Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonche' del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e` prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il , e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008.
A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 331.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2008
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, le parole: "economica e finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "economico-finanziaria";
la lettera, identificata per la seconda volta con la lettera a), e' ridenominata come lettera: "b)";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico".
All'articolo 2:
al comma 3:
al primo e al secondo periodo, le parole: "Garante per le Comunicazioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "per le garanzie nelle comunicazioni";
al primo periodo, le parole: "primo comma, del" sono sostituite dalle seguenti: " comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al";
al secondo periodo, le parole: "di cui all' articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ," sono soppresse;
al comma 5, le parole: "all'articolo 16, comma 7 del" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al";
al comma 8, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";
al comma 10, al primo periodo, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4" e, al secondo periodo, dopo le parole: "con le modifiche" e' inserita la seguente: "e";
al comma 13, al primo periodo, le parole: "n. 380/2001" sono sostituite dalle seguenti: "6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto" e, al secondo periodo, le parole: "Puo' applicarsi, ove ritenuta piu' favorevole" sono sostituite dalle seguenti: "Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli";
al comma 14, ultimo periodo, la parola: "necessita" e' sostituita dalla seguente: "necessitano".
All'articolo 3, al comma 1, capoverso 6-ter, la parola: "precedente" e' sostituita dalla seguente: "6-bis".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "la valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla valorizzazione";
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilita' economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo per gli investimenti".
All'articolo 5, al comma 1:
al capoverso 198, secondo periodo, le parole: "analizza le segnalazioni" sono sostituite dalle seguenti: "verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni";
al capoverso 199, le parole: "comma precedente" sotto sostituite dalle seguenti: "comma 198"; dopo le parole: "camere di commercio" sono inserite le seguenti: ", industria, artigianato e agricoltura" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
All'articolo 6:
al comma 3, le parole: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";
al comma 5, al primo periodo, le parole: ", ad eccezione altresi'" sono sostituite dalla seguente: "e" e, al secondo periodo, le parole: ", per altro" sono sostituite dalla seguente: "inoltre".
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realta' produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall' articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All' articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,";
b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 , e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";
c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,";
d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,";
e) il comma 370 e' abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , come modificato dall' articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all' articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 " sono soppresse.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6-ter. - (Banca del Mezzogiorno). - 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, e' costituita la societa' per azioni "Banca del Mezzogiorno".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e' previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalita' di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative della Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita' della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-quater. - (Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate) - 1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unita' previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.
Art. 6-quinquies. - (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale) - 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 .
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.
Art. 6-sexies. - (Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria) - 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualita' 2007 e 2008 dei Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalita' per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualita' della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell' articolo 119, quinto comma, della Costituzione , individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorita' per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all' articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalita' di attuazione.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalita' di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto".
All'articolo 7:
nella rubrica, le parole: "e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO<pedice>2</pedice>" sono soppresse;
al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione";
il comma 3, nonche' i commi quarto e quinto, contraddistinti rispettivamente dai numeri: "2" e "3", sono soppressi.
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parale: "Consiglio dei Ministri," sono inserite le seguenti: "d'intesa con la regione Veneto,", le parole: "Ministro dell'ambiente," sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto";
al comma 2, le parole: "della presente legge" sono sostituire dalle seguenti: "del presente decreto".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Piano Casa). - 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 ;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come parte essenziale e integrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita' approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni.
12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al l' articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all' articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione".
All'articolo 12:
al primo comma e' premesso il seguente numero: "1.";
al comma 1:
alla lettera a), le parole: "per effetto" sono sostituite dalle seguenti: "8-sexiesdecies. Per effetto" e le parole: "Ed i relativi" sono sostituite dalle seguenti: "e i relativi";
alla lettera b), le parole: ", 8-duodevicies" sono soppresse;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. All' articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:
"1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico"".
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: "delle infrastrutture" sono inserite le seguenti: "e dei trasporti";
al comma 2, lettera b), dopo le parole: "riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto" sono inserite le seguenti: ", purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione," e dopo le parole: "in favore dell'assegnatario" sono inserite le seguenti: "non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640 , non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 , a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954 .
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ".
All'articolo 14, al comma 2, primo periodo, le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
(( . . . ))
All'articolo 15, al comma 2, le parole: "secondaria superiore" sono sostituite dalle seguenti: "di secondo grado".
All'articolo 16:
al comma 12, le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 13, le parole: "della presente norma" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto".
All'articolo 17:
al comma 4, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
al comma 5, le parole: "di attuazione del codice civile " sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 ".
All'articolo 18, al comma 1, le parole: "all'entrata" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata" e le parole: "n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165".
All'articolo 20:
al comma 3, le parole: "il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' cosi' sostituito: "A1" sono sostituite dalle seguenti: "la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e' sostituita dalla seguente:
"a) a1";
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 "; al comma 7, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto"; dopo le parole: "a fronte di una pluralita' di domande" sono inserite le seguenti: "o di azioni esecutive"; la parola: "frazionino" e' sostituita dalla seguente: "frazionano" e le parole: "di attuazione del codice di procedura civile " sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 ";
al comma 8, le parole: "l'improcedibilita' della domanda puo' essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva" sono sostituite dalle seguenti: "l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del comma 7";
al comma 9, le parole: "sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutivita' dei decreti" sono sostituite dalle seguenti:
"sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gia' formatisi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a pena di improcedibilita' della domanda";
al comma 10, le parole: "per almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno dieci anni";
al comma 12, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto".
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: "aggiungere le parole" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunte le seguenti";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Dopo l' articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell' articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e successive modificazioni"";
al comma 2, le parole: "aggiungere le parole" sono sostituite dalle seguenti: "sono inserite le seguenti";
al comma 3, le parole: "aggiungere le parole" sono sostituite dalle seguenti: "sono inserite le seguenti"; alle parole: "fatte salve" e' premesso il seguente segno d'interpunzione: "," e dopo le parole: "sul piano nazionale" e' aggiunto il seguente segno d'interpunzione: ",".
All'articolo 22:
al comma 1, lettera f), dopo le parole: "carattere stagionale" sono aggiunte le seguenti: "effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui al l' articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ";
al comma 2, dopo le parole: "comma 4-bis" sono inserite le seguenti: "del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ,";
al comma 3, la parola: "lettera" e' sostituita dalla seguente:
"lettere".
All'articolo 23:
al comma 3, le parole: "aggiungere le parole" sono costituite dalle seguenti: "sono inserite le seguenti";
al comma 4, le parole: "aggiungere le seguenti parole" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti periodi";
al comma 5:
alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999";
alla lettera b), le parole: "commi 3 e 4, del" sono sostituite dalle seguenti: "commi terzo e quarto, del regolamento di cui al".
Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - (Servizi pubblici locali di rilevanza economica).
- 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione , assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita'.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alle autorita' di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio gia' a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza da parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione , che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita' ed accessibilita' del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprieta' del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 24:
al comma 1, la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla seguente: "centottantesimo" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A".
All'articolo 25:
al comma 1, le parole: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";
al comma 3, dopo le parole: "10 gennaio 2006, n. 4," sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 ,".
L'articola 26 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26. - (Taglia-enti) - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211 , istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine.
Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto.
L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono abrogali.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165 , le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall' articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6".
All'articolo 27, al comma 2, le parole: "dalla data di conversione del presente decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: "Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)";
al comma 2, le parole: "L'IRPA" sono sostituite dalle seguenti: "L'ISPRA" e le parole: "convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge" sono sostituite dalle seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge";
al comma 3, le parole: "dell'IRPA" sono sostituite dalle seguenti: "dell' ISPRA";
al comma 4, le parole: "Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)";
al comma 5, le parole: "dell'IRPA" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA";
al comma 6, dopo le parole: "Dall'attuazione" sono inserite le seguenti: "dei commi da 1 a 5";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali";
al comma 7, dopo le parole: "all'articolo 10 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 9, al primo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 7" e, al secondo periodo, le parole: "e' garantita" sono sostituite dalle seguenti: "e' garantito";
al comma 10, dopo le parole: "all'articolo 2 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 11, dopo le parole: "comma 3, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";
al comma 12, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 3, del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 13, dopo le parole: "Dall'attuazione" sono inserite le seguenti: "dei commi da 7 a 12" e le parole: ", compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma 11," sono soppresse.
All'articolo 29:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: "34 del" sono inserite le seguenti: " codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al";
il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.";
i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
"2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.";
al comma 4, capoverso, alle parole: "La notificazione" e' premesso il seguente numero: "2." e i successivi capoversi, identificati con i numeri: "1)", "2)", "3)", "4)", "5)" e "6)", sono rispettivamente contraddistinti con le seguenti lettere: "a)", "b)", "c)", "d)", "e)" e "f)";
al comma 4, capoverso, numero 1), le parole: "di un" sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' per individuare il";
al comma 5, le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. All' articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono aggiunte le seguenti parole:
"o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime".
All' articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa"".
All'articolo 30:
al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.";
al comma 3, le parole: "e successive modificazioni," sono soppresse e le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: "L'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 3" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono"";
al comma 2, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto".
All'articolo 32, comma 1:
alla lettera a), le parole: "euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro" e le parole: "euro 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "12.500 euro";
alla lettera b), la parola: "abrogato" e' sostituita dalla seguente: "soppresso".
All'articolo 33:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "della Repubblica italiana" sono soppresse:
al comma 2, le parole: "nella presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente decreto";
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: "8-bis del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "n. 322 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "22 luglio 1998, n. 322,";
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) al comma 6, le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole: "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa"".
L'articolo 34 e' soppresso.
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: "Entro il 31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2008";
al comma 2, le parole: "decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico" e le parole: "e' soppresso" sono sostituite dalle seguenti: ", e' abrogato";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ".
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: "della legge 4 dicembre 2007, n. 244 " sono sostituite dalle seguenti: ", della legge 24 dicembre 2007, n. 244 " e la parola: "sostituiti" e' sostituita dalla seguente: "sostituite"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell' articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340 . In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.";
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie".
All'articolo 37, al comma 1, le parole: "della solidarieta' sociale" sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche sociali" e dopo le parole: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ".
All'articolo 38:
al comma 2, le parole: "seconda comma" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma" e le parole: "lettera m)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere m) e p)";
al comma 3, alinea, dopo le parole: "semplificazione normativa," sono inserite le seguenti: "sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni," e dopo le parole: "per le attivita' produttive di cui al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 3, lettera a), le parole: "per conto" sono sostituite dalle seguenti: "in luogo" e dopo le parole: "lettera c)" sono inserite le seguenti: "e dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ";
al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma";
al comma 3, lettera b), le parole: "direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123" sono sostituite dalle seguenti: " direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 ";
al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI";
al comma 3, lettera f), la parola: "d.i.a." e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio attivita'";
al comma 4, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)" e dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono inserite le seguenti: "e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni,";
al comma 5, le parole: "del decreto-legge n. 4 del 2006 " sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 ,".
All'articolo 39:
al comma 2, la parola: "comprese" e' sostituita dalla seguente: "compresi":
al comma 6, terzo periodo, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma";
al comma 8, dopo le parole: "dell'articolo 23 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e dopo le parole: "dall'articolo 4" sono inserite le seguenti: ", primo comma";
al comma 10:
all'alinea, le parole: "soppressi, e" sono sostituite dalla seguente: "abrogati,";
alla lettera a), alle parole: "regio decreto" sono premesse le seguenti: "regolamento di cui al";
alla lettera c) e alla lettera e), alle parole: "decreto del Presidente della Repubblica" sono premesse le seguenti: "testo unico di cui al";
alla lettera h), alle parole: "decreto del Presidente della Repubblica" sono premesse le seguenti: "regolamento di cui al";
alla lettera i), le parole: "nella legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge";
alla lettera k), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002".
All'articolo 40:
al comma 1, capoverso, alle parole: "1. Per lo svolgimento" sono premesse le seguenti: "Art. 5. - (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). -";
al comma 2, le parole: "nella legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge";
al comma 3, lettera a), le parole: "sono abrogate" sono sostituite dalle seguenti: "sono soppresse";
al comma 4, le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";
al comma 6, le parole: " decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 " sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 ".
All'articolo 41:
ai commi 1 e 2, le parole: "inserire le parole", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sono inserite le seguenti";
ai commi 3 e 4, le parole: "inserire le parole", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunte le seguenti";
al comma 7, alle parole: "Le disposizioni" e' premessa la seguente cifra: "1." e le parole: "In assenza di specifiche disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni";
al comma 8, le parole: "articolo 9, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 9, comma 1 ";
al comma 11, la parola: "eliminare" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono soppresse";
al comma 12, la parola: "eliminare" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono soppresse";
al comma 13, le parole: "decreto legislativo 2003, n. 66" sono sostituite dalle seguenti: " decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ".
All'articolo 42:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: "rispetto del" sono inserite le seguenti: "codice di cui al";
alla lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, le parole: "Fuori dai casi sopra previsti," sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dal comma 6,";
alla lettera b), numero 4), capoverso, primo periodo, le parole: "Fuori dai casi sopra previsti," sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche gia' pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall' articolo 4, comma 2, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .".
All'articolo 43:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: ", con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura,";
alle lettere b) e c), le parole: "dell'eventuali opere", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "delle eventuali opere"; al comma 3, secondo periodo, le parole: "Ministero per lo sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico," e le parole: "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 4, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3", le parole: "Ministero per lo sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e lo sviluppo d'impresa Spa";
al comma 5, le parole: "dell'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "della data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 7, dopo le parole: "dall'Agenzia" e' inserita la seguente: "nazionale" e dopo la parola: "investimenti" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo d'impresa Spa";
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Il termine di cui all' articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009".
All'articolo 44:
al comma 1, alinea, le parole: "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera.
"b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278 , anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 .".
All'articolo 45:
al comma 2, le lettere: "a) a)", "b) b)", "c) c)", "d) d)" ed "e) e)" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "a)", "b)", "c)", "d)" ed "e)";
al comma 3, terzo periodo, la parola: "rinvenienti" e' sostituita dalla seguente: "rivenienti" e la parola: "iscritti" e' sostituita dalla seguente: "iscritte";
nella rubrica, le parole: "Commissione spesa pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica per la Finanza pubblica".
All'articolo 46:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: "convertito" sono inserite le seguenti: ", con modificazioni,";
al capoverso, ultimo periodo, le parole: "e' abrogato" sono sostituite dalle seguenti: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 , e' soppresso";
al comma 3, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "degli enti territoriali".
Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
"Art. 46-bis. - (Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali). - 1. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2".
All'articolo 51:
al comma 1, prima delle parole: "decreto del Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 5, lettera a), capoverso, prima delle parole: "decreto del Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".
All'articolo 52, al comma 1, le parole da: "Dopo l'articolo 227" fino a: "Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , dopo l'articolo 227, e' aggiunto il seguente capo: "Capo VI-bis"".
All'articolo 54.
al comma 2, dopo le parole: "articolo 2, comma 1," sono inserite le seguenti: "della legge 24 marzo 2001, n. 89 ," e le parole: ", nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b)."" sono soppresse;
al comma 3, lettera a), le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma" e le parole: "le prime tre" sono sostituite dalle seguenti: ": le prime tre".
All'articolo 55:
al comma 1, primo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 2, le parole: "del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto".
All'articolo 56, al comma 1, le parole: "dopo la sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della sua entrata in vigore".
All'articolo 57:
al comma 1, le parole: "n. 422 del 1997" sono sostituite dalle seguenti: "19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,";
al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: "Conferenza Stato-Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
al comma 3, primo periodo, le parole: "dall'entrata in vigore del presente provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 4, dopo le parole: "possono affidare" e' soppressa la virgola.
All'articolo 58:
al comma 1, dopo le parole: "di Governo individua" sono inserite le seguenti: "redigendo apposito elenco":
al comma 1, secondo periodo, le parole: "Piano delle Alienazioni" sono sostituite dalle seguenti: "piano delle alienazioni e valorizzazioni";
al comma 2, le parole: "piano delle alienazioni" sono sostituite dalle seguenti: "piano delle alienazioni e valorizzazioni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La verifica di conformita' e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.";
al comma 3, le parole: "Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Gli elenchi di cui al comma 1";
al comma 5, le parole: "negli elenchi di cui ai commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1";
al comma 6:
al primo periodo, le parole: "negli elenchi di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1";
al secondo periodo, le parole: "del suddetto articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 ";
al terzo periodo, dopo le parole: "comma 5" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 ";
al comma 7, le parole: "di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
al comma 8, le parole: "negli elenchi di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1";
al comma 9, le parole: "negli elenchi di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1".
All'articolo 59, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al 30 per cento".
All'articolo 60:
al comma 2, le parole: "aventi natura obbligatoria," sono sostituite dalle seguenti: "aventi natura obbligatoria;";
i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilita' con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.
4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento della economicita' ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all' articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulale con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5 , del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all' articolo 17 della legge n. 468 del 1978 . Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.
6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , e' abrogato.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all' articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 , con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.";
al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , come rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.";
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
" (( . . . ))
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 .
8-quater. All' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall' articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni."";
al comma 11, la parola: "relative" e' sostituita dalla seguente: "relativa";
al comma 14, secondo periodo, le parole: "dalle misure" sono sostituite dalle seguenti: "delle misure".
L'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
"Art. 61. - (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all' articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: ""al 30 per cento";
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. All' articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'.
7. Le societa' non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall' articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 .
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.
12. All' articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";
b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' controllate, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , dalle societa' indicate nel primo periodo del presente comma".
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinale prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalita' di cui all' articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , affluiscono ad un unico fondo.
Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilita' e ammissibilita' finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102 , 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui a1 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1 , dopo le parole:
"beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".
27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' inserito il seguente:
"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all' articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico"".
All'articolo 62:
al comma 1 e' premesso il seguente.
"01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma , e 119, secondo comma, della Costituzione ";
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: "del regolamento di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto," e dopo le parole: "all'articolo 1, comma 3, del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al";
dopo il secondo periodo, le parole: "E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti di cui al presente comma, e' esclusa la possibilita' di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.";
al comma 2, le parole: "Commissione nazionale delle societa' e della borsa" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione nazionale per le societa' e la borsa" e le parole: "degli strumenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti relativi a strumenti finanziari";
al comma 3, la parola: "quelle" e' soppressa;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e successive modificazioni, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate"";
nella rubrica, dopo la parola: "contenimento" sono inserite le seguenti: "dell'uso degli strumenti derivati e".
All'articolo 63:
al comma 8, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "900 milioni" e dopo le parole: "per l'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: "e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010";
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all' articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010";
al comma 10, le parole: "e di 2.740 milioni" sono sostituite dalle seguenti: ", di 2.340 milioni"; le parole: "a decorrere dall'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011."; il comma 11 e' soppresso;
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole: "delle infrastrutture e" e' inserita la seguente: "dei";
al terzo periodo, dopo le parole: "comma 306" sono inserite le seguenti: "dell' articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ";
al quarto periodo, dopo le parole: "delle infrastrutture e" e' inserita la seguente "dei";
al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "delle infrastrutture e" e' inserita la seguente: "dei" e le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni";
dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
13-ter. All' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e' abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008 , come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto".
Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente:
"Art. 63-bis. - (Cinque per mille). - 1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo 7, commi 1 , 2 , 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 ;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 .
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale".
All'articolo 64:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili";
al comma 4:
alla lettera d), dopo le parole: "scuola primaria" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica";
dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e lino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4".
(( . . . ))
All'articolo 66:
al comma 10, la parola: "asseverata" e' sostituita dalla seguente: "asseverate";
al comma 13, quinto periodo, le parole: "della legge n. 537 del 1993 " sono sostituite dalle seguenti: "della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ";
al comma 14, primo periodo, le parole: "di cui alla" sono sostituite dalla seguente: ", della".
All'articolo 67:
al comma 1, dopo le parole: "28 marzo 1997, n. 79" sono inserite le seguenti: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ,";
al comma 2, le parole: " n. 165 del 2001," sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165,";
al comma 3, le parole: "di cui all'allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato B" e la parola: "leggi" e' sostituita dalla seguente: "disposizioni";
al comma 5.
all'alinea, primo periodo, le parole: ", della legge 266 del 2005 " sono sostituite dalle seguenti: "della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ";
al capoverso 189, le parole: "del medesimo decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo".
All'articolo 68:
al comma 1, alinea, dopo le parole: "comma 2-bis del citato" sono inserite le seguenti: "articolo 29 del";
al comma 2, secondo periodo, le parole: "a quelli forfetari od onnicomprensivi" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e";
al comma 4, le parole: "l'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "la data di entrata in vigore";
al comma 6, lettera b), dopo le parole: "10 gennaio 2006, n. 2, convertito" sono inserite le seguenti: ", con modificazioni,";
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che puo' delegare un sottosegretario di Stato.";
al comma 8, il terzo periodo e' soppresso.
L'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
"Art. 69. - (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, prevista dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all' articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , come sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 .
5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di versamento, da parte delle singole universita', delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ".
All'articolo 70:
al comma 1, le parole: " decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 " sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa";
al comma 2, dopo le parole: "articoli 43 e 44 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al".
All'articolo 71:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative";
al comma 3, secondo periodo, la parola: "e'" e' sostituita dalla seguente: "sono";
al comma 5, secondo periodo, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".
All'articolo 72:
al comma 3, secondo periodo, le parale: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";
al comma 8, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto" e le parole: "e quelli gia' disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarieta' ordinamentali".
All'articolo 73:
al comma 1:
alla lettera b), la parola: "da" e' sostituita dalle seguenti: "dalla seguente:";
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze"";
al comma 2, lettera b), le parole: "dopo le parole predetti risparmi," sono soppresse.
All'articolo 74:
al comma 1, alinea, le parole: "31 ottobre 2008" vano sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2008";
al comma 3, le parole: "degli uffici territoriali di Governo" sono sostituite dalle seguenti: "delle prefetture-uffici territoriali del Governo";
al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 . In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006 .":
al comma 5, primo periodo, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008";
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .";
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione".
L'articolo 75 e' soppresso.
All'articolo 76:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall' articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci";
al comma 6:
all'alinea, le parole: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";
alla lettera b), le parole: "del decreto legislativo n. 267 del 2000 " sono sostituite dalle seguenti: "del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
al comma 7, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "camere di commercio", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", industria, artigianato e agricoltura".
All'articolo 77:
al comma 2, le parole: "alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "al presente decreto",
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l' articolo 119, secondo comma, della Costituzione , e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.
2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 77 sotto inseriti i seguenti:
"Art. 77-bis. - (Patto di stabilita' interno per gli enti locali).
- 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011 ;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario del l'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario del l'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilita' interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7.
La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita' interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall' articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , introdotto dall' articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.
Art. 77-ter. - (Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome). - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all' articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione dell' articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall' articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all' articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , introdotto dall' articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006 .
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 .
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.
Art. 77-quater. - (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , come modificato dal comma 7 del presente articolo, e' estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero - universitarie di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 , e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all' articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , e all' articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all' articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all' articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previa accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , e successive modificazioni, all' articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e all' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , e' sostituito dal seguente:
"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano".
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.
11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell' articolo 28, commi 3 , 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all' articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.".
All'articolo 78:
al comma 1, le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,";
al comma 2, lettera a), dopo le parole: "Titolo VIII del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al".
All'articolo 79:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, e all' articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesu', preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalita' di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187 , che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, le parole: "economica e finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "economico-finanziaria";
la lettera, identificata per la seconda volta con la lettera a), e' ridenominata come lettera: "b)";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico".
All'articolo 2:
al comma 3:
al primo e al secondo periodo, le parole: "Garante per le Comunicazioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "per le garanzie nelle comunicazioni";
al primo periodo, le parole: "primo comma, del" sono sostituite dalle seguenti: " comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al";
al secondo periodo, le parole: "di cui all' articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ," sono soppresse;
al comma 5, le parole: "all'articolo 16, comma 7 del" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al";
al comma 8, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";
al comma 10, al primo periodo, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4" e, al secondo periodo, dopo le parole: "con le modifiche" e' inserita la seguente: "e";
al comma 13, al primo periodo, le parole: "n. 380/2001" sono sostituite dalle seguenti: "6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto" e, al secondo periodo, le parole: "Puo' applicarsi, ove ritenuta piu' favorevole" sono sostituite dalle seguenti: "Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli";
al comma 14, ultimo periodo, la parola: "necessita" e' sostituita dalla seguente: "necessitano".
All'articolo 3, al comma 1, capoverso 6-ter, la parola: "precedente" e' sostituita dalla seguente: "6-bis".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "la valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla valorizzazione";
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilita' economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo per gli investimenti".
All'articolo 5, al comma 1:
al capoverso 198, secondo periodo, le parole: "analizza le segnalazioni" sono sostituite dalle seguenti: "verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni";
al capoverso 199, le parole: "comma precedente" sotto sostituite dalle seguenti: "comma 198"; dopo le parole: "camere di commercio" sono inserite le seguenti: ", industria, artigianato e agricoltura" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
All'articolo 6:
al comma 3, le parole: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";
al comma 5, al primo periodo, le parole: ", ad eccezione altresi'" sono sostituite dalla seguente: "e" e, al secondo periodo, le parole: ", per altro" sono sostituite dalla seguente: "inoltre".
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realta' produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall' articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All' articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,";
b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 , e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";
c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,";
d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,";
e) il comma 370 e' abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , come modificato dall' articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all' articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 " sono soppresse.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6-ter. - (Banca del Mezzogiorno). - 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, e' costituita la societa' per azioni "Banca del Mezzogiorno".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e' previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalita' di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative della Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita' della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-quater. - (Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate) - 1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unita' previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.
Art. 6-quinquies. - (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale) - 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 .
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.
Art. 6-sexies. - (Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria) - 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualita' 2007 e 2008 dei Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalita' per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualita' della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell' articolo 119, quinto comma, della Costituzione , individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorita' per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all' articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalita' di attuazione.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalita' di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto".
All'articolo 7:
nella rubrica, le parole: "e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO<pedice>2</pedice>" sono soppresse;
al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione";
il comma 3, nonche' i commi quarto e quinto, contraddistinti rispettivamente dai numeri: "2" e "3", sono soppressi.
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parale: "Consiglio dei Ministri," sono inserite le seguenti: "d'intesa con la regione Veneto,", le parole: "Ministro dell'ambiente," sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto";
al comma 2, le parole: "della presente legge" sono sostituire dalle seguenti: "del presente decreto".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Piano Casa). - 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 ;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come parte essenziale e integrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita' approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni.
12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al l' articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all' articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione".
All'articolo 12:
al primo comma e' premesso il seguente numero: "1.";
al comma 1:
alla lettera a), le parole: "per effetto" sono sostituite dalle seguenti: "8-sexiesdecies. Per effetto" e le parole: "Ed i relativi" sono sostituite dalle seguenti: "e i relativi";
alla lettera b), le parole: ", 8-duodevicies" sono soppresse;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. All' articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:
"1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico"".
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: "delle infrastrutture" sono inserite le seguenti: "e dei trasporti";
al comma 2, lettera b), dopo le parole: "riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto" sono inserite le seguenti: ", purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione," e dopo le parole: "in favore dell'assegnatario" sono inserite le seguenti: "non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640 , non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 , a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954 .
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ".
All'articolo 14, al comma 2, primo periodo, le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
(( . . . ))
All'articolo 15, al comma 2, le parole: "secondaria superiore" sono sostituite dalle seguenti: "di secondo grado".
All'articolo 16:
al comma 12, le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 13, le parole: "della presente norma" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto".
All'articolo 17:
al comma 4, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
al comma 5, le parole: "di attuazione del codice civile " sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 ".
All'articolo 18, al comma 1, le parole: "all'entrata" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata" e le parole: "n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165".
All'articolo 20:
al comma 3, le parole: "il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' cosi' sostituito: "A1" sono sostituite dalle seguenti: "la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e' sostituita dalla seguente:
"a) a1";
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 "; al comma 7, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto"; dopo le parole: "a fronte di una pluralita' di domande" sono inserite le seguenti: "o di azioni esecutive"; la parola: "frazionino" e' sostituita dalla seguente: "frazionano" e le parole: "di attuazione del codice di procedura civile " sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 ";
al comma 8, le parole: "l'improcedibilita' della domanda puo' essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva" sono sostituite dalle seguenti: "l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del comma 7";
al comma 9, le parole: "sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutivita' dei decreti" sono sostituite dalle seguenti:
"sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gia' formatisi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a pena di improcedibilita' della domanda";
al comma 10, le parole: "per almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno dieci anni";
al comma 12, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto".
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: "aggiungere le parole" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunte le seguenti";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Dopo l' articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell' articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e successive modificazioni"";
al comma 2, le parole: "aggiungere le parole" sono sostituite dalle seguenti: "sono inserite le seguenti";
al comma 3, le parole: "aggiungere le parole" sono sostituite dalle seguenti: "sono inserite le seguenti"; alle parole: "fatte salve" e' premesso il seguente segno d'interpunzione: "," e dopo le parole: "sul piano nazionale" e' aggiunto il seguente segno d'interpunzione: ",".
All'articolo 22:
al comma 1, lettera f), dopo le parole: "carattere stagionale" sono aggiunte le seguenti: "effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui al l' articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ";
al comma 2, dopo le parole: "comma 4-bis" sono inserite le seguenti: "del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ,";
al comma 3, la parola: "lettera" e' sostituita dalla seguente:
"lettere".
All'articolo 23:
al comma 3, le parole: "aggiungere le parole" sono costituite dalle seguenti: "sono inserite le seguenti";
al comma 4, le parole: "aggiungere le seguenti parole" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti periodi";
al comma 5:
alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999";
alla lettera b), le parole: "commi 3 e 4, del" sono sostituite dalle seguenti: "commi terzo e quarto, del regolamento di cui al".
Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - (Servizi pubblici locali di rilevanza economica).
- 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione , assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita'.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alle autorita' di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio gia' a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza da parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione , che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita' ed accessibilita' del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprieta' del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 24:
al comma 1, la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla seguente: "centottantesimo" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A".
All'articolo 25:
al comma 1, le parole: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";
al comma 3, dopo le parole: "10 gennaio 2006, n. 4," sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 ,".
L'articola 26 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26. - (Taglia-enti) - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211 , istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine.
Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto.
L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono abrogali.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165 , le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall' articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6".
All'articolo 27, al comma 2, le parole: "dalla data di conversione del presente decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: "Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)";
al comma 2, le parole: "L'IRPA" sono sostituite dalle seguenti: "L'ISPRA" e le parole: "convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge" sono sostituite dalle seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge";
al comma 3, le parole: "dell'IRPA" sono sostituite dalle seguenti: "dell' ISPRA";
al comma 4, le parole: "Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)";
al comma 5, le parole: "dell'IRPA" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA";
al comma 6, dopo le parole: "Dall'attuazione" sono inserite le seguenti: "dei commi da 1 a 5";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali";
al comma 7, dopo le parole: "all'articolo 10 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 9, al primo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 7" e, al secondo periodo, le parole: "e' garantita" sono sostituite dalle seguenti: "e' garantito";
al comma 10, dopo le parole: "all'articolo 2 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 11, dopo le parole: "comma 3, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";
al comma 12, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 3, del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 13, dopo le parole: "Dall'attuazione" sono inserite le seguenti: "dei commi da 7 a 12" e le parole: ", compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma 11," sono soppresse.
All'articolo 29:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: "34 del" sono inserite le seguenti: " codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al";
il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.";
i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
"2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.";
al comma 4, capoverso, alle parole: "La notificazione" e' premesso il seguente numero: "2." e i successivi capoversi, identificati con i numeri: "1)", "2)", "3)", "4)", "5)" e "6)", sono rispettivamente contraddistinti con le seguenti lettere: "a)", "b)", "c)", "d)", "e)" e "f)";
al comma 4, capoverso, numero 1), le parole: "di un" sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' per individuare il";
al comma 5, le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. All' articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono aggiunte le seguenti parole:
"o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime".
All' articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa"".
All'articolo 30:
al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.";
al comma 3, le parole: "e successive modificazioni," sono soppresse e le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: "L'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 3" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono"";
al comma 2, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto".
All'articolo 32, comma 1:
alla lettera a), le parole: "euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro" e le parole: "euro 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "12.500 euro";
alla lettera b), la parola: "abrogato" e' sostituita dalla seguente: "soppresso".
All'articolo 33:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "della Repubblica italiana" sono soppresse:
al comma 2, le parole: "nella presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente decreto";
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: "8-bis del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "n. 322 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "22 luglio 1998, n. 322,";
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) al comma 6, le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole: "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa"".
L'articolo 34 e' soppresso.
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: "Entro il 31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2008";
al comma 2, le parole: "decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico" e le parole: "e' soppresso" sono sostituite dalle seguenti: ", e' abrogato";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ".
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: "della legge 4 dicembre 2007, n. 244 " sono sostituite dalle seguenti: ", della legge 24 dicembre 2007, n. 244 " e la parola: "sostituiti" e' sostituita dalla seguente: "sostituite"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell' articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340 . In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.";
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie".
All'articolo 37, al comma 1, le parole: "della solidarieta' sociale" sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche sociali" e dopo le parole: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ".
All'articolo 38:
al comma 2, le parole: "seconda comma" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma" e le parole: "lettera m)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere m) e p)";
al comma 3, alinea, dopo le parole: "semplificazione normativa," sono inserite le seguenti: "sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni," e dopo le parole: "per le attivita' produttive di cui al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 3, lettera a), le parole: "per conto" sono sostituite dalle seguenti: "in luogo" e dopo le parole: "lettera c)" sono inserite le seguenti: "e dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ";
al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma";
al comma 3, lettera b), le parole: "direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123" sono sostituite dalle seguenti: " direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 ";
al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI";
al comma 3, lettera f), la parola: "d.i.a." e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio attivita'";
al comma 4, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)" e dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono inserite le seguenti: "e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni,";
al comma 5, le parole: "del decreto-legge n. 4 del 2006 " sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 ,".
All'articolo 39:
al comma 2, la parola: "comprese" e' sostituita dalla seguente: "compresi":
al comma 6, terzo periodo, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma";
al comma 8, dopo le parole: "dell'articolo 23 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e dopo le parole: "dall'articolo 4" sono inserite le seguenti: ", primo comma";
al comma 10:
all'alinea, le parole: "soppressi, e" sono sostituite dalla seguente: "abrogati,";
alla lettera a), alle parole: "regio decreto" sono premesse le seguenti: "regolamento di cui al";
alla lettera c) e alla lettera e), alle parole: "decreto del Presidente della Repubblica" sono premesse le seguenti: "testo unico di cui al";
alla lettera h), alle parole: "decreto del Presidente della Repubblica" sono premesse le seguenti: "regolamento di cui al";
alla lettera i), le parole: "nella legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge";
alla lettera k), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002".
All'articolo 40:
al comma 1, capoverso, alle parole: "1. Per lo svolgimento" sono premesse le seguenti: "Art. 5. - (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). -";
al comma 2, le parole: "nella legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge";
al comma 3, lettera a), le parole: "sono abrogate" sono sostituite dalle seguenti: "sono soppresse";
al comma 4, le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";
al comma 6, le parole: " decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 " sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 ".
All'articolo 41:
ai commi 1 e 2, le parole: "inserire le parole", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sono inserite le seguenti";
ai commi 3 e 4, le parole: "inserire le parole", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunte le seguenti";
al comma 7, alle parole: "Le disposizioni" e' premessa la seguente cifra: "1." e le parole: "In assenza di specifiche disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni";
al comma 8, le parole: "articolo 9, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 9, comma 1 ";
al comma 11, la parola: "eliminare" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono soppresse";
al comma 12, la parola: "eliminare" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono soppresse";
al comma 13, le parole: "decreto legislativo 2003, n. 66" sono sostituite dalle seguenti: " decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ".
All'articolo 42:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: "rispetto del" sono inserite le seguenti: "codice di cui al";
alla lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, le parole: "Fuori dai casi sopra previsti," sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dal comma 6,";
alla lettera b), numero 4), capoverso, primo periodo, le parole: "Fuori dai casi sopra previsti," sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche gia' pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall' articolo 4, comma 2, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .".
All'articolo 43:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: ", con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura,";
alle lettere b) e c), le parole: "dell'eventuali opere", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "delle eventuali opere"; al comma 3, secondo periodo, le parole: "Ministero per lo sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico," e le parole: "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 4, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3", le parole: "Ministero per lo sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e lo sviluppo d'impresa Spa";
al comma 5, le parole: "dell'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "della data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 7, dopo le parole: "dall'Agenzia" e' inserita la seguente: "nazionale" e dopo la parola: "investimenti" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo d'impresa Spa";
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Il termine di cui all' articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009".
All'articolo 44:
al comma 1, alinea, le parole: "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera.
"b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278 , anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 .".
All'articolo 45:
al comma 2, le lettere: "a) a)", "b) b)", "c) c)", "d) d)" ed "e) e)" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "a)", "b)", "c)", "d)" ed "e)";
al comma 3, terzo periodo, la parola: "rinvenienti" e' sostituita dalla seguente: "rivenienti" e la parola: "iscritti" e' sostituita dalla seguente: "iscritte";
nella rubrica, le parole: "Commissione spesa pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica per la Finanza pubblica".
All'articolo 46:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: "convertito" sono inserite le seguenti: ", con modificazioni,";
al capoverso, ultimo periodo, le parole: "e' abrogato" sono sostituite dalle seguenti: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 , e' soppresso";
al comma 3, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "degli enti territoriali".
Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
"Art. 46-bis. - (Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali). - 1. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2".
All'articolo 51:
al comma 1, prima delle parole: "decreto del Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 5, lettera a), capoverso, prima delle parole: "decreto del Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".
All'articolo 52, al comma 1, le parole da: "Dopo l'articolo 227" fino a: "Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , dopo l'articolo 227, e' aggiunto il seguente capo: "Capo VI-bis"".
All'articolo 54.
al comma 2, dopo le parole: "articolo 2, comma 1," sono inserite le seguenti: "della legge 24 marzo 2001, n. 89 ," e le parole: ", nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b)."" sono soppresse;
al comma 3, lettera a), le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma" e le parole: "le prime tre" sono sostituite dalle seguenti: ": le prime tre".
All'articolo 55:
al comma 1, primo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 2, le parole: "del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto".
All'articolo 56, al comma 1, le parole: "dopo la sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della sua entrata in vigore".
All'articolo 57:
al comma 1, le parole: "n. 422 del 1997" sono sostituite dalle seguenti: "19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,";
al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: "Conferenza Stato-Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
al comma 3, primo periodo, le parole: "dall'entrata in vigore del presente provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 4, dopo le parole: "possono affidare" e' soppressa la virgola.
