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Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. (10G0115)

Allegato - art. II

ARTICOLO II

FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA

1. L'assistenza e' prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la legge della Pane richiesta.

2. Tuttavia, per l'esecuzione di esami sulla persona, perquisizioni e sequestri l'assistenza e' prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e' previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta, ovvero e' provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso. Per l'esecuzione di intercettazioni di telecomunicazioni l'assistenza e' prestata solo se in relazione al reato per il quale si procede ed in analoghe circostanze l'intercettazione sarebbe ammissibile in procedimenti penali nella Parte richiesta.