Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005. (09G0079)
Art. 13
Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi dai beni immobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni diversi dai beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni diversi dai beni immobili relativi all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante e' residente.
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi dai beni immobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni diversi dai beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni diversi dai beni immobili relativi all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante e' residente.