All'articolo 58:
al comma 1, dopo le parole: "di Governo individua" sono inserite le seguenti: "redigendo apposito elenco":
al comma 1, secondo periodo, le parole: "Piano delle Alienazioni" sono sostituite dalle seguenti: "piano delle alienazioni e valorizzazioni";
al comma 2, le parole: "piano delle alienazioni" sono sostituite dalle seguenti: "piano delle alienazioni e valorizzazioni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La verifica di conformita' e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.";
al comma 3, le parole: "Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Gli elenchi di cui al comma 1";
al comma 5, le parole: "negli elenchi di cui ai commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1";
al comma 6:
al primo periodo, le parole: "negli elenchi di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1";
al secondo periodo, le parole: "del suddetto articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 ";
al terzo periodo, dopo le parole: "comma 5" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 ";
al comma 7, le parole: "di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
al comma 8, le parole: "negli elenchi di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1";
al comma 9, le parole: "negli elenchi di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui al comma 1".
All'articolo 59, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al 30 per cento".
All'articolo 60:
al comma 2, le parole: "aventi natura obbligatoria," sono sostituite dalle seguenti: "aventi natura obbligatoria;";
i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilita' con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.
4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento della economicita' ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all' articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulale con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5 , del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all' articolo 17 della legge n. 468 del 1978 . Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.
6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , e' abrogato.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all' articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 , con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.";
al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , come rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.";
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
" (( . . . ))
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 .
8-quater. All' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall' articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni."";
al comma 11, la parola: "relative" e' sostituita dalla seguente: "relativa";
al comma 14, secondo periodo, le parole: "dalle misure" sono sostituite dalle seguenti: "delle misure".
L'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
"Art. 61. - (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all' articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: ""al 30 per cento";
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. All' articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'.
7. Le societa' non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall' articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 .
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.
12. All' articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";
b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' controllate, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , dalle societa' indicate nel primo periodo del presente comma".
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinale prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalita' di cui all' articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , affluiscono ad un unico fondo.
Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilita' e ammissibilita' finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102 , 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui a1 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1 , dopo le parole:
"beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".
27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' inserito il seguente:
"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all' articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico"".
All'articolo 62:
al comma 1 e' premesso il seguente.
"01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma , e 119, secondo comma, della Costituzione ";
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: "del regolamento di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto," e dopo le parole: "all'articolo 1, comma 3, del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al";
dopo il secondo periodo, le parole: "E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti di cui al presente comma, e' esclusa la possibilita' di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.";
al comma 2, le parole: "Commissione nazionale delle societa' e della borsa" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione nazionale per le societa' e la borsa" e le parole: "degli strumenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti relativi a strumenti finanziari";
al comma 3, la parola: "quelle" e' soppressa;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e successive modificazioni, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate"";
nella rubrica, dopo la parola: "contenimento" sono inserite le seguenti: "dell'uso degli strumenti derivati e".
All'articolo 63:
al comma 8, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "900 milioni" e dopo le parole: "per l'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: "e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010";
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all' articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010";
al comma 10, le parole: "e di 2.740 milioni" sono sostituite dalle seguenti: ", di 2.340 milioni"; le parole: "a decorrere dall'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011."; il comma 11 e' soppresso;
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole: "delle infrastrutture e" e' inserita la seguente: "dei";
al terzo periodo, dopo le parole: "comma 306" sono inserite le seguenti: "dell' articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ";
al quarto periodo, dopo le parole: "delle infrastrutture e" e' inserita la seguente "dei";
al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "delle infrastrutture e" e' inserita la seguente: "dei" e le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni";
dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
13-ter. All' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e' abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008 , come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto".
Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente:
"Art. 63-bis. - (Cinque per mille). - 1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo 7, commi 1 , 2 , 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 ;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 .
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale".
All'articolo 64:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili";
al comma 4:
alla lettera d), dopo le parole: "scuola primaria" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica";
dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e lino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4".
(( . . . ))
All'articolo 66:
al comma 10, la parola: "asseverata" e' sostituita dalla seguente: "asseverate";
al comma 13, quinto periodo, le parole: "della legge n. 537 del 1993 " sono sostituite dalle seguenti: "della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ";
al comma 14, primo periodo, le parole: "di cui alla" sono sostituite dalla seguente: ", della".
All'articolo 67:
al comma 1, dopo le parole: "28 marzo 1997, n. 79" sono inserite le seguenti: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ,";
al comma 2, le parole: " n. 165 del 2001," sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165,";
al comma 3, le parole: "di cui all'allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato B" e la parola: "leggi" e' sostituita dalla seguente: "disposizioni";
al comma 5.
all'alinea, primo periodo, le parole: ", della legge 266 del 2005 " sono sostituite dalle seguenti: "della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ";
al capoverso 189, le parole: "del medesimo decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo".
All'articolo 68:
al comma 1, alinea, dopo le parole: "comma 2-bis del citato" sono inserite le seguenti: "articolo 29 del";
al comma 2, secondo periodo, le parole: "a quelli forfetari od onnicomprensivi" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e";
al comma 4, le parole: "l'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "la data di entrata in vigore";
al comma 6, lettera b), dopo le parole: "10 gennaio 2006, n. 2, convertito" sono inserite le seguenti: ", con modificazioni,";
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che puo' delegare un sottosegretario di Stato.";
al comma 8, il terzo periodo e' soppresso.
L'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
"Art. 69. - (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, prevista dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all' articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , come sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 .
5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di versamento, da parte delle singole universita', delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ".
All'articolo 70:
al comma 1, le parole: " decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 " sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa";
al comma 2, dopo le parole: "articoli 43 e 44 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al".
All'articolo 71:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative";
al comma 3, secondo periodo, la parola: "e'" e' sostituita dalla seguente: "sono";
al comma 5, secondo periodo, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".
All'articolo 72:
al comma 3, secondo periodo, le parale: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";
al comma 8, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto" e le parole: "e quelli gia' disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarieta' ordinamentali".
All'articolo 73:
al comma 1:
alla lettera b), la parola: "da" e' sostituita dalle seguenti: "dalla seguente:";
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze"";
al comma 2, lettera b), le parole: "dopo le parole predetti risparmi," sono soppresse.
All'articolo 74:
al comma 1, alinea, le parole: "31 ottobre 2008" vano sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2008";
al comma 3, le parole: "degli uffici territoriali di Governo" sono sostituite dalle seguenti: "delle prefetture-uffici territoriali del Governo";
al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 . In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006 .":
al comma 5, primo periodo, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008";
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .";
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione".
L'articolo 75 e' soppresso.
All'articolo 76:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall' articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci";
al comma 6:
all'alinea, le parole: "dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore";
alla lettera b), le parole: "del decreto legislativo n. 267 del 2000 " sono sostituite dalle seguenti: "del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
al comma 7, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "camere di commercio", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", industria, artigianato e agricoltura".
All'articolo 77:
al comma 2, le parole: "alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "al presente decreto",
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l' articolo 119, secondo comma, della Costituzione , e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.
2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 77 sotto inseriti i seguenti:
"Art. 77-bis. - (Patto di stabilita' interno per gli enti locali).
- 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011 ;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario del l'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario del l'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilita' interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7.
La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita' interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall' articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , introdotto dall' articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.
Art. 77-ter. - (Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome). - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all' articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione dell' articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall' articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all' articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , introdotto dall' articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006 .
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 .
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.
Art. 77-quater. - (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , come modificato dal comma 7 del presente articolo, e' estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero - universitarie di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 , e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all' articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , e all' articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all' articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all' articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previa accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , e successive modificazioni, all' articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e all' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , e' sostituito dal seguente:
"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano".
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.
11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell' articolo 28, commi 3 , 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all' articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.".
All'articolo 78:
al comma 1, le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,";
al comma 2, lettera a), dopo le parole: "Titolo VIII del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al".
All'articolo 79:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, e all' articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesu', preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalita' di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187 , che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:
Allegato 1
a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretta a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall' articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1;
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresi' forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.
1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all' articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo.
1-quater. All' articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata".
1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di:
a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della Sanita' 15 aprile 1994, recante `Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994";
b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies.";
c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b), dopo le parole: "delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,";
d) all'articolo 8-quinquies:
1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,";
2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalita' di assistenza" e' aggiunto il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati";
3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 . Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi dell' articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso".
1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all' articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all' articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall' articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e dall' articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all' articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
1-septies. All' articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze"";
al comma 2, le parole: "lettera a)," sono soppresse e le parole: "dell'articolo 50, della" sono sostituite dalle seguenti: "dell' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla".
All'articolo 80:
al comma 1, le parole: "di previdenza" sono sostituite dalle seguenti: "della previdenza";
al comma 2, dopo le parole: "l'articolo 5, comma 5, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 4, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
al comma 7, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; le parole: "dall'entrata" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata" e le parole: "della amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni".
All'articolo 81:
i commi da 1 a 15 sono soppressi;
il comma 16 e' sostituito dal seguente:
"16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attivita' riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o colica";
dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
"16-bi.s. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata"; al comma 17, le parole: "in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007";
al comma 18 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16";
al comma 19, capoverso "Art. 92-bis", comma 2, le parole: "n. 1602/2002" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1606/2002";
al comma 23, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito";
i commi 26, 27 e 28 sono soppressi:
i commi 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:
"29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le societa' e gli enti che operano nel comparto energetico";
il comma 31 e' soppresso;
i commi 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti:
"32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32";
dopo il comma 33 e' inserito il seguente:
"33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione";
il comma 34 e' sostituito dal seguente:
"34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa";
al comma 38, le parole: "ai commi da 29 a 31" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 29";
dopo il commi 38 sono aggiunti i seguenti:
"38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009".
All'articolo 82:
al comma 1, capoverso "5-bis", secondo periodo, dopo le parole: "in capo ai soggetti" sono inserite le seguenti: "di cui al periodo precedente";
ai commi 2 e 4, le parole: "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007";
al comma 4, secondo periodo, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
al comma 5, le parole: "per il medesimo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007";
al comma 12, le parole: "delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "delle imposte sui redditi";
dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
"13-bis. All' articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008"";
al comma 14, lettera a), le parole: "esenti di cui all'articolo 10," sono sostituite dalle seguenti: "esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma,";
al comma 17:
al primo periodo, le parole: "decreto-legge" sono sostituite dalla seguente: "decreto"; dopo le parole: "articolo 37 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 18 del presente articolo";
al quarto periodo, le parole: "in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo";
al comma 18:
all'alinea, le parole: "e' dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in societa' immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora" sono sostituite dalle seguenti: "e' dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti";
alla lettera a), le parole: "nonche' da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni";
alla lettera b), le parole: "e, in ogni caso, se il fondo e' istituito" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso il fondo sia istituito"; le parole: " da persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "da una o piu' persone fisiche"; le parole: "al di fuori dell'esercizio d'impresa," sotto soppresse e le parole: "e da trust di cui siano disponenti o beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti";
dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo e' dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta e' applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997 , e successive modificazioni";
il comma 19 e' sostituito dal seguente:
"19. La societa' di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La societa' di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalita' per la segnalazione di cui al periodo precedente";
al comma 20, primo periodo, le parole: "delle condizioni indicate" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti indicati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora la societa' di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale e' applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla societa' di gestione del risparmio";
dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
"21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto";
al comma 22, capoverso 5-quater, le parole: "che detengano piu' del 50 per cento delle quote dei fondi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi"; dopo le parole: "articolo 37 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi primo e secondo";
dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
"24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option".
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 25, le parole: "articolo 1, commi da 29 a 31" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto,";
al comma 27, capoverso 3, dopo le parole: "delle societa' cooperative e loro consorzi" sono inserite le seguenti: ", che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,".
All'articolo 83:
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro";
al comma 7, dopo le parole: "attivita' svolte" sono inserite le seguenti: "in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6"; al comma 8, le parole: "lettera f)" sono sostituite dalle seguenti "numero 7)";
al comma 9, le parole: "elementi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "elementi indicativi";
al comma 13, alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", sono apportate le seguenti modificazioni";
al comma 15, dopo le parole: "comma 7, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 17, le parole: "introdotte dal" sono sostituite dalla seguente: "del";
al comma 18, capoverso "Articolo 5-bis":
al comma 2, le parole: "alla data della notifica" sono sostituite dalle seguenti: "alla data della consegna"; le parole: "al competente Ufficio delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate"; le parole: "al Reparto della Guardia di Finanza" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo" ; le parole: "alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso"; e le parole: "articolo. 7" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 7";
al comma 3, le parole: "le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste," sono sostituite dalle seguenti: "e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale";
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ";
dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:
"18-bis. L' articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18-ter. In sede di prima applicazione dell' articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 :
a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009.
18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall' articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ";
al comma 19, le parole: "a far corso" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere"; dopo le parole: "vengono elaborati" sono inserite le seguenti: ", sentite le associazioni professionali e di categoria," e le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
al comma 22, le parole: "fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto";
dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti:
"23-bis. All' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria".
23-ter. All' articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati"";
il comma 25 e' sostituito dal seguente:
"2-5. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresi' le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato e' gratuita";
i commi 26, 27 e 28 sono soppressi;
dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:
"28-bis. All'articolo 19-bis. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse.
28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.";
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta".
28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.
28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall' articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facolta' ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.
28-septies. All' articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";
b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1".
28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalita' previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.
28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350 , in materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.
28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.
28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti.
28-duodecies. L' articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e' abrogato".
Dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente:
"Art. 83-bis. - (Tutela della Sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi). - 1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell' articolo 2951 del codice civile .
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell' articolo 638 del codice di procedura civile , producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8.
Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell' articolo 641 del codice di procedura civile , di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell' articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore e' calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2, e' pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato.
12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 .
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 .
14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni, e dall' articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorita' competente.
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea".
20. All' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all' articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273 , sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all' articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273 , sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea".
All'articolo 84:
al comma 1, le parole: "60, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "60, comma 8"; dopo le parole: "72, commi da 7 a 11" sono inserite le seguenti: "79, comma 2," e dopo la parola: "82" sono inserite le seguenti: ", comma 16,";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 .
1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 . All'onere derivante dagli articoli 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'economia e delle finanze ..............846.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.......519.000
Ministero della giustizia..............................10.000
Ministero degli affari esteri.......................7.800.000
Ministero dell'interno.............................39.700.000
Ministero per i beni e le attivita' culturali...... 1.568.000
Ministero della salute.............................13.000.000
Ministero dei trasporti............................... 67.000
Ministero dell'universita' e della ricerca......... 1.490.000
Ministero della solidarieta' sociale.............. 55.000.000
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ;
c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;
d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 . A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 affluisce nel Fondo di cui al primo periodo".
L'Allegato A e' sostituito dal seguente:
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall' articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1;
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresi' forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.
1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all' articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo.
1-quater. All' articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata".
1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di:
a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della Sanita' 15 aprile 1994, recante `Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994";
b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies.";
c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b), dopo le parole: "delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,";
d) all'articolo 8-quinquies:
1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,";
2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalita' di assistenza" e' aggiunto il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati";
3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 . Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi dell' articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso".
1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all' articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all' articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall' articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e dall' articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all' articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
1-septies. All' articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze"";
al comma 2, le parole: "lettera a)," sono soppresse e le parole: "dell'articolo 50, della" sono sostituite dalle seguenti: "dell' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla".
All'articolo 80:
al comma 1, le parole: "di previdenza" sono sostituite dalle seguenti: "della previdenza";
al comma 2, dopo le parole: "l'articolo 5, comma 5, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 4, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
al comma 7, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; le parole: "dall'entrata" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata" e le parole: "della amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni".
All'articolo 81:
i commi da 1 a 15 sono soppressi;
il comma 16 e' sostituito dal seguente:
"16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attivita' riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o colica";
dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
"16-bi.s. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata"; al comma 17, le parole: "in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007";
al comma 18 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16";
al comma 19, capoverso "Art. 92-bis", comma 2, le parole: "n. 1602/2002" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1606/2002";
al comma 23, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito";
i commi 26, 27 e 28 sono soppressi:
i commi 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:
"29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le societa' e gli enti che operano nel comparto energetico";
il comma 31 e' soppresso;
i commi 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti:
"32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32";
dopo il comma 33 e' inserito il seguente:
"33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione";
il comma 34 e' sostituito dal seguente:
"34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa";
al comma 38, le parole: "ai commi da 29 a 31" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 29";
dopo il commi 38 sono aggiunti i seguenti:
"38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009".
All'articolo 82:
al comma 1, capoverso "5-bis", secondo periodo, dopo le parole: "in capo ai soggetti" sono inserite le seguenti: "di cui al periodo precedente";
ai commi 2 e 4, le parole: "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007";
al comma 4, secondo periodo, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
al comma 5, le parole: "per il medesimo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007";
al comma 12, le parole: "delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "delle imposte sui redditi";
dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
"13-bis. All' articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008"";
al comma 14, lettera a), le parole: "esenti di cui all'articolo 10," sono sostituite dalle seguenti: "esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma,";
al comma 17:
al primo periodo, le parole: "decreto-legge" sono sostituite dalla seguente: "decreto"; dopo le parole: "articolo 37 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 18 del presente articolo";
al quarto periodo, le parole: "in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo";
al comma 18:
all'alinea, le parole: "e' dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in societa' immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora" sono sostituite dalle seguenti: "e' dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti";
alla lettera a), le parole: "nonche' da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni";
alla lettera b), le parole: "e, in ogni caso, se il fondo e' istituito" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso il fondo sia istituito"; le parole: " da persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "da una o piu' persone fisiche"; le parole: "al di fuori dell'esercizio d'impresa," sotto soppresse e le parole: "e da trust di cui siano disponenti o beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti";
dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo e' dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta e' applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997 , e successive modificazioni";
il comma 19 e' sostituito dal seguente:
"19. La societa' di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La societa' di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalita' per la segnalazione di cui al periodo precedente";
al comma 20, primo periodo, le parole: "delle condizioni indicate" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti indicati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora la societa' di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale e' applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla societa' di gestione del risparmio";
dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
"21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto";
al comma 22, capoverso 5-quater, le parole: "che detengano piu' del 50 per cento delle quote dei fondi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi"; dopo le parole: "articolo 37 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi primo e secondo";
dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
"24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option".
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 25, le parole: "articolo 1, commi da 29 a 31" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto,";
al comma 27, capoverso 3, dopo le parole: "delle societa' cooperative e loro consorzi" sono inserite le seguenti: ", che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,".
All'articolo 83:
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro";
al comma 7, dopo le parole: "attivita' svolte" sono inserite le seguenti: "in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6"; al comma 8, le parole: "lettera f)" sono sostituite dalle seguenti "numero 7)";
al comma 9, le parole: "elementi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "elementi indicativi";
al comma 13, alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", sono apportate le seguenti modificazioni";
al comma 15, dopo le parole: "comma 7, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 17, le parole: "introdotte dal" sono sostituite dalla seguente: "del";
al comma 18, capoverso "Articolo 5-bis":
al comma 2, le parole: "alla data della notifica" sono sostituite dalle seguenti: "alla data della consegna"; le parole: "al competente Ufficio delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate"; le parole: "al Reparto della Guardia di Finanza" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo" ; le parole: "alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso"; e le parole: "articolo. 7" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 7";
al comma 3, le parole: "le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste," sono sostituite dalle seguenti: "e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale";
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ";
dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:
"18-bis. L' articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18-ter. In sede di prima applicazione dell' articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 :
a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009.
18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall' articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ";
al comma 19, le parole: "a far corso" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere"; dopo le parole: "vengono elaborati" sono inserite le seguenti: ", sentite le associazioni professionali e di categoria," e le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
al comma 22, le parole: "fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto";
dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti:
"23-bis. All' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria".
23-ter. All' articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati"";
il comma 25 e' sostituito dal seguente:
"2-5. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresi' le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato e' gratuita";
i commi 26, 27 e 28 sono soppressi;
dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:
"28-bis. All'articolo 19-bis. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse.
28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.";
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta".
28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.
28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall' articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facolta' ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.
28-septies. All' articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";
b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1".
28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalita' previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.
28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350 , in materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.
28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.
28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti.
28-duodecies. L' articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e' abrogato".
Dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente:
"Art. 83-bis. - (Tutela della Sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi). - 1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell' articolo 2951 del codice civile .
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell' articolo 638 del codice di procedura civile , producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8.
Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell' articolo 641 del codice di procedura civile , di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell' articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore e' calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2, e' pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato.
12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 .
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 .
14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni, e dall' articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorita' competente.
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea".
20. All' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all' articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273 , sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all' articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273 , sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea".
All'articolo 84:
al comma 1, le parole: "60, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "60, comma 8"; dopo le parole: "72, commi da 7 a 11" sono inserite le seguenti: "79, comma 2," e dopo la parola: "82" sono inserite le seguenti: ", comma 16,";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 .
1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 . All'onere derivante dagli articoli 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'economia e delle finanze ..............846.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.......519.000
Ministero della giustizia..............................10.000
Ministero degli affari esteri.......................7.800.000
Ministero dell'interno.............................39.700.000
Ministero per i beni e le attivita' culturali...... 1.568.000
Ministero della salute.............................13.000.000
Ministero dei trasporti............................... 67.000
Ministero dell'universita' e della ricerca......... 1.490.000
Ministero della solidarieta' sociale.............. 55.000.000
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ;
c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;
d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 . A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 affluisce nel Fondo di cui al primo periodo".
L'Allegato A e' sostituito dal seguente:
Allegato 1
Allegato A
Disposizioni abrogate ex articolo 24
Disposizioni abrogate ex articolo 24
| n | Tipo atto | Nu- me- ro | Data | Titolo |
| 1 | LEGGE | 1636 | 24/01/1864 | AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTE A CORPI MORALI |
| 2 | LEGGE | 2359 | 25/06/1865 | ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITA' PUBBLICA |
| 3 | LEGGE | 2604 | 15/11/1865 | AUTORIZZA LA PROMULGAZIONE E L'ESECUZIONE IN TUTTE LE PROVINCIE DEL REGNO DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 15 AGOSTO 1858, N 2984 |
| 4 | REGIO DECRETO | 2598 | 26/11/1865 | L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE |
| 5 | LEGGE | 2933 | 17/05/1866 | ISTITUZIONE O CAMBIAMENTO IN MODO PERMANENTE DELLE FIERE E DEI MERCATI |
| 6 | LEGGE | 4577 | 30/08/1868 | LEGGE CONCERNENTE MARCHI E DISTINTIVI DI FABBRICA |
| 7 | REGIO DECRETO | 5927 | 08/10/1870 | ISTITUZIONE DELLE RAGIONERIE DEI MINISTERI E DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI |
| 8 | REGIO DECRETO | 6034 | 17/11/1870 | COL QUALE SONO PUBBLICATI NELLA PROVINCIA DI ROMA LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO CONSOLARI, E DECRETI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E REVOCA DELL'EXEQUATUR AGLI AGENTI DELLE POTENZE ESTERE, ED IL DECRETO SUI PASSAPORTI |
| 9 | LEGGE | 1387 | 29/05/1873 | LEGGE SUI CONSORZI D'IRRIGAZIONE |
| 10 | LEGGE | 1952 | 03/06/1874 | TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELL'ALCOOL E DELLA BIRRA |
| 11 | LEGGE | 2779 | 27/05/1875 | ISTITUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E PER MODIFICAZIONE ALLA L. 17 MAGGIO 1865 SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 12 | REGIO DECRETO | 2552 | 27/05/1875 | REGOLE PER L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO |
| 13 | LEGGE | 3195 | 30/06/1876 | SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNZI LEGALI |
| 14 | LEGGE | 3212 | 07/07/1876 | LEGGE SUL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO |
| 15 | REGIO DECRETO | 4021 | 24/08/1877 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI D'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE |
| 16 | LEGGE | 4642 | 11/12/1878 | LEGGE CONCERNENTE LE BONIFICAZIONI DELL'AGRO ROMANO |
| 17 | LEGGE | 5188 | 18/12/1879 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' DEL 25 GIUGNO 1865, N.2359 |
| 18 | LEGGE | 874 | 05/07/1882 | ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE |
| 19 | LEGGE | 1482 | 08/07/1883 | GARANZIA GOVERNATIVA PER IL PRESTITO DI 150 MILIONI DI LIRE DA CONTRARSI DAL MUNICIPIO DI ROMA |
| 20 | LEGGE | 1489 | 08/07/1883 | LEGGE CONCERNENTE IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO |
| 21 | REGIO DECRETO | 2016 | 17/02/1884 | TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO |
| 22 | REGIO DECRETO | 2503 | 15/05/1884 | DISPOSIZIONI SUI DIRITTI PRIVATI DI PESCA |
| 23 | LEGGE | 2518 | 16/07/1884 | LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI AL TITOLO IV: PORTI, SPIAGGE E FARI, DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALLEGATO F, SULLE OPERE PUBBLICHE |
| 24 | LEGGE | 2644 | 10/08/1884 | LEGGE CONCERNENTE LE DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE |
