Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. (10G0115)
Allegato - art. XIII
ARTICOLO XIII
COMPARIZIONE NELLA PARTE RICHIEDENTE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE
1. Se una Parte domanda la comparizione davanti ad una sua Autorita' giudiziaria a fini di testimonianza, confronto o ricognizione, di persona privata della liberta' personale a seguito di un provvedimento giudiziario sul territorio della Parte richiesta, tale persona e' trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'articolo XIV.
2. ll trasferimento e' rifiutato:
a) se la persona privata della liberta' personale non vi acconsente;
b) se il trasferimento e' suscettibile di prolungare la privazione della liberta':
c) se a giudizio delle Autorita' competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si' oppongono all'esecuzione della misura.
3. La persona trasferita deve rimanere privata della liberta' personale nel territorio della Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta disponga che venga rimessa in liberta'.
COMPARIZIONE NELLA PARTE RICHIEDENTE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE
1. Se una Parte domanda la comparizione davanti ad una sua Autorita' giudiziaria a fini di testimonianza, confronto o ricognizione, di persona privata della liberta' personale a seguito di un provvedimento giudiziario sul territorio della Parte richiesta, tale persona e' trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'articolo XIV.
2. ll trasferimento e' rifiutato:
a) se la persona privata della liberta' personale non vi acconsente;
b) se il trasferimento e' suscettibile di prolungare la privazione della liberta':
c) se a giudizio delle Autorita' competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si' oppongono all'esecuzione della misura.
3. La persona trasferita deve rimanere privata della liberta' personale nel territorio della Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta disponga che venga rimessa in liberta'.