comune relativa all'articolo 32
Dichiarazione comune relativa all'articolo 75
I plenipotenziari della Serbia hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:
Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri
Protocollo 7 - Dichiarazioni
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa all'articolo 3
Le Parti del presente accordo di stabilizzazione e di associazione, le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, a livello di attori statali e non statali, rappresenti una delle piu' serie minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali, come ribadito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1540. La non proliferazione delle armi di distruzione di massa e' quindi una preoccupazione comune delle Comunita' europee, dei loro Stati membri e della Serbia.
La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori rappresenta inoltre un elemento fondamentale per l'Unione europea ove debba decidere di concludere un accordo con un paese terzo. Il 17 novembre 2003, pertanto, il Consiglio ha decretato l'inserimento di una clausola di non proliferazione nei nuovi accordi con paesi terzi e ha stabilito il testo di una clausola standard (vedi documento del Consiglio 14997/03). Da allora, tale clausola e' stata inserita negli accordi tra l'Unione europea e quasi cento paesi.
Come membri responsabili della comunita' internazionale, l'Unione europea e la Repubblica di Serbia ribadiscono il loro totale impegno ad applicare il principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori e a rispettare integralmente i loro obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali cui aderiscono.
In questo spirito, e in linea con il suddetto impegno della politica generale dell'UE e della Serbia nei confronti del principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, le Parti hanno deciso di inserire nell'articolo 3 del presente accordo la clausola sulle armi di distruzione di massa stabilita dal Consiglio dell'Unione europea.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 32
Scopo delle misure di cui all'articolo 32 e' monitorare gli scambi di prodotti a elevato tenore di zucchero che potrebbero essere destinati a un'ulteriore trasformazione e impedire l'eventuale distorsione degli scambi di zucchero e di prodotti che non hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero.
Tale articolo deve essere interpretato in modo da non perturbare, o da perturbare il meno possibile, gli scambi di prodotti destinati al consumo finale.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 75
Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
La tutela dei diritti di proprieta' commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).
Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilita' delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale 1).
Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri
Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunita' concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Serbia, la Comunita' e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:
- in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finche' sara' di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 2), si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunita' nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome piu' favorevoli;
- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2.
Parte di provvedimento in formato grafico
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1) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata nella
GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.
2) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).
Dichiarazione comune relativa all'articolo 3
Le Parti del presente accordo di stabilizzazione e di associazione, le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, a livello di attori statali e non statali, rappresenti una delle piu' serie minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali, come ribadito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1540. La non proliferazione delle armi di distruzione di massa e' quindi una preoccupazione comune delle Comunita' europee, dei loro Stati membri e della Serbia.
La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori rappresenta inoltre un elemento fondamentale per l'Unione europea ove debba decidere di concludere un accordo con un paese terzo. Il 17 novembre 2003, pertanto, il Consiglio ha decretato l'inserimento di una clausola di non proliferazione nei nuovi accordi con paesi terzi e ha stabilito il testo di una clausola standard (vedi documento del Consiglio 14997/03). Da allora, tale clausola e' stata inserita negli accordi tra l'Unione europea e quasi cento paesi.
Come membri responsabili della comunita' internazionale, l'Unione europea e la Repubblica di Serbia ribadiscono il loro totale impegno ad applicare il principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori e a rispettare integralmente i loro obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali cui aderiscono.
In questo spirito, e in linea con il suddetto impegno della politica generale dell'UE e della Serbia nei confronti del principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, le Parti hanno deciso di inserire nell'articolo 3 del presente accordo la clausola sulle armi di distruzione di massa stabilita dal Consiglio dell'Unione europea.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 32
Scopo delle misure di cui all'articolo 32 e' monitorare gli scambi di prodotti a elevato tenore di zucchero che potrebbero essere destinati a un'ulteriore trasformazione e impedire l'eventuale distorsione degli scambi di zucchero e di prodotti che non hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero.
Tale articolo deve essere interpretato in modo da non perturbare, o da perturbare il meno possibile, gli scambi di prodotti destinati al consumo finale.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 75
Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
La tutela dei diritti di proprieta' commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).
Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilita' delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale 1).
Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri
Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunita' concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Serbia, la Comunita' e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:
- in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finche' sara' di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 2), si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunita' nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome piu' favorevoli;
- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2.
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------
1) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata nella
GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.
2) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).