| 25 | REGIO DECRETO | 2730 | 23/10/1884 | ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO UN UFFICIO SPECIALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE |
| 26 | LEGGE | 3962 | 04/07/1886 | ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA CLASSIFICATE DI 1 CATEGORIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1882 DA CONCEDERSI AI CONSORZI |
| 27 | LEGGE | 5192 | 02/02/1888 | LEGGE SUI CONSORZI DELLE ACQUE A SCOPO INDUSTRIALE |
| 28 | LEGGE | 5849 | 22/12/1888 | LEGGE PER LA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA |
| 29 | LEGGE | 5873 | 27/12/1888 | RIORDINO DEL COLLEGIO DEI CINESI IN NAPOLI |
| 30 | REGIO DECRETO | 5973 | 10/03/1889 | ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI E REGOLAMENTO, CONFORME LE TABELLE A E B, DELL'AMMINISTRAZIONE DEI FONDI STANZIATI NEL BILANCIO IN CORSO PEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
| 31 | LEGGE | 6214 | 11/07/1889 | AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ESEGUIRE UNA REVISIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI |
| 32 | LEGGE | 6216 | 11/07/1889 | MODIFICAZIONE DELLA L. 17 FEBBRAIO 1884, N. 2016, SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO |
| 33 | REGIO DECRETO | 6535 | 19/11/1889 | REGOLAMENTO SULLA MENDICITA' |
| 34 | LEGGE | 6837 | 01/05/1890 | ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
| 35 | LEGGE | 6980 | 20/07/1890 | LEGGE PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA |
| 36 | LEGGE | 7321 | 21/12/1890 | LEGGE CHE REGOLA IL SERVIZIO E LE ATTRIBUZIONI PER GLI UFFICIALI REGGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA |
| 37 | LEGGE | 184 | 30/03/1893 | PULIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE |
| 38 | LEGGE | 279 | 15/06/1893 | LEGGE CHE CONVERTE IL DEBITO VITALIZIO ATTUALE E PER LE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI |
| 39 | LEGGE | 232 | 07/06/1894 | LEGGE PER LA TRASMISSIONE A DISTANZA DELLE CORRENTI ELETTRICHE |
| 40 | REGIO DECRETO | 20 | 26/01/1896 | TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI |
| 41 | LEGGE | 183 | 04/06/1896 | MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO DEL 22 FEBBRAIO 1885, N. 2922 E 17 LUGLIO 1890, N. 6955 |
| 42 | LEGGE | 218 | 21/06/1896 | COMPETENZA DEI PREFETTI PER AUTORIZZARE LE PROVINCIE, I COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA AD ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI |
| 43 | LEGGE | 343 | 30/07/1896 | LEGGE SULLA BENEFICENZA PUBBLICA PER LA CITTA' DI ROMA |
| 44 | LEGGE | 561 | 27/12/1896 | REGOLA LA CESSAZIONE DELLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA |
| 45 | REGIO DECRETO | 217 | 20/05/1897 | REGIO DECRETO CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO |
| 46 | REGIO DECRETO | 276 | 04/07/1897 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA CONSERVAZIONE DEI CATASTI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI |
| 47 | LEGGE | 334 | 22/07/1897 | LEGGE CHE MODIFICA L'ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA DEL 30 GIUGNO 1889, N. 6144 SUL SERVIZIO DEGLI INABILI AL LAVORO |
| 48 | LEGGE | 110 | 07/04/1898 | MODIFICHE ALLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI, ED ALTRI PROVVEDIMENTI GENERALI |
| 49 | LEGGE | 446 | 21/12/1899 | PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA, RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI |
| 50 | REGIO DECRETO | 195 | 22/03/1900 | TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI |
| 51 | LEGGE | 211 | 31/05/1900 | PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE |
| 52 | LEGGE | 23 | 31/01/1901 | LEGGE SULLA EMIGRAZIONE |
| 53 | REGIO DECRETO | 375 | 10/07/1901 | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 23 DEL 31 GENNAIO 1901, n. 23. |
| 54 | LEGGE | 523 | 12/12/1901 | APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A BRUXELLES, DALL'ITALIA E DA VARI ALTRI STATI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE |
| 55 | LEGGE | 518 | 26/12/1901 | MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LE PENSIONI DEGLI OPERAI DELLA REGIA MARINA |
| 56 | REGIO DECRETO | 97 | 02/03/1902 | INDENNITA' PER LE SPESE DI VIAGGIO DEGLI UFFICIALI CONSOLARI DI 1 CATEGORIA |
| 57 | REGIO DECRETO | 281 | 29/06/1902 | NUOVO TESTO UNICO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE |
| 58 | LEGGE | 238 | 02/07/1902 | REGIME DOGANALE SUGLI ZUCCHERI |
| 59 | LEGGE | 290 | 07/07/1902 | CONVENZIONI PER IL RISANAMENTO DI NAPOLI |
| 60 | LEGGE | 304 | 07/07/1902 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 1893, N. 173, CONCERNENTE LE OPERE IDRAULICHE DI 3, 4 E 5 CATEGORIA |
| 61 | REGIO DECRETO | 523 | 20/11/1902 | CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 9 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 31 GENNAIO 1901, N. 36, SUL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER L'ESTERO |
| 62 | LEGGE | 50 | 12/02/1903 | PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA |
| 63 | LEGGE | 103 | 29/03/1903 | ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI |
| 64 | LEGGE | 197 | 24/05/1903 | DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI |
| 65 | LEGGE | 321 | 08/07/1903 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI IN ROMA |
| 66 | LEGGE | 474 | 13/12/1903 | BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO |
| 67 | LEGGE | 36 | 14/02/1904 | DISPOSIZIONI 'SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI |
| 68 | LEGGE | 178 | 12/05/1904 | MODIFICA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6216, RIGUARDANTE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI A SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO |
| 69 | REGIO DECRETO | 445 | 16/06/1904 | NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A COMUNI ED A CONSORZI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE |
| 70 | LEGGE | 313 | 03/07/1904 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RIPARARE I DANNI CAGIONATI ALLE STRADE NAZIONALI DALLE ALLUVIONI E FRANE DEL SECONDO SEMESTRE DEL 1903 |
| 71 | LEGGE | 320 | 08/07/1904 | PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA |
| 72 | REGIO DECRETO | 337 | 11/07/1904 | CONVERSIONE DEL PRESTITO DEL COMUNE DI ROMA |
| 73 | LEGGE | 390 | 18/07/1904 | ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI UN CONSIGLIO SUPERIORE E DI UN SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA |
| 74 | LEGGE | 674 | 29/12/1904 | NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER OPERE STRADALI E IDRAULICHE DISTRUTTE E DANNEGGIATE |
| 75 | LEGGE | 137 | 22/04/1905 | PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE |
| 76 | REGIO DECRETO | 259 | 15/06/1905 | SULL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE |
| 77 | LEGGE | 261 | 25/06/1905 | PROVVEDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLO STATO DALLE SOCIETA' ESERCENTI LE RETI FERROVIARIE ADRIATICA, MEDITERRANEA E SICULA |
| 78 | REGIO DECRETO | 646 | 16/07/1905 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO |
| 79 | REGIO DECRETO | 524 | 18/09/1905 | AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUBBLICARE LA TRADUZIONE ITALIANA DELLE TRE CONVENZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE FIRMATE ALL'AJA IL 12 GIUGNO 1902. |
| 80 | REGIO DECRETO | 647 | 10/11/1905 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO E SULLA COLONIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLO STATO |
| 81 | LEGGE | 126 | 19/04/1906 | DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CHE CONCORRONO ALLE PUBBLICHE GARE |
| 82 | LEGGE | 272 | 30/06/1906 | DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA COSTRUZIONE E SULL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE |
| 83 | LEGGE | 327 | 15/07/1906 | ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE |
| 84 | LEGGE | 346 | 15/07/1906 | AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI CARBONE PER LA REGIA MARINA |
| 85 | LEGGE | 360 | 15/07/1906 | RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI OPERAI BORGHESI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA |
| 86 | LEGGE | 441 | 15/07/1906 | CESSIONE E RISCATTO DI CANONI E DI ALTRI ONERI REALI |
| 87 | REGIO DECRETO | 522 | 03/09/1906 | APPROVAZIONE IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE |
| 88 | LEGGE | 112 | 21/03/1907 | AUTORIZZAZIONE IL GOVERNO AD ANTICIPARE LE SOMME OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DIRETTI AD ARRESTARE IL MOVIMENTO DI FRANE |
| 89 | LEGGE | 110 | 24/03/1907 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO E DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI ROMA |
| 90 | LEGGE | 403 | 13/06/1907 | L'IMPIANTO DI VIE FUNICOLARI AEREE |
| 91 | LEGGE | 502 | 11/07/1907 | PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA |
| 92 | REGIO DECRETO | 639 | 17/08/1907 | IL TESTO UNICO DELLE LEGGI RELATIVE ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE |
| 93 | LEGGE | 794 | 22/12/1907 | MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 16 E 20 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1905, N. 592, SUL CREDITO FONDIARIO |
| 94 | LEGGE | 10 | 05/01/1908 | RIGUARDANTE LA TASSA COMUNALE SULLA PIETRA POMICE NELL'ISOLA DI LIPARI |
| 95 | REGIO DECRETO | 89 | 27/02/1908 | TESTO UNICO DI LEGGE SULLE CASE POPOLARI O ECONOMICHE |
| 96 | LEGGE | 71 | 27/02/1908 | ESTENDE AL CREDITO DELLO STATO PER LA TOTALITA' DEI MUTUI, IL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO A FAVORE DI ESSO, DALL'ART. 1962 DEL CODICE CIVILE |
| 97 | LEGGE | 111 | 05/04/1908 | APPROVAZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI |
| 98 | REGIO DECRETO | 269 | 21/05/1908 | TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE |
| 99 | LEGGE | 415 | 02/07/1908 | CHE MODIFICA L'ART. 37 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AGRO ROMANO |
| 100 | LEGGE | 405 | 09/07/1908 | CONVALIDA IL REGIO DECRETO 12 MARZO 1908, N. 110, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 101 | LEGGE | 444 | 12/07/1908 | CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI FERROVIE |
| 102 | REGIO DECRETO | 223 | 01/04/1909 | REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI GOVERNATIVE NON APERTE AL PUBBLICO |
| 103 | LEGGE | 364 | 20/06/1909 | NORME PER L'INALIENABILITa' DELLE ANTICHITA' E DELLE BELLE ARTI |
| 104 | LEGGE | 372 | 25/06/1909 | MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE |
| 105 | LEGGE | 443 | 11/07/1909 | APPORTANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI |
| 106 | LEGGE | 524 | 15/07/1909 | COORDINANTI IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA, LE TRAMVIE E LE AUTOMOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO |
| 107 | LEGGE | 5 | 02/01/1910 | COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI A SENSI DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 383 |
| 108 | LEGGE | 9 | 02/01/1910 | LEGGE CONCERNENTE LA NAVIGAZIONE INTERNA |
| 109 | LEGGE | 121 | 20/03/1910 | RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI DEL REGNO |
| 110 | LEGGE | 277 | 02/06/1910 | PROVVEDIMENTI PER IL DEMANIO FORESTALE DI STATO E PER LA TUTELA E L'INCORAGGIAMENTO DELLA SILVICOLTURA |
| 111 | REGIO DECRETO | 536 | 17/07/1910 | TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL DEBITO PUBBLICO |
| 112 | LEGGE | 491 | 17/07/1910 | PROVVEDIMENTI PER ESTENDERE IL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO |
| 113 | LEGGE | 855 | 11/12/1910 | LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI VARIE PER LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E LE GESTIONI ANNESSE |
| 114 | LEGGE | 543 | 18/06/1911 | MODIFICHE ALLE LEGGI SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ALTRE DISPOSIZIONI |
| 115 | LEGGE | 725 | 02/07/1911 | CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 306, RELATIVA AL COLLEGIO - CONVITTO PER GLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI IN PERUGIA |
| 116 | LEGGE | 848 | 21/07/1911 | RIGUARDANTE L'AUMENTO DELLE SOVVENZIONI CHILOMETRICHE PER LE FERROVIE DA CONCEDERE ALL'INDUSTRIA PRIVATA |
| 117 | REGIO DECRETO | 1497 | 24/12/1911 | CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL REGOLAMENTO DEL R. ESERCITO |
| 118 | LEGGE | 298 | 31/03/1912 | OBBLIGO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA |
| 119 | LEGGE | 305 | 04/04/1912 | PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA DA PARTE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI |
| 120 | REGIO DECRETO | 728 | 28/06/1912 | MODIFICAZIONI ALLE LEGGI VIGENTI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO |
| 121 | LEGGE | 748 | 02/07/1912 | RIFORME NEL SERVIZIO POSTALE |
| 122 | LEGGE | 869 | 06/07/1912 | PROVVEDIMENTI SULLA PRODUZIONE E LA INDUSTRIA SERICA |
| 123 | LEGGE | 812 | 12/07/1912 | CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE |
| 124 | LEGGE | 835 | 14/07/1912 | CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'EQUO TRATTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI, PER LE TASSE DI BOLLO SUI RELATIVI BIGLIETTI E PER LA TASSA DI REGISTRO SUGLI ATTI DI CONCESSIONE DI TRAMVIE. |
| 125 | REGIO DECRETO | 1068 | 16/09/1912 | MODIFICAZIONI AL 1/A COMMA DELL'ART. 25 T. U. DELLA LEGGE 28 APRILE 1910, N. 204, SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE |
| 126 | LEGGE | 1346 | 29/12/1912 | PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA - MODIFICAZIONI AGLI ART. 21 E 25 DELLA LEGGE SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE - DISPOSIZIONI PER IL FONDO DI ESERCIZIO DELLE FILIALI DEL BANCO DI SICILIA IN TRIPOLITANIA E CIRENAICA |
| 127 | LEGGE | 468 | 22/05/1913 | DISPOSIZIONI SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE |
| 128 | LEGGE | 632 | 19/06/1913 | VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE |
| 129 | LEGGE | 641 | 19/06/1913 | OPERA DI PREVIDENZA E PROVVEDIMENTI VARI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 130 | LEGGE | 770 | 19/06/1913 | VIGILANZA SULLE FONDAZIONI CHE HANNO PER FINE LO INCREMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DELL'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE ED ISTITUZIONI AFFINI |
| 131 | REGIO DECRETO | 1148 | 08/09/1913 | MODIFICAZIONI ALLE NORME IN VIGORE IN DIPENDENZA DELL'ABOLIZIONE DEL BILANCIO D'ASSESTAMENTO |
| 132 | REGIO DECRETO | 1303 | 24/11/1913 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE |
| 133 | REGIO DECRETO | 1453 | 18/12/1913 | APPROVAZIONE DEL TESTO DI "LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE" |
| 134 | REGIO DECRETO | 1440 | 26/11/1914 | APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA |
| 135 | LEGGE | 1362 | 16/12/1914 | SULLA CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DELLE MERCEDI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO |
| 136 | LEGGE | 1376 | 20/12/1914 | TRATTAMENTO DI VECCHIAIA AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI |
| 137 | LEGGE | 947 | 16/07/1916 | DISPOSIZIONI VARIE SULLA SANITA' PUBBLICA |
| 138 | REGIO DECRETO | 1790 | 02/10/1919 | SOPPRIME L'ATTUALE CORPO DELLE GUARDIE DI CITTA' ED ISTITUISCE IL CORPO DELLA R. GUARDIA PER LA PUBBLICA SICUREZZA |
| 139 | REGIO DECRETO | 1154 | 22/07/1920 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PEL CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER OPERE DI IRRIGAZIONE |
| 140 | LEGGE | 1363 | 26/09/1920 | DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE VITI AMERICANE |
| 141 | REGIO DECRETO | 1626 | 18/11/1920 | ESTENSIONE AI MILITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI. |
| 142 | LEGGE | 312 | 24/03/1921 | PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI |
| 143 | LEGGE | 378 | 31/03/1921 | RELATIVI ALLA CESSIONE GRATUITA PER ANNI CINQUE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEI RIFIUTI DI ARCHIVIO E MOBILI INSERVIBILI |
| 144 | LEGGE | 368 | 07/04/1921 | NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E APPORTA ALTRESL MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ORGANICA DELLE FERROVIE MEDESIME |
| 145 | LEGGE | 369 | 07/04/1921 | DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 146 | LEGGE | 370 | 07/04/1921 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GIUGNO 1913, N. 641, SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 147 | LEGGE | 541 | 14/04/1921 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1919, N, 1271, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE DEI BACINI MONTANI |
| 148 | LEGGE | 1312 | 21/08/1921 | ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PRIVATE |
| 149 | REGIO DECRETO | 1576 | 20/10/1921 | MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 74 TERZO CAPOVERSO, DELLA LEGGE, TESTO UNICO 2 GENNAIO 1913, N. 453, E 190 DELLA LEGGE, TESTO UNICO 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, APPORTANTI SEMPLIFICAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE DEI PRESTITI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
| 150 | REGIO DECRETO | 1688 | 19/11/1921 | CHE RECA MODIFICAZIONI DI TESTI UNICI DI LEGGE 25 LUGLIO 1904, N. 523, SULLE OPERE IDRAULICHE E 11 LUGLIO 1913, N. 959, SULLA NAVIGAZIONE INTERNA |
| 151 | REGIO DECRETO | 366 | 19/02/1922 | MODIFICAZIONI ALLE NORME PER IL PAGAMENTO DELLE RENDITE DI DEBITO PUBBLICO NOMINATIVE E PER IL RIMBORSO DEI TITOLI ESTRATTI |
| 152 | LEGGE | 1158 | 06/07/1922 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 2 SETTEMBRE 1913, N. 1709, CHE ISTITUISCE LA SEZIONE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO |
| 153 | REGIO DECRETO | 1401 | 17/10/1922 | APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE |
| 154 | REGIO DECRETO | 1548 | 29/10/1922 | RIORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE |
| 155 | LEGGE | 1636 | 03/12/1922 | PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE |
| 156 | REGIO DECRETO | 1726 | 21/12/1922 | CHE SOPPRIME IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI E LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, ED ISTITUISCE PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNA COMMISSIONE CENTRALE PER LE ANTICHITA' E BELLE ARTI |
| 157 | REGIO DECRETO | 185 | 07/01/1923 | DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI LOCALI DA STABILIRSI PEI REGI UFFICI ALL'ESTERO |
| 158 | REGIO DECRETO | 192 | 11/01/1923 | COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE FINANZE, E' DATA FACOLTA' AI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA DI APPLICARE UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL RISPETTIVO TERRITORIO |
| 159 | REGIO DECRETO | 95 | 18/01/1923 | PROVVEDIMENTI PER IL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA |
| 160 | REGIO DECRETO | 227 | 18/01/1923 | MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGE SULLA EMIGRAZIONE E SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI EMIGRANTI, APPROVATO CON R. DECRETO 13 NOVEMBRE 1919, N. 2205 |
| 161 | REGIO DECRETO | 253 | 04/02/1923 | SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REALE PEL CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI |
| 162 | REGIO DECRETO | 536 | 04/02/1923 | ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE FERROVIE DELLO STATO |
| 163 | REGIO DECRETO | 287 | 08/02/1923 | MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 164 | REGIO DECRETO | 311 | 08/02/1923 | MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DELLE MERCEDI DA PARTE DI IMPIEGATI, UFFICIALI ED OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO E DALLA REAL CASA |
| 165 | REGIO DECRETO | 1067 | 08/02/1923 | NORME PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO |
| 166 | REGIO DECRETO | 822 | 25/03/1923 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1920, N. 211, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI, NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE |
| 167 | REGIO DECRETO | 861 | 25/03/1923 | SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO, ISTITUITO CON LA LEGGE 29 GIUGNO 1902, N. 246 |
| 168 | REGIO DECRETO | 798 | 29/03/1923 | NORME PER LA RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOGRAFIE, DI COSE IMMOBILI E MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALETNOLOGICO E ARTISTICO |
| 169 | REGIO DECRETO | 985 | 29/03/1923 | SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO PER GLI INTERESSI SERICI ED IL RELATIVO COMITATO PERMANENTE, ED ISTITUISCE IL COMITATO CONSULTIVO PER LA BACHICOLTURA E L'INDUSTRIA SERICA |
| 170 | REGIO DECRETO | 976 | 26/04/1923 | FACOLTA' AL MINISTRO DELL'INTERNO DI DICHIARARE SCIOLTE LE AMMINISTRAZIONI DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA' E DI TUTTE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE, E DI AFFIDARNE LA GESTIONE A SPECIALI COMMISSARI O COMMISSIONI |
| 171 | REGIO DECRETO | 1792 | 10/05/1923 | CONVALIDAZIONE DEL REGI DECRETI 19 NOVEMBRE 1921, N. 1592 E 16 NOVEMBRE 1921, N. 1593 E MODIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA |
| 172 | REGIO DECRETO | 1262 | 05/06/1923 | AGGIUNTE AL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, CONCERNENTE IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO |
| 173 | REGIO DECRETO | 1419 | 07/06/1923 | ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI PER LA PESCA |
| 174 | REGIO DECRETO | 1488 | 14/06/1923 | MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO |
| 175 | REGIO DECRETO | 1889 | 14/06/1923 | NORME PER LA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO |
| 176 | LEGGE | 1512 | 28/06/1923 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 MAGGIO 1918, N. 1382, CHE STABILISCE LE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEL SEME - BACHI DA SETA |
| 177 | REGIO DECRETO | 1439 | 05/07/1923 | RIUNIONE IN UN UNICO MINISTERO, DENOMINATO MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO |
| 178 | LEGGE | 1511 | 12/07/1923 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 257, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO |
| 179 | REGIO DECRETO | 1536 | 12/07/1923 | DISPOSIZIONI PER LE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE FERROVIE DELLO STATO, PER LA CONCESSIONE DI BIGLIETTI DI SERVIZIO GRATUITI E PER L'USO DEI COMPARTIMENTI RISERVATI E DELLE CARROZZE - SALONE |
| 180 | REGIO DECRETO | 1970 | 29/07/1923 | DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI |
| 181 | REGIO DECRETO | 1876 | 20/08/1923 | NORME PER I MILITARI DELLA R. GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO DI SENTINELLA, DI VEDETTA, DI APPOSTAMENTO O DI PERLUSTRAZIONE NELLE ZONE DI VIGILANZA DOGANALE |
| 182 | REGIO DECRETO | 2114 | 16/09/1923 | ISTITUZIONE PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA DI UNA SCUOLA D'APPLICAZIONE PER LA POLIZIA TRIBUTARIA |
| 183 | REGIO DECRETO | 2013 | 24/09/1923 | ESTENSIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE |
| 184 | REGIO DECRETO | 2119 | 24/09/1923 | SEMPLIFICAZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LE OPERE INTERESSANTI LE FERROVIE DELLO STATO |
| 185 | REGIO DECRETO | 2124 | 27/09/1923 | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO |
| 186 | REGIO DECRETO | 2320 | 27/09/1923 | RIORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E NUOVA TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MEDESIME |
| 187 | REGIO DECRETO | 2351 | 27/09/1923 | MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, E 14 GIUGNO 1923, N. 1488, RELATIVI ALLE CONCESSIONI DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO |
| 188 | REGIO DECRETO | 2367 | 21/10/1923 | REVISIONE DELLE ENTRATE MINORI |
| 189 | REGIO DECRETO | 2557 | 21/10/1923 | NUOVO ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI |
| 190 | REGIO DECRETO | 2580 | 21/10/1923 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI AGENTI, EX COMBATTENTI, DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 191 | REGIO DECRETO | 2644 | 02/12/1923 | AGGIUNTE ALL'ART. 20 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO |
| 192 | REGIO DECRETO | 2700 | 02/12/1923 | PROVVEDIMENTI PER I CORPI CONSULTIVI DEI CESSATI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DEL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE |
| 193 | REGIO DECRETO | 2697 | 06/12/1923 | RIFORMA DELLE TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA |
| 194 | REGIO DECRETO | 2722 | 06/12/1923 | STRALCIO DAL CATASTO DELLE MINIERE, CAVE, TORBIERE, SALINE E TONNARE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE AI REDDITI RELATIVI |
| 195 | REGIO DECRETO | 2590 | 07/12/1923 | NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 196 | REGIO DECRETO | 2755 | 09/12/1923 | COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI PER COMUNICAZIONI SENZA FILO, PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO |
| 197 | REGIO DECRETO | 2846 | 12/12/1923 | ISTITUZIONE DI UFFICI DEL GENIO CIVILE NELLE NUOVE PROVINCIE. |
| 198 | REGIO DECRETO | 2765 | 16/12/1923 | DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA SUGLI IMPEGNI DI SPESA, ASSUNTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO |
| 199 | REGIO DECRETO | 2863 | 20/12/1923 | CONFERIMENTO DEL CARATTERE DI PUBBLICO UFFICIALE AGLI IMPIEGATI ED AGENTI ADDETTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI E RADIOAUDITIVI ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA. |
| 200 | REGIO DECRETO | 2903 | 30/12/1923 | NORME DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO 19 OTTOBRE 1923, N. 2316, E NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE |
| 201 | LEGGE | 2814 | 30/12/1923 | DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI ARRECARE OPPORTUNI EMENDAMENTI AL CODICE CIVILE E DI PUBBLICARE NUOVI CODICI DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO E PER LA MARINA MERCANTILE IN OCCASIONE DELLA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA CON LE NUOVE PROVINCIE. |
| 202 | REGIO DECRETO | 2828 | 30/12/1923 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICI E IL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE E LA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 203 | REGIO DECRETO | 2841 | 30/12/1923 | RIFORMA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DI ASSISTENZA E BENEFICENZA |
| 204 | REGIO DECRETO | 2889 | 30/12/1923 | RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI SANITARI |
| 205 | REGIO DECRETO | 2917 | 30/12/1923 | NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, CONCERNENTE LE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 206 | REGIO DECRETO | 2948 | 30/12/1923 | REGIO DECRETO PER IL QUALE IL TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA, DI CUI ALL'ART. 35 DEL R.D. 7 GENNAIO 1923, N. 12, ASSUME LA DENOMINAZIONE DI TRIBUNALE SUPREMO MILITARE |
| 207 | REGIO DECRETO | 2994 | 30/12/1923 | DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO ED AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ABROGAZIONE DELL'ART. 8 DEL REGIO DECRETO 19 APRILE 1923, N. 945, E ART. 1 DEL REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1923, N. 1772 |
| 208 | REGIO DECRETO | 3047 | 30/12/1923 | RIFORMA DELLA LEGGE 29 MARZO 1903, N. 103, PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI |
| 209 | REGIO DECRETO | 3197 | 30/12/1923 | MODIFICAZIONE DELL'ART.39 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1896, N. 318, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA MARINA MERCANTILE |
| 210 | REGIO DECRETO | 3203 | 30/12/1923 | PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI E GLI ISTITUTI SPERIMENTALI AGRARI E PER LA CREAZIONE DI UN ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA |
| 211 | REGIO DECRETO | 3214 | 30/12/1923 | ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE AGRARIA MEDIA |
| 212 | REGIO DECRETO | 3229 | 30/12/1923 | DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DI CONSIGLI AGRARI PROVINCIALI. |
| 213 | REGIO DECRETO | 3269 | 30/12/1923 | APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEL REGISTRO |
| 214 | REGIO DECRETO | 3272 | 30/12/1923 | APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE SULLE TASSE IPOTECARIE |
| 215 | REGIO DECRETO | 3276 | 30/12/1923 | APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI |
| 216 | REGIO DECRETO | 2918 | 31/12/1923 | ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DALL'OBBLIGO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE |
| 217 | REGIO DECRETO | 2940 | 31/12/1923 | SEMPLIFICAZIONI NEL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 218 | REGIO DECRETO | 3071 | 31/12/1923 | ESENZIONI TEMPORANEE D'IMPOSTA ALLE NUOVE PIANTAGIONI FRUTTIFERE |
| 219 | REGIO DECRETO | 3123 | 31/12/1923 | ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ARTISTICA |
| 220 | REGIO DECRETO | 3225 | 31/12/1923 | MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1913, N. 693, CONCERNENTE IN REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO |
| 221 | REGIO DECRETO | 3228 | 31/12/1923 | DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA |
| 222 | REGIO DECRETO | 3 | 03/01/1924 | NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. |
| 223 | REGIO DECRETO | 9 | 13/01/1924 | NORME PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2828, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE NONCHE' ALLA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 224 | REGIO DECRETO | 965 | 30/04/1924 | ORDINAMENTO INTERNO DELLE GIUNTE E DEI REGI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA |
| 225 | LEGGE | 891 | 15/05/1924 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 LUGLIO 1915, N. 1079, E DEL R. DECRETO 23 DICEMBRE 1920, N. 1881, CONCERNENTI IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DEL FOSFORO BIANCO NELLA FABBRICAZIONE DEI FIAMMIFERI. |
| 227 | REGIO DECRETO | 1256 | 10/07/1924 | IMPIEGO DELLA RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA NEI PORTI DEL REGNO E DELLE COLONIE DA PARTE DI NAVI DA GUERRA ESTERE |
| 228 | REGIO DECRETO | 1589 | 02/10/1924 | ESAZIONE DEI DIRITTI ERARIALI SUI CINEMATOGRAFI A MEZZO DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI |
| 229 | REGIO DECRETO | 1765 | 09/10/1924 | COSTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA. |
| 230 | REGIO DECRETO | 2035 | 30/11/1924 | INDICAZIONI DA APPORRE SUI RECIPIENTI CONTENENTI CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI |
| 226 | REGIO DECRETO | 2271 | 28/12/1924 | TESTO ORGANICO DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEL PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI, E DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE |
| 231 | REGIO DECRETO | 356 | 11/01/1925 | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE AEREA |
| 232 | LEGGE | 88 | 08/02/1925 | CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI: 26 GIUGNO 1924, N.1032, CHE DEFERISCE TRANSITORIAMENTE AI PREFETTI LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AI SOTTOPREFETTI PEI COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA DEL PRIMO CIRCONDARIO; 15 AGOSTO 1924, N. 1327, RIGUARDANTE NOMINE A TITOLO DI PROVA DEI VINCITORI DEL CONCORSO AL GRADO DI VICE - SEGRETARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO, IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI, E 23 OTTOBRE 1924, N. 1672, CHE PORTA MODIFICAZIONI AI TESTI UNICI DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO E SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA |
| 233 | REGIO DECRETO | 394 | 01/03/1925 | DISPOSIZIONI PER LE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA, A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI MEDI DI ISTRUZIONE |
| 234 | REGIO DECRETO | 591 | 01/05/1925 | PROVVEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 397, E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE |
| 235 | LEGGE | 819 | 24/05/1925 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 19 LUGLIO 1924, N. 1437, RECANTE NORME PER LE ESPROPRIAZIONI DEFINITIVE DEGLI IMMOBILI OCCUPATI DURANTE LA GUERRA PER LA COSTRUZIONE DI STRADE MILITARI |
| 236 | REGIO DECRETO | 958 | 24/05/1925 | ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'IGIENE E L'ASSISTENZA SCOLASTICA E PER L'IGIENE PEDAGOGICA. |
| 237 | LEGGE | 1094 | 18/06/1925 | COSTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE |
| 238 | REGIO DECRETO | 1196 | 02/07/1925 | ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL BILANCIO |
| 239 | REGIO DECRETO | 1478 | 07/08/1925 | MODIFICAZIONE DELLA TABELLA APPROVATA CON R.DECRETO 10 SETTEMBRE 1923, N.1957, RIGUARDANTE LE INDUSTRIE E LAVORAZIONI NELLE QUALI, PER ESIGENZE TECNICHE O STAGIONALI, E' CONSENTITO DI SUPERARE L'ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE O DI 48 SETTIMANALI |
| 240 | REGIO DECRETO | 2266 | 29/11/1925 | DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONCORSI ED ALLA NOMINA DEGLI UFFICIALI SANITARI |
| 241 | REGIO DECRETO | 2583 | 29/11/1925 | MODIFICHE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE E DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA. |
| 242 | LEGGE | 2260 | 24/12/1925 | DELEGA AL GOVERNO DEL RE DELLA FACOLTA' DI EMENDARE IL CODICE PENALE, IL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LE LEGGI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DI APPORTARE NUOVE MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE CIVILE. |
| 243 | REGIO DECRETO | 2543 | 27/12/1925 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLE SUA SECONDA SESSIONE (GENOVA 1920) |
| 244 | REGIO DECRETO | 2544 | 27/12/1925 | APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONE RELATIVA ALLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI PERDITA DELLA NAVE PER NAUFRAGIO, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA SECONDA SEZIONE (GENOVA 1920) |
| 245 | REGIO DECRETO | 2545 | 27/12/1925 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ETA' MINIMA PER L'AMMISSIONE DEI GIOVANI AL LAVORO DI BORDO COME CARBONAI O FUOCHISTI, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA TERZA SESSIONE (GINEVRA 1921) |
| 246 | REGIO DECRETO | 2594 | 31/12/1925 | NORME RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E AL FUNZIONAMENTO DELLE REGIE STAZIONI DI PROVA AGRARIE E SPECIALI |
| 247 | REGIO DECRETO | 112 | 14/01/1926 | AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEI CHILOLITRI MONTATI SU AUTOCARRI, DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AI RIVENDITORI |
| 248 | REGIO DECRETO | 401 | 07/03/1926 | ISTITUZIONE DI UNA GIUNTA D'ARTE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE |
| 249 | REGIO DECRETO | 412 | 07/03/1926 | SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA FABBRICAZIONE DELLE CARTE VALORI PRESSO L'OFFICINA GOVERNATIVA DELLE CARTE VALORI |
| 250 | REGIO DECRETO | 577 | 14/03/1926 | ESTENSIONE A FIUME ED AL TERRITORIO ANNESSO, DEGLI ORDINAMENTI SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE |
| 251 | LEGGE | 562 | 18/03/1926 | CONVERSIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 1735 DEL 1925 RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE COOPERATIVE DI CONSUMO |
| 252 | LEGGE | 563 | 03/04/1926 | DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LAVORO |
| 253 | LEGGE | 695 | 03/04/1926 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO |
| 254 | REGIO DECRETO | 857 | 11/04/1926 | ESTENSIONE A TUTTI I GRADI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE, DELLA FACOLTA' DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGIONI DI SERVIZIO |
| 255 | REGIO DECRETO | 1133 | 11/04/1926 | ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE STIPULATO IN BRUXELLES IL 1 FEBBRAIO 1924 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, RIGUARDO ALLE FACILITAZIONI AL PERSONALE DELLA MARINA MERCANTILE PER LA CURA DELLE MALATTIE VENEREE. |
| 256 | LEGGE | 731 | 18/04/1926 | ISTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA |
| 257 | REGIO DECRETO | 832 | 06/05/1926 | DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE BELLEZZE NATURALI E FORMAZIONI GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE DI CUI PUO' ESSERE VIETATA L'ALTERAZIONE O LA MANOMISSIONE NEL PARCO NAZIONALE DELL'ABRUZZO |
| 258 | REGIO DECRETO | 933 | 20/05/1926 | APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI |
| 259 | REGIO DECRETO | 1154 | 20/05/1926 | NUOVE DISPOSIZIONI SULLE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA MERIDIONALE E NELLE ISOLE |
| 260 | LEGGE | 1013 | 27/05/1926 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1396, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE |
| 261 | REGIO DECRETO | 1325 | 03/06/1926 | MODIFICAZIONE DELL'ART.297 DEL R.DECRETO 7 GIUGNO 1866, N.2996, SUL REGOLAMENTO CONSOLARE CIRCA IL TASSO DI CONVENZIONE FRA LA MONETA ITALIANA E QUELLA LOCALE. |
| 262 | LEGGE | 1121 | 17/06/1926 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 516, CHE AUTORIZZA GLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E DI CREDITO AGRARIO A CONCEDERE MUTUI AI CONSORZI DI BONIFICA IDRAULICI E DI IRRIGAZIONE CON GARANZIA DI DELEGAZIONE SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI |
| 263 | LEGGE | 1187 | 17/06/1926 | RIFORMA DEI REGI DECRETI 30 DICEMBRE 1923, NN. 2841 E 3048 SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA |
| 264 | LEGGE | 1262 | 25/06/1926 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI |
| 265 | REGIO DECRETO | 1131 | 02/07/1926 | ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI. |
| 266 | LEGGE | 1162 | 09/07/1926 | RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO STATISTICO |
| 267 | LEGGE | 1585 | 15/07/1926 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 16 OTTOBRE 1912 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI RELATIVA ALLA UNIFICAZIONE DEI MODI DI PRESENTARE I RISULTATI DI ANALISI DELLE MATERIE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI |
| 268 | LEGGE | 1866 | 15/07/1926 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1925, N. 2161, CHE DA' ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO - GERMANICO FIRMATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925 ED ANNESSO PROTOCOLLO RELATIVO ALLE TARIFFE SUI TRASPORTI FERROVIARI; 2° CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, STIPULATA IN ROMA NELLO STESSO GIORNO, PER IMPEDIRE DOPPIE IMPOSIZIONI E RISOLVERE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE |
| 269 | REGIO DECRETO | 1907 | 13/08/1926 | DISPOSIZIONI PER I CONSORZI E LE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
| 270 | REGIO DECRETO | 1914 | 16/08/1926 | ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO |
| 271 | REGIO DECRETO | 1857 | 21/10/1926 | NORME PEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DI ALCUNI FUNZIONARI TRASFERITI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
| 272 | REGIO DECRETO | 1978 | 04/11/1926 | COSTITUZIONE DI UN REGIO ISTITUTO SPERIMENTALE MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELL'ISTITUTO SUPERIORE POSTALE TELEGRAFICO TELEFONICO |
| 273 | REGIO DECRETO | 2218 | 04/11/1926 | ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DENOMINATO SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA, CON SEDE IN ROMA, PER IL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI SILVO - PASTORALI |
| 274 | REGIO DECRETO | 1967 | 21/11/1926 | RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA. |
| 275 | LEGGE | 2236 | 12/12/1926 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1926, N. 632, RIGUARDANTE IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA |
| 276 | REGIO DECRETO | 2206 | 12/12/1926 | NORME PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA |
| 277 | REGIO DECRETO | 2339 | 23/12/1926 | RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO RELATIVO |
| 278 | REGIO DECRETO | 36 | 09/01/1927 | ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE |
| 279 | LEGGE | 292 | 10/02/1927 | MODIFICAZIONE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 611, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI |
| 280 | REGIO DECRETO | 486 | 17/03/1927 | DISPENSA DAL SERVIZIO DEI PRESIDI E DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE E MISURA DELLO STIPENDIO DA ATTRIBUIRE AI PRESIDI RESTITUITI DALLA 1 ALLA 2 CATEGORIA O AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI |
| 281 | REGIO DECRETO | 550 | 17/03/1927 | NORME PER LA PARTECIPAZIONE AI CREDITORI DELLO STATO DELLA AVVENUTA EMISSIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO A LORO FAVORE |
| 282 | LEGGE | 605 | 14/04/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REALI CONCERNENTI VARIAZIONI DI BILANCIO E PROVVEDIMENTI VARI E CONVALIDAZIONE DI REGI DECRETI RELATIVI A PRELEVAZIONI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926 - 27. |
| 283 | LEGGE | 634 | 14/04/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1198, CHE AVOCA AL REGIO DEMANIO IL DIRITTO DI UTILIZZARE INDUSTRIALMENTE LE ACQUE SALSO - BROMO - IODICHE |
| 284 | REGIO DECRETO | 801 | 28/04/1927 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CARRIERA DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE ARTISTICA, DEI REALI EDUCANDATI FEMMINILI E DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE PER L'EDUCAZIONE DEI CIECHI |
| 285 | REGIO DECRETO | 792 | 12/05/1927 | GRATUITA' DELL'AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONCERNENTI I DEPOSITI DEI RISPARMIO ED I BUONI POSTALI FRUTTIFERI, DA PARTE DEI REGI AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI |
| 286 | LEGGE | 833 | 02/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1926, N. 1643, RECANTE ABOLIZIONE DI TALUNE TASSE SUGLI AFFARI, TRA CUI ALCUNE SPECIALI ISTITUITE DURANTE IL PERIODO BELLICO E POST - BELLICO, NONCHE' SGRAVI E RIDUZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E NUOVE NORME PER UNA PIU' EQUA APPLICAZIONE, IN DETERMINATI CASI, DELLE IMPOSTE MEDESIME |
| 287 | LEGGE | 862 | 02/06/1927 | ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE |
| 288 | LEGGE | 950 | 02/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064, CHE AUTORIZZA L'IMPIEGO IN MUTUI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI, DEI FONDI DISPONIBILI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
| 289 | REGIO DECRETO | 1035 | 02/06/1927 | TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STATISTICA AGRARIA E FORESTALE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA |
| 290 | LEGGE | 878 | 09/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1157, RECANTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE CONCERNENTI ACQUA, GAS, ED ENERGIA ELETTRICA |
| 291 | LEGGE | 984 | 16/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1927, N. 29, CONCERNENTE LE FACOLTA' E LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI COMPARTIMENTO E DEI COMITATI D'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 292 | LEGGE | 1082 | 16/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 1557, CHE RECA NORME LEGISLATIVE PER L'IMPIANTO DELLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI |
| 293 | LEGGE | 1119 | 16/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 226, CHE AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DI ALTRI ENTI AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ESERCIZIO DI AGENZIE DI VIAGGIO O DI UFFICI DI TURISMO. |
| 294 | LEGGE | 1132 | 16/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1331, RELATIVO AL CONTROLLO SULLA COMBUSTIONE |
| 295 | LEGGE | 1171 | 16/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 75, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTITUTO NAZIONALE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI E LORO SUPERSTITI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE. |
| 296 | LEGGE | 1274 | 16/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1554, CHE STABILISCE LE NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONSORZI E DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE |
| 297 | LEGGE | 1275 | 16/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 324, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE E DEI DEMANI E LA ISTITUZIONE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI. |
| 298 | REGIO DECRETO | 1255 | 16/06/1927 | DETERMINAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI DEI COMMISSARI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL REGNO |
| 299 | REGIO DECRETO | 1036 | 18/06/1927 | TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DELLE ENTRATE E SPESE DEL SOPPRESSO FONDO PER L'EMIGRAZIONE |
| 300 | LEGGE | 1107 | 23/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1926, N. 1511, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO |
| 301 | LEGGE | 1108 | 23/06/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1926, N. 1830, RECANTE NORME REGOLAMENTARI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO |
| 302 | LEGGE | 1187 | 23/06/1927 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ODONTOTECNICI CONCESSIONARI DELLE NUOVE PROVINCIE DEL REGNO |
| 303 | LEGGE | 1276 | 23/06/1927 | PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI |
| 304 | REGIO DECRETO | 1925 | 12/08/1927 | MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL REGOLAMENTO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI. |
| 305 | REGIO DECRETO | 1612 | 19/08/1927 | MODIFICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE LEGGI SULLE PRIVATIVE, RIGUARDANTI IL TRANSITO DEI TABACCHI |
| 306 | REGIO DECRETO | 1699 | 26/08/1927 | MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE |
| 307 | REGIO DECRETO | 1762 | 26/08/1927 | DIVIETO DELLA PESCA DEL TONNO NOVELLO |
| 308 | REGIO DECRETO | 2146 | 23/10/1927 | SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'EMIGRAZIONE E DEL RELATIVO COMITATO PERMANENTE |
| 309 | REGIO DECRETO | 2127 | 27/10/1927 | MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFICI METRICI DEL REGNO |
| 310 | LEGGE | 2542 | 15/12/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2334, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE |
| 311 | REGIO DECRETO | 2800 | 15/12/1927 | ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MINERARIA MEDIA |
| 312 | REGIO DECRETO | 2210 | 16/12/1927 | ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE |
| 313 | LEGGE | 2501 | 18/12/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, CHE EMANA NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO |
