Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005. (09G0079)
Art. 2
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni di qualsiasi natura, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle societa';
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
(b) per quanto concerne la Belarus:
(i) l'imposta sul reddito e sugli utili;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(iii) l'imposta sui beni immobili; e
(iv) l'imposta fondiaria;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposte bielorusse")
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni di qualsiasi natura, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle societa';
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
(b) per quanto concerne la Belarus:
(i) l'imposta sul reddito e sugli utili;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(iii) l'imposta sui beni immobili; e
(iv) l'imposta fondiaria;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposte bielorusse")
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.