| 314 | LEGGE | 2536 | 18/12/1927 | EQUIPARAZIONE DI TITOLI AGLI EFFETTI DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI |
| 315 | LEGGE | 2545 | 18/12/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RECANTE STANZIAMENTO DI FONDI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA PRODUTTIVA, COMMERCIALE E CREDITIZIA DELLE PICCOLE INDUSTRIE |
| 316 | LEGGE | 2683 | 18/12/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1927, N. 257, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ESTENSIONE ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CIRCA LA REVISIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA DEFINIZIONE DEI OCNTI ARRETRATI DEI DETTI ENTI |
| 317 | LEGGE | 2537 | 22/12/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 187, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DA CONCEDERSI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO PER EMETTERE OBBLIGAZIONI IN VALUTA PREGIATA |
| 318 | LEGGE | 2582 | 22/12/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 201, CONTENENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD AUMENTARE LE DISPONIBILITA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 319 | LEGGE | 2583 | 22/12/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1927, N. 296, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 320 | LEGGE | 2684 | 22/12/1927 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 359, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DI QUOTE A FAVORE DEI COMITATI PER L'USO DI BIGLIETTI FERROVIARI DI ANDATA E RITORNO A RIDUZIONE |
| 321 | REGIO DECRETO | 2452 | 29/12/1927 | DETERMINAZIONE DELLE FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA |
| 322 | LEGGE | 92 | 05/01/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 197, CHE INTEGRA LE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO. |
| 323 | REGIO DECRETO | 10 | 05/01/1928 | MODIFICAZIONI AL R. DECRETO 15 AGOSTO 1926, N. 1733, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI |
| 324 | LEGGE | 97 | 12/01/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1702, CONTENENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI NUOVE FERROVIE IN SARDEGNA |
| 325 | LEGGE | 125 | 12/01/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 106, CONTENENTE NORME PER LA SISTEMAZIONE DELLE FERROVIE SECONDARIE NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN VIRTU' DI TRATTATI |
| 326 | REGIO DECRETO | 288 | 05/02/1928 | AGGIUNTA DI UNA VOCE ALLA TABELLA APPROVATA CON R. DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2657, RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA ALLE QUALI NON E' APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART.1 DEL R.D.L. 15 MARZO 1923, N. 692 |
| 327 | REGIO DECRETO | 460 | 05/02/1928 | AUMENTO DEL DIRITTO PER LA SIGILLATURA DEI PIOMBI AI COLLI CONTENENTI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE, IN ESPORTAZIONE DAL REGNO |
| 328 | REGIO DECRETO | 577 | 05/02/1928 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI E DELLE NORME GIURIDICHE, EMANATE IN VIRTY DELL'ART, 1, N. 3, DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 100, SULLA ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE, E SULLE SUE OPERE DI INTEGRAZIONE. |
| 329 | LEGGE | 209 | 16/02/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1927, N. 802, CONCERNENTE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DA CONCEDERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FONDI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, AI SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064. |
| 330 | LEGGE | 516 | 16/02/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1927, N. 1572, CHE CONCEDE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA L'ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI |
| 331 | LEGGE | 439 | 23/02/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1927, N. 386, CHE DISCIPLINA IL LAVORO NEI GRANDI PANIFICI TECNICAMENTE ORGANIZZATI CON FORNI A FUOCO CONTINUO |
| 332 | REGIO DECRETO | 252 | 26/02/1928 | DETERMINAZIONE DELLE NORME PER LA CONVERTIBILITA' IN ORO E IN VALUTE AUREE DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA |
| 333 | LEGGE | 413 | 04/03/1928 | RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA' |
| 334 | REGIO DECRETO | 1038 | 08/03/1928 | DIVISA DEI FUNZIONARI DELLE CARRIERE DIPLOMATICO - CONSOLARE, COMMISSARI CONSOLARI ED INTERPRETI |
| 335 | LEGGE | 833 | 15/03/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON AGGIUNTE E MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1926, N. 2389, RECANTE DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI TELLURICI O DI ALTRA NATURA. |
| 336 | LEGGE | 631 | 29/03/1928 | MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RELATIVO A PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE. |
| 337 | LEGGE | 632 | 29/03/1928 | AUMENTO DEL TASSO D'INTERESSE NEI CASI DI RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 338 | LEGGE | 858 | 29/03/1928 | DISPOSIZIONI PER LA LOTTA CONTRO LE MOSCHE |
| 339 | REGIO DECRETO | 799 | 03/04/1928 | NORME PER L'ESECUZIONE, DA PARTE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO, DELLE PUBBLICAZIONI AVENTI UNO SPECIALE CARATTERE ARTISTICO, SCIENTIFICO O LETTERARIO |
| 340 | REGIO DECRETO | 1292 | 10/05/1928 | SCIOGLIMENTO DEL COMITATO PERMANENTE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE ED ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE |
| 341 | REGIO DECRETO | 1418 | 10/05/1928 | MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 9 OTTOBRE 1924, N. 1765, E 16 SETTEMBRE 1927, N. 1943, RIGUARDANTI L'ISTITUTO DI ECONOMIA AGRARIA |
| 342 | LEGGE | 1120 | 13/05/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1923, CHE RECA DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALURGICA E METALLURGICA |
| 343 | LEGGE | 1094 | 17/05/1928 | ISTITUZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA |
| 344 | LEGGE | 1143 | 17/05/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1635, CONCERNENTE IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI |
| 345 | REGIO DECRETO | 1293 | 20/05/1928 | NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI AI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA |
| 346 | LEGGE | 1349 | 07/06/1928 | DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI NAUTICI PRIVATI |
| 347 | LEGGE | 1453 | 07/06/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325, CONCERNENTE LA CESSAZIONE DEL CORSO FORZOSO E LA CONVERTIBILITA' IN ORO DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA |
| 348 | LEGGE | 1352 | 14/06/1928 | NORME PER LA RADIODIFFUSIONE DI ESECUZIONI ARTISTICHE |
| 349 | LEGGE | 1384 | 14/06/1928 | MODIFICAZIONE DELLA TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA |
| 350 | LEGGE | 1398 | 14/06/1928 | AMPLIAMENTO E FACILITAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 351 | REGIO DECRETO | 1630 | 14/06/1928 | MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 16 AGOSTO 1926, N. 1914, CONCERNENTE L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO |
| 352 | REGIO DECRETO | 1377 | 17/06/1928 | ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI FRA IL REGIO TESORO E LA BANCA D'ITALIA A' SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325 |
| 353 | LEGGE | 1473 | 21/06/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 AGOSTO 1926, N. 1595, RIGUARDANTE LA PROROGA DEL TERMINE DI APPLICABILITA' DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI FERROVIARIE E TRANVIARIE |
| 354 | LEGGE | 1577 | 21/06/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 27 OTTOBRE 1927, N. 2312, CONTENENTE NORME PER ASSICURARE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA |
| 355 | LEGGE | 1587 | 21/06/1928 | PROVVEDIMENTI PER I TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 356 | REGIO DECRETO | 1768 | 28/06/1928 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON CLASSIFICATE E L'EDILIZIA SCOLASTICA |
| 357 | LEGGE | 1760 | 05/07/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO NEL REGNO |
| 358 | REGIO DECRETO | 1954 | 20/07/1928 | DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI E DEL RELATIVO PERSONALE |
| 359 | REGIO DECRETO | 2139 | 03/08/1928 | FACOLTA' AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI |
| 361 | REGIO DECRETO | 2139 | 03/08/1928 | FACOLTA' AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI |
| 362 | REGIO DECRETO | 2431 | 24/08/1928 | APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LE PICCOLE INDUSTRIE |
| 363 | REGIO DECRETO | 2232 | 20/09/1928 | NORME INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1928, N. 486, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TIPI E DELLE DENOMINAZIONI UFFICIALI DI RISO NAZIONALE LAVORATO DIRETTO ALL'ESTERO. |
| 364 | REGIO DECRETO | 2400 | 04/10/1928 | MODIFICA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3228, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA |
| 365 | REGIO DECRETO | 2479 | 04/10/1928 | CLASSIFICA IN 2 CLASSE DI NUOVE LINEE NAVIGABILI |
| 366 | REGIO DECRETO | 2422 | 18/10/1928 | AMMISSIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A REGI ISPETTORI SCOLASTICI O A DIRETTORI DIDATTICI GOVERNATIVI O COMUNALI DEI MAESTRI ELEMENTARI PROVVISTI DI LAUREA IN LETTERE O FILOSOFIA O GIURISPRUDENZA O DI DIPLOMA RILASCIATO DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO FEMMINILE |
| 367 | REGIO DECRETO | 2661 | 15/11/1928 | NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI MAGISTRALI E PER LE NOMINE DEI MAESTRI ELEMENTARI |
| 368 | LEGGE | 2690 | 18/11/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1754, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELL'OLIVICOLTURA |
| 369 | LEGGE | 2840 | 18/11/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 963, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE INDICATO NEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 13 DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1331, CHE ISTITUI' L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE |
| 370 | LEGGE | 2678 | 22/11/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1927, N. 2047, CONCERNENTE SEMPLIFICAZIONI NEL RILASCIO DELLE DELEGAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI MUTUATARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA. |
| 371 | LEGGE | 2786 | 29/11/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MARZO 1928, N. 740, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825, SUL CONTRATTO DI IMPIEGO PRIVATO. |
| 372 | LEGGE | 2796 | 02/12/1928 | MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO |
| 373 | LEGGE | 2744 | 06/12/1928 | COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO |
| 374 | LEGGE | 2758 | 06/12/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 APRILE 1928, N. 847, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE LIGNITI ITALIANE |
| 375 | LEGGE | 3045 | 06/12/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1927, N. 1570, RELATIVO AL PASSAGGIO DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A QUELLO DELLE COMUNICAZIONI |
| 376 | LEGGE | 3474 | 06/12/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 DICEMBRE 1927, N. 2258, RELATIVO ALL'AUTONOMIA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO |
| 377 | REGIO DECRETO | 2982 | 06/12/1928 | ESTENSIONE DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI CONSERVATI NEGLI ARCHIVI DI STATO |
| 378 | LEGGE | 3040 | 13/12/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1928, N. 2307, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO NAVALE DA PARTE DEL CONSORZIO PER SOVVENZIONI SU VALORI INDUSTRIALI |
| 379 | LEGGE | 3086 | 13/12/1928 | NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI |
| 380 | LEGGE | 3107 | 13/12/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2265, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO |
| 381 | LEGGE | 3141 | 13/12/1928 | DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE, SULL'ORDINAMENTO DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE E SULL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLO STATO |
| 382 | LEGGE | 3233 | 13/12/1928 | MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| 383 | LEGGE | 3042 | 16/12/1928 | ISTITUZIONE DI UFFICI MOVIMENTO UFFICIALI DELLA MARINA MERCANTILE PRESSO LE CAPITANERIE DI PORTO |
| 384 | LEGGE | 3479 | 24/12/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1710, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI PASSAPORTI PER L'ESTERO |
| 385 | LEGGE | 3134 | 24/12/1928 | PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE. |
| 386 | LEGGE | 3487 | 24/12/1928 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1928, N. 1493, CHE DA' ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA SUL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA', FIRMATA IN MADRID IL 28 NOVEMBRE 1927 |
| 387 | REGIO DECRETO | 3105 | 25/12/1928 | CONCESSIONE DELL'USO DEL GUIDONE POSTALE ALLE NAVI, ADDETTE A LINEE NON SOVVENZIONATE, CHE TRASPORTINO EFFETTI POSTALI |
| 388 | LEGGE | 3234 | 31/12/1928 | APPLICABILITA' AI MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI D'IRRIGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 16 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1910, N. 855, 43 DEL R. DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1923, N. 3256; ED UNICO DELLA LEGGE 28 GIUGNO 1928, N. 1608. |
| 389 | LEGGE | 94 | 03/01/1929 | DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE, E SUI RELATIVI SERVIZI |
| 390 | LEGGE | 8 | 07/01/1929 | COORDINAMENTO DI ISTITUTI E SCUOLE, GIA' ALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, CON ISTITUTI E SCUOLE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
| 391 | LEGGE | 175 | 17/01/1929 | DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO DEGLI EFFETTI POSTALI DA TRASPORTARSI, PER OGNI VIAGGIO, SULLE LINEE AEREE SOVVENZIONATE DALLO STATO |
| 392 | REGIO DECRETO | 358 | 11/02/1929 | ABOLIZIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE |
| 393 | REGIO DECRETO | 221 | 14/02/1929 | AGGIUNTA ALLA TABELLA APPROVATA CON R. DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2657, INDICANTE LE OCCUPAZIONI CON CUI NON E' APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692 |
| 394 | REGIO DECRETO | 371 | 21/03/1929 | NORME INTEGRATIVE ED ESECUTIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 1928, N. 1953, SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI |
| 395 | REGIO DECRETO | 883 | 25/04/1929 | AGGIUNTA DI UNA VOCE ALLA TABELLA APPROVATA CON R. DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2657, INDICANTE LE OCCUPAZIONI ALLE QUALI NON E' APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO |
| 396 | REGIO DECRETO | 967 | 25/04/1929 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE DI RISPARMIO E SUI MONTI DI PIETA' DI PRIMA CATEGORIA |
| 397 | REGIO DECRETO | 763 | 06/05/1929 | ABOLIZIONE DELLA DESTINAZIONE TRA PRIMARIA E SECONDARIA IMPORTANZA DELLE SEDE DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE |
| 398 | REGIO DECRETO | 836 | 13/05/1929 | PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ACQUISIZIONE E L'INCREMENTO DEI TRASPORTI PER FERROVIA E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI |
| 399 | REGIO DECRETO | 1075 | 13/06/1929 | COORDINAMENTO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI DELLO STATO |
| 400 | LEGGE | 1095 | 17/06/1929 | CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI - LEGGE: 24 GENNAIO 1929, N. 166, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE MAESTRANZE PORTUALI; 16 DICEMBRE 1928, N. 3106, CHE PROROGA IL TERMINE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE NAVI NEL REGISTRO ITALIANO; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 369, CHE RECA NUOVE DISPOSIZIONI LIMITATRICI ALL'ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE CONTENUTE NEL R.D.L. 20 MARZO 1927, N. 402; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 380, CONCERNENTE LA OBBLIGATORIETA' DEGLI IMPIANTI RADIOGONIOMETRICI, DEGLI IMPIANTI RADIOTELEGRAFICI AD ONDA CORTA E DEGLI APPARECCHI RADIOTELEFONICI RICEVENTI SULLE NAVI MERCANTILI |
| 401 | LEGGE | 1120 | 24/06/1929 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1929, N. 625, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CROCE ROSSA |
| 402 | LEGGE | 1366 | 29/06/1929 | LEGGE ORGANICA SULLA PRODUZIONE ZOOTECNICA |
| 403 | LEGGE | 1152 | 02/07/1929 | CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE ZONE DI CONFINE |
| 404 | LEGGE | 1342 | 08/07/1929 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA |
| 405 | LEGGE | 1260 | 11/07/1929 | STRALCIO DAL CATASTO TERRENI DEI LAGHI E STAGNI DA PESCA |
| 406 | REGIO DECRETO | 1302 | 11/07/1929 | NORME CIRCA I TRASPORTI AEREI SOVVENZIONATI E GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE |
| 407 | REGIO DECRETO | 1661 | 12/09/1929 | TRASFORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE IN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI SULLA BONIFICA INTEGRALE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI DI UN SECONDO POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO; MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN QUELLA DI MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, ED ISTITUZIONE PRESSO DETTO MINISTERO DI UN POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E GIOVANILE |
| 408 | REGIO DECRETO | 2350 | 14/11/1929 | ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DELLA FORMULA DEI MEDICAMENTI EROICI, STIPULATO IN BRUXELLES FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 21 AGOSTO 1929. |
Allegato 1
| 409 | LEGGE | 2238 | 21/12/1929 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1929, N.1285, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA |
| 410 | LEGGE | 2328 | 30/12/1929 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 1929, N. 1882, CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ALLE OPERE OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DEL REGNO D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE |
| 411 | LEGGE | 279 | 31/03/1930 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N. 2071, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE E PER I SERVIZI AGRARI E FORESTALI |
| 412 | LEGGE | 478 | 26/04/1930 | NORME PER ABBREVIARE I PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE MONTANA |
| 413 | LEGGE | 610 | 01/05/1930 | PUBBLICITA' A MEZZO DEI CONDIZIONAMENTI DEI GENERI DI MONOPOLIO |
| 414 | REGIO DECRETO | 740 | 15/05/1930 | NORME PER IL PASSAGGIO AL SERVIZIO DELLO STATO DI PRESIDI E PROFESSORI DI ISTITUTI PAREGGIATI CHE SI CONVERTONO I REGI |
| 415 | LEGGE | 825 | 30/05/1930 | CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO O INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI DEI COMUNI DELLE PROVINCIE DI TRIESTE E GORIZIA |
| 416 | LEGGE | 824 | 05/06/1930 | INSEGNAMENTO RELIGIOSO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA ED ARTISTICA |
| 417 | LEGGE | 943 | 05/06/1930 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON EMENDAMENTI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 20, CONCERNENTE LA ISCRIZIONE DEI DENTISTI ABILITATI IN ELENCHI TRANSITORI AGGIUNTI AGLI ALBI DEI MEDICI |
| 418 | LEGGE | 951 | 05/06/1930 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1929, N. 2226, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE |
| 419 | LEGGE | 940 | 03/07/1930 | REGIME TRIBUTARIO PER I CONTRATTI TRA LO STATO ED I PRIVATI PER LE FORNITURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 420 | LEGGE | 995 | 10/07/1930 | DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI |
| 421 | REGIO DECRETO | 1563 | 23/10/1930 | PROVVEDIMENTI PER LE SUORE ADDETTE AGLI STABILIMENTI SANITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA. |
| 422 | LEGGE | 1696 | 15/12/1930 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1854, N.1731, CONCERNENTE NORME PER LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI |
| 423 | LEGGE | 1798 | 15/12/1930 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1930, N.1296, CONTENENTE DISPOSIZIONI SULLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI INCARICATI DELLA TENUTA DEGLI ALBI PROFESSIONALI E SULLA ISCRIZIONE DEGLI INGEGNERI - ARCHITETTI NEGLI ALBI DEGLI INGEGNERI. |
| 424 | LEGGE | 1809 | 22/12/1930 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1930, N.1090, CONCERNENTE DEROGA ALL'ART.5 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1930, N.84, SULL'ORDINAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA |
| 425 | LEGGE | 1839 | 27/12/1930 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1930, N.1503, CHE DETTA NORME PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E CHE INDICE IL VII CENSIMENTO GENERALE |
| 426 | LEGGE | 1737 | 29/12/1930 | PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI CANTINE SOCIALI E DI ALTRI STABILIMENTI COOPERATIVI DI PRODUZIONE AGRICOLA |
| 427 | LEGGE | 22 | 06/01/1931 | PROVVEDIMENTI PER L'IMPIANTO DI CANTINE SOCIALI ED ENOPOLII |
| 428 | REGIO DECRETO | 164 | 08/01/1931 | CAMBIAMENTO NELLA FORMA DI PUBBLICAZIONE DEGLI EXEQUATUR CONCESSI AGLI AGENTI CONSOLARI STRANIERI AMMESSI A FUNZIONARE NEL REGNO, NELLE COLONIE E NEI POSSEDIMENTI. |
| 429 | LEGGE | 17 | 08/01/1931 | MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI FACENTI OBBLIGO DELL'IMPIANTO RADIOGONIOMETRICO E DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE AD ONDE CORTE SULLE NAVI MERCANTILI |
| 430 | REGIO DECRETO | 120 | 19/01/1931 | AGGIUNTE E VARIANTI AL R. DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1925, N. 884, SULLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI, ED AL R. DECRETO 3 GENNAIO 1926, N. 88, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTOVI. |
| 431 | LEGGE | 188 | 16/02/1931 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1930, N.964, CONTENENTE NORME PER L'USO DELLE QUALIFICHE ACCADEMICHE DI DOTTORE IN INGEGNERIA E IN CHIMICA INDUSTRIALE |
| 432 | LEGGE | 377 | 16/03/1931 | NORME PER LA COORDINAZIONE DELLA LEGGE SUGLI USI CIVICI CON QUELLE SULLA BONIFICA INTEGRALE |
| 433 | LEGGE | 361 | 09/04/1931 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1930, N. 1162, RECANTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE CAMBIALI EMESSE A COPERTURA DI ESPORTAZIONI CON ACCETTAZIONI BANCARIE |
| 434 | LEGGE | 422 | 09/04/1931 | MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 239 E 244 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE E SULLE SUE OPERE D'INTEGRAZIONE, PER QUANTO CONCERNE L'ORDINAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI FIUME. |
| 435 | REGIO DECRETO | 864 | 25/05/1931 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SIERO ANTIDIFTERICO, FIRMATO A PARIGI TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 1 AGOSTO 1930 |
| 436 | LEGGE | 997 | 04/06/1931 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1931, N. 324, CONTENENTE NORME PER L'INQUADRAMENTO SINDACALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE |
| 437 | LEGGE | 795 | 12/06/1931 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1931, N. 545, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1100 CIRCA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DELL'OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI |
| 438 | LEGGE | 813 | 12/06/1931 | ESTENSIONE AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI TARVISIO E DI MALBORGHETTO E DI QUELLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI TRIESTE DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITA' DI CUI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1929, N. 1152 E AUTORIZZAZIONE A COORDINARE IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE E PER LE SUE OPERE D'INTEGRAZIONE |
| 439 | LEGGE | 929 | 12/06/1931 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 FEBBRAIO 1931, N.315, CHE MODIFICA LA TASSA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO NEL REGNO E ALL'ESTERO |
| 440 | LEGGE | 874 | 18/06/1931 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1930, N. 52, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E PROVVEDIMENTI DIRETTI AD AGEVOLARE LO SMALTIMENTO DEI VINI NON ATTI A DIRETTO CONSUMO E LA DESTINAZIONE DI PARTE DELL'ALCOOL A CARBURANTE |
| 441 | LEGGE | 1108 | 29/07/1931 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1946, CHE RECA NORME PER LE NAVI NAZIONALI CHE NAVIGANO SUI FIUMI DELL'ESTREMO ORIENTE APERTI AL TRAFFICO INTERNAZIONALE |
| 442 | REGIO DECRETO | 1030 | 21/08/1931 | DELEGA AL CAPO DEL GOVERNO DI TUTTE LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTRO PER L'INTERNO NEI RIGUARDI DEL CONSIGLIO DI STATO |
| 443 | REGIO DECRETO | 1175 | 14/09/1931 | TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE |
| 444 | REGIO DECRETO | 1256 | 24/09/1931 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI |
| 445 | REGIO DECRETO | 1660 | 26/11/1931 | MODIFICA AL COMMA TERZO DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO |
| 446 | LEGGE | 1580 | 03/12/1931 | NUOVE NORME PER LA RIVALSA DELLE SPESE DI SPEDALITA' E MANICOMIALI |
| 447 | LEGGE | 1667 | 17/12/1931 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1931 N. 973, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CASTAGNETI E PER IL CONTROLLO DELLE FABBRICHE PER LA PRODUZIONE DEL TANNINO DAL LEGNO DI CASTAGNO. |
| 448 | LEGGE | 1771 | 28/12/1931 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1931, N. 1069, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE |
| 449 | REGIO DECRETO | 305 | 07/03/1932 | MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DEL RUOLO D'ONORE DEGLI INSEGNANTI MEDI |
| 450 | LEGGE | 270 | 24/03/1932 | RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO |
| 451 | LEGGE | 273 | 24/03/1932 | MODIFICAZIONI E CHIARIMENTI ALLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO |
| 452 | LEGGE | 490 | 22/04/1932 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1930, N. 1379, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO |
| 453 | LEGGE | 476 | 02/05/1932 | MODIFICAZIONE ALL'ART. 18 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO, RELATIVA ALLA TARIFFA DA APPLICARSI AI GIARDINI PUBBLICI - SGRAVIO TEMPORANEO DALL'IMPOSTA FONDIARIA ERARIALE A FAVORE DEI TERRENI COMPRESI NEL CONSORZIO "ONGARO SUPERIORE ED UNITI" DELLA PROVINCIA DI VENEZIA |
| 454 | REGIO DECRETO | 640 | 09/05/1932 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI GENOVA DEL 1920 CHE FISSA L'ETA' MINIMA DI AMMISSIONE DEI FANCIULLI AL LAVORO MARITTIMO |
| 455 | LEGGE | 557 | 16/05/1932 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 1932, N.154, CONCERNENTE LA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE |
| 456 | LEGGE | 841 | 19/05/1932 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE, STIPULATA A VARSAVIA IL 12 OTTOBRE 1929 |
| 457 | LEGGE | 598 | 26/05/1932 | MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
| 458 | LEGGE | 638 | 26/05/1932 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANEGGIATI DAI TERREMOTI, CHE HANNO USUFRUITO DELLE RIPARAZIONI GRATUITE A CARICO DELLO STATO, SENZA AVERNE DIRITTO |
| 459 | LEGGE | 668 | 30/05/1932 | ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLE VERIFICHE RELATIVE ALLE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DI BOSCHI IN ALTRE QUALITA' DI COLTURE E DI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICHE LAVORAZIONI QUANDO SI TRATTI DI PROPRIETARI CHE DIMOSTRINO DI NON POSSEDERE PIU' DI UN ETTARO DI TERRENO |
| 460 | LEGGE | 720 | 30/05/1932 | PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SYLOS E DI MAGAZZINI DA CEREALI |
| 461 | REGIO DECRETO | 1365 | 28/07/1932 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA. |
| 462 | REGIO DECRETO | 1391 | 22/09/1932 | INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE |
| 463 | REGIO DECRETO | 1595 | 17/11/1932 | MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA |
| 464 | REGIO DECRETO | 1550 | 24/11/1932 | APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE ALLE QUALI HA DESTINATO, PER CIASCUNA PROVINCIA, IL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE |
| 465 | LEGGE | 1581 | 15/12/1932 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1931, N. 1398, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO |
| 466 | LEGGE | 1884 | 20/12/1932 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1932, N.813, CHE DETTA DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE |
| 467 | LEGGE | 2057 | 20/12/1932 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1260, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI O CONCENTRATI E DEI SUCCHI DI POMODORO |
| 468 | LEGGE | 1701 | 22/12/1932 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N 1225, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA ECONOMICA DELLA VITICOLTURA |
| 469 | LEGGE | 1710 | 22/12/1932 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO - LEGGE 24 MAGGIO 1932, N. 721, RIGUARDANTE LA CEDIBILITA' PER GIRATA E SENZA SPESE DELLE DELEGAZIONI RILASCIATE DALLE PROVINCIE E DAI COMUNI ALLE CASSE DI RISPARMIO ED AI MONTI DI PIETA' DI PRIMA CATEGORIA A GARANZIA DI PRESTITI |
| 470 | LEGGE | 1823 | 22/12/1932 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1932, N.1378, CHE RECA NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DA ADOTTARE PER IL CALCOLO DELLE ANNUALITA' PER OPERE A PAGAMENTO DIFFERITO |
| 471 | LEGGE | 1933 | 22/12/1932 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 987, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI |
| 472 | LEGGE | 1946 | 22/12/1932 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1130, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE A GINEVRA IL 7 GIUGNO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CAMBIARIO. |
| 473 | LEGGE | 118 | 05/01/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1932, N. 815, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DI ALCUNE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE BORSE VALORI ED AGLI AGENTI DI CAMBIO |
| 474 | LEGGE | 260 | 16/03/1933 | ABOLIZIONE DEL TERMINE PER LA REVISIONE DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA |
| 475 | LEGGE | 353 | 03/04/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1933, N.23, CHE STABILISCE NUOVE MISURE PER OSTACOLARE LO SPACCIO DI ALCOOL DI CONTRABBANDO |
| 476 | LEGGE | 442 | 03/04/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1932, N.1467, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI REVISIONE DEI SAGGI D'INTERESSE ATTIVI E PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUELLI DEL RISPARMIO POSTALE A LIBRETTO. |
| 477 | LEGGE | 522 | 10/04/1933 | APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, STIPULATI IN GINEVRA, IL 9 DICEMBRE 1930, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI |
| 478 | LEGGE | 397 | 13/04/1933 | MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE |
| 479 | LEGGE | 434 | 13/04/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N.1853, CHE RECA NUOVE NORME SULLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI, IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LONDRA 1929 SULLA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE. |
| 480 | LEGGE | 467 | 20/04/1933 | ISTITUZIONE DI UNA CATEGORIA DI PERSONALE CON LE FUNZIONI DI DIRETTORE DI AEROPORTO CIVILE |
| 481 | LEGGE | 504 | 20/04/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1607, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE NEGOZIAZIONI DI TITOLO E VALUTE |
| 482 | LEGGE | 512 | 03/05/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1933, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE |
| 483 | LEGGE | 624 | 08/05/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1932, N. 1496, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI FERROVIE E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO CONCESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA PER FRONTEGGIARE L'ATTUALE SITUAZIONE DEL TRAFFICO. |
| 484 | LEGGE | 665 | 05/06/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 11 RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TERREMOTI |
| 485 | LEGGE | 773 | 08/06/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 241, RELATIVO AI DOCUMENTI CONTABILI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 486 | LEGGE | 826 | 08/06/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1933, N. 344, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO |
| 487 | LEGGE | 1119 | 08/06/1933 | TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DEI CAMPI DI FORTUNA DALLE PROVINCIE ALLO STATO |
| 488 | LEGGE | 778 | 15/06/1933 | VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA, APPROVATO CON R. DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 914 |
| 489 | LEGGE | 818 | 15/06/1933 | NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI CANTO |
| 490 | LEGGE | 947 | 06/07/1933 | CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL RE DI SPECIALI POTERI PER LA EMANAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE |
| 491 | REGIO DECRETO | 1601 | 16/11/1933 | MODIFICAZIONI ALL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE DELLA TERZA COPIA DEGLI STAMPATI E PUBBLICAZIONI. |
| 492 | LEGGE | 1832 | 21/12/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1933, N. 1272, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UFFICI POSTALI DI BORDO |
| 493 | LEGGE | 1941 | 28/12/1933 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 SETTEMBRE 1933, N. 1295, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADENZA DELLA PENSIONE IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA |
| 494 | LEGGE | 45 | 04/01/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1964, CONCERNENTE IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE E DEI CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI DAI COMUNI AUTONOMI. |
| 495 | LEGGE | 83 | 18/01/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1646, CONCERNENTE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN CASO DI MANCANZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE. |
| 496 | LEGGE | 120 | 18/01/1934 | PERIODICITA' DEI CENSIMENTI AGRICOLI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI |
| 497 | LEGGE | 170 | 18/01/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. 1430, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LE RIDUZIONI DI INTERESSE DEI MUTUI FONDIARI |
| 498 | LEGGE | 211 | 18/01/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1933, N. 1045, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI GIORNALI QUOTIDIANI PER VIA AEREA |
| 499 | LEGGE | 316 | 18/01/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N.1639, RIGUARDANTE LA ESENZIONE DALLA IMPOSTA E DALLE SOVRIMPOSTE SUI FABBRICATI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BENZINA |
| 500 | LEGGE | 121 | 22/01/1934 | MODIFICAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI DIRITTO A PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA A FAVORE DEI CONGIUNTI DI MILITARI MORTI PER CAUSA DI SERVIZIO. |
| 501 | LEGGE | 244 | 22/01/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' FISICA DELLA GENTE DI MARE DI PRIMA CATEGORIA |
| 502 | LEGGE | 225 | 25/01/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N.1752, RECANTE IL DIVIETO DI PRODUZIONE E DI VENDITA DI ALCUNI TIPI DI FORMAGGIO |
| 503 | LEGGE | 233 | 25/01/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N.1718, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED ALLA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO E D'ABRUZZO |
| 504 | LEGGE | 234 | 29/01/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N.1734, CHE HA MODIFICATO IL 2 COMMA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N.1710, CONCERNENTE LA TASSA SUI PASSAPORTI RILASCIATI A CITTADINI ITALIANI CHE RIMPATRIANO. |
| 505 | LEGGE | 332 | 29/01/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1933, N. 1443, PER LA ESTENSIONE DEL MARCHIO NAZIONALE ISTITUITO CON LEGGE 23 GIUGNO 1927, N.1272 |
| 506 | LEGGE | 307 | 05/02/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1699, CONTENENTE NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA NAZIONALE |
| 507 | LEGGE | 391 | 05/02/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 859, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE |
| 508 | LEGGE | 331 | 08/02/1934 | STATO GIURIDICO DELLA GENTE DELL'ARIA |
| 509 | LEGGE | 370 | 22/02/1934 | RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE |
| 510 | LEGGE | 995 | 07/06/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1934, N. 60, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO REDIMIBILE PER SOSTITUIRE LE RENDITE DEL DEBITO CONSOLIDATO 5 PER CENTO E DEL LITTORIO 5 PER CENTO. |
| 511 | LEGGE | 1036 | 07/06/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1934, N. 189, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA TRASFORMAZIONE DEI MUTUI FONDIARI |
| 512 | LEGGE | 1062 | 07/06/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1860, CON IL QUALE VENGONO AUMENTATI I LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' DI CORSA PER LE FERROVIE CONCESSE E PER LE TRAMVIE, PREVISTI DALL'ART. 118 DEL TESTO UNICO 9 MAGGIO 1912, N. 1447. |
| 513 | LEGGE | 1088 | 07/06/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 2418, RECANTE ESTENSIONE AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI DELL'OBBLIGO DELLA ISCRIZIONE ALL'I.N.I.E.L. E MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STESSO. |
| 514 | LEGGE | 1090 | 14/06/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 736 RECANTE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI INTEGRAZIONE DELLE NORME PER IL SERVIZIO DEL CHININO DI STATO |
| 515 | LEGGE | 1158 | 14/06/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N.1956, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO SERICO |
| 516 | LEGGE | 1253 | 05/07/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1934, N. 291, CON IL QUALE E' STATA CONFERITA LA PERSONALITA' GIURIDICA ALL'ISTITUTO COTONIERO ITALIANO E SONO STATI DETERMINATI I SUOI COMPITI, GLI ORGANI ED I MEZZI OCCORRENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO. |
| 517 | LEGGE | 1607 | 05/07/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 1934, N.454, CONTENENTE NORME PER IL DISCIPLINAMENTO DELLE MOSTRE, FIERE ED |
| 518 | LEGGE | 2167 | 20/12/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5LUGLIO 1934, N. 1929, CONTENENTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE DA ADOTTARE NEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA. |
| 519 | LEGGE | 2298 | 20/12/1934 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N. 2435, CHE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA I TITOLARI DELLE CONCESSIONI SPECIALI ED I COLTIVATORI DI TABACCO |
| 520 | LEGGE | 353 | 25/03/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 679, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEL SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA |
| 521 | LEGGE | 898 | 01/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1934, N. 1431, CONCERNENTE LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER LA BONIFICA INTEGRALE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER L'AGRO PONTINO |
| 522 | LEGGE | 454 | 04/04/1935 | ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEI SERVIZI DIPENDENTI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E SUCCESSIVI FINO AL 1920 |
| 523 | LEGGE | 563 | 04/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 1935, N.105, RELATIVO A VARIAZIONI A DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO PER L'ESCAVAZIONE DEI PORTI MARITTIMI DEL REGNO |
| 524 | LEGGE | 806 | 04/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 1934, N. 1362, CONCERNENTE ALCUNE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO |
| 525 | LEGGE | 881 | 04/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1934, N. 2040, CHE DA' FACOLTA' AL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI DI EMANARE LE NORME DA OSSERVARSI SULLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA E SULLE FERROVIE ECONOMICHE IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITA' DELL'ESERCIZIO |
| 526 | LEGGE | 911 | 04/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1934, N. 1948, CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DI NUOVE CONDIZIONI E TARIFFE PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE SULLE FERROVIE DELLO STATO |
| 527 | LEGGE | 770 | 08/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1175, RELATIVO ALLE FACILITAZIONI, A TITOLO DI RECIPROCITA' , CONCERNENTI I PASSAPORTI TURISTICI DI DURATA LIMITATA E I BUONI ALBERGHIERI |
| 528 | LEGGE | 688 | 08/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1128, CONCERNENTE IL REGIME FISCALE DEGLI ZOLFI GREGGI |
| 529 | LEGGE | 810 | 08/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 1934, N. 2126, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN PREMIO A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI AEROMOBILI DA TURISMO |
| 530 | LEGGE | 818 | 08/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1137, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI CONFINE E DEL DIRITTO DI MONOPOLIO SUI PRODOTTI CHINACEI CHE SI ESPORTANO |
| 531 | REGIO DECRETO | 575 | 11/04/1935 | NORME RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E ALLE REGIE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE. |
| 532 | LEGGE | 617 | 11/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1935, N. 58, RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI REGI ISTITUTI E DELLE REGIE SCUOLE D'ARTE |
| 533 | LEGGE | 995 | 11/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1763, CHE HA DATO ESECUZIONE NEL REGNO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEI METODI DI PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E D'ANALISI DEI FORMAGGI, CON PROTOCOLLO DI FIRMA, STIPULATA IN ROMA IL 26 APRILE 1934 |
| 534 | LEGGE | 1269 | 11/04/1935 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE PER LA NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA ALL'AJA IL 12 APRILE 1933 |
| 535 | LEGGE | 931 | 18/04/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1178, CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE CONGRUE |
| 536 | LEGGE | 915 | 06/05/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1935, N. 40, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI PER IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO. |
| 537 | LEGGE | 1125 | 03/06/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1935, N. 248, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI CONSORZIALI PER OPERE IDRAULICHE DI 2 E 3 CATEGORIA E DI GESTIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE. |
| 538 | REGIO DECRETO | 1240 | 03/06/1935 | ISTITUZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE BIBLIOTECHE POPOLARI |
| 539 | LEGGE | 1142 | 06/06/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 327, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ISPETTORATO DEL TEATRO ALLA DIPENDENZA DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA. |
| 540 | LEGGE | 1084 | 13/06/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1935, N. 606, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI TASSE DI REGISTRO |
| 541 | LEGGE | 1213 | 13/06/1935 | AUMENTO DI FONDI PER CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI SYLOS DA CEREALI |
| 542 | LEGGE | 1220 | 13/06/1935 | ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA |
| 543 | LEGGE | 1346 | 13/06/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1935, N. 565, RELATIVO AI LIMITI DI ETA' PEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE |
| 544 | LEGGE | 1250 | 20/06/1935 | MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI |
| 545 | LEGGE | 1251 | 20/06/1935 | COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA |
| 546 | LEGGE | 1320 | 20/06/1935 | NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI DI MACCHINISTA NAVALE, MACCHINISTA PER MOTONAVI, MOTORISTA NAVALE ED ELETTRICISTA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONDURRE MOTORI DI LIMITATA POTENZA |
| 547 | REGIO DECRETO | 1196 | 20/06/1935 | DENOMINAZIONI DELLE PUBBLICHE SCUOLE ELEMENTARI E LIMITE DI ETA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI MAGISTRALI |
| 548 | REGIO DECRETO | 1525 | 11/07/1935 | PASSAGGIO DEI SERVIZI DI STATISTICA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE DALL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO. |
| 549 | REGIO DECRETO | 1677 | 16/07/1935 | COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI AERONAUTICA |
| 550 | REGIO DECRETO | 2428 | 12/12/1935 | NUOVE NORME PER LA ISCRIZIONE IN VIA TRANSITORIA NELL'ALBO DEI PERITI AGRARI |
| 551 | LEGGE | 2393 | 23/12/1935 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 847, CHE AUTORIZZA A RITIRARE DALLA CIRCOLAZIONE LE ATTUALI MONETE DI ARGENTO E AD EMETTERE BIGLIETTI DI STATO |
| 552 | LEGGE | 82 | 02/01/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1946, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA |
| 553 | LEGGE | 116 | 06/01/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 1310, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI TUBI DI VETRO NEUTRO PER LA FABBRICAZIONE DI FIALE, DELLE FIALE DI VETRO NEUTRO PER INIEZIONI, NONCHI DELLE AMPOLLE E DEI RECIPIENTI DI VETRO NEUTRO |
| 554 | LEGGE | 118 | 09/01/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1935, N. 1684, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO NAZIONALE DENOMINATO RENDITA 5 PER CENTO |
| 555 | LEGGE | 140 | 09/01/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1357, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DA USARE ALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI A SEGUITO DEL NOLEGGIO O DELLA REQUISIZIONE DELLE LORO NAVI DA PARTE DELLO STATO |
| 556 | LEGGE | 202 | 09/01/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N.1988, RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MALATTIA AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO A MEZZO DELL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE STESSO. |
| 557 | LEGGE | 255 | 09/01/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1883, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO RIFERENTISI AD OPERAZIONI DI CREDITO IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA. |
| 558 | LEGGE | 190 | 13/01/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1935, N.1406, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DENOMINATO AZIENDA CARBONI ITALIANI (A.CA.I.) CON SEDE IN ROMA. |
| 559 | REGIO DECRETO | 801 | 16/01/1936 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA |
| 560 | LEGGE | 413 | 03/02/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1425, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ORGANI PROVINCIALI PER IL TURISMO. |
| 561 | LEGGE | 688 | 03/02/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1935, N. 1573, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE E DELLA VENDITA DEI QUADERNI SCOLASTICI |
| 562 | REGIO DECRETO | 1029 | 27/02/1936 | NORME PER L'ESERCIZIO DELLE TONNARE, TONNARELLE E MUGGINARE |
| 563 | LEGGE | 489 | 16/03/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE SULL'ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE ED ARTISTICA |
| 564 | LEGGE | 498 | 16/03/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 1935, N. 2081, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA ISTRUZIONE ARTISTICA E ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO. |
| 565 | LEGGE | 526 | 26/03/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 1935, N. 2049, CONTENENTE NORME PER REGOLARE LA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI |
| 566 | LEGGE | 689 | 26/03/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 1935, N. 1935, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELL'ORO |
| 567 | LEGGE | 798 | 16/04/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 337, CONTENENTE NORME PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO A TEMPO INDETERMINATO |
| 568 | LEGGE | 848 | 16/04/1936 | CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA |
| 569 | LEGGE | 849 | 16/04/1936 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1934 , N. 311, SULLO STATO GIURIDICO DELLA GENTE DELL'ARIA |
| 570 | LEGGE | 935 | 14/05/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1936, N. 353, CONCERNENTE L'ISOLAMENTO COATTIVO DEI LEBBROSI |
| 571 | LEGGE | 1156 | 18/05/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1935, N. 2491, CONTENENTE NUOVE NORME PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA NAZIONALE |
| 572 | LEGGE | 1037 | 25/05/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 31, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLE POLVERI PIRICHE E SUGLI ALTRI PRODOTTI ESPLODENTI |
| 573 | REGIO DECRETO | 1042 | 25/05/1936 | SISTEMAZIONE DI DIRITTI IN SEGUITO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE FINANZIAMENTI INDUSTRIALI DELL'I.R.I. |
| 574 | LEGGE | 1027 | 28/05/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI |
| 575 | LEGGE | 1128 | 28/05/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 338, CONCERNENTE TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER GLI ATTI DI FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI |
| 576 | LEGGE | 1302 | 28/05/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 25 NOVEMBRE 1935, N. 2223, RECANTE NORME INTEGRATIVE E LIMITATIVE ALLA L. 20 GIUGNO 1935, N. 1349, CHE DISCIPLINA I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI, NONCHE' AL R.D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI |
| 577 | LEGGE | 1318 | 02/06/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1936, N. 421, CHE MODIFICA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL CONSIGLIO TECNICO E DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE. |
| 578 | LEGGE | 1450 | 04/06/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1936, N. 447, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEGLI ADDETTI STAMPA PRESSO LE REGIE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ALL'ESTERO |
| 579 | LEGGE | 1333 | 04/06/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1936, N. 422, CONCERNENTE L'IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE DEI MATERIALI RICUPERATI DALLA SOCIETA' RECUPERI MARITTIMI DI GENOVA DA PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDI PROFONDITA'. |
| 580 | LEGGE | 1342 | 04/06/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO - LEGGE 13 GENNAIO 1936, N. 70, CHE ISTITUISCE IL MONOPOLIO DI VENDITA DELLE CARTINE E DEI TUBETTI PER SIGARETTE |
| 581 | LEGGE | 1511 | 04/06/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1936, N.270, CONTENENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE DEGLI OLI LEGGERI DERIVATI DAL CARBON FOSSILE |
| 582 | LEGGE | 1521 | 04/06/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1936, N.418, CONTENENTE NORME PER L'USO DEGLI APPARECCHI DI RADIO - DIFFUSIONE ALL'APERTO E NEI PUBBLICI ESERCIZI |
| 583 | LEGGE | 1231 | 08/06/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, N. 1887 CONCERNENTE INTERPRETAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, E DEL R.D.L. 13 GENNAIO 1936, N. 120 CONCERNENTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, N. 1887 PORTANTE INTERPRETAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE (STRALCIO) |
| 584 | REGIO DECRETO | 1313 | 08/06/1936 | COMPLETAMENTO DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE, PER CIASCUNA PROVINCIA DEL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE DI CUI AL R.D. 24 NOVEMBRE 1932, N. 1550 |
| 585 | REGIO DECRETO | 1528 | 18/06/1936 | MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO 10 NOVEMBRE 1905, N.647, SULLE VERIFICAZIONI DELLE OPERE IN AGRO ROMANO |
| 586 | REGIO DECRETO | 1413 | 02/07/1936 | COSTITUZIONE, CON SEDE IN ROMA, DEL CONSORZIO NAZIONALE FRA GLI ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI |
| 587 | REGIO DECRETO | 1634 | 16/07/1936 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI CONTENENTI DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE DEI VITIGNI IBRIDI PRODUTTORI DIRETTI |
| 588 | REGIO DECRETO | 1720 | 07/08/1936 | APPROVAZIONE DELLE TABELLE INDICANTI I LAVORI PER I QUALI E' VIETATA L'OCCUPAZIONE DEI FANCIULLI E DELLE DONNE MINORENNI E QUELLI PER I QUALI NE E' CONSENTITA L'OCCUPAZIONE, CON LE CAUTELE E LE CONDIZIONI NECESSARIE |
| 589 | REGIO DECRETO | 1895 | 08/10/1936 | APPROVAZIONE DELLE NORME PER IL RECLUTAMENTO NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO E PER L'AVANZAMENTO AI GRADI DI CAPITANO E DI MAGGIORE NEL CORPO STESSO |
| 590 | REGIO DECRETO | 1926 | 08/10/1936 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEI VISTI CONSOLARI SULLE PATENTI DI SANITA', E DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLE PATENTI DI SANITA', STIPULATI A PARIGI IL 22 DICEMBRE 1934 |
| 591 | LEGGE | 2386 | 26/12/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1936, N. 1467, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 20 GIUGNO 1936 |
| 592 | LEGGE | 2424 | 28/12/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1936, N. 1336, RECANTE NORME PER LE GESTIONI GOVERNATIVE DI FERROVIE CONCESSE ALLA INDUSTRIA PRIVATA |
| 593 | LEGGE | 2416 | 31/12/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1119, CHE ISTITUISCE LA LEVA AERONAUTICA. |
| 594 | LEGGE | 2427 | 31/12/1936 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1772, CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEI GIOVANI IN POSSESSO DEL BREVETTO DI PILOTA PREMILITARE O DA TURISMO E DEGLI ISTRUTTORI DELLE SCUOLE DI VOLO A VELA. |
| 595 | LEGGE | 205 | 04/01/1937 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI, STIPULATA IN GINEVRA IL 28 OTTOBRE 1933 |
| 596 | LEGGE | 50 | 04/01/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N.2008, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, CHE ADDIVENGANO ALLA SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE CASSA DI RISPARMIO |
| 597 | LEGGE | 300 | 14/01/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1750, PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO SU FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, CESSATO DAL SERVIZIO, SENZA DIRITTO A PENSIONE, DI CONTINUARE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA |
| 598 | LEGGE | 402 | 14/01/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE E DIFFONDERE LA COLTIVAZIONE DEL PIOPPO E DI ALTRE SPECIE ARBOREE NELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI. |
| 599 | LEGGE | 403 | 14/01/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1335, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUI CANALI DEMANIALI |
| 600 | LEGGE | 169 | 18/01/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MARZO 1936, N. 376, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO MOBILIARE DA PARTE DI ISTITUTI DI |
| 601 | LEGGE | 193 | 18/01/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1946, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA COSTRUZIONE DEI TEATRI, L'ADATTAMENTO DI IMMOBILI A SALE DI SPETTACOLO TEATRALE, E LA CONCESSIONE DI LICENZA PER L'ESERCIZIO TEATRALE. |
| 602 | LEGGE | 208 | 18/01/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1936, N. 1925, CONCERNENTE L'ABROGAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1935, N. 2172, CIRCA L'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DEI CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE |
| 603 | LEGGE | 314 | 18/01/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1936, N.799, CONTENENTE NORME PER IL RAZIONALE ESERCIZIO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE |
| 604 | LEGGE | 218 | 25/01/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1936, N. 1347, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE |
| 605 | REGIO DECRETO | 327 | 22/02/1937 | NORME PER LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOPPRESSE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA |
| 606 | LEGGE | 921 | 25/03/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N.2128, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E ALLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE |
| 607 | LEGGE | 517 | 03/04/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1548, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI |
| 608 | LEGGE | 830 | 03/04/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER IL CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE. |
| 609 | LEGGE | 594 | 08/04/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 635, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E DA' UN NUOVO ASSETTO ALLA PRODUZIONE E ALL'IMPIEGO DI ESSI COME CARBURANTE |
| 610 | LEGGE | 640 | 08/04/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.), CON SEDE IN ROMA |
| 611 | LEGGE | 704 | 08/04/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1645, CHE RIDUCE IL PREZZO DELL'ALCOOL CARBURANTE ED IL RELATIVO DIRITTO ERARIALE |
| 612 | REGIO DECRETO | 431 | 08/04/1937 | MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLE COLONIE. |
| 613 | REGIO DECRETO | 862 | 22/04/1937 | MODIFICAZIONI DA APPORTARSI NELLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
| 614 | REGIO DECRETO | 752 | 27/05/1937 | MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA |
| 615 | LEGGE | 847 | 03/06/1937 | ISTITUZIONE IN OGNI COMUNE DEL REGNO DELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA |
| 616 | LEGGE | 1153 | 03/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2142, RECANTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DELLE TASSE ERARIALI APPLICATE AI TRASPORTI EFFETTUATI SULLE LINEE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA |
| 617 | LEGGE | 1228 | 03/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2217, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ZAFFERANO |
| 618 | LEGGE | 1016 | 07/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N.1639, CONCERNENTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI TRIBUTARI |
| 619 | LEGGE | 1019 | 07/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 625, CHE STABILISCE NORME PER L'ASSETTO FISCALE DEGLI ALCOLI DIVERSI DALL'ETILICO E CHE INTRODUCE NELLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI LE MODIFICAZIONI NECESSARIE PER METTERLA IN RELAZIONE COL REGIME DEGLI ALCOLI |
| 620 | LEGGE | 1168 | 07/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1936, N. 2370, CONCERNENTE NORME PER AGEVOLARE IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA |
| 621 | LEGGE | 2726 | 07/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1453, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA, ALLA DETERMINAZIONE DEI SUOI COMPITI E DEI MEZZI OCCORRENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO |
| 622 | LEGGE | 1002 | 10/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1936, N. 2081, RECANTE UN NUOVO ASSETTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE |
| 623 | LEGGE | 1074 | 10/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1936, N. 2082, RECANTE PROVVEDIMENTI SPECIALI IN RAPPORTO AL NUOVO ASSETTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE |
| 624 | LEGGE | 1266 | 10/06/1937 | PROVVEDIMENTI PER LA VITICOLTURA E LA PRODUZIONE VINICOLA |
| 625 | LEGGE | 1004 | 17/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1937, N. 226, CHE RECA MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'ALCOOL IMPIEGATO NELLA PREPARAZIONE DEL MARSALA, DEL VERMUT, DEI LIQUORI, DEL COGNAC E DI ALTRI PRODOTTI ALCOOLICI. |
| 626 | LEGGE | 1112 | 17/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2469, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 MARZO 1936, N. 526, SULLA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE. |
| 627 | LEGGE | 1221 | 17/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 579, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA RISOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI ED ENTI PUBBLICI IN GENERE, DEI CONDOMINI TEATRALI |
| 628 | LEGGE | 1250 | 17/06/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 456, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ENTE ITALIANO PER GLI SCAMBI TEATRALI, CON SEDE IN ROMA |
| 629 | REGIO DECRETO | 1516 | 08/07/1937 | NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE PER LE IMPOSTE DIRETTE E PER LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI |
| 630 | REGIO DECRETO | 1588 | 21/08/1937 | DISPOSIZIONI PER L'IMPORTAZIONE DELLA VASELINA, DELLA PARAFFINA E DEL COKE DI PETROLIO |
| 631 | REGIO DECRETO | 1706 | 26/08/1937 | TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE |
| 632 | REGIO DECRETO | 2039 | 27/10/1937 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - FRANCESE, FIRMATO A PARIGI IL 6 LUGLIO 1937, CONCERNENTE LA RECIPROCA AMMISSIONE DI LAVORATORI CHE INTENDONO PERFEZIONARE LE LORO CONOSCENZE PROFESSIONALI E LINGUISTICHE |
| 633 | REGIO DECRETO | 2160 | 27/10/1937 | RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DI CAPRI |
| 634 | REGIO DECRETO | 2031 | 05/11/1937 | DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE |
| 635 | LEGGE | 2352 | 20/12/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1937, N. 1561, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UN ENTE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO ALBERGHIERO E TURISTICO |
| 636 | LEGGE | 2539 | 20/12/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 925, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA TURISTICA ALL'ESTERO |
| 637 | LEGGE | 2592 | 20/12/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1937, N. 670, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 12 DEL R. DECRETO 29 DICEMBRE 1927, N. 2452, RIGUARDANTI LE FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO PER LA VENDITA DEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE |
| 638 | LEGGE | 2647 | 20/12/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1520, CONTENENTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA |
| 639 | LEGGE | 2320 | 23/12/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1937, N. 1552, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALLE LEGGI RELATIVE AL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO. |
| 640 | LEGGE | 2387 | 23/12/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 1334, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN CONGEDO STRAORDINARIO AGLI IMPIEGATI PER CONTRARRE MATRIMONIO |
| 641 | LEGGE | 2563 | 23/12/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 AGOSTO 1937, N. 1668, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE FERROVIE CONCESSE E PER ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA. |
| 642 | LEGGE | 2640 | 23/12/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1937, N. 1568, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEL SEME DI BIETOLE ZUCCHERINE |
| 643 | LEGGE | 2538 | 30/12/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 906, RECANTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA, NELLA QUALE E' INTERESSATO L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE. |
| 644 | LEGGE | 2651 | 30/12/1937 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1937, N. 975, CONTENENTE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI E DELLE PENSIONI |
| 645 | LEGGE | 11 | 13/01/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1937, N. 1924, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI |
| 646 | LEGGE | 97 | 13/01/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1937, N. 451, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER DISCIPLINARE L'INTERVENTO DELLO STATO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE. |
| 647 | LEGGE | 148 | 13/01/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1937, N. 1691, RECANTE MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 26 MARZO 1936, N. 708, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DA PARTE DEI MILITARI IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA MEDIANTE DELEGA SUI SALARI E SUGLI STIPENDI |
| 648 | REGIO DECRETO | 955 | 14/02/1938 | NORME PER I CONCORSI A POSTI DI ASSISTENTE NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO MERCANTILE E DI ASSISTENTE E SEGRETARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E PER GEOMETRI ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI PROGRAMMI DI ESAME |
| 649 | REGIO DECRETO | 329 | 24/02/1938 | TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO |
| 650 | REGIO DECRETO | 400 | 24/02/1938 | DISCIPLINA DEL TRAFFICO MARITTIMO NELLE ACQUE DELL'ESTUARIO DI LA MADDALENA |
| 651 | REGIO DECRETO | 337 | 07/03/1938 | NORME PER LA CONCESSIONE E PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI PRIVATI IN VENEZIA IN DIPENDENZA DI OPERE DI ESCAVAZIONE DEI RII E CANALI |
| 652 | REGIO DECRETO | 1054 | 10/03/1938 | DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' E DELLE RENDITE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI RUOLO ED AVVENTIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO E PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE |
| 653 | REGIO DECRETO | 391 | 14/03/1938 | NUOVA DENOMINAZIONE DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA |
| 654 | REGIO DECRETO | 643 | 14/03/1938 | DISPOSIZIONI CIRCA LA COMPETENZA DEL MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE |
| 655 | REGIO DECRETO | 746 | 14/03/1938 | ORDINAMENTO DIDATTICO DEI REGI ISTITUTI TECNICI NAUTICI |
| 656 | LEGGE | 542 | 31/03/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1937, N. 2298, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA POLLICOLTURA E DELLA CONIGLICOLTURA |
| 657 | LEGGE | 472 | 07/04/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2245, RECANTE NORME INTESE A FAVORIRE LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER GLI OPERAI ADDETTI AD INDUSTRIE DI INTERESSE NAZIONALE |
| 658 | LEGGE | 473 | 07/04/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 1937, N. 2049, RECANTE MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E L'EROGAZIONE DEGLI UTILI NETTI PATRIMONIALI DEL FONDO MASSA MEDESIMO |
| 659 | LEGGE | 475 | 07/04/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1937, N. 2180, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALBERGHI E PER L'AMPLIAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI QUELLI ESISTENTI IN COMUNI DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO |
| 660 | LEGGE | 636 | 07/04/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 17 LUGLIO 1937, N. 1400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA |
| 661 | LEGGE | 707 | 07/04/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2101, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI |
| 662 | LEGGE | 498 | 11/04/1938 | MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 663 | LEGGE | 510 | 11/04/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1937, N. 2232, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO AL CAPITALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.). |
| 664 | LEGGE | 569 | 11/04/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 1937, N. 1114, RIGUARDANTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
| 665 | LEGGE | 612 | 11/04/1938 | ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI |
| 666 | LEGGE | 723 | 11/04/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2169, RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELLO ZAFFERANO |
| 667 | LEGGE | 546 | 28/04/1938 | ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI FRUMENTO E DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLE VARIETA' STESSE |
| 668 | REGIO DECRETO | 1165 | 28/04/1938 | ARTT. DA 118 A 138 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI SULLE EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA |
| 669 | LEGGE | 745 | 10/05/1938 | ORDINAMENTO DEI MONTI DI CREDITO SU PEGNO |
| 670 | LEGGE | 886 | 17/05/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, RELATIVO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA SPETTANTE AGLI UFFICIALI E AI SOTTUFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, RICHIAMATI ALLE ARMI IN CASO DI GUERRA O DI MOBILITAZIONE |
| 671 | LEGGE | 778 | 03/06/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 204, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNO DI 1 CATEGORIA |
| 672 | LEGGE | 851 | 16/06/1938 | NORME PER L'IMPIANTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI DEL LATTE |
| 673 | REGIO DECRETO | 1530 | 05/09/1938 | NORME DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEI RICORSI IN TERZO GRADO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI |
| 674 | REGIO DECRETO | 1652 | 30/09/1938 | DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO |
| 675 | LEGGE | 2224 | 22/12/1938 | DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE DI RICOVERI PUBBLICI ANTIAEREI |
| 676 | LEGGE | 2082 | 30/12/1938 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1076, CHE MODIFICA L'ART. 13 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO PER L'OPERA NAZIONALE COMBATTENTI, APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606 CIRCA LA DECORRENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO |
| 677 | LEGGE | 58 | 03/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1938, N. 1121, RIGUARDANTE L'UNIFICAZIONE DEL REGIME TRIBUTARIO PER L'AUTOMOBILISMO INDUSTRIALE |
| 678 | LEGGE | 7 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1938, N. 1528, CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE DEI CARRI ED ATTREZZI DI CARICO NEI BINARI DI RACCORDO CON LE FERROVIE DELLO STATO |
| 679 | LEGGE | 9 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1938, N. 664, CONCERNENTE LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO E L'AGGIORNAMENTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI NUOVO CATASTO. |
| 680 | LEGGE | 15 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 928, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI PRIVATI D'ISTRUZIONE MEDIA |
| 681 | LEGGE | 18 | 05/01/1939 | PASSAGGIO DEI SERVIZI GEOFISICI DAL REGIO UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEOFISICA AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
| 682 | LEGGE | 24 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 828, PER LA COSTRUZIONE E PER L'ESERCIZIO DELLA FERROVIA PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE DI ROMA |
| 683 | LEGGE | 25 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1168, CONCERNENTE LA PROROGA DI UN ANNO DEL TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1937, N. 847, ISTITUTIVA DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA. |
| 684 | LEGGE | 35 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1094, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE E PER QUELLI MIGLIORATI |
| 685 | LEGGE | 61 | 05/01/1939 | MODIFICAZIONI DELLA DATA DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE |
| 686 | LEGGE | 96 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1465, CHE RECA PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EX MILITARI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO - UNGARICO E DEI LORO CONGIUNTI PERTINENTI AI TERRITORI ANNESSI AL REGNO. |
| 687 | LEGGE | 123 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 781, CHE AUTORIZZA AD APPORTARE MODIFICAZIONI CON DECRETO MINISTERIALE ALL'ELENCO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE. |
| 688 | LEGGE | 133 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 871, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA INTERNA DI PREVIDENZA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.), CON SEDE IN ROMA, AD ESERCITARE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ATLETI |
| 689 | LEGGE | 136 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1494, CONTENENTE NORME PER L'ECONOMIA ED IL MAGGIOR IMPIEGO DEI COMBUSTIBILI NAZIONALI NEGLI IMPIANTI TERMICI |
| 690 | LEGGE | 137 | 05/01/1939 | NORME INTERPRETATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BONIFICA CIRCA LE PRESTAZIONI PERPETUE GRAVANTI SUI TERRENI BONIFICATI |
| 691 | LEGGE | 368 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1938, N. 1803, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PORTO AERONAUTICO E MARITTIMO DI GENOVA - SESTRI |
| 692 | LEGGE | 422 | 05/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1398, CONCERNENTE IL DIVIETO DI INSTALLARE E PORRE IN ESERCIZIO NUOVI APPARECCHI OD IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE DA COMBUSTIBILI LIQUIDI. |
| 693 | LEGGE | 142 | 09/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 LUGLIO 1938, N. 1468, PER LA DISCIPLINA DEI MAGAZZINI DI VENDITA DI MERCI A PREZZO UNICO |
| 694 | LEGGE | 380 | 09/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 794, RECANTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO |
| 695 | LEGGE | 74 | 16/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1938, N. 1464, COL QUALE SI AFFIDA ALL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE FOGNATURE NEI COMUNI SERVITI DALL'ACQUEDOTTO STESSO |
| 696 | LEGGE | 226 | 16/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114, CONTENENTE NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI BILANCI UNIVERSITARI |
| 697 | LEGGE | 290 | 16/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1380, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEI CORSI PER LA FORMAZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI |
| 698 | LEGGE | 446 | 16/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1938, N. 1771, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE RURALI |
| 699 | LEGGE | 382 | 18/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1729, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE |
| 700 | LEGGE | 458 | 18/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1061, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NAZIONALE |
| 701 | LEGGE | 214 | 19/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 954, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI ORGANI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA |
| 702 | LEGGE | 340 | 19/01/1939 | NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA |
| 703 | LEGGE | 485 | 19/01/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183, RECANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON R. DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604. |
| 704 | LEGGE | 159 | 02/02/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N.1593, CONCERNENTE LA RIFORMA DELLA NATURA E DELL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI |
| 705 | LEGGE | 374 | 02/02/1939 | NORME PER LA CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI DEGLI STAMPATI E DELLE PUBBLICAZIONI |
| 706 | LEGGE | 396 | 02/02/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1177, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DELLE VENDITA DEI FORMAGGI |
| 707 | LEGGE | 467 | 02/02/1939 | RIORDINAMENTO DELLA DISCOTECA DI STATO E ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE CENSURA SUI NUOVI TESTI ORIGINALI DA INCIDERSI SUI DISCHI |
| 708 | REGIO DECRETO | 902 | 04/04/1939 | COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER IL RECLUTAMENTO E L'AVANZAMENTO IN ALCUNI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA. |
| 709 | REGIO DECRETO | 905 | 04/04/1939 | ESTENSIONE AGLI ASSISTENTI DELLA REGIA ACCADEMIA NAVALE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSUNZIONE DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI NEI RUOLI DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA |
| 710 | REGIO DECRETO | 720 | 08/04/1939 | DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI PROGETTI DI BILANCIO E DEI RENDICONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI DI IMPORTANZA NAZIONALE SOVVENZIONATI DALLO STATO. |
| 711 | LEGGE | 809 | 15/05/1939 | CONGEDO ORDINARIO DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI IN SERVIZIO PRESSO REGI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI IN SEDI TRANSOCEANICHE |
| 712 | LEGGE | 831 | 15/05/1939 | APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939 |
| 713 | LEGGE | 762 | 19/05/1939 | PROVVEDIMENTI PER INCORAGGIARE IL RECUPERO E LA DEMOLIZIONE DI NAVI AFFONDATE |
| 714 | LEGGE | 961 | 22/05/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA |
| 715 | LEGGE | 812 | 22/05/1939 | ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE NEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA E DELIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEI PRESIDENTI E DEI DIRETTORI |
| 716 | LEGGE | 815 | 22/05/1939 | NORME PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER I LIBRI DI TESTO, ISTITUITA CON REGIO DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, E SUE ATTRIBUZIONI |
| 717 | LEGGE | 823 | 22/05/1939 | RIORDINAMENTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E ALL'ARTE |
| 718 | LEGGE | 845 | 22/05/1939 | PROROGA DI TERMINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORO NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908 |
| 719 | LEGGE | 961 | 22/05/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA. |
| 720 | LEGGE | 781 | 25/05/1939 | PROROGA AL 31 DICEMBRE 1939, DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO IN LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO |
| 721 | LEGGE | 918 | 25/05/1939 | PROVVEDIMENTO PER LA CREAZIONE DI UN POSTO DI DIRETTORE GENERALE PRESSO IL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA |
| 722 | LEGGE | 927 | 29/05/1939 | COSTITUZIONE, NEL TERRITORIO DEL GOVERNATORATO DI ROMA, DI UNA ZONA INDUSTRIALE CINEMATOGRAFICA |
| 723 | LEGGE | 928 | 01/06/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1938, N. 2163, CONTENENTE NORME PER LA NOMINA E LE ATTRIBUZIONI DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI E PER L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'EDUCAZIONE E DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI |
| 724 | LEGGE | 930 | 06/06/1939 | ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA DELLE DUE CROCI E DELLA VENDITA DEL BOLLO CHIUDILETTERA |
| 725 | LEGGE | 942 | 16/06/1939 | MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON R. DECRETO 17 OTTOBRE 1922, N. 1401, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
| 726 | LEGGE | 1112 | 16/06/1939 | ESTENSIONE AI PUBBLICI ESERCIZI DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE ESISTENTI PER GLI ALBERGHI |
| 727 | LEGGE | 916 | 23/06/1939 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MARZO 1939, N. 571, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI TERRENI BONIFICATI E NORME DI PEREQUAZIONE TRIBUTARIA |
| 728 | LEGGE | 1497 | 29/06/1939 | PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI |
| 729 | LEGGE | 993 | 06/07/1939 | ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PER LA VIGILANZA (GRADO 10, GRUPPO C) NEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE D'ORDINE DELLA CORTE DEI CONTI |
| 730 | LEGGE | 1120 | 13/07/1939 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE DI SCUOLE MEDIE |
| 731 | LEGGE | 1123 | 13/07/1939 | AUMENTO DEI RUOLI NELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
| 732 | LEGGE | 1222 | 13/07/1939 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TITOLO I E AL TITOLO II DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. 1956, CONVERTITO IN LEGGE CON LA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1158, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO SERICO NONCHE' ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PRODUZIONE DEL SEME BACHI E LA STUFATURA ED ESSICCAZIONE DEI BOZZOLI, CONTENUTE NEL R.D.L. 15 APRILE 1937, N. 812, CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2623 |
| 733 | LEGGE | 1232 | 13/07/1939 | ESECUTORIETA' DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 25 APRILE 1939, INTESO A REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI E DELLE SPECIALITA' MEDICINALI |
| 734 | LEGGE | 1096 | 22/07/1939 | MODIFICAZIONE DI ALCUNE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI LICENZE DI VENDITA E DI VINCOLI SULLA CIRCOLAZIONE DELL'ALCOLE, DEI PRODOTTI ALCOLICI E DEGLI ESTRATTI PER LIQUORI |
| 735 | LEGGE | 1450 | 22/07/1939 | COSTITUZIONE DI UN ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA |
| 736 | LEGGE | 1626 | 22/07/1939 | DURATA DEGLI INCARICHI D'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE PER LE QUALI NON SONO PREVISTE CATTEDRE DI RUOLO NEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA |
Allegato 1
| 737 | LEGGE | 1436 | 28/07/1939 | RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI PARASTATALI ED ASSIMILATI |
| 738 | LEGGE | 1822 | 28/09/1939 | DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI LINEA (AUTOLINEE) PER VIAGGIATORI, BAGAGLI E PACCHI AGRICOLI IN REGIME DI CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA |
| 739 | REGIO DECRETO | 1746 | 05/10/1939 | MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DEL R. DECRETO 25 AGOSTO 1932, N. 1086, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI. |
| 740 | LEGGE | 1797 | 16/11/1939 | DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO |
| 741 | LEGGE | 1911 | 20/11/1939 | MODIFICAZIONI AL R. DECRETO LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639, RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE |
| 742 | LEGGE | 1886 | 30/11/1939 | ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO |
| 743 | LEGGE | 2016 | 30/11/1939 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 19 GIUGNO 1939, FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA MEDICINA E DELLA CHIRURGIA NEI DUE PAESI |
| 744 | LEGGE | 1913 | 04/12/1939 | DISPOSIZIONI CIRCA LE CONTRATTAZIONI DEI TITOLI A TERMINE |
| 745 | LEGGE | 1922 | 14/12/1939 | NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU PEGNO |
| 746 | LEGGE | 2194 | 22/12/1939 | MODIFICAZIONE ALLE NORME VIGENTI SULL'ALLEVAMENTO E SULL'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI |
| 747 | LEGGE | 165 | 22/02/1940 | ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA DI DANZA PRESSO LA REGIA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA IN ROMA |
| 748 | LEGGE | 233 | 20/03/1940 | CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI |
| 749 | LEGGE | 364 | 20/03/1940 | DISPOSIZIONI SULLA PESCA |
| 750 | LEGGE | 384 | 20/03/1940 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1939, N. 1953, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA |
| 751 | LEGGE | 283 | 23/03/1940 | IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI APPALTO, SULLE FUSIONI DI SOCIETA' E SULLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI |
| 752 | LEGGE | 295 | 29/03/1940 | PRODUZIONE NEL REGNO DELLA SACCARINA |
| 753 | LEGGE | 465 | 29/03/1940 | ACCORDO STIPULATO A CORTINA D'AMPEZZO, FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 26 AGOSTO 1939, INTESO A REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI |
| 754 | LEGGE | 486 | 29/03/1940 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 30 OTTOBRE 1939, PER REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI MEDICINALI |
| 755 | LEGGE | 287 | 02/04/1940 | ISTITUZIONE DELL'ENTE ZOLFI ITALIANI (E.Z.I.) |
| 756 | LEGGE | 332 | 02/04/1940 | PROROGA DEL TERMINE DEL FUNZIONAMENTO DEI PROVVEDITORATI DELLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO E CAGLIARI ED AUMENTO DEI COMPONENTI IL COMITATO TECNICO - AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO. |
| 757 | LEGGE | 336 | 04/04/1940 | PROROGA AL 30 GIUGNO 1940 DELLE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) A NOLEGGIARE E GESTIRE NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO |
| 758 | LEGGE | 406 | 04/04/1940 | CLASSIFICAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE. |
| 759 | LEGGE | 860 | 04/04/1940 | MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, SULLA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO |
| 760 | LEGGE | 325 | 08/04/1940 | NUOVI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI, DI SILI E MAGAZZINI PER FORAGGIO E DI STABILIMENTI PER LA CONSERVAZIONE E PRIMA LAVORAZIONE DELLE FRUTTA E DEGLI ORTAGGI. |
| 761 | LEGGE | 475 | 11/04/1940 | RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DIRETTE AD OTTENERE IL GIUDIZIO DI IDONEITA', A NORMA DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1934, N. 977, PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI ORCHESTRALE E DI INSEGNANTE DI MATERIE MUSICALI IN SCUOLE DI MUSICA. |
| 762 | REGIO DECRETO | 452 | 15/04/1940 | RIPARTIZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO |
| 763 | LEGGE | 494 | 18/04/1940 | DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA FRONTIERA COMPIUTO DA MILITARI |
| 764 | LEGGE | 500 | 06/05/1940 | COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI |
| 765 | LEGGE | 554 | 06/05/1940 | DISCIPLINA DELL'USO DEGLI AEREI ESTERNI PER AUDIZIONI RADIOFONICHE |
| 766 | LEGGE | 725 | 06/05/1940 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE AD ASSUMERE LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUERRA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA. |
| 767 | LEGGE | 416 | 21/05/1940 | ORDINAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA |
| 768 | LEGGE | 627 | 27/05/1940 | DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AZIONE ZOOTECNICA AI FINI AUTARCHICI |
| 769 | LEGGE | 581 | 30/05/1940 | NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AL SERVIZIO RADIOELETTRICO A BORDO DEGLI AEROMOBILI |
| 770 | LEGGE | 694 | 30/05/1940 | ABROGAZIONE DELLA NORMA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI UNA SPECIALE LICENZA PER COLORO CHE, NON MUNITI DI PORTO D'ARMI, DETENGANO NELLA PROPRIA ABITAZIONE FUCILI DA CACCIA PER MUNIZIONI SPEZZATE |
| 771 | LEGGE | 713 | 03/06/1940 | TRASFERIMENTO DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI |
| 772 | LEGGE | 767 | 03/06/1940 | DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE DELLA FLOTTA ITALIANA PASSEGGERI PER L'ANNO 1940 |
| 773 | REGIO DECRETO | 724 | 06/06/1940 | APPROVAZIONE DI NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E DELLE REGIE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE |
| 774 | LEGGE | 868 | 13/06/1940 | MODIFICAZIONE AL REGIO DECRETO - LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1937, N. 2726, RELATIVO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA |
| 775 | LEGGE | 762 | 19/06/1940 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940, N. 2, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 776 | LEGGE | 853 | 21/06/1940 | CONCESSIONE DI PROROGHE PER L'ULTIMAZIONE DI LAVORI SUSSIDIATI DALLO STATO IN DIPENDENZA DI TERREMOTI E DI ALTRE PUBBLICHE CALAMITA' |
| 777 | LEGGE | 872 | 06/07/1940 | MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI DEGLI ALCOLI E FACOLTA' AL MINISTRO PER LE FINANZE DI MODIFICARE IL REGIME FISCALE DI ALCUNI PRODOTTI |
| 778 | LEGGE | 900 | 06/07/1940 | RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E NUOVE NORME CIRCA LA NOMINA, LA REVOCA E LA PROMOZIONE DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI |
| 779 | LEGGE | 952 | 06/07/1940 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX - GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO |
| 780 | LEGGE | 1038 | 06/07/1940 | ORDINAMENTO DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE |
| 781 | REGIO DECRETO | 1157 | 12/07/1940 | MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEGLI ISPETTORATI ED UFFICI DELL'EMIGRAZIONE NEL REGNO |
| 782 | LEGGE | 1139 | 12/07/1940 | PROROGA AL 30 GIUGNO 1941 DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO |
| 783 | LEGGE | 1199 | 12/07/1940 | ILLEGITTIME RICHIESTE DI CONTRIBUZIONI E MESSA IN ESAZIONE DI TRIBUTI O CONTRIBUTI LEGALMENTE NON DOVUTI |
| 784 | LEGGE | 1109 | 16/07/1940 | ADEGUAMENTO DELLE NORME LEGISLATIVE SULLA TUTELA DEL LAVORO ALLE ESIGENZE DELLA NAZIONE IN GUERRA |
| 785 | LEGGE | 1334 | 13/08/1940 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1940, N. 588, CONCERNENTE IL REGIME DELLE ESPORTAZIONI |
| 786 | LEGGE | 1289 | 21/08/1940 | CESSIONE AL COMUNE DI MESSINA DELLE AREE, BARACCHE E CASE ECONOMICHE POPOLARI E ULTRA POPOLARI FINORA IN GESTIONE DELLO STATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE STESSO |
| 787 | LEGGE | 1393 | 21/08/1940 | DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI NEGLI ABITATI MINACCIATI DA FRANE |
| 788 | LEGGE | 1382 | 25/08/1940 | PAGAMENTO DI PARTE DI INDENNITA' CAPITALE IN CASO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER I DETERMINATI DA ESIGENZE MILITARI |
| 789 | LEGGE | 1458 | 25/09/1940 | ESTENSIONE AGLI INVALIDI E AGLI ORFANI E CONGIUNTI DEI CADUTI NELL'ATTUALE GUERRA, DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI A FAVORE DEGLI INVALIDI, DEGLI ORFANI E CONGIUNTI DEI CADUTI IN GUERRA |
| 790 | LEGGE | 1477 | 14/10/1940 | PROVVEDIMENTI PER LE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO |
| 791 | LEGGE | 1518 | 21/10/1940 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1940, N.856, CONTENENTE LE NORME PER LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLO STATO IN PERIODO DI GUERRA |
| 792 | LEGGE | 1676 | 26/10/1940 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE |
| 793 | LEGGE | 1606 | 30/10/1940 | CONCESSIONE DI BENEFICI AL PERSONALE INSEGNANTE, ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE DELLE PROVINCIE DELLA VENEZIA GIULIA |
| 794 | LEGGE | 1724 | 30/10/1940 | DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA VENDITA DELLA CAMOMILLA |
| 795 | LEGGE | 1677 | 01/11/1940 | ATTRIBUZIONE AGLI UFFICIALI DELL'ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA DELLA FACOLTA' DI RICEVERE I TESTAMENTI DEI MILITARI E DELLE PERSONE IMPIEGATE PRESSO LE FORZE ARMATE DELLO STATO. |
| 796 | LEGGE | 1767 | 13/11/1940 | ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEI LABORATORI CHIMICI MERCEOLOGICI DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI |
| 797 | LEGGE | 1965 | 05/12/1940 | ESENZIONI FISCALI E TRIBUTARIE ALLA REALE UNIONE NAZIONALE AERONAUTICA |
| 798 | LEGGE | 1913 | 19/12/1940 | MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 196, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1928, N. 2689, RIGUARDANTE L'AMMONTARE DELL'AZIONE NELLE SOCIETA' COOPERATIVE |
| 799 | LEGGE | 1868 | 23/12/1940 | MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 115 E 369 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 |
| 800 | LEGGE | 52 | 23/01/1941 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI INTERESSE LOCALE |
| 801 | LEGGE | 286 | 27/01/1941 | DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CON EFFETTO DIFFERITO DI OLTRE UN ANNO |
| 802 | LEGGE | 148 | 30/01/1941 | SOPPRESSIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA IN ALCUNI TIPI DI REGIE SCUOLE E CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE |
| 803 | LEGGE | 153 | 03/02/1941 | DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AEROMOBILI ATTERRATI, AMMARATI O CADUTI NEL TERRITORIO O NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO STATO |
| 804 | LEGGE | 499 | 03/04/1941 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO I RISCHI DI GUERRA DELLE NAVI DI NAZIONALITA' ITALIANA E DELLE NAVI IN COSTRUZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939. |
| 805 | LEGGE | 266 | 07/04/1941 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI EQUIPAGGI SULLE NAVI CATTURATE DAL NEMICO O PERDUTE O RIFUGIATE NEI PORTI ESTERI E DELL'A.D.I. IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA |
| 806 | LEGGE | 319 | 11/04/1941 | NORME CONCERNENTI IL PERIODO DI PROVA PER GLI UDITORI GIUDIZIARI MILITARI E IL CONFERIMENTO DI POSTI VACANTI NEL RUOLO DELLA MAGISTRATURA MILITARE |
| 807 | LEGGE | 393 | 24/04/1941 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE BIBLIOTECHE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA |
| 808 | LEGGE | 422 | 01/05/1941 | MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 |
| 809 | REGIO DECRETO | 639 | 19/05/1941 | COSTITUZIONE PRESSO IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI AFFARI ALBANESI DI TRE DIREZIONI GENERALI E PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI UN UFFICIO INTENDENZA |
| 810 | LEGGE | 737 | 04/07/1941 | MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLE CESSIONI DI STIPENDIO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 811 | LEGGE | 770 | 04/07/1941 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 812 | LEGGE | 786 | 04/07/1941 | RINVIO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, DELL'AFRICA ITALIANA E DEI POSSEDIMENTI ITALIANI |
| 813 | LEGGE | 685 | 11/07/1941 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO |
| 814 | LEGGE | 733 | 11/07/1941 | MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E PROVVIDENZE PER LA PROVINCIA DI LITTORIA |
| 815 | LEGGE | 735 | 11/07/1941 | AGEVOLAZIONI PER L'ESERCIZIO TEATRALE LIRICO E DRAMMATICO |
| 816 | LEGGE | 867 | 19/07/1941 | MODIFICAZIONI ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA |
| 817 | LEGGE | 1041 | 25/07/1941 | NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE, DELLE QUOTE ANNUALI E DEGLI ALTRI PROVENTI DOVUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE |
| 818 | LEGGE | 1137 | 08/08/1941 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1941, N. 124, CONCERNENTE LA EVOLUZIONE DA 120 E 180 DEL LIMITE DELLE GIORNATE PER LE QUALI VA CORRISPOSTA L'INDENNITA' GIORNALIERA DI DISOCCUPAZIONE. |
| 819 | LEGGE | 1058 | 29/08/1941 | ISTITUZIONE DI SCUOLE, PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI UNIVERSITARI, PER L'INSEGNAMENTO PRATICO DELLE LINGUE STRANIERE MODERNE |
| 820 | REGIO DECRETO | 1173 | 10/10/1941 | INTEGRAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO |
| 821 | LEGGE | 1338 | 29/11/1941 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1941, N. 856, CONCERNENTE IL RIASSETTO DEI SERVIZI DELLA CORTE DEI CONTI |
| 822 | LEGGE | 1540 | 05/12/1941 | MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 27, 106, 297, 369, 373 E 376 DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 28 APRILE 1938, N. 1165 |
| 823 | LEGGE | 1476 | 05/12/1941 | DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO |
| 824 | LEGGE | 1478 | 05/12/1941 | MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 1032, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 84, RECANTE NORME PER DISCIPLINARE LA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE PER IL PERSONALE STATALE DESTITUITO. |
| 825 | LEGGE | 1490 | 05/12/1941 | MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1939, N. 1822, SUGLI AUTOSERVIZI DI LINEA |
| 826 | LEGGE | 1567 | 08/12/1941 | DISCIPLINA DELLE FUNZIONI TUTORIE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE SU ALCUNI ATTI DEI CONSORZI |
| 827 | LEGGE | 1649 | 27/12/1941 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA A) DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE |
| 828 | LEGGE | 24 | 19/01/1942 | ISTITUZIONE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.) |
| 829 | LEGGE | 86 | 19/01/1942 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON REGIE E GLI ESAMI DI STATO DI MATURITA' E DI ABILITAZIONE |
| 830 | LEGGE | 92 | 22/01/1942 | NOTE CARATTERISTICHE E RAPPORTI PERSONALI DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL REGIO ESERCITO |
| 831 | LEGGE | 187 | 22/01/1942 | VARIAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2650, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI |
| 832 | LEGGE | 52 | 26/01/1942 | CONFERIMENTO DEL GRADO DI TENENTE AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA ED AI MAESTRI DI SCHERMA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA |
| 833 | LEGGE | 78 | 26/01/1942 | ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA, AD ECCEZIONE DELL'ART. 13. |
| 834 | LEGGE | 128 | 06/02/1942 | NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AI SERVIZI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI |
| 835 | LEGGE | 96 | 09/02/1942 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONCERNENTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI |
| 836 | LEGGE | 165 | 12/02/1942 | PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO AVICOLO NAZIONALE |
| 837 | LEGGE | 218 | 16/02/1942 | ESTENSIONE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON STATALI DELLE NORME DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE |
| 838 | LEGGE | 133 | 19/02/1942 | MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEI VALORI VENALI STABILITO DALL'ART. 21 DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639 |
| 839 | REGIO DECRETO | 310 | 19/02/1942 | MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1939, N. 2229, CHE APPROVA LE NORME PER LE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO |
| 840 | LEGGE | 427 | 12/03/1942 | DENUNCIA OBBLIGATORIA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI ATTI A CAUSARE LA STERILITA' NELLA DONNA |
| 841 | LEGGE | 294 | 16/03/1942 | AUMENTO DELLA SOPRATASSA SPECIALE ANNUO DI ISCRIZIONE DOVUTA DAGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DELL'ORDINE UNIVERSITARIO, IN DIPENDENZA DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114. |
| 842 | REGIO DECRETO | 481 | 16/03/1942 | DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA |
| 843 | LEGGE | 397 | 19/03/1942 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N.794, CONTENENTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 GENNAIO 1939, N. 380. |
| 844 | LEGGE | 406 | 26/03/1942 | AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI PER IMPIANTI RADIOFONICI CENTRALIZZATI IN QUARTIERI E VILLAGGI POPOLARI |
| 845 | REGIO DECRETO | 239 | 29/03/1942 | NORME INTERPRETATIVE, INTEGRATIVE COMPLEMENTARI DEL R. DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1972, N. 96, RIGUARDANTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI. |
| 846 | LEGGE | 511 | 30/03/1942 | MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1139, RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE |
| 847 | REGIO DECRETO | 442 | 30/03/1942 | NORME CHE DISCIPLINANO LA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI BILANCI E DEI CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO |
| 848 | REGIO DECRETO | 458 | 30/03/1942 | TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEI TERRITORI DI NOVE COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA |
| 849 | LEGGE | 514 | 15/04/1942 | DISPOSIZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA INTEGRALE |
| 850 | LEGGE | 515 | 15/04/1942 | NORME PER LA COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO E PER LA PREPARAZIONE TECNICA DEI DIRIGENTI E DELLE MAESTRANZE AGRICOLE NEI COMPRENSORI DI BONIFICA |
| 851 | LEGGE | 797 | 12/05/1942 | NORME RIGUARDANTI IL REIMPIEGO DELLE INDENNITA' DI PERDITA DELLE NAVI REQUISITE ED IL PAGAMENTO DI ACCONTI SULLE INDENNITA' DI PERDITA E SUI COMPENSI DI REQUISIZIONE DELLE NAVI STESSE |
| 852 | LEGGE | 625 | 15/05/1942 | PROVVEDIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO GELSICOLO |
| 853 | REGIO DECRETO | 941 | 18/05/1942 | SOSTITUZIONE DELLE TABELLE Q ED R ANNESSE AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, CONCERNENTE LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE |
| 854 | LEGGE | 846 | 26/05/1942 | DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ANNUA DA CORRISPONDERSI AI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA SUL GETTITO DEI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE |
| 855 | REGIO DECRETO | 745 | 26/05/1942 | ASSUNZIONE DI PERSONALE FEMMINILE SUBALTERNO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE |
| 856 | LEGGE | 1070 | 08/06/1942 | APPROVAZIONE DELLE NUOVE TABELLE CONTENENTI L'ELENCO DEI CONTRIBUTI ANNUALI DOVUTI ALLO STATO DALLE PROVINCIE, COMUNI, CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI ED ENTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISPETTORI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA. |
| 857 | LEGGE | 840 | 21/06/1942 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA. |
| 858 | LEGGE | 897 | 27/06/1942 | PROROGA DEL R.D.L. 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO |
| 859 | LEGGE | 799 | 03/07/1942 | PROVVEDIMENTI PER I SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA E PER I MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI |
| 860 | REGIO DECRETO | 1101 | 03/07/1942 | ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEI PRESIDI, DEI SEGRETARI E DEI BIDELLI DELLE REGIE SCUOLE MEDIE |
| 861 | REGIO DECRETO | 861 | 24/07/1942 | NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI POSSEDUTI DALLE SOCIETA' COSTITUITE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA PER AZIONI |
| 862 | REGIO DECRETO | 1122 | 24/07/1942 | INTEGRAZIONI AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE |
| 863 | LEGGE | 1128 | 04/08/1942 | DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PASSIVA DELLE SPESE DI RICOVERO DEGLI INFERMI DI MALATTIE VENEREE, RICOVERATI NEGLI ISTITUTI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ART. 303 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE |
| 864 | LEGGE | 1145 | 08/08/1942 | RIORDINAMENTO DEI REGI OSSERVATORI ASTRONOMICI |
| 865 | REGIO DECRETO | 1097 | 17/08/1942 | NORME RIGUARDANTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE E A POSTI DI CAPO D'ISTITUTO, GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI IN PROVA E LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICATI DI PUERICULTURA |
| 866 | REGIO DECRETO | 1091 | 24/08/1942 | SISTEMAZIONE DELLE VEDOVE DI GUERRA NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE DEGLI ORDINI ELEMENTARE, MEDIO, SUPERIORE, FEMMINILE E ARTISTICO |
| 867 | REGIO DECRETO | 1192 | 24/08/1942 | MODIFICAZIONI AL CALENDARIO SCOLASTICO |
| 868 | REGIO DECRETO | 1319 | 05/09/1942 | ISTITUZIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI PER ALCUNI CORSI DI LAUREA |
| 869 | LEGGE | 1251 | 02/10/1942 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1942, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UNA GESTIONE SPECIALE DEGLI ACCANTONAMENTI DEI FONDI PER LE INDENNITA' DOVUTE DAI DATORI DI LAVORO AI PROPRI IMPIEGATI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO |
| 870 | LEGGE | 1328 | 09/10/1942 | RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI LICEI MUSICALI PAREGGIATI, SUCCESSIVAMENTE REGIFICATI, ANTERIORMENTE ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA, E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RUOLO, RESO COME DIRETTORE DI REGIO CONSERVATORIO, NEL CASO DI PERSONALE DIRETTIVO RESTITUITO O IMMESSO NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI |
| 871 | LEGGE | 1407 | 18/10/1942 | COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO CAUZIONI E QUIESCENZA PER I RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI |
| 872 | LEGGE | 1426 | 18/10/1942 | SOSTITUZIONE DELL'UNITA' DI MISURA NELLE UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PER FORZA MOTRICE |
| 873 | LEGGE | 1434 | 18/10/1942 | ISTITUTO DELLA DECADENZA DAL DIRITTO DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA |
| 874 | LEGGE | 1423 | 31/10/1942 | NORME CIRCA IL DEPOSITO DI OGGETTI E DENARO APPARTENENTI AD INFERMI RICOVERATI E DECEDUTI NEGLI OSPEDALI |
| 875 | REGIO DECRETO | 1849 | 31/10/1942 | SOSTITUZIONE DEL VAGLIA POSTALE PER TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE CON OPERAZIONI DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI INTERESSANTI IL SERVIZIO STESSO |
| 876 | LEGGE | 1528 | 07/11/1942 | MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 124 E 167 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 |
| 877 | LEGGE | 1670 | 20/11/1942 | NORME SPECIALI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI OSTETRICA CONDOTTA |
| 878 | REGIO DECRETO | 1501 | 23/11/1942 | MODIFICAZIONI AI RUOLI ORGANICI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA |
| 879 | LEGGE | 1548 | 03/12/1942 | NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONCILIAZIONE E AL BOLLO E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI NEI PROCEDIMENTI CIVILI |
| 880 | LEGGE | 35 | 07/01/1943 | PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO |
| 881 | LEGGE | 102 | 21/01/1943 | PROVVIDENZE A FAVORE DEI CHIAMATI ALLE ARMI NEI CONCORSI PER ESAME PER LA NOMINA A NOTAIO |
| 882 | REGIO DECRETO | 24 | 06/02/1943 | ELEVAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA A MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA |
| 883 | LEGGE | 351 | 08/03/1943 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1942, N. 1146, CONTENENTE NORME PER L'INCREMENTO DELLE RICERCHE DI GIACIMENTI DI LIGNITE |
| 884 | LEGGE | 193 | 25/03/1943 | CONCESSIONE DI PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 1930 E 1933 |
| 885 | REGIO DECRETO | 471 | 19/04/1943 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 14 DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1937, N, 1826, RELATIVO AL CORPO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DELLA GIUSTIZIA MILITARE |
| 886 | LEGGE | 419 | 29/04/1943 | CONCESSIONE DI BENEFICI AI PRATICANTI ED AI PROFESSIONISTI EX COMBATTENTI DELLA GUERRA 1940 - 1945 |
| 887 | REGIO DECRETO | 400 | 06/05/1943 | DETERMINAZIONE DELLA DATA DI FUSIONE DELL' "ENTE MUTUALITA' FASCISTA" ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA DELLE NUOVE PROVINCE |
| 888 | LEGGE | 569 | 31/05/1943 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1942, N. 1665, RECANTE NORME PER L'AMMISSIONE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE. |
| 889 | LEGGE | 570 | 31/05/1943 | COLLOCAMENTO DEI DIRETTORI DIDATTICI NEL GRADO 9, GRUPPO B, SISTEMAZIONE DEI MAESTRI ELEMENTARI INCARICATI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE RURALI E PASSAGGIO ALLA DIRETTA AMMINISTRAZIONE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI DELLE SCUOLE GESTITE DALL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'ITALIA REDENTA E DALL'ENTE "LE SCUOLE PER I CONTADINI DELL'AGRO ROMANO" |
| 890 | REGIO DECRETO | 651 | 07/06/1943 | ORDINAMENTO DELLO STATO NOBILIARE ITALIANO. |
| 891 | LEGGE | 609 | 28/06/1943 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1943, N. 86, CONCERNENTE DIRITTI ERARIALI PER LE CORSE DI CAVALLI ED ALTRE GARE |
| 892 | LEGGE | 666 | 28/06/1943 | IMPOSTE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE PER LA ESECUZIONE DEI PIANI REGOLATORI |
| 893 | REGIO DECRETO | 714 | 04/08/1943 | ESTENSIONE DELLO STATO DI GUERRA A TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO |
| 894 | REGIO DECRETO | 142 | 29/05/1944 | MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE IN QUELLA DI MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
| 895 | D.LGS. LGT. | 772 | 07/09/1945 | MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO NELLA PARTE RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA |
| 896 | D.LGS. LGT. | 601 | 05/05/1946 | NORME PER IL RECUPERO DELLE OPERE D'ARTE SOTTRATTE DALLA GERMANIA DURANTE LA GUERRA. |
| 897 | REGIO D. LGS. | 534 | 27/05/1946 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI INCARICATI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE. |
| 898 | REGIO D. LGS. | 535 | 27/05/1946 | RIASSUNZIONE IN RUOLO DI PROFESSORI UNIVERSITARI GIA' DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI. |
| 899 | LEGGE | 478 | 23/12/1946 | MODIFICAZIONE DELLE FORMULE DI GIURAMENTO |
| 900 | LEGGE | 512 | 16/05/1947 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO EGIZIANO CIRCA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'EGITTO PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI MILITARI SVOLTESI NEL SUO TERRITORIO ED IL DISSEQUESTRO DEI BENI ITALIANI IN EGITTO. |
| 901 | LEGGE | 530 | 09/06/1947 | MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
| 902 | D. LGS. C.P.S. | 1048 | 25/07/1947 | NORME PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE |
| 903 | D. LGS. C.P.S. | 1510 | 26/11/1947 | RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE |
| 904 | D. LGS. C.P.S. | 1501 | 06/12/1947 | NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE |
| 905 | LEGGE | 1379 | 12/12/1947 | NORME PER LA PRIMA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI GORIZIA |
| 906 | LEGGE | 1477 | 30/12/1947 | RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
| 907 | LEGGE | 1629 | 31/12/1947 | NORME PER LA ISTITUZIONE DELL'OPERA DI VALORIZZAZIONE DELLA SILA |
| 908 | DECRETO LEGISLATIVO | 3 | 18/01/1948 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E SULLE SCOMMESSE |
| 909 | DECRETO LEGISLATIVO | 19 | 20/01/1948 | MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 1947, N. 626, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA |
| 910 | DECRETO LEGISLATIVO | 86 | 30/01/1948 | FACOLTA' AGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI PRESTARE CAUZIONE MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA |
| 911 | DECRETO LEGISLATIVO | 99 | 30/01/1948 | MODIFICAZIONI DELL'ART. 208 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12 |
| 912 | DECRETO LEGISLATIVO | 218 | 30/01/1948 | AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE, IN DEROGA A TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DA EVENTI BELLICI |
| 913 | DECRETO LEGISLATIVO | 109 | 31/01/1948 | CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA |
| 914 | LEGGE | 25 | 04/02/1948 | NORME PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO |
| 915 | DECRETO LEGISLATIVO | 61 | 05/02/1948 | TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI PUBBLICI LOCALI |
| 916 | DECRETO LEGISLATIVO | 168 | 14/02/1948 | TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI |
| 917 | DECRETO LEGISLATIVO | 159 | 15/02/1948 | RIDUZIONE DELLA ALIQUOTA DEI PREMI DA VINCOLARE A CAUZIONE PER L'ASSICURAZIONE DEL RAMO GRANDINE E DEL BESTIAME DA MACELLO |
| 918 | DECRETO LEGISLATIVO | 215 | 17/02/1948 | RIPRISTINO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI |
| 919 | DECRETO LEGISLATIVO | 62 | 20/02/1948 | DISPOSIZIONI A FAVORE DEL TEATRO |
| 920 | DECRETO LEGISLATIVO | 264 | 25/02/1948 | RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE |
| 921 | DECRETO LEGISLATIVO | 107 | 26/02/1948 | MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI |
| 922 | DECRETO LEGISLATIVO | 315 | 27/02/1948 | CONCESSIONE DI ALLOGGI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) AI SOTTUFFICIALI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO FORESTALE, ED AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO CONTINUATIVO |
| 923 | DECRETO LEGISLATIVO | 161 | 02/03/1948 | PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSO A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI PROFESSORI UNIVERSITARI |
| 924 | DECRETO LEGISLATIVO | 145 | 04/03/1948 | MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 677, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI |
| 925 | DECRETO LEGISLATIVO | 333 | 05/03/1948 | RESTITUZIONE DELLE RITENUTE CAUZIONALI A COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE |
| 926 | DECRETO LEGISLATIVO | 284 | 06/03/1948 | NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI DIPENDENTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
| 927 | DECRETO LEGISLATIVO | 341 | 06/03/1948 | MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 362 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, PER LA COLLAUDAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI |
| 928 | DECRETO LEGISLATIVO | 451 | 09/03/1948 | INDENNITA' PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO AL CONFINE ALPESTRE, IN ZONE MALARICHE O NEL CONTINGENTE DEL RAMO MARE |
| 929 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 757 | 17/03/1948 | RIPRISTINO DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO NEL PORTO DI MESSINA |
| 930 | DECRETO LEGISLATIVO | 558 | 17/03/1948 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER IL MANTENIMENTO DEI PARCHI NAZIONALI D'ABRUZZO E DELLO STELVIO |
| 931 | DECRETO LEGISLATIVO | 410 | 18/03/1948 | REVOCA DELLA ESTENSIONE DELLE RIDUZIONI FERROVIARIE AL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
| 932 | DECRETO LEGISLATIVO | 249 | 19/03/1948 | MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165, RELATIVO ALLA REVOCA DI BENEFICI IN MATERIA DI PENSIONI E DI ALTRE PROVVIDENZE ACCORDATE AGLI APPARTENENTI ALLA DISCIOLTA MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE E SUE SPECIALITA' E AI CITTADINI AVENTI BENEMERENZE FASCISTE |
| 933 | DECRETO LEGISLATIVO | 735 | 19/03/1948 | AGGIUNTA DI UN COMMA ALL'ART. 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604, MODIFICATO CON L'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183 |
| 934 | DECRETO LEGISLATIVO | 212 | 24/03/1948 | MODIFICAZIONI DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE |
| 935 | DECRETO LEGISLATIVO | 711 | 25/03/1948 | SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA A FAVORE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA, DEGLI INTERNATI CIVILI E DEI MILITARI SCOMPARSI |
| 995 | DECRETO LEGISLATIVO | 397 | 27/03/1948 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SUPPLENTI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E DEI LETTORI DI LINGUE STRANIERE RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO STATALE. |
| 936 | DECRETO LEGISLATIVO | 398 | 01/04/1948 | NORMALIZZAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER VISITA E VERIFICHE DI MOTOSCAFI E DI IMBARCAZIONI A MOTORE E PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI TALI MACCHINE |
| 937 | DECRETO LEGISLATIVO | 371 | 03/04/1948 | NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1946, N. 367, SULL'ISTITUZIONE DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA |
| 938 | DECRETO LEGISLATIVO | 752 | 06/04/1948 | INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DI SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI PROVENIENTI DAI CESSATI LABORATORI SCUOLA |
| 939 | DECRETO LEGISLATIVO | 399 | 09/04/1948 | MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBERGHIERE |
| 940 | DECRETO LEGISLATIVO | 486 | 09/04/1948 | AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E ALLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE |
| 941 | DECRETO LEGISLATIVO | 524 | 09/04/1948 | NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39, ISTITUTIVA DEL RUOLO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA |
| 942 | DECRETO LEGISLATIVO | 1156 | 10/04/1948 | ULTERIORI DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE |
| 943 | DECRETO LEGISLATIVO | 487 | 12/04/1948 | PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE MOBILE DA PARTE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE ESERCENTI TRASPORTI URBANI |
| 944 | DECRETO LEGISLATIVO | 1010 | 12/04/1948 | AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE A SUA CURA E SPESE, AI LAVORI DI CARATTERE URGENTE ED INDEROGABILE DIPENDENTI DA NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE DETERMINATE DA EVENTI CALAMITOSI |
| 945 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 511 | 14/04/1948 | CONCESSIONE DI CONDONO DI PENE A FAVORE DI CITTADINI JUGOSLAVI |
| 946 | DECRETO LEGISLATIVO | 538 | 15/04/1948 | AVVIAMENTO AL LAVORO DEI LAVORATORI DIMESSI DA LUOGHI DI CURA PER GUARIGIONE CLINICA DI AFFEZIONE TUBERCOLARE |
| 947 | DECRETO LEGISLATIVO | 463 | 16/04/1948 | FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO NAZIONALE "LUCE" |
| 948 | DECRETO LEGISLATIVO | 540 | 16/04/1948 | MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 DICEMBRE 1946, N. 424, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA |
| 949 | DECRETO LEGISLATIVO | 551 | 16/04/1948 | ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1943, N. 570, RELATIVA AL CONCORSO SPECIALE PER INCARICATI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE RURALI |
| 950 | DECRETO LEGISLATIVO | 576 | 16/04/1948 | SOPPRESSIONE DEL RUOLO DEI MAESTRI ELEMENTARI DEI CONVITTI NAZIONALI |
| 951 | DECRETO LEGISLATIVO | 525 | 17/04/1948 | RINNOVAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA LO STATO ED IL "CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI" |
| 952 | DECRETO LEGISLATIVO | 736 | 17/04/1948 | RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DEI CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO DANNEGGIATI O DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI |
| 953 | DECRETO LEGISLATIVO | 774 | 17/04/1948 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 24, SULL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI |
| 954 | DECRETO LEGISLATIVO | 1029 | 17/04/1948 | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399, E 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE |
| 955 | DECRETO LEGISLATIVO | 571 | 21/04/1948 | RILASCIO, IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA, BOLLO E SPESA, DI CERTIFICATI E DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI OPZIONE PER LA CITTADINANZA ITALIANA O PER QUELLA JUGOSLAVA, NEI CASI PREVISTI DAL TRATTATO DI PACE |
| 956 | DECRETO LEGISLATIVO | 1372 | 21/04/1948 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI |
| 957 | DECRETO LEGISLATIVO | 578 | 21/04/1948 | AUMENTO DELLE TASSE DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED ESAMI PER IMPIEGHI PRESSO ENTI PUBBLICI LOCALI |
| 958 | DECRETO LEGISLATIVO | 1372 | 21/04/1948 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI |
| 959 | DECRETO LEGISLATIVO | 689 | 24/04/1948 | MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1031, RIGUARDANTE LA CONSERVAZIONE O REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE PREGIUDICATI IN CONSEGUENZA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE |
| 960 | DECRETO LEGISLATIVO | 896 | 24/04/1948 | RICONSEGNA DEI BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI. |
| 961 | DECRETO LEGISLATIVO | 534 | 03/05/1948 | PROVVIDENZE A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA A PASSO RIDOTTO |
| 962 | DECRETO LEGISLATIVO | 668 | 03/05/1948 | MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 AGOSTO 1945, N. 618, RELATIVO ALLA ALIENAZIONE DELLE NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE PER LE QUALI I PROPRIETARI HANNO FATTO ATTO DI ABBANDONO |
| 963 | DECRETO LEGISLATIVO | 799 | 03/05/1948 | NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 964 | DECRETO LEGISLATIVO | 801 | 03/05/1948 | PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO |
| 965 | DECRETO LEGISLATIVO | 821 | 03/05/1948 | ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUI FISSI DI ABBONAMENTO OBBLIGATORIO ALLE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI |
| 966 | DECRETO LEGISLATIVO | 843 | 03/05/1948 | ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DELLA FRANCHIGIA DAI DAZI DOGANALI AI MATERIALI RICUPERATI DAI PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDE PROFONDITA', ANCHE AD ALTRE DITTE DIVERSE DELLA SOCIETA' RICUPERI MARITTIMI |
| 967 | DECRETO LEGISLATIVO | 844 | 03/05/1948 | LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEGLI AVVOCATI DELLO STATO |
| 968 | DECRETO LEGISLATIVO | 937 | 03/05/1948 | RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA |
| 969 | DECRETO LEGISLATIVO | 949 | 03/05/1948 | NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI |
| 970 | DECRETO LEGISLATIVO | 502 | 05/05/1948 | REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE |
| 971 | DECRETO LEGISLATIVO | 527 | 05/05/1948 | TERMINE PER BANDIRE IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE, O FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHE' AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER EVENTI BELLICI |
| 972 | DECRETO LEGISLATIVO | 589 | 05/05/1948 | RIASSESTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE DEI CONTI |
| 973 | DECRETO LEGISLATIVO | 596 | 05/05/1948 | PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI |
| 974 | DECRETO LEGISLATIVO | 1242 | 05/05/1948 | MODIFICAZIONI AI DECRETI LEGISLATIVI 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, CONTENENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA, E 5 MARZO 1948, N. 121, CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DI VARIE REGIONI DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLE ISOLE |
| 975 | DECRETO LEGISLATIVO | 865 | 07/05/1948 | MODIFICAZIONE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSISTENZA POSTSANATORIALE DEGLI INFERMI TUBERCOLOTICI DIMESSI DAGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER GUARIGIONE CLINICA O PER STABILIZZAZIONE |
| 976 | DECRETO LEGISLATIVO | 545 | 07/05/1948 | NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DA PARTE DEI CONGIUNTI DEI TITOLARI CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE O PER CAUSE DIPENDENTI DALLA GUERRA |
| 977 | DECRETO LEGISLATIVO | 546 | 07/05/1948 | REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE |
| 978 | DECRETO LEGISLATIVO | 636 | 07/05/1948 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA |
| 979 | DECRETO LEGISLATIVO | 657 | 07/05/1948 | INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DI RUOLO DI CUI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, DEL PERSONALE EFFETTIVO DI AUTOFILOVIE ESERCITATE DA AZIENDE TRAMVIARIE NELLO STESSO CENTRO URBANO |
| 980 | DECRETO LEGISLATIVO | 702 | 07/05/1948 | ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO PER LA FIERA DEL LEVANTE DI BARI DELLE PROVVIDENZE DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E 5 MARZO 1948, N. 121 |
| 981 | DECRETO LEGISLATIVO | 810 | 07/05/1948 | COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA E DISPENSA DAL SERVIZIO, A DOMANDA O D'AUTORITA', DEGLI UFFICIALI INFERIORI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA |
| 982 | DECRETO LEGISLATIVO | 811 | 07/05/1948 | VARIAZIONI AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
| 983 | DECRETO LEGISLATIVO | 825 | 07/05/1948 | VARIAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO |
| 984 | DECRETO LEGISLATIVO | 865 | 07/05/1948 | MODIFICAZIONE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSISTENZA POSTSANATORIALE DEGLI INFERMI TUBERCOLOTICI DIMESSI DAGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER GUARIGIONE CLINICA O PER STABILIZZAZIONE |
| 985 | DECRETO LEGISLATIVO | 878 | 07/05/1948 | LIQUIDAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA TECNICA E DELLE ARTI |
| 986 | DECRETO LEGISLATIVO | 1033 | 07/05/1948 | DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULLA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIA' DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI. |
| 987 | DECRETO LEGISLATIVO | 1038 | 07/05/1948 | MIGLIORAMENTI DI CARRIERA AL PERSONALE DEGLI EDUCANDATI GOVERNATIVI FEMMINILI |
| 988 | DECRETO LEGISLATIVO | 1042 | 07/05/1948 | AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DEL TESORO NEGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE E SUBCONCESSIONARIE DI FERROVIE, TRANVIE A TRAZIONE MECCANICA E DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE CHE FRUISCONO DI ANTICIPAZIONI RIMBORSABILI CONCESSE DALLO STATO |
| 989 | DECRETO LEGISLATIVO | 1114 | 07/05/1948 | INQUADRAMENTO NEI RUOLI GOVERNATIVI DEL PERSONALE INSEGNANTE GIA' ISCRITTO NEL RUOLO EGEO |
| 990 | DECRETO LEGISLATIVO | 1173 | 07/05/1948 | TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI |
| 991 | DECRETO LEGISLATIVO | 1235 | 07/05/1948 | ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI |
| 992 | DECRETO LEGISLATIVO | 1253 | 07/05/1948 | RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE. |
| 993 | DECRETO LEGISLATIVO | 1347 | 07/05/1948 | REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D'ARTE |
| 994 | DECRETO LEGISLATIVO | 1204 | 08/05/1948 | MODIFICAZIONI AI RUOLI TECNICI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA |
| 996 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1125 | 21/06/1948 | MODIFICAZIONE DELLA DIVISA DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE, DEI COMMISSARI CONSOLARI E DEI COMMISSARI TECNICI PER L'ORIENTE. |
| 997 | LEGGE | 1100 | 13/07/1948 | MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 GENNAIO 1948, N. 109, CONCERNENTE IL CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA |
| 998 | LEGGE | 1094 | 04/08/1948 | PROROGA DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE |
| 999 | LEGGE | 1095 | 06/08/1948 | TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE, CON DECORRENZA DALL'ANNATA AGRARIA 1948 - 49, DI TERRE INCOLTE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE, AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI LUOGOTENENZIALI 19 OTTOBRE 1944, N. 279 E 26 APRILE 1946, N. 597 |
| 1000 | LEGGE | 1140 | 18/08/1948 | CONTRATTO DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO |
| 1001 | LEGGE | 1363 | 10/11/1948 | ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE IMPLICITA DI PUBBLICA UTILITA' ALLE OPERE FERROVIARIE |
| 1002 | LEGGE | 1387 | 03/12/1948 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N. 1199, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA |
| 1003 | LEGGE | 1440 | 21/12/1948 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI ED ISTITUZIONE DI UN SOVRAPREZZO SUI BIGLIETTI D'INGRESSO NEI LOCALI DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
| 1004 | LEGGE | 1443 | 21/12/1948 | NORME D'ORDINAMENTO E TEMPORANEE DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA |
| 1005 | LEGGE | 1456 | 22/12/1948 | DISPOSIZIONI PER LE MODIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE ALLE TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE E DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1006 | LEGGE | 1471 | 30/12/1948 | PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI |
| 1007 | LEGGE | 1 | 07/01/1949 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 1008 | LEGGE | 23 | 12/02/1949 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1948, N. 1419, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI |
| 1009 | LEGGE | 48 | 14/02/1949 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 LUGLIO 1940, N. 952, CONTENENTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX - GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI |
| 1010 | LEGGE | 33 | 15/02/1949 | MODIFICAZIONI ALLE LEGGI CONCERNENTI LE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE |
| 1011 | LEGGE | 27 | 18/02/1949 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1948, N. 1427, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE E CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI PRODOTTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE |
| 1012 | LEGGE | 86 | 26/02/1949 | NORME TRANSITORIE PER LA RETRODATAZIONE DELLE NOMINE A STRAORDINARIO NELLE UNIVERSITA' NEI CONFRONTI DI PROFESSORI LA CUI ASSUNZIONE IN RUOLO FU RITARDATA PERCHE' CELIBI |
| 1013 | LEGGE | 43 | 28/02/1949 | PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L''OCCUPAZIONE OPERAIA, AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI |
| 1014 | LEGGE | 76 | 01/03/1949 | ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA, IN SEDE AMMINISTRATIVA, IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO |
| 1015 | LEGGE | 74 | 03/03/1949 | SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N.949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI |
| 1016 | LEGGE | 106 | 09/03/1949 | CONTRIBUTI NELLE SPESE DI SORVEGLIANZA GOVERNATIVA PER I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO SOGGETTI A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE |
| 1017 | LEGGE | 88 | 15/03/1949 | DETERMINAZIONE DEL NUOVO PERIMETRO DELLA ZONA INDUSTRIALE CINEMATOGRAFICA DI CINECITTA' |
| 1018 | LEGGE | 162 | 29/03/1949 | AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO |
| 1019 | LEGGE | 94 | 01/04/1949 | TRASFERIMENTO A CAPITALE DEI SALDI ATTIVI DELLE RIVALUTAZIONI PER CONGUAGLIO MONETARIO OPERATO A MENTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 49 |
| 1020 | LEGGE | 165 | 23/04/1949 | UTILIZZAZIONE DEI FONDI E.R.P. MEDIANTE INCREMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIARI STATALI A FAVORE DI ATTIVITA' INTERESSANTI LO SVILUPPO AGRICOLO E DISPOSIZIONI NORMATIVE PER GLI INTERVENTI STESSI |
| 1021 | LEGGE | 160 | 29/04/1949 | PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI |
| 1022 | LEGGE | 217 | 07/05/1949 | CONFERIMENTO DEL GRADO DI CAPITANO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA |
| 1023 | LEGGE | 206 | 12/05/1949 | MODIFICAZIONI ALLE LEGGI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI |
| 1024 | LEGGE | 321 | 03/06/1949 | PROROGA DEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE 18 AGOSTO 1948, N. 1140, IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO |
| 1025 | LEGGE | 422 | 04/06/1949 | COSTITUZIONE DI UN COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE PRESSO IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE |
| 1026 | LEGGE | 605 | 08/06/1949 | COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE INCARICATA DI DIRIGERE IL LAVORO DI REVISIONE TOPONOMASTICA DELLA CARTA D'ITALIA |
| 1027 | LEGGE | 353 | 25/06/1949 | PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE, NONCHI DELLE CONCESSIONI DI TERRE INCOLTE O MAL COLTIVATE |
| 1028 | LEGGE | 329 | 27/06/1949 | AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE AD ACQUISTARE O A COSTRUIRE CASE A TIPO POPOLARE PER DARE ALLOGGI IN AFFITTO AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI |
| 1029 | LEGGE | 477 | 30/06/1949 | CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' AVENTI SEDE IN TERRITORI SUI QUALI LO STATO ITALIANO HA CESSATO DI ESERCITARE LA SUA SOVRANITA' |
| 1030 | LEGGE | 417 | 01/07/1949 | AUMENTO DELL'AMMENDA STABILITA DALL'ART. 219 DEL TESTO UNICO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI |
| 1031 | LEGGE | 439 | 08/07/1949 | ISTITUZIONE NEI RUOLI ORGANICI DELLE FERROVIE DELLO STATO DELLA CATEGORIA DEGLI INTERPRETI |
| 1032 | LEGGE | 995 | 24/07/1949 | ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELLE TASSE PREVISTE DAL TESTO UNICO DEI PROVVEDIMENTI SULL'EMIGRAZIONE |
| 1033 | LEGGE | 448 | 26/07/1949 | COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO E DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI FILM ESTERI PARLATI IN LINGUA ITALIANA |
| 1034 | LEGGE | 473 | 29/07/1949 | NORME AGGIUNTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA |
| 1035 | LEGGE | 585 | 29/07/1949 | ABROGAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1925, N. 1574, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1926, N. 562, RELATIVO AI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI POSTALI E TELEGRAFICI |
| 1036 | LEGGE | 476 | 03/08/1949 | PROROGA PER L'ANNATA AGRARIA 1948 - 49 DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI |
| 1037 | LEGGE | 522 | 03/08/1949 | CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO STATALE AL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA |
| 1038 | LEGGE | 700 | 20/08/1949 | MODIFICAZIONI ALLE PENALITA' PER LE CONTRAVVENZIONI ED IL CONTRABBANDO SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE E LE TASSE DI LICENZA PER LA FABBRICAZIONE E VENDITA DEGLI STESSI |
| 1039 | LEGGE | 681 | 23/08/1949 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI |
| 1040 | LEGGE | 840 | 20/10/1949 | MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO |
| 1041 | LEGGE | 789 | 29/10/1949 | NORME INTERPRETATIVE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI |
| 1042 | LEGGE | 826 | 29/10/1949 | AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALLE CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1939, N. 1822, SULLA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI LINEA |
| 1043 | LEGGE | 806 | 04/11/1949 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 1949, N. 644, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE NORME PER OPERARE IL RAGGUAGLIO IN LIRE ITALIANE DELLE DIVISE ESTERE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI AD VALOREM, DELLA TASSA DI BOLLO, DELLA IMPOSTA DI ASSICURAZIONE E DELLA RELATIVA IMPOSTA GENERALE SULLA ENTRATA |
| 1044 | LEGGE | 866 | 10/11/1949 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO", CON SEDE IN TORINO |
| 1045 | LEGGE | 858 | 21/11/1949 | ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MAGGIO 1946, N. 356, CIRCA L'IMPIEGO DELLA SACCARINA E DELLA DULCINA NELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, GELATI, CONSERVE, CONCENTRATI DI FRUTTA E BIBITE ANALCOOLICHE E DELLA DULCINA PER USI FARMACEUTICI |
| 1046 | LEGGE | 870 | 06/12/1949 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1949, N. 707, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E AGGIORNAMENTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI |
| 1047 | LEGGE | 1137 | 15/12/1949 | AUMENTO DEI LIMITI FISSATI DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 29 APRILE 1940, N. 496, PER LE CAUZIONI DEGLI AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI |
| 1048 | LEGGE | 1051 | 19/12/1949 | PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETA' E DI CONSORZI |
| 1049 | LEGGE | 940 | 24/12/1949 | REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE NATURALI ED ARTIFICIALI |
| 1050 | LEGGE | 941 | 24/12/1949 | IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA RELATIVA AL GRANO, GRANOTURCO, RISO, ORZO, SEGALA ED OLI VEGETALI |
| 1051 | LEGGE | 968 | 24/12/1949 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 589, CONCERNENTE RIASSETTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE DEI CONTI. |
| 1052 | LEGGE | 993 | 24/12/1949 | DELEGAZIONE AL GOVERNO DI EMANARE UNA NUOVA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI |
| 1053 | LEGGE | 955 | 29/12/1949 | NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 1054 | LEGGE | 958 | 29/12/1949 | DISPOSIZIONI PER LA CINEMATOGRAFIA |
| 1055 | LEGGE | 959 | 29/12/1949 | PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DEL TEATRO |
| 1056 | LEGGE | 23 | 05/01/1950 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 7 MAGGIO 1948, N.1033, CONCERNENTE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME PER LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIA' DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI. |
| 1057 | LEGGE | 89 | 10/01/1950 | AUMENTO DA L. 50 A L. 500 DELLA TASSA PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI DEI CORSI DI PREPARAZIONE AGLI UFFICI E AI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE POPOLARI |
| 1058 | LEGGE | 22 | 11/01/1950 | RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, E RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399 E 17 APRILE 1948, N. 1029, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE |
| 1059 | LEGGE | 72 | 15/02/1950 | AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE CIVILE DEI COMANDANTI DI PORTO |
| 1060 | LEGGE | 54 | 20/02/1950 | AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI |
| 1061 | LEGGE | 101 | 20/02/1950 | VARIAZIONI DEL COMPENSO DOVUTO ALLE AZIENDE ESERCENTI FERROVIE SECONDARIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE, PER IL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI |
| 1062 | LEGGE | 93 | 23/02/1950 | PROROGA E RIPRISTINO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE DI COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO |
| 1063 | LEGGE | 103 | 06/03/1950 | PROROGA AL 30 GIUGNO 1950 DEL TERMINE FISSATO CON L'ART. 34 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, RIGUARDANTE LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI |
| 1064 | LEGGE | 181 | 06/03/1950 | MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 937, CONCERNENTE IL RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA E PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEL DIRITTO DI LICENZA PER TALUNI COMBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI |
| 1065 | LEGGE | 109 | 13/03/1950 | COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ITALIANA PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA DI CITTADINI ITALIANI SCOMPARSI DAI TERRITORI ATTUALMENTE NON SOGGETTI ALLA SOVRANITA' DELL'ITALIA IN FORZA DEL TRATTATO DI PACE |
| 1066 | LEGGE | 144 | 22/03/1950 | RATIFICA, SENZA MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 1242 E RATIFICA CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, CONCERNENTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA |
| 1067 | LEGGE | 189 | 23/03/1950 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 1948, N. 264, CONCERNENTE IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE |
| 1068 | LEGGE | 228 | 25/03/1950 | MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1937, N. 2180, RELATIVO A PROVVEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', DELLE ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALBERGHI E PER L'AMPLIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI |
| 1069 | LEGGE | 328 | 02/04/1950 | MODIFICAZIONI ALL'ATTUALE DISCIPLINA DELLE MOSTRE D'ARTE |
| 1070 | LEGGE | 224 | 04/04/1950 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1253, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE. |
| 1071 | LEGGE | 199 | 18/04/1950 | NORME MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI TERRENI INCOLTI AI CONTADINI |
| 1072 | LEGGE | 261 | 09/05/1950 | AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE |
| 1073 | LEGGE | 308 | 12/05/1950 | DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI SAPONI E DEI DETERSIVI |
| 1074 | LEGGE | 333 | 19/05/1950 | APPLICABILITA' ALLE PROVINCIE DELL'ABRUZZO E AL MOLISE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONTENUTE NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA |
| 1075 | LEGGE | 367 | 19/05/1950 | MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI |
| 1076 | LEGGE | 253 | 23/05/1950 | DISPOSIZIONI PER LE LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI |
| 1077 | LEGGE | 310 | 25/05/1950 | RETTIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 28 APRILE 1938, N. 546, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL "REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI FRUMENTO" |
| 1078 | LEGGE | 373 | 25/05/1950 | MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE E DEI PROGETTI DI BONIFICA |
| 1079 | LEGGE | 392 | 03/06/1950 | RETTIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE |
| 1080 | LEGGE | 376 | 15/06/1950 | ISTITUZIONE NEGLI ORGANICI DEGLI OSPEDALI DI 1 E 2 CATEGORIA DI UN POSTO DI MASSAGGIATORE, DA CONFERIRE AGLI ABILITATI DALLA SCUOLA NAZIONALE DI MASSAGGIO DI FIRENZE, CON PRECEDENZA AI CIECHI |
| 1081 | LEGGE | 399 | 22/06/1950 | CONCESSIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI UNA ANTICIPAZIONE DI LIRE 1.500.000.000 |
| 1082 | LEGGE | 471 | 22/06/1950 | AUTORIZZAZIONE A RIVERSARE IL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE UN MILIARDO PREVISTO DALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, PER L'ESERCIZIO 1951 - 52 IN AUMENTO DI QUELLO DI LIRE DUE MILIARDI DEL 1950 - 51 |
| 1083 | LEGGE | 452 | 05/07/1950 | APPLICAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 1950 DELLA MAGGIORAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA ALIQUOTA D'IMPOSTA CAMERALE PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892 |
| 1084 | LEGGE | 484 | 08/07/1950 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE |
| 1085 | LEGGE | 674 | 15/07/1950 | ABROGAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1938, N. 1887, CHE ISTITUI' LA SPECIALITA' "AGENTI INTERPRETI DI LINGUE ESTERE" NELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA |
| 1086 | LEGGE | 505 | 15/07/1950 | PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, COMPARTECIPAZIONE E AFFITTO DI FONDI RUSTICI |
| 1087 | LEGGE | 592 | 15/07/1950 | ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI ALCUNI CONTRATTI DI ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI COMUNI |
| 1088 | LEGGE | 525 | 25/07/1950 | DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA COLONIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DELLA SILA E DEI TERRITORI JONICI CONTERMINI |
| 1089 | LEGGE | 689 | 28/07/1950 | NORME E MAGGIORAZIONI DI SPESE CIRCA LA ESECUZIONE PER CONTO DI TERZI DI LAVORI ATTINENTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI E POSTALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
| 1090 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 733 | 30/07/1950 | FACILITAZIONI PER IL PAGAMENTO DI RENDITA SU TITOLI NOMINATIVI DI DEBITO PUBBLICO |
| 1091 | LEGGE | 575 | 30/07/1950 | PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FINANZE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE |
| 1092 | LEGGE | 630 | 30/07/1950 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 811, CONCERNENTE VARIAZIONE AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
| 1093 | LEGGE | 647 | 10/08/1950 | ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
| 1094 | LEGGE | 793 | 21/08/1950 | MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 192, ISTITUTIVO DI UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA |
| 1095 | LEGGE | 860 | 26/08/1950 | TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI |
| 1096 | LEGGE | 835 | 06/10/1950 | RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI E DEL LAZIO, E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DA COMPRENDERSI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE |
| 1097 | LEGGE | 842 | 10/10/1950 | DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI |
| 1098 | LEGGE | 907 | 10/10/1950 | AUMENTO DA 250 MILIONI DI LIRE A 10 MILIARDI DI LIRE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELL'ERARIO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL FONDO PENSIONI, DI CUI ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1936, N. 844 |
| 1099 | LEGGE | 920 | 18/10/1950 | PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETA' E DI CONSORZI |
| 1100 | LEGGE | 943 | 21/10/1950 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE |
| 1101 | LEGGE | 990 | 21/10/1950 | NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 1948, NUMERO 249 , E DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1949, N. 20, CIRCA PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE ABBIANO FATTO PARTE DI FORMAZIONI ANTIFRANCHISTE. |
| 1102 | LEGGE | 1073 | 21/10/1950 | AUMENTO ED ESTENSIONE DELLA INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA AGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA |
| 1103 | LEGGE | 910 | 27/10/1950 | CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER FAVORIRE L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ED IL REIMPIANTO E LA RIATTIVAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI GIA' OPERANTI NELLA VENEZIA GIULIA E IN DALMAZIA |
| 1104 | LEGGE | 1068 | 04/11/1950 | NORME RELATIVE AL TERRITORIO DI PRODUZIONE ED ALLE CARATTERISTICHE DEL VINO TIPICO DENOMINATO "MOSCATO DI PANTELLERIA" |
| 1105 | LEGGE | 978 | 09/11/1950 | MODIFICAZIONE ALL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI DEGLI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER L'ESERCITO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1928, N. 3458, ED ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 NOVEMBRE 1947, N. 1579 |
| 1106 | LEGGE | 992 | 09/11/1950 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE FUNERARIE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA |
| 1107 | LEGGE | 927 | 16/11/1950 | MODIFICAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 1948, N. 23, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE OPZIONI DEGLI ALTO ATESINI |
| 1108 | LEGGE | 1030 | 21/11/1950 | AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE |
| 1109 | LEGGE | 1031 | 30/11/1950 | COMPLETAMENTO DELLA PRIMA LINEA METROPOLITANA DI ROMA |
| 1110 | LEGGE | 986 | 12/12/1950 | DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI MADRI, GESTANTI E PUERPERE |
| 1111 | LEGGE | 987 | 12/12/1950 | PROROGA AL 31 DICEMBRE 1951 DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 26, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 26 AGOSTO 1950, N. 860, CONCERNENTE LA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI |
| 1112 | LEGGE | 1106 | 14/12/1950 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 600 MILIONI PER NUOVO APPORTO STATALE ALLA "CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA" |
| 1113 | LEGGE | 1151 | 14/12/1950 | AGGIUNTE E MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER QUANTO HA RIFERIMENTO ALL'ACETO |
| 1114 | LEGGE | 1020 | 28/12/1950 | PROROGA DI DURATA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA |
| 1115 | LEGGE | 5 | 04/01/1951 | SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO COMBUSTIBILI LIQUIDI |
| 1116 | LEGGE | 56 | 11/01/1951 | NORME PER L'IDONEITA' ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE ESATTORIALE |
| 1117 | LEGGE | 19 | 17/01/1951 | CONCESSIONE A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE PRO VITTIME POLITICHE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 50 MILIONI |
| 1118 | LEGGE | 22 | 29/01/1951 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 2 MARZO 1948, N. 161, CONCERNENTE PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI PROFESSORI UNIVERSITARI. |
| 1119 | LEGGE | 114 | 03/02/1951 | ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI AGRARI DI GENOVA E PERUGIA |
| 1120 | LEGGE | 126 | 06/02/1951 | ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, AGLI ENTI LOCALI CHE PROVVEDONO ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA IL CONTROLLO STATALE |
| 1121 | LEGGE | 161 | 06/02/1951 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 82 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI (LIMITE DELLE RICHIESTE DI CARTE VALORI DA PARTE DEGLI UFFICI POSTALI SUCCURSALI) |
| 1122 | LEGGE | 143 | 07/02/1951 | NORME PER LA DETERMINAZIONE DELL'AGGIO PER GLI ANNI 1951 - 52 E PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI ESATTORIALI MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA |
| 1123 | LEGGE | 144 | 14/02/1951 | MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 LUGLIO 1945, N. 475, CONCERNENTE IL DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO |
| 1124 | LEGGE | 94 | 22/02/1951 | NORME A FAVORE DELL'ENTE EDILIZIO PER I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA |
Allegato 1
| 1125 | LEGGE | 189 | 03/03/1951 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 825, CONCERNENTI VARIAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO |
| 1126 | LEGGE | 105 | 09/03/1951 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI |
| 1127 | LEGGE | 293 | 15/03/1951 | RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI ADDETTI A FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE, ESONERATI PER MOTIVI POLITICI |
| 1128 | LEGGE | 205 | 22/03/1951 | REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI |
| 1129 | LEGGE | 337 | 22/03/1951 | CONDONO DI SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE LEGGI SUL MATRIMONIO DEI MILITARI |
| 1130 | LEGGE | 210 | 29/03/1951 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
| 1131 | LEGGE | 226 | 02/04/1951 | MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI DI SOLO CINEMATOGRAFO E SPETTACOLI MISTI CON AVANSPETTACOLO |
| 1132 | LEGGE | 252 | 02/04/1951 | PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE |
| 1133 | LEGGE | 291 | 02/04/1951 | PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO |
| 1134 | LEGGE | 299 | 02/04/1951 | MISURA DELLE INDENNITA' AI MEDICI CIVILI CHE ASSISTONO ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA. |
| 1135 | LEGGE | 316 | 28/04/1951 | ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO, CON SEDE IN NAPOLI, DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI |
| 1136 | LEGGE | 341 | 05/05/1951 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 1946, N. 569, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER I SEGRETARI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO |
| 1137 | LEGGE | 367 | 11/05/1951 | DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI |
| 1138 | LEGGE | 328 | 18/05/1951 | ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI |
| 1139 | LEGGE | 333 | 18/05/1951 | NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE L'ESPROPRIAZIONE, LA BONIFICA, LA TRASFORMAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI |
| 1140 | LEGGE | 388 | 21/05/1951 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA LIRE 750.000 A LIRE 20.000.000 |
| 1141 | LEGGE | 391 | 21/05/1951 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 198 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, A FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEGLI AUTORI E SCRITTORI E DEI MUSICISTI |
| 1142 | LEGGE | 394 | 23/05/1951 | CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE LAVORATRICI MADRI |
| 1143 | LEGGE | 357 | 23/05/1951 | PROROGA DEGLI SFRATTI NEI COMUNI CHE PRESENTANO ECCEZIONALE PENURIA DI ABITAZIONI |
| 1144 | LEGGE | 394 | 23/05/1951 | CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE LAVORATRICI MADRI |
| 1145 | LEGGE | 358 | 29/05/1951 | DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA |
| 1146 | LEGGE | 444 | 29/05/1951 | PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA |
| 1147 | LEGGE | 539 | 29/05/1951 | AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1912, N. 612, RECANTE NORME PER IL TRANSITO ED IL SOGGIORNO DELLE NAVI MERCANTILI LUNGO LE COSTE DELLO STATO |
| 1148 | LEGGE | 541 | 10/07/1951 | ISTITUZIONE DELL'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO PER LA PRODUZIONE DELL'ANNATA AGRARIA 1950 - 1951 |
| 1149 | LEGGE | 594 | 10/07/1951 | RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MAGGIO 1947, N. 491, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA |
| 1150 | LEGGE | 961 | 30/07/1951 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1948, N. 1372, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI |
| 1151 | LEGGE | 628 | 08/08/1951 | DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE NORME PER L'ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI |
| 1152 | LEGGE | 940 | 30/08/1951 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE |
| 1153 | LEGGE | 950 | 30/08/1951 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1951, N. 490, RECANTE NORME PER IL FINANZIAMENTO DI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI MATERIE PRIME PER COSTITUZIONE DI RISERVE DI PROPRIETA' DELLO STATO |
| 1154 | LEGGE | 1141 | 01/10/1951 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E ALLA LEGGE 15 GIUGNO 1950, N. 569, CONCERNENTI RICOSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI |
| 1155 | LEGGE | 1130 | 09/10/1951 | MODIFICAZIONE ALLE NORME IN VIGORE PER L'ISCRIZIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE |
| 1156 | LEGGE | 1186 | 19/10/1951 | AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI |
| 1157 | LEGGE | 1152 | 19/10/1951 | RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 GENNAIO 1947, N. 1, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI |
| 1158 | LEGGE | 1173 | 19/10/1951 | AMMISSIONE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE |
| 1159 | LEGGE | 1183 | 20/10/1951 | PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1950, N. 842, CONCERNENTE LA DURATA DEI BREVETTI |
| 1160 | LEGGE | 1188 | 04/11/1951 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI |
| 1161 | LEGGE | 1504 | 04/11/1951 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 12 LUGLIO 1950, N. 591, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLE CAUZIONI COMMERCIALI |
| 1162 | LEGGE | 1297 | 20/11/1951 | AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI - AGEVOLAZIONI FISCALI |
| 1163 | LEGGE | 1354 | 20/11/1951 | MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RATIFICATO CON LA LEGGE 22 MARZO 1950, N. 144, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA |
| 1164 | LEGGE | 1512 | 20/11/1951 | AUMENTO DEL LIMITE DI SOMMA PREVISTO PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO PER LA RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE PERCETTE E DI DIRITTI SU PRODOTTI CHE SI ESPORTANO |
| 1165 | LEGGE | 1324 | 24/11/1951 | MODIFICAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, SUL RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE |
| 1166 | LEGGE | 1611 | 27/11/1951 | MODIFICAZIONE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1948, NUMERO 1482, CONTENENTE "NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E 5 MARZO 1948, N. 121, NONCHE' DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947, N. 1419, PER QUANTO RIGUARDA LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE" |
| 1167 | LEGGE | 1630 | 07/12/1951 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 26 APRILE 1934, N. 653, RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEL PERIODO DI LAVORO NOTTURNO VIETATO ALLE DONNE E AGLI ADOLESCENTI |
| 1168 | LEGGE | 1572 | 07/12/1951 | AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, A FAVORE DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE DI TRIESTE |
| 1169 | LEGGE | 1551 | 18/12/1951 | AUMENTO DEI CONTRIBUTI STATALI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI STUDENTI; AMPLIAMENTO DELLE ESENZIONI TRIBUTARIE PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI; ADEGUAMENTO DELLE TASSE E SOPRATASSE UNIVERSITARIE. |
| 1170 | LEGGE | 1569 | 18/12/1951 | INTEGRAZIONE DEL REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1933, N. 786, E DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1934, N. 1352, CIRCA IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEI COMUNI AUTONOMI |
| 1171 | LEGGE | 1585 | 24/12/1951 | RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 1948, N. 341, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, PER LA COLLAUDAZIONE DI LAVORI PUBBLICI |
| 1172 | LEGGE | 1669 | 24/12/1951 | SOSTITUZIONE DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 22, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI |
| 1173 | LEGGE | 10 | 02/01/1952 | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
| 1174 | LEGGE | 19 | 02/01/1952 | PROVVIDENZE PER LA FABBRICERIA DI SANTA MARIA DEL FIORE |
| 1175 | LEGGE | 32 | 08/01/1952 | CLASSIFICAZIONE, AI FINI DELLA BONIFICA, DEI TERRITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 |
| 1176 | LEGGE | 53 | 08/01/1952 | DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE ALLE INDUSTRIE PRIVATE |
| 1177 | LEGGE | 3 | 10/01/1952 | PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951 |
| 1178 | LEGGE | 16 | 10/01/1952 | RIPRISTINO DEL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PESCHERECCI |
| 1179 | LEGGE | 33 | 11/01/1952 | MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI |
| 1180 | LEGGE | 37 | 23/01/1952 | PROROGA AL 30 SETTEMBRE 1956 DELLA RITENUTA DELL'UNO PER CENTO SULLE VINCITE AL LOTTO A FAVORE DELL'ENTE FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI E STRAORDINARI AL PERSONALE DEL LOTTO |
| 1181 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 180 | 26/01/1952 | APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALLA RADIO AUDIZIONI ITALIA SOCIETA' PER AZIONI DEL SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONI E TELEVISIONE CIRCOLARE E DEL SERVIZIO DI TELEDIFFUSIONE SU FILO |
| 1182 | LEGGE | 49 | 09/02/1952 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE |
| 1183 | LEGGE | 60 | 09/02/1952 | REVISIONE DELL'ORGANICO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEI LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO |
| 1184 | LEGGE | 69 | 11/02/1952 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 1947, N. 439, CONCERNENTE NORME PER IL CONFERIMENTO DEL GRANO, DELL'ORZO, DELLA SEGALE, DEL GRANOTURCO E DEL RISONE AI "GRANAI DEL POPOLO" |
| 1185 | LEGGE | 70 | 11/02/1952 | NORME PER L'ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO DELLA LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DA CORRISPONDERSI IN TITOLI DI STATO PER I TERRENI ESPROPRIATI |
| 1186 | LEGGE | 71 | 11/02/1952 | ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO |
| 1187 | LEGGE | 74 | 11/02/1952 | NORME SULLA RIVALUTAZIONE PER CONGUAGLIO MONETARIO |
| 1188 | LEGGE | 58 | 16/02/1952 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1951, N. 1356, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI E DI VINCOLO ALBERGHIERO |
| 1189 | LEGGE | 136 | 26/02/1952 | AUTORIZZAZIONE, PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1951 - 52 AL 1955 - 56, DELLA SPESA DI LIRE 120 MILIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI |
| 1190 | LEGGE | 113 | 01/03/1952 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1174, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165 |
| 1191 | LEGGE | 110 | 04/03/1952 | MODIFICAZIONI AD ALCUNE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 1192 | LEGGE | 196 | 14/03/1952 | MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 178, 269, E 270 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645 |
| 1193 | LEGGE | 213 | 14/03/1952 | AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O MEDIANTE FIDEIUSSIONE BANCARIA |
| 1194 | LEGGE | 184 | 19/03/1952 | PIANO ORIENTATIVO AI FINI DI UNA SISTEMATICA REGOLAZIONE DELLE ACQUE E RELAZIONE ANNUA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
| 1195 | LEGGE | 202 | 19/03/1952 | AGEVOLAZIONI FISCALI AGLI OLI PESANTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA (DIESEL - OLIO) |
| 1196 | LEGGE | 175 | 22/03/1952 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 545, CONCERNENTE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DA PARTE DEI CONGIUNTI DEI TITOLARI CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE O PER CAUSE DIPENDENTI DALLA GUERRA |
| 1197 | LEGGE | 397 | 22/03/1952 | DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO |
| 1198 | LEGGE | 347 | 27/03/1952 | RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 1947, N. 177, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI |
| 1199 | LEGGE | 200 | 28/03/1952 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 6 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE IN NAPOLI DI CASE ULTRAPOPOLARI |
| 1200 | LEGGE | 339 | 02/04/1952 | NORME INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, 21 OTTOBRE 1950, N. 841 E 18 MAGGIO 1951, N. 333 |
| 1201 | LEGGE | 234 | 05/04/1952 | PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL VINCOLO ALBERGHIERO |
| 1202 | LEGGE | 341 | 05/04/1952 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 799, CONCERNENTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 1203 | LEGGE | 357 | 09/04/1952 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1208, RELATIVA ALLA "COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO AUTORIZZATI AD OPERARE NELLE REGIONI E NEI TERRITORI INDICATI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 23 APRILE 1949, N. 165" |
| 1204 | LEGGE | 403 | 14/04/1952 | AUMENTO DELLE TASSE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE E DEI GABINETTI RADIO |
| 1205 | LEGGE | 415 | 23/04/1952 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392, E TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 7, SECONDO COMMA, DELLA STESSA LEGGE. PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI AGLI UDITORI, CONTINUA AD APPLICARSI, FINO AL 31 DICEMBRE 1953, L'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 113, PROROGATO CON LA LEGGE 5 MARZO 1951, N. 190. IL TERMINE DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 1 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO E' ELEVATO A SEI MESI. |
| 1206 | LEGGE | 472 | 23/04/1952 | RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE, LA DISOCCUPAZIONE, L'EMIGRAZIONE E LA PREVIDENZA |
| 1207 | LEGGE | 527 | 23/04/1952 | DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, FINANZIATE CON LA LEGGE 28 MARZO 1951, N. 266 |
| 1208 | LEGGE | 456 | 15/05/1952 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1952, N. 117, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI |
| 1209 | LEGGE | 572 | 17/05/1952 | PASSAGGIO DEI SERVIZI STATISTICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI |
| 1210 | LEGGE | 619 | 17/05/1952 | RISANAMENTO DEI RIONI DEI "SASSI" NELL'ABITATO DEL COMUNE DI MATERA |
| 1211 | LEGGE | 624 | 23/05/1952 | NUOVA ASSEGNAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 GENNAIO 1952, N. 9, CONCERNENTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE DISASTRATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E DELL'AUTUNNO 1951 IN CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA, LIGURIA, PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA, TOSCANA, PUGLIA E CAMPANIA |
| 1212 | LEGGE | 630 | 23/05/1952 | STANZIAMENTO DI 750 MILIONI DI LIRE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARTISTICO |
| 1213 | LEGGE | 635 | 27/05/1952 | AUMENTO DELLA TASSA D'INGRESSO, ATTUALMENTE IN VIGORE, PER L'ACCESSO DEI VISITATORI AI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO |
| 1214 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1984 | 04/06/1952 | ISTITUZIONE DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA, PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO, NELLE CITTA' DI VENEZIA E DI BRINDISI |
| 1215 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1985 | 04/06/1952 | SOPPRESSIONE DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO DI VENTIMIGLIA |
| 1216 | LEGGE | 678 | 06/06/1952 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 LUGLIO 1939, N. 1450, SULLA COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA |
| 1217 | LEGGE | 693 | 13/06/1952 | PROROGA AL 31 DICEMBRE 1953 DEI CONTRATTI DI APPALTO ESATTORIALI, CONFERMA IN CARICA DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER IL DECENNIO 1954 - 1963 E MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI |
| 1218 | LEGGE | 810 | 13/06/1952 | ABROGAZIONE DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 1946, N. 37, E MODIFICAZIONI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1951, N. 164 |
| 1219 | LEGGE | 724 | 20/06/1952 | NORME INTEGRATIVE CIRCA L'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
| 1220 | LEGGE | 677 | 28/06/1952 | NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 481, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO ED ALBERGHIERO |
| 1221 | LEGGE | 1050 | 29/06/1952 | PROVVEDIMENTI PER LA GALLERIA NAZIONALE DI BRERA IN MILANO |
| 1222 | LEGGE | 813 | 30/06/1952 | RIPRISTINO DELLE NORME PENALI CONTENUTE NEI R.D.L. 2 GENNAIO 1936, N. 85, R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 279 E R.D.L. 8 NOVEMBRE 1936, N. 1955 E NEL D.LGS.LGT. 17 SETTEMBRE 1944, N. 213, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA E DELLE AL TRE FIBRE VEGETALI |
| 1223 | LEGGE | 864 | 01/07/1952 | PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165 |
| 1224 | LEGGE | 703 | 02/07/1952 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE |
| 1225 | LEGGE | 964 | 11/07/1952 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA L. 750.000 A L. 20.000.000 |
| 1226 | LEGGE | 965 | 11/07/1952 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALLO STATO AL COMITATO ITALIANO DELLA F. A. O. |
| 1227 | LEGGE | 1641 | 11/07/1952 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI 17 LUGLIO 1942, N. 907 |
| 1228 | LEGGE | 1006 | 20/07/1952 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 GENNAIO 1947, N. 2 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DELL'ENTE SICILIANO DI ELETTRICITA' |
| 1229 | LEGGE | 1008 | 20/07/1952 | NORME A FAVORE DEGLI ALTO - ATESINI RIOPTANTI PER LA CITTADINANZA ITALIANA |
| 1230 | LEGGE | 998 | 25/07/1952 | PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER GLI ENTI DI RIFORMA CHE OPERANO FUORI DEL TERRITORIO DELLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE (CASSA DEL MEZZOGIORNO) |
| 1231 | LEGGE | 1229 | 25/07/1952 | AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE |
| 1232 | LEGGE | 1090 | 31/07/1952 | PROVVIDENZE NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI STATALI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO |
| 1233 | LEGGE | 1131 | 31/07/1952 | CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SULLE SOMME DOVUTE DALLA JUGOSLAVIA PER LA PERDITA DI BENI, DIRITTI ED INTERESSI ITALIANI NEI TERRITORI PASSATI ALLA JUGOSLAVIA, O ESISTENTI NEL SUO ANTICO TERRITORIO |
| 1234 | LEGGE | 1206 | 16/08/1952 | INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, RECANTE NORME PER LA ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI |
| 1235 | LEGGE | 1348 | 20/10/1952 | DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO |
| 1236 | LEGGE | 1901 | 31/10/1952 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEI DECRETI LEGISLATIVI 13 SETTEMBRE 1946, N.90, E 8 SETTEMBRE 1947, N.1045, CONCERNENTI LA ISTITUZIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI CONSUMO E LA CONCESSIONE DI RELATIVI FINANZIAMENTI |
| 1237 | LEGGE | 1902 | 03/11/1952 | MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI |
| 1238 | LEGGE | 1973 | 03/11/1952 | MODIFICAZIONE TEMPORANEA ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1942, N. 128, IN MATERIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AI SERVIZI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI |
| 1239 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 4471 | 12/11/1952 | REGOLAMENTO DELL'ESAME DI CONCORSO PER LE PROMOZIONI DAL GRADO 7 AL 6 DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA |
| 1240 | LEGGE | 1904 | 15/11/1952 | MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 860 DEL 26 AGOSTO 1950, SULLA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI |
| 1241 | LEGGE | 2379 | 15/11/1952 | CONFERIMENTO DI POSTI DI IMPIEGO CIVILE AI SOTTOUFFICIALI, ALLE GUARDIE SCELTE ED ALLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA |
| 1242 | LEGGE | 1995 | 29/11/1952 | ULTERIORE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA |
| 1243 | LEGGE | 1846 | 07/12/1952 | PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DELLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE, PREVISTA DALL'ART.2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1949, N. 993 |
| 1244 | LEGGE | 2467 | 11/12/1952 | FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E 13 GENNAIO 1915 |
| 1245 | LEGGE | 2520 | 11/12/1952 | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI |
| 1246 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 4433 | 11/12/1952 | NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, CHE MODIFICA LA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E TABACCHI |
| 1247 | LEGGE | 2380 | 11/12/1952 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1947, N. 820, CONCERNENTE NORME PER UN CONCORSO NAZIONALE PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE O FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHE' AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER EVENTI BELLICI |
| 1248 | LEGGE | 2467 | 11/12/1952 | FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E 13 GENNAIO 1915 |
| 1249 | LEGGE | 2521 | 11/12/1952 | AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A COSTRUIRE EDIFICI PER ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE DA CONCEDERE IN USO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
| 1250 | LEGGE | 2529 | 11/12/1952 | AUTORIZZAZIONE ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A PROVVEDERE ALL'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE AVENTI PARTICOLARE IMPORTANZA, E A CONCORRERE ALLA SPESA PER GLI IMPIANTI DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NEI CAPOLUOGHI DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE |
| 1251 | LEGGE | 3096 | 11/12/1952 | ELEVAZIONE DELLA MISURA DEL PREMIO PREVISTO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1935, N. 861 |
| 1252 | LEGGE | 2989 | 18/12/1952 | RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE |
| 1253 | LEGGE | 3088 | 18/12/1952 | AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO |
| 1254 | LEGGE | 3089 | 18/12/1952 | INCLUSIONE DELLA LAUREA IN SCIENZE COLONIALI FRA I TITOLI DI STUDIO AMMESSI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO COMMISSARIATO. |
| 1255 | LEGGE | 3136 | 18/12/1952 | RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE |
| 1256 | LEGGE | 2390 | 19/12/1952 | RIORGANIZZAZIONE GIURIDICA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO |
| 1257 | LEGGE | 2377 | 20/12/1952 | NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI RIFORMA FONDIARIA |
| 1258 | LEGGE | 3137 | 22/12/1952 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1947, N. 883, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI SERVIZI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA |
| 1259 | LEGGE | 3595 | 22/12/1952 | MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 221, SULL'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI ORDINARIE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE STATALE DEL DAZIO DI CONSUMO DI ROMA, NAPOLI, PALERMO E VENEZIA, TRASFERITO AI COMUNI E NON ISCRITTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA FRA GLI ENTI LOCALI |
| 1260 | LEGGE | 2524 | 27/12/1952 | RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1946, N. 94, CONCERNENTE CONCESSIONE AI PARTIGIANI COMBATTENTI DI PROMOZIONE ED AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA E DI TRASFERIMENTI PER MERITO DI GUERRA NELLA CATEGORIA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO, E DEI SOTTUFFICIALI IN CARRIERA CONTINUATIVA |
| 1261 | LEGGE | 3596 | 27/12/1952 | DELEGA AL GOVERNO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME SULLE IMPOSTE SUL BOLLO E SULLA PUBBLICITA' |
| 1262 | LEGGE | 4436 | 28/12/1952 | NORME INTEGRATIVE E DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 1947, N. 940, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 531, CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DEI SUSSIDI PER LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DAI TERREMOTI FRA IL 1908 E IL 1936 |
| 1263 | LEGGE | 30 | 05/01/1953 | RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TESORO, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE |
| 1264 | LEGGE | 32 | 05/01/1953 | RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEI TRASPORTI, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE |
| 1265 | LEGGE | 33 | 05/01/1953 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 LUGLIO 1946, N. 39, CONCERNENTE DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE |
| 1266 | LEGGE | 34 | 05/01/1953 | ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE |
| 1267 | LEGGE | 48 | 31/01/1953 | RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE |
| 1268 | LEGGE | 68 | 31/01/1953 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI |
| 1269 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 232 | 10/02/1953 | NUOVI PUNZONI PER LA BOLLATURA DI PESI E MISURE DI PICCOLE DIMENSIONI, AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE E PARTICOLARE DELICATEZZA |
| 1270 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 251 | 10/02/1953 | NORME PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER TITOLI PER LA NOMINA AD UFFICIALE DI COMPLEMENTO DELLA MARINA MILITARE |
| 1271 | LEGGE | 59 | 10/02/1953 | DISPOSIZIONI PER L'ESTENSIONE AGLI ENTE STRANIERI DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLA LIBERALITA' A SCOPO DI BENEFICENZA, ISTRUZIONE OD EDUCAZIONE |
| 1272 | LEGGE | 69 | 10/02/1953 | RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TESORO EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE |
| 1273 | LEGGE | 79 | 10/02/1953 | RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 1947, N. 134, CONCERNENTE ISTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO AD INTEGRARE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE TELEFONICO STATALE |
| 1274 | LEGGE | 83 | 15/02/1953 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 1948, N. 433, CONCERNENTE ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI |
| 1275 | LEGGE | 89 | 24/02/1953 | MODIFICA DELL'ART. 4, N. 2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 384, SULL'ORDINAMENTO DELLA CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI |
| 1276 | LEGGE | 90 | 24/02/1953 | NORME PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE IN DENARO |
| 1277 | LEGGE | 95 | 24/02/1953 | MODIFICAZIONI ALLE QUOTE DI SURROGAZIONE E DI APPOGGIO STABILITE DALLA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 689 |
| 1278 | LEGGE | 108 | 24/02/1953 | ESTENSIONE AL PERSONALE ECCLESIASTICO DEI RUOLI AUSILIARIO E DI RISERVA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PREVISTO PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DAL REGIO DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 886. |
| 1279 | LEGGE | 143 | 24/02/1953 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1173, CONCERNENTE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI |
| 1280 | LEGGE | 86 | 28/02/1953 | PROVVIDENZE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO |
| 1281 | LEGGE | 149 | 28/02/1953 | DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO |
| 1282 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 363 | 11/03/1953 | EREZIONE IN ENTE MORALE DELL'ENTE DI ASSISTENZA DEGLI ORFANI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO |
| 1283 | LEGGE | 150 | 11/03/1953 | DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI STATALI D'INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE ALLE PROVINCIE, AI COMUNI E AD ALTRI ENTI LOCALI E PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 1284 | LEGGE | 180 | 11/03/1953 | DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO |
| 1285 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 112 | 20/03/1953 | TESTO UNICO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE |
| 1286 | LEGGE | 168 | 21/03/1953 | NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 367, RECANTE DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI |
| 1287 | LEGGE | 190 | 21/03/1953 | RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE |
| 1288 | LEGGE | 224 | 21/03/1953 | PAGAMENTI DELL'INDENNITA' PER I TERRENI ESPROPRIATI E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, E 21 OTTOBRE 1950, N. 841 |
| 1289 | LEGGE | 230 | 21/03/1953 | TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER CONSEGUIRE LA RICOSTRUZIONE A CARICO DELLO STATO DEI BENI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI, DEGLI EDIFICI DI CULTO E DI QUELLI DESTINATI AD USO DI BENEFICENZA ED ASSISTENZA, DANNEGGIATI O DISTRUTTI DAGLI EVENTI BELLICI |
| 1290 | LEGGE | 290 | 21/03/1953 | RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1947, N. 568, CONCERNENTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1291 | LEGGE | 211 | 25/03/1953 | NORME PER L'ASSORBIMENTO DELL'ENTE SARDO DI COLONIZZAZIONE (GIA' ENTE FERRARESE DI COLONIZZAZIONE) DA PARTE DELL'ENTE PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA ED AGRARIA IN SARDEGNA |
| 1292 | LEGGE | 245 | 27/03/1953 | MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296 |
| 1293 | LEGGE | 261 | 04/04/1953 | MODIFICAZIONI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, RELATIVAMENTE AL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI DI CREDITO DEI MUTUI E DEGLI APPALTI |
| 1294 | LEGGE | 285 | 04/04/1953 | ESENZIONE FISCALE PER LA PROIEZIONE NELLE SCUOLE E LA IMPORTAZIONE DI FILMS DIDATTICI |
| 1295 | LEGGE | 213 | 09/04/1953 | MIGLIORAMENTO DEL SUSSIDIO POST - SANATORIALE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DAI CONSORZI ANTITUBERCOLARI |
| 1296 | LEGGE | 296 | 09/04/1953 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1947, N. 1006, CONCERNENTE MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO PER I RAPPORTI CON L'U.N.R.R.A. |
| 1297 | LEGGE | 297 | 09/04/1953 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI NAPOLI |
| 1298 | LEGGE | 310 | 09/04/1953 | CONCESSIONI DI UNA INDENNITA' DI PROFILASSI ANTITUBERCOLARE A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AD ISTITUZIONI ANTITUBERCOLARI DIPENDENTI DALLO STATO O DA ENTI PUBBLICI |
| 1299 | LEGGE | 318 | 09/04/1953 | AUTOVEICOLI APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO |
| 1300 | LEGGE | 308 | 11/04/1953 | AUMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1301 | LEGGE | 309 | 11/04/1953 | MODIFICAZIONI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI |
| 1302 | LEGGE | 312 | 11/04/1953 | LIBERA INCLUSIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI NEGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE |
| 1303 | LEGGE | 340 | 13/04/1953 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1939, N. 2006, SUGLI ARCHIVI DI STATO |
| 1304 | LEGGE | 320 | 16/04/1953 | REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA |
| 1305 | LEGGE | 321 | 16/04/1953 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1951, N. 82, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL CENTRO NAZIONALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE |
| 1306 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 492 | 25/06/1953 | NUOVE NORME SUL' IMPOSTA DI BOLLO |
| 1307 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 693 | 09/07/1953 | AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DEL COMANDO IN CAPO FORZE ALLEATE SETTORE SUD EUROPA, CON SEDE IN NAPOLI, E DEI COMANDI NATO DA ESSO DIPENDENTI STABILITI IN ITALIA |
| 1308 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 495 | 11/07/1953 | NORME COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI |
| 1309 | LEGGE | 588 | 21/08/1953 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 451, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI SCRUTINI E SUGLI ESAMI NELLE SCUOLE SECONDARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 1952 - 53 |
| 1310 | LEGGE | 589 | 21/08/1953 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 452, CHE ISTITUISCE L'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO |
| 1311 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 988 | 21/10/1953 | SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE DI ZONA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO IN LUCCA |
| 1312 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1067 | 27/10/1953 | ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA |
| 1313 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1068 | 27/10/1953 | ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE |
| 1314 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 842 | 17/11/1953 | RIORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297, DEGLI ENTI SVOLGENTI LA LORO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA CANAPICOLTURA |
| 1315 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 859 | 18/11/1953 | SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1316 | LEGGE | 900 | 01/12/1953 | PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 MAGGIO 1947, N. 399, RATIFICATO CON LEGGE 11 GENNAIO 1950, N. 22 |
| 1317 | LEGGE | 901 | 01/12/1953 | AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE LIMITE DI IMPEGNO DI L. 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI |
| 1318 | LEGGE | 952 | 16/12/1953 | MODIFICAZIONI ALL'ART. 14 DEL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1943, N. 452, RELATIVO AI PASSAGGI DI MERCI PER IL TRAMITE DI AUSILIARI DI COMMERCIO |
| 1319 | LEGGE | 935 | 17/12/1953 | NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 28 GIUGNO 01952, N. 677, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA |
| 1320 | LEGGE | 937 | 17/12/1953 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 255 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA |
| 1321 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1084 | 27/12/1953 | NUOVE TABELLE DEI COMUNI NON CAPOLUOGHI DI MANDAMENTO NEI QUALI I VETTORI DI EMIGRANTI SONO AUTORIZZATI AD ISTITUIRE UN LORO RAPPRESENTANTE |
| 1322 | LEGGE | 938 | 27/12/1953 | PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI IN CALABRIA |
| 1323 | LEGGE | 949 | 27/12/1953 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1953, N. 843, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI E GRASSI ANIMALI LIQUIDI |
| 1324 | LEGGE | 5 | 14/02/1954 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1953, N. 916, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI |
| 1325 | LEGGE | 32 | 02/03/1954 | MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 GIUGNO 1945, N.915, RECANTE NORME PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DESTITUITO DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1326 | LEGGE | 79 | 20/03/1954 | ESTENSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE CASE AI MAESTRI (I.N.C.A.M.) DEI BENEFICI CONCESSI DAL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N.1165 |
| 1327 | LEGGE | 73 | 23/03/1954 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI LIRE 100 MILIONI QUALE CONCORSO DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA MOLE ANTONELLIANA |
| 1328 | LEGGE | 117 | 31/03/1954 | DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI |
| 1329 | LEGGE | 100 | 07/04/1954 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO AUTORIZZATO CON LEGGE 21 MAGGIO 1951, N. 391, DA DESTINARSI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI "GIUSEPPE VERDI" |
| 1330 | LEGGE | 104 | 08/04/1954 | ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 4 MARZO 1952, N. 137, PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE IN TERRITORIO OCCUPATO A SEGUITO DI EVENTI BELLICI |
| 1331 | LEGGE | 84 | 10/04/1954 | APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUITO CON LA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 1954 |
| 1332 | LEGGE | 129 | 10/04/1954 | SOSTITUZIONE DELLA TABELLA C ANNESSA AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, RECANTE IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MARCHI DI IMPRESA |
| 1333 | LEGGE | 189 | 10/04/1954 | DISCIPLINA E FINALITA' DEI DUE FONDI DI RISERVA ESISTENTI PRESSO L'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI E L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI |
| 1334 | LEGGE | 108 | 16/04/1954 | AUMENTO DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI LIRE 3 MILIARDI |
| 1335 | LEGGE | 112 | 16/04/1954 | PROROGA DI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI EDILIZIA |
| 1336 | LEGGE | 169 | 22/04/1954 | AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1500 MILIONI PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER L'ESERCIZIO 1953 - 54 |
| 1337 | LEGGE | 148 | 26/04/1954 | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 938, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI IN CALABRIA |
| 1338 | LEGGE | 190 | 26/04/1954 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MARZO 1951, N. 105, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI |
| 1339 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 195 | 07/05/1954 | NORME PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE DA COSTRUIRSI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297 |
| 1340 | LEGGE | 211 | 07/05/1954 | MODIFICAZIONE DEL TERMINE DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE NAVI AMMESSE ALLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949 |
| 1341 | LEGGE | 232 | 15/05/1954 | DISPOSIZIONI A FAVORE DEI SANITARI PERSEGUITATI DAL FASCISMO |
| 1342 | LEGGE | 262 | 15/05/1954 | AUMENTO DELLE PENALITA' PREVISTE PER INFRAZIONI ALLE NORME SULLA RISICOLTURA |
| 1343 | LEGGE | 263 | 15/05/1954 | NORME A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI ED ELEMOSINIERI DELLA SICILIA PER LA LIBERA DISPOSIZIONE DELLE RENDITE GIA' VINCOLATE CON IL DECRETO DITTATORIALE 9 GIUGNO 1860, N. 24 |
| 1344 | LEGGE | 272 | 15/05/1954 | CONCESSIONE DI ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA ALLA SOCIETA' TRAMVIE E FERROVIE ELETTRICHE DI ROMA (S.T.E.F.E.R.) |
| 1345 | LEGGE | 336 | 15/05/1954 | AUMENTO DEL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO CON LA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 737, CONCERNENTE COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA |
| 1346 | LEGGE | 303 | 19/05/1954 | MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI |
| 1347 | LEGGE | 325 | 29/05/1954 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO PER LE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO |
| 1348 | LEGGE | 380 | 05/06/1954 | APPORTO DI NUOVI FONDI DELLO STATO ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA |
| 1349 | LEGGE | 382 | 05/06/1954 | ULTERIORE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA |
| 1350 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 847 | 10/06/1954 | APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE MODALITA' DELLE PROVE DI ESAMI DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALI DELL'ARMA AERONAUTICA |
| 1351 | LEGGE | 343 | 18/06/1954 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 1 E 8 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 150, PER LA DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI STATALI DI INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE ALLE PROVINCIE, AI COMUNI E AD ALTRI ENTI LOCALI E PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 1352 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 575 | 22/06/1954 | AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEGLI STRUMENTI AUTOMATICI DESTINATI A PESARE MATERIE TRASPORTATE DA UN NASTRO IN MOTO CONTINUO |
| 1353 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 342 | 24/06/1954 | NUOVE NORME SULLA IMPOSTA DI PUBBLICITA' |
| 1354 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 368 | 24/06/1954 | NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI NEI CONCORSI PER LE CARRIERE STATALI |
| 1355 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 728 | 26/06/1954 | ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEL COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE |
| 1356 | LEGGE | 549 | 30/06/1954 | RIFORMA DEI DEPOSITI CAVALLI STALLONI |
| 1357 | LEGGE | 439 | 13/07/1954 | DISPOSIZIONI SUI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE |
| 1358 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 747 | 13/07/1954 | DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE |
| 1359 | LEGGE | 551 | 13/07/1954 | PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE RELATIVE AI TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRI A NORMA DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N.230 E 21 OTTOBRE 1950, N.841, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI |
| 1360 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 845 | 15/07/1954 | AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO AD ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA SUI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI (A.R.A.R.) |
| 1361 | LEGGE | 543 | 15/07/1954 | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N.647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
| 1362 | LEGGE | 648 | 17/07/1954 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1934, N. 305, SULLA DISCIPLINA DEI TITOLI DEI METALLI PREZIOSI |
| 1363 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 908 | 31/07/1954 | PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO A SCELTA DEI TENENTI DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO SPECIALISTI, DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO ASSISTENTI TECNICI, E DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE, NONCHI I PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO AD ANZIANITA' ED A SCELTA DEI CAPITANI DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO ASSISTENTI TECNICI, E DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE |
| 1364 | LEGGE | 608 | 31/07/1954 | ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SULLE RENDITE DEGLI ENTI DI MANOMORTA |
| 1365 | LEGGE | 723 | 31/07/1954 | NORME CONCERNENTI L'ORDINAMENTO DI ALCUNE CATEGORIE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
| 1366 | LEGGE | 861 | 31/07/1954 | ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' IL 25 MAGGIO 1951 |
| 1367 | LEGGE | 718 | 06/08/1954 | MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1182, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER IL COLLEGAMENTO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA |
| 1368 | LEGGE | 816 | 06/08/1954 | ESONERO DEI PROPRIETARI, IL CUI REDDITO DOMINICALE COMPLESSIVO NON SUPERI LE 1500 LIRE DELLA STIMA CATASTALE 1937 - 1939, DAL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA LETTERA B) DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1947, N. 1629 |
| 1369 | LEGGE | 705 | 09/08/1954 | AUTORIZZAZIONE DI LIMITI D'IMPEGNO PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI, PER GLI ESERCIZI DAL 1954 - 55 AL 1958 - 59 |
| 1370 | LEGGE | 642 | 09/08/1954 | ESTENSIONE DI PROVVIDENZA A FAVORE DEGLI ALTO - ATESINI CHE RIACQUISTANO LA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555 |
| 1371 | LEGGE | 636 | 09/08/1954 | PROVVIDENZE A FAVORE DELLE REGIONI COLPITE DA ALLUVIONI DAL 1 GENNAIO 1951 AL 15 LUGLIO 1954 |
| 1372 | LEGGE | 638 | 09/08/1954 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1953, N. 68, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI CON RIFERIMENTO AL PIANO ORIENTATIVO DI CUI ALLA LEGGE 19 MARZO 1952, N. 184 |
| 1373 | LEGGE | 639 | 09/08/1954 | MODIFICAZIONE ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA NEL TERRITORIO DEL FUCINO |
| 1374 | LEGGE | 642 | 09/08/1954 | ESTENSIONE DI PROVVIDENZA A FAVORE DEGLI ALTO - ATESINI CHE RIACQUISTANO LA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555 |
| 1375 | LEGGE | 649 | 09/08/1954 | MODIFICAZIONI ALLE LEGGI 3 AGOSTO 1949, N. 589, E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184 |
| 1376 | LEGGE | 653 | 09/08/1954 | ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI ANESTESIA NEGLI OSPEDALI |
| 1377 | LEGGE | 657 | 09/08/1954 | PROVVEDIMENTI RELATIVI A LAVORATORI TUBERCOLOTICI E LORO FAMILIARI, ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO E DISCIPLINA DELLA INDENNITA' POST - SANATORIALE A FAVORE DEI COLONI E MEZZADRI |
| 1378 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 676 | 14/08/1954 | APPROVAZIONE DELLE TABELLE PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO COMPENSATIVO SULLE IMPORTAZIONI |
| 1379 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1234 | 30/08/1954 | NORME PER IL CONCORSO DI MERITO DISTINTO PER LA PROMOZIONE ANTICIPATA DEI PROFESSORI DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE AL GRADO FINALE DELLA CARRIERA |
| 1380 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1137 | 16/10/1954 | MODIFICAZIONE ALL'ART. 58 DEL REGIO DECRETO 28 GIUGNO 1933, N. 704, RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE PENSIONI AI PENSIONATI RICOVERATI IN STABILIMENTI DI CURA |
| 1381 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1183 | 16/10/1954 | MODIFICAZIONI ALLA VOCE N. 29 DELLA TABELLA III DELLE ATTIVITA' NELLE QUALI E' AMMESSO IL RIPOSO SETTIMANALE PER TURNO, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 22 GIUGNO 1935 |
| 1382 | LEGGE | 989 | 16/10/1954 | PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI SEMENTI SELEZIONATE |
| 1383 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1090 | 20/10/1954 | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA CHE ABBIA OPTATO PER LA CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO A CONTRATTO TIPO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1954, N. 431 |
| 1384 | LEGGE | 1044 | 20/10/1954 | MODIFICAZIONE AL SISTEMA DI ACCERTAMENTO DEGLI IMPONIBILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE |
| 1385 | LEGGE | 1048 | 29/10/1954 | PROROGA DEL TERMINE PER LA CESSAZIONE DEL CORSO LEGALE E LA PRESCRIZIONE DEI BIGLIETTI DI STATO DA L. 1 A L. 100 E LA SOSTITUZIONE DI ESSI CON LE NUOVE MONETE METALLICHE |
| 1386 | LEGGE | 1075 | 29/10/1954 | NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE SALARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO |
| 1387 | LEGGE | 1082 | 29/10/1954 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE |
| 1388 | LEGGE | 1087 | 10/11/1954 | ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE IRRIGUE E DI COLONIZZAZIONE |
| 1389 | LEGGE | 1142 | 10/11/1954 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO |
| 1390 | LEGGE | 1107 | 22/11/1954 | ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI |
| 1391 | LEGGE | 1108 | 22/11/1954 | ABROGAZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 11 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTE LA PIANTA ORGANICA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA |
| 1392 | LEGGE | 1121 | 22/11/1954 | NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 FEBBRAIO 1948, N. 48, PER LA SISTEMAZIONE DEI PROFESSORI ORDINARI UNIVERSITARI PROSCIOLTI NEL GIUDIZIO DI EPURAZIONE. |
| 1393 | LEGGE | 1129 | 22/11/1954 | NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' PER DANNI ALLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ITALIANA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA |
| 1394 | LEGGE | 1169 | 27/11/1954 | ISCRIZIONE DEL CANALE MAROZZO TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE |
| 1395 | LEGGE | 1440 | 27/11/1954 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 31 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE |
| 1396 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1255 | 30/11/1954 | ISTITUZIONE DEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DI PRIMA CATEGORIA A CONTRATTO TIPO ED A CONTRATTO SPECIALE A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTO PR IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SANITARI DEI TERRITORI GIA' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA |
| 1397 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1451 | 30/11/1954 | ESODO VOLONTARIO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ANCHE SANITARIO DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIA' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA |
| 1398 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1452 | 30/11/1954 | ESODO VOLONTARIO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE GIA' IN SERVIZIO CON RAPPORTO STABILE D'IMPIEGO PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LIBIA, L'UFFICIO ERITREO DELL'ECONOMIA, IL COMITATO DELL'ECONOMIA DELLA SOMALIA E GLI UFFICI COLONIALI DELL'ECONOMIA |
| 1399 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1466 | 30/11/1954 | APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 29 APRILE 1953, N. 430, RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA E DELL'ART. 2 DELLA L. 9 LUGLIO 1954, N. 431, RECANTE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA L. 29 APRILE 1953, N. 430, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA |
| 1400 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1496 | 30/11/1954 | NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA E L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEI RUOLI ORGANICI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA ALLE DIPENDENZE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, COMPRESE QUELLE CON ORDINAMENTO AUTONOMO |
| 1401 | LEGGE | 1164 | 10/12/1954 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE |
| 1402 | LEGGE | 1165 | 10/12/1954 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1954, N. 1067, CONCERNENTE MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DELLA BIRRA |
| 1403 | LEGGE | 1167 | 10/12/1954 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1954, N. 1071, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE DI PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE |
| 1404 | LEGGE | 1219 | 20/12/1954 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1954, N. 1080, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI VEGETALI LIQUIDI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE AI 12 C, OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI CONCRETI |
| 1405 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1217 | 22/12/1954 | TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI |
| 1406 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1510 | 22/12/1954 | MODIFICAZIONI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO E L'ESERCIZIO DEI MAGAZZINI GENERALI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 16 GENNAIO 1927, N. 126 |
| 1407 | LEGGE | 4 | 05/01/1955 | NORME INTERPRETATIVE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 476, E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1950, N. 505 |
| 1408 | LEGGE | 5 | 05/01/1955 | MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 14 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 125, SULLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI |
| 1409 | LEGGE | 6 | 05/01/1955 | DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEI PIANI GENERALI E DEI PROGETTI ESECUTIVI DELLE OPERE DI BONIFICA |
| 1410 | LEGGE | 21 | 13/01/1955 | MODIFICAZIONE DEL SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI |
| 1411 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 330 | 22/01/1955 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, N. 1759, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE |
| 1412 | LEGGE | 22 | 27/01/1955 | PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI EDILIZIA |
| 1413 | LEGGE | 27 | 02/02/1955 | AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO |
| 1414 | LEGGE | 80 | 02/02/1955 | RIAPERTURA DEL TERMINE DI DECADENZA DI CUI ALL'ART. 5, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1949, N. 269, RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE |
| 1415 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 59 | 12/02/1955 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO PRESIDENZIALE 12 NOVEMBRE 1952, N. 4471, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELL'ESAME DI CONCORSO PER LE PROMOZIONI AL GRADO 6 DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA |
| 1416 | LEGGE | 37 | 12/02/1955 | INTEGRAZIONE DELLE NORME DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE 1950, N. 1030 E 27 GIUGNO 1952, N. 861, RECANTI AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE |
| 1417 | LEGGE | 38 | 12/02/1955 | FINANZIAMENTI INDUSTRIALI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE |
| 1418 | LEGGE | 43 | 12/02/1955 | AGGIUNTE E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 938, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI IN CALABRIA |
| 1419 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 450 | 27/02/1955 | INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI TALASSOGRAFICI |
| 1420 | LEGGE | 83 | 27/02/1955 | COMPENSO PER LE NOTIFICHE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI |
| 1421 | LEGGE | 97 | 10/03/1955 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI |
| 1422 | LEGGE | 102 | 10/03/1955 | FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI UN PRIMO TRONCO (MILANO - PO) DELLA LINEA NAVIGABILE DI SECONDA CLASSE MILANO - VENEZIA |
| 1423 | LEGGE | 110 | 10/03/1955 | NUOVE ALIQUOTE DI IMPOSTA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI |
| 1424 | LEGGE | 112 | 19/03/1955 | DISPOSIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI IN SERVIZIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE; ASSEGNAZIONE DI DUE MILIARDI AL COMMISSARIO GENERALE DEL TERRITORIO ANZIDETTO PER PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA; AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI 700 MILIONI PER L'UNIVERSITA' DI TRIESTE E CONVERSIONE DI ALCUNI MUTUI CONCESSI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO. |
| 1425 | LEGGE | 188 | 19/03/1955 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAI TERREMOTI DEL 15 MAGGIO 1951 IN VAL PADANA, DELL'8 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 1951 NEGLI ABRUZZI E NELLE MARCHE E DEL 4 LUGLIO 1952 IN PROVINCIA DI FORLI' |
| 1426 | LEGGE | 190 | 31/03/1955 | RACCOLTA DI FONDI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI |
| 1427 | LEGGE | 209 | 31/03/1955 | CONTRIBUTO ANNUO DI 16.180.000 A FAVORE DEL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO - MEDICO" (C.I.R.M.) |
| 1428 | LEGGE | 265 | 31/03/1955 | PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO |
| 1429 | LEGGE | 279 | 09/04/1955 | PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER LE ZONE ALLUVIONATE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO |
| 1430 | LEGGE | 368 | 01/05/1955 | NORME IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI |
| 1431 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 448 | 03/05/1955 | SISTEMAZIONE DI TALUNE SITUAZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO |
| 1432 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 449 | 03/05/1955 | DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE) |
| 1433 | LEGGE | 406 | 03/05/1955 | ESTENSIONE AI COMUNI DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA E FUMANE DI VALPOLICELLA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 21 AGOSTO 1950, N. 793 |
| 1434 | LEGGE | 427 | 03/05/1955 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 50 MILIONI A FAVORE DELLA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORNIMENTI PER LA PESCA (F.A.R.P.) |
| 1435 | LEGGE | 509 | 10/05/1955 | AUMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLA PROVINCIA DI TORINO A FAVORE DELL'ENTE "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO" |
| 1436 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 502 | 06/06/1955 | ALLIBRAMENTO IMPOSTE DI BOLLO DOVUTE SU CAMBIALI ED ALTRI EFFETTI DI COMMERCIO MEDIANTE APPLICAZIONI DI "VISTO PER BOLLO" |
| 1437 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 854 | 10/06/1955 | DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA |
| 1438 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 987 | 10/06/1955 | DECENTRAMENTO DI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE |
| 1439 | LEGGE | 481 | 12/06/1955 | NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER IL COMMERCIO DELL'ORO E DELLE MONETE D'ORO E D'ARGENTO |
| 1440 | LEGGE | 532 | 19/06/1955 | MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 15, LETTERA D), E 19, LETTERA B), DEL D.LGS. 17 APRILE 1948, N. 547, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, CON LA L. 2 GENNAIO 1952, N. 41, RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO DELL'A.N.A.S. E CONFERIMENTO DEI POSTI DI ECONOMO - CASSIERE E VICE ECONOMO - CASSIERE DELL'A.N.A.S. STESSA |
| 1441 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 619 | 28/06/1955 | DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
| 1442 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 630 | 28/06/1955 | DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL COMMISSARIATO PER IL TURISMO |
| 1443 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 771 | 28/06/1955 | DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE |
| 1444 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 766 | 30/06/1955 | DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
| 1445 | LEGGE | 550 | 01/07/1955 | DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO SINO AL 70 ANNO DI ETA' DEI PRIMARI OSPITALIERI ALLONTANATI DAL SERVIZIO PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI |
| 1446 | LEGGE | 553 | 01/07/1955 | DISPOSIZIONI PER L'ANNULLAMENTO DEI CREDITI DELLO STATO DI MODICO VALORE |
| 1447 | LEGGE | 556 | 01/07/1955 | MODIFICA DELLA LEGGE 21 AGOSTO 1940, N. 1289 |
| 1448 | LEGGE | 688 | 04/08/1955 | PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE |
| 1449 | LEGGE | 698 | 04/08/1955 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1953, N. 935, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA. |
| 1450 | LEGGE | 703 | 04/08/1955 | CONCESSIONI DEI BENEFICI PREVISTI PER LE FARMACIE DI "ANTICO DIRITTO" AI CONNAZIONALI ASSEGNATARI DI FARMACIA, AI SENSI DELLA LEGGE 8 APRILE 1954, N. 104 |
| 1451 | LEGGE | 729 | 04/08/1955 | CONCORSO DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'AMMASSO VOLONTARIO DEI BOZZOLI DI PRODUZIONE 1955 |
| 1452 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1298 | 22/09/1955 | ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DEGLI "ISTITUTI INCREMENTO IPPICO" |
| 1453 | LEGGE | 930 | 18/10/1955 | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LO SCIOGLIMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI |
| 1454 | LEGGE | 1062 | 30/10/1955 | PROROGA DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARTISTICO |
| 1455 | LEGGE | 1053 | 31/10/1955 | DISPOSIZIONI RELATIVE AL RUOLO DEI DISEGNATORI DEL CORPO DEL GENIO CIVILE |
| 1456 | LEGGE | 1066 | 09/11/1955 | AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO A CONTRARRE MUTUI COL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE FINO A CONCORRENZA DI ULTERIORI 40 MILIARDI DI LIRE PER LE OPERE PATRIMONIALI E DI RIPRISTINO |
| 1457 | LEGGE | 1108 | 21/11/1955 | DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1458 | LEGGE | 1148 | 26/11/1955 | PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI |
| 1459 | LEGGE | 1109 | 26/11/1955 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI |
| 1460 | LEGGE | 1148 | 26/11/1955 | PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI |
| 1461 | LEGGE | 1225 | 26/11/1955 | MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1462 | LEGGE | 1317 | 26/11/1955 | MODIFICHE ALLE ATTUALI DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO. |
| 1463 | LEGGE | 1417 | 30/11/1955 | STANZIAMENTO DI LIRE 50.000.000 A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I.). |
| 1464 | LEGGE | 1110 | 03/12/1955 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 873, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA ERARIALE SUL GAS METANO |
| 1465 | LEGGE | 1111 | 03/12/1955 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, A DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINE - LLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI LUBRIFICANTI |
| 1466 | LEGGE | 1112 | 03/12/1955 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 875, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA DI CONSUMO SUL CAFFE' |
| 1467 | LEGGE | 1226 | 05/12/1955 | ESTENSIONE DI FACILITAZIONI FISCALI ALL'OPERA VALORIZZAZIONE DELLA SILA CONCESSE AGLI ALTRI ENTI DI RIFORMA FONDIARIA |
| 1468 | LEGGE | 1288 | 05/12/1955 | ISTITUZIONE DI VAGLIA POSTALI A TAGLIO FISSO |
| 1469 | LEGGE | 1297 | 05/12/1955 | VARIANTI ALLA MISURA DEI CORRISPETTIVI STABILITI DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 AGOSTO 1946, N. 70 |
| 1470 | LEGGE | 1319 | 14/12/1955 | MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 30 MAGGIO 1932, N.720, CONTENENTE PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE ED IL RIATTAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI. |
| 1471 | LEGGE | 1357 | 21/12/1955 | MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE. |
| 1472 | LEGGE | 1329 | 21/12/1955 | MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, SULL'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA E AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 DICEMBRE 1947, N. 1664. |
| 1473 | LEGGE | 1339 | 21/12/1955 | APPORTO DI NUOVI FONDI ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA |
| 1474 | LEGGE | 1357 | 21/12/1955 | MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE. |
| 1475 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1550 | 24/12/1955 | FISSAZIONE AL 31 DICEMBRE 1954 DEL TERMINE DI APPLICABILITA' DELLA LEGGE 23 MARZO 1952 N. 207, PER L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA AI CITTADINI ITALIANI VITTIME DI AGGRESSIONI DA PARTE DEGLI SLAVI. |
| 1476 | LEGGE | 1 | 05/01/1956 | NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1951, N.25, SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA. |
| 1477 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 4 | 11/01/1956 | AVANZAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO IN PARTICOLARI SITUAZIONI. |
| 1478 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 6 | 11/01/1956 | DISPOSIZIONI SULL'INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO. |
| 1479 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 11 | 11/01/1956 | CONGLOBAMENTO PARZIALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STRAORDINARIO GIA' APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI DEL'AFRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN APPOSITI QUADRI. |
| 1480 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 21 | 11/01/1956 | CONGLOBAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI DI AEROPORTO CIVILE. |
| 1481 | LEGGE | 33 | 04/02/1956 | MODIFICA ALLE NORME SULL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER IL COMMERCIO DEL BESTIAME BOVINO, OVINO, SUINO ED EQUINO. |
| 1482 | LEGGE | 36 | 10/02/1956 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1955, N.1227, CONCERNENTE PROROGA DEL VINCOLO ALBERGHIERO E DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA. |
| 1483 | LEGGE | 55 | 10/02/1956 | VENDITA ALLE INDUSTRIE DI TUTTI I TIPI DI SALE PRODOTTI DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO. |
| 1484 | LEGGE | 46 | 15/02/1956 | ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SOLFATI NEI VINI. |
| 1485 | LEGGE | 68 | 20/02/1956 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI SANITARI OSPEDALIERI DI RUOLO. |
| 1486 | LEGGE | 70 | 20/02/1956 | ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NELL'ART.9, LETTERA B), DELLA LEGGE 23 APRILE 1949, N.165, AI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO. |
| 1487 | LEGGE | 144 | 20/02/1956 | TRASFERIMENTO DI BENI RUSTICI PATRIMONIALI DELLO STATO ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA. |
| 1488 | LEGGE | 147 | 25/02/1956 | TASSE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI E DELLE ABILITAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA) APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 1952, N. 328 |
| 1489 | LEGGE | 156 | 15/03/1956 | NORME PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DOVUTE IN FORZA DELLE LEGGI DI RIFORMA AGRARIA. |
| 1490 | LEGGE | 166 | 15/03/1956 | PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA. |
| 1491 | LEGGE | 210 | 15/03/1956 | ADEGUAMENTO DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE COLLEGANTI ELETTRODOTTI DIVERSI TRA LORO INTERCONNESSI. |
| 1492 | LEGGE | 137 | 23/03/1956 | MODIFICHE ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N.1058, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI. |
| 1493 | LEGGE | 265 | 24/03/1956 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 21 GENNAIO 1956.N.23, CONTENENTE NORME SULL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI. |
| 1494 | LEGGE | 277 | 29/03/1956 | ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1950, N.835, A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE E DI QUELLE ARTIGIANE DEL TERRITORIO DI TRIESTE. |
| 1495 | LEGGE | 267 | 31/03/1956 | NORME SULLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE VENDITE DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEI PRODUTTORI. |
| 1496 | LEGGE | 286 | 31/03/1956 | MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI METILICO, PROPILICO ED ISOPROPILICO. |
Allegato 1
| 1497 | LEGGE | 287 | 31/03/1956 | DECLASSIFICAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE DEL CANALE NAVIGLIO, INTERNO ALLA CITTA' DI PADOVA, E CLASSIFICA TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2A CLASSE DEL TRONCO IDROVIARIO BASSANELLO - VOLTABAROZZO - SAN GREGORIO - PIOVEGO, LUNGO LA LINEA VICENZA - PADOVA - FUSINA |
| 1498 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 533 | 14/04/1956 | NUOVA DENOMINAZIONE DELLA CASSA DI ASSISTENZA DEL SINDACATO NAZIONALE DEI MUSICISTI. |
| 1499 | LEGGE | 402 | 03/05/1956 | PROVVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NELLE SCUOLE DELLA REPUBBLICA. |
| 1500 | LEGGE | 487 | 03/05/1956 | ESTENSIONE AGLI UFFICIALI INFERIORI DELL'ESERCITO CESSATI DAL SERVIZIO PER SOPPRESSIONE DI RUOLI DELLE PROVVIDENZE STABILITE DALLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 114. |
| 1501 | LEGGE | 511 | 03/05/1956 | MODIFICHE ALLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 3086, RECANTE NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DI COLOMBI VIAGGIATORI |
| 1502 | LEGGE | 503 | 16/05/1956 | MODIFICAZIONI ALLE NORME PER LA REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI FATTE DALL'I.N.C.I.S. E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI |
| 1503 | LEGGE | 513 | 16/05/1956 | ESTENSIONE DELL'ART.156 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 9 MAGGIO 1912 N.1447, AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI NAVIGAZIONE INTERNA. |
| 1504 | LEGGE | 703 | 25/06/1956 | DISTACCO DI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ARMA DEI CARABINIERI O DI ALTRE ARMI PRESSO IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA |
| 1505 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 583 | 28/06/1956 | DETERMINAZIONE DELLA FORMA, DEI TAGLI ED ALTRE CARATTERISTICHE DEI NUOVI TIPI DI FOGLIETTI BOLLATI PER CONTRATTI DI BORSA A TERMINE E DI RIPORTO SU TITOLI. |
| 1506 | LEGGE | 778 | 11/07/1956 | PROROGA DEL TERMINE PER LA TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI DEI MOLINI PREVISTO DALLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1949, N. 857 |
| 1507 | LEGGE | 754 | 18/07/1956 | MODIFICA DELL'ART.18 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GIUGNO 1955, N.987, SUL DECENTRAMENTO DI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE RIGUARDANTI LA CACCIA. |
| 1508 | LEGGE | 761 | 18/07/1956 | AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE NELLA COMPETENZA DEI CONCILIATORI E DEI PRETORI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI. |
| 1509 | LEGGE | 823 | 25/07/1956 | DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME SULLE DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E SULLA LEGALIZZAZIONE DI FIRME. |
| 1510 | LEGGE | 837 | 25/07/1956 | RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE. |
| 1511 | LEGGE | 924 | 25/07/1956 | ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER UN CONTINGENTE ANNUO, LIMITATAMENTE AL TRIENNIO 1956, 1957 E 1958, DI QUINTALI 8000 DI ZUCCHERO DA IMPIEGARE NELLA PREPARAZIONE DI UNO SPECIALE ALIMENTO PER LE API |
| 1512 | LEGGE | 839 | 26/07/1956 | PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO, L'INCREMENTO E LA DIFESA DELL'OLIVICOLTURA |
| 1513 | LEGGE | 872 | 31/07/1956 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1956, N. 521, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 12, 13, 14 E 15 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E DELLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI |
| 1514 | LEGGE | 897 | 31/07/1956 | MODIFICAZIONE ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA CINEMATOGRAFIA. |
| 1515 | LEGGE | 1001 | 31/07/1956 | AUMENTO DELLA TASSA DOVUTA PER LA TRADUZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN LINGUA STRANIERA. |
| 1516 | LEGGE | 1016 | 31/07/1956 | MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI CONCESSIONI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI PIOPPICOLTURA. |
| 1517 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1250 | 09/08/1956 | APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE. |
| 1518 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1278 | 10/10/1956 | STAZZATURA DELLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA. |
| 1519 | LEGGE | 1184 | 12/10/1956 | MODIFICA DELL'ART.8 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1956, N.53, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA. |
| 1520 | LEGGE | 1249 | 23/10/1956 | ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER LE DOMANDE, GLI ATTI, I CONTRATTI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASPORTO DI SALME DI MILITARI E CIVILI DECEDUTI IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA. |
| 1521 | LEGGE | 1300 | 08/11/1956 | MODIFICAZIONE DELL'ART.229 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 |
| 1522 | LEGGE | 1325 | 08/11/1956 | CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI AI TITOLARI DI BENI, DIRITTI ED INTERESSI ITALIANI NEI TERRITORI ASSEGNATI ALLA JUGOSLAVIA. |
| 1523 | LEGGE | 1326 | 08/11/1956 | RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 1947, N.1510, RIGUARDANTE LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. |
| 1524 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1719 | 09/11/1956 | NUOVA DENOMINAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA DEI FARMACISTI E APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO |
| 1525 | LEGGE | 1337 | 22/11/1956 | ACQUISTO DI UN NUOVO MATERIALE ROTABILE E LAVORI DI MIGLIORIA DI QUELLO ESISTENTE, PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 1526 | LEGGE | 1435 | 22/11/1956 | AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE A BANDIRE UN CONCORSO SPECIALE PER ESAMI E TITOLI A POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO IN PROVA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI IN LINGUA TEDESCA E IN LINGUA LADINA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO |
| 1527 | LEGGE | 1367 | 27/11/1956 | DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO ED IL RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO. |
| 1528 | LEGGE | 1329 | 29/11/1956 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1956, N.1109, CONCERNENTE LA RIDUZIONE DELLE MISURE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SUL GLUCOSIO, SUL MALTOSIO E SUGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI, LA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E LA ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI |
| 1529 | LEGGE | 1377 | 04/12/1956 | SOSTITUZIONE DELL'ART. 53 DEL TESTO UNICO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, DELLE LEGGI SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI |
| 1530 | LEGGE | 1403 | 04/12/1956 | AUTORIZZAZIONE DELL'ULTERIORE SPESA DI LIRE 3.000.000.000 PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.522. |
| 1531 | LEGGE | 1437 | 04/12/1956 | RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 6 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1925, N. 1173, PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERE DEI PIANI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICO - VALLIVA DEI CORSI D'ACQUA DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE |
| 1532 | LEGGE | 1420 | 13/12/1956 | TITOLO DI STUDIO OBBLIGATORIO PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE, ISTITUITE A NORMA DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 AGOSTO 1925, N. 1832 |
| 1533 | LEGGE | 1524 | 19/12/1956 | MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, SUL CREDITO ALL'ARTIGIANATO |
| 1534 | LEGGE | 1386 | 20/12/1956 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1956, N. 1194, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI ACIDI GRASSI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE INFERIORE A 48°C, MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE A 30°C E DEGLI OLI VEGETALI LIQUIDI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE A 12°C, OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI CONCRETI, NONCHE' LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE SUPERIORE A 30°C |
| 1535 | LEGGE | 1504 | 27/12/1956 | PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLOTICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
| 1536 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1648 | 27/12/1956 | APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA |
| 1537 | LEGGE | 1413 | 27/12/1956 | REVISIONE DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE. |
| 1538 | LEGGE | 1414 | 27/12/1956 | DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DEL VINCOLO ALBERGHIERO. |
| 1539 | LEGGE | 1416 | 27/12/1956 | PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA NUOVA E DI RICOSTRUZIONE. |
| 1540 | LEGGE | 1449 | 27/12/1956 | MODIFICAZIONI DELLA L. 18 DICEMBRE 1951, N. 1551, CONCERNENTE AUMENTI DEI CONTRIBUTI STATALI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI STUDENTI; AMPLIAMENTO DELLE ESENZIONI TRIBUTARIE PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, ADEGUAMENTO DELLE TASSE E SOPRATASSE UNIVERSITARIE. |
| 1541 | LEGGE | 1456 | 27/12/1956 | SCHERMOGRAFIA DI MASSA, EFFETTUATA DALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA |
| 1542 | LEGGE | 1457 | 27/12/1956 | ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO PESCHERECCIO |
| 1543 | LEGGE | 1464 | 27/12/1956 | ABROGAZIONE DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1908, N. 445, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA |
| 1544 | LEGGE | 1504 | 27/12/1956 | PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLOTICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
| 1545 | LEGGE | 5 | 11/01/1957 | NORME INTEGRATIVE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA PARTE DI MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI IMPRESE ARTIGIANE |
| 1546 | LEGGE | 16 | 03/02/1957 | DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E LA DENOMINAZIONE DEGLI USCIERI DI CONCILIAZIONE |
| 1547 | LEGGE | 59 | 08/02/1957 | MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DEI DIRITTI DI CONFINE SUI PRODOTTI INDUSTRIALI ESPORTATI |
| 1548 | LEGGE | 87 | 13/02/1957 | TRASFORMAZIONE DELL'OSSERVATORIO ITALIANO DI DIRITTO AGRARIO IN ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO CON SEDE IN FIRENZE |
| 1549 | LEGGE | 88 | 21/02/1957 | DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE DELLA PENISOLA SALENTINA ED ALTRE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221 |
| 1550 | LEGGE | 103 | 26/02/1957 | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E DI GENOVA |
| 1551 | LEGGE | 222 | 28/03/1957 | PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4, 25 E 27 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402 |
| 1552 | LEGGE | 223 | 28/03/1957 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO |
| 1553 | LEGGE | 235 | 03/04/1957 | PRELIEVO DI PARTE DEL CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO |
| 1554 | LEGGE | 238 | 04/04/1957 | MODIFICA DELL'ART. 62 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. |
| 1555 | LEGGE | 259 | 14/04/1957 | NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI |
| 1556 | LEGGE | 308 | 25/04/1957 | COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA. |
| 1557 | LEGGE | 337 | 06/05/1957 | PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951, N. 1297, SULL'ESENZIONE DALLA TASSA DI BOLLO PER GLI ATTI RELATIVI ALL'AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI |
| 1558 | LEGGE | 464 | 27/06/1957 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE, NONCHE' DELLE ECCEDENZE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI |
| 1559 | LEGGE | 474 | 02/07/1957 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 1957, N. 271, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI |
| 1560 | LEGGE | 554 | 13/07/1957 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI DANNI CAUSATI DALLE CALAMITA' NATURALI DEL GIUGNO 1957 IN PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA E DELTA PADANO |
| 1561 | LEGGE | 602 | 14/07/1957 | INQUADRAMENTO A RUOLO DEGLI OPERAI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI SALIFERI DELLA SALINA DI CERVIA |
| 1562 | LEGGE | 605 | 15/07/1957 | UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO DI CUI ALL'ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 23 MAGGIO 1955, PER FINANZIAMENTI ALL'INDUSTRIA ALBERGHIERA |
| 1563 | LEGGE | 633 | 24/07/1957 | MODIFICHE ALL'ART. 10 DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE |
| 1564 | LEGGE | 615 | 26/07/1957 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1957, N. 374, RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645 |
| 1565 | LEGGE | 635 | 29/07/1957 | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
| 1566 | LEGGE | 741 | 26/07/1957 | MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO, APPROVATO CON R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1652, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE PRESSO LE FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA |
| 1567 | LEGGE | 653 | 30/07/1957 | LIMITE' DI ETA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI DI PERSONALE NON DI RUOLO ALLE DIPENDENZE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI |
| 1568 | LEGGE | 657 | 30/07/1957 | MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI |
| 1569 | LEGGE | 667 | 30/07/1957 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 50.000.000.000 PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E MODIFICA DELL'ART. 42 DEL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215 |
| 1570 | LEGGE | 687 | 01/08/1957 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 1500 MILIONI PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A CARICO DELLO STATO NELLE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE DELL'OTTOBRE 1954 IN PROVINCIA DI SALERNO |
| 1571 | LEGGE | 743 | 01/08/1957 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL RIASSETTO, LA SISTEMAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L'AMPLIAMENTO DI CLINICHE UNIVERSITARIE ED OSPEDALI CLINICIZZATI |
| 1572 | LEGGE | 676 | 02/08/1957 | ESENZIONE DAL LIMITE DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE DEI SANITARI, GIA' IN SERVIZIO DI RUOLO, AI CONCORSI PREVISTI DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1935, N. 281 |
| 1573 | LEGGE | 777 | 08/08/1957 | PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNIA |
| 1574 | LEGGE | 757 | 12/08/1957 | IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA "UNA TANTUM" SUI PRODOTTI TESSILI |
| 1575 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1136 | 17/08/1957 | APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 10 MARZO 1956 FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952, APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GENNAIO 1952, N. 180 |
| 1576 | LEGGE | 966 | 29/09/1957 | MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 9 AGOSTO 1954, N. 640 E 10 NOVEMBRE 1954, N. 1087 |
| 1577 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1509 | 30/09/1957 | ISTITUZIONE DI UN ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL TURISMO DI ROMA |
| 1578 | LEGGE | 967 | 07/10/1957 | NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA |
| 1579 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1333 | 18/10/1957 | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI DALLA GESTIONE I.N.A. - CASA OVVERO DAGLI ORGANISMI AMMESSI ALLA COSTRUZIONE, IN BASE ALLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148 |
| 1580 | LEGGE | 1031 | 27/10/1957 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 1957, N. 812, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TEMPORANEE ECCEZIONALI PER LO SPIRITO E L'ACQUAVITE DI VINO; ESENZIONE DALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LA VENDITA DI VINO AL PUBBLICO DA PARTE DEI PRODUTTORI; NUOVA DISCIPLINA DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO A FAVORE DEI PRODUTTORI DI VINO; CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI GESTORI DEGLI AMMASSI VOLONTARI DI UVA ATTUATI PER LA CAMPAGNA VINICOLA 1957 |
| 1581 | LEGGE | 1050 | 03/11/1957 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI |
| 1582 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1124 | 08/11/1957 | REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE |
| 1583 | LEGGE | 1126 | 09/11/1957 | CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' POST - SANATORIALE NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTITI DALLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI CHE ATTENDONO A PROFICUO LAVORO |
| 1584 | LEGGE | 1127 | 16/11/1957 | SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA DISTACCATO NELLA POSIZIONE DI COMANDO PRESSO I SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA. |
| 1585 | LEGGE | 1128 | 25/11/1957 | DISPOSIZIONI CIRCA L'ACCETTAZIONE DI DOMANDE OLTRE I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1954, N. 1050 |
| 1586 | LEGGE | 1153 | 26/11/1957 | VARIAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 1587 | LEGGE | 1155 | 29/11/1957 | RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DEGLI ONERI E DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTI PER MOTIVI NON ATTINENTI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO |
| 1588 | LEGGE | 1178 | 03/12/1957 | PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI IMPIANTI OLIVICOLI DANNEGGIATI DALLE NEVICATE E GELATE VERIFICATESI NELL'ANNATA AGRARIA 1955 - 56 |
| 1589 | LEGGE | 1210 | 03/12/1957 | STATIZZAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NAVALE E ORIENTALE DI NAPOLI. |
| 1590 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1386 | 04/12/1957 | DETERMINAZIONE DELLA SOPRATTASSA DA APPLICARE PER IL SERVIZIO DI DETTATURA FONICA DEI TELEGRAMMI E DELLE ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE DELLA SOPRATTASSA MEDESIMA AI SENSI DELL'ART. 236 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
| 1591 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1311 | 06/12/1957 | DETERMINAZIONE DEL TENORE SALINO MEDIO SUL QUALE E' DOVUTO IL DIRITTO PER L'INTRODUZIONE DELLE BUDELLA SALATE. |
| 1592 | LEGGE | 1218 | 10/12/1957 | PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA NUOVA E DI RICOSTRUZIONE |
| 1593 | LEGGE | 1227 | 13/12/1957 | STANZIAMENTI STRAORDINARI PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO E BIBLIOGRAFICO DELLA NAZIONE |
| 1594 | LEGGE | 1229 | 17/12/1957 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ALCUNE CATEGORIE DI COMUNI PER L'ADATTAMENTO DI LOCALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI RURALI |
| 1595 | LEGGE | 1231 | 19/12/1957 | PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 20 APRILE 1952, N. 524, SUI PIANI REGOLATORI E DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE |
| 1596 | LEGGE | 1305 | 22/12/1957 | AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD INVESTIRE IN OPERAZIONI DI MUTUI AL PERSONALE LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEL "FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO" COSTITUITESI PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 MARZO 1954, N. 19 |
| 1597 | LEGGE | 1252 | 23/12/1957 | MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA. |
| 1598 | LEGGE | 1306 | 28/12/1957 | MODIFICA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. |
| 1599 | LEGGE | 6 | 08/01/1958 | MODIFICA DELL'ART.6 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1951, N. 1334, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 1952, N. 50, MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1954, N. 234. |
| 1600 | LEGGE | 19 | 24/01/1958 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI |
| 1601 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 413 | 26/01/1958 | NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL CORPO DELLE MINIERE. |
| 1602 | LEGGE | 21 | 04/02/1958 | PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 97 |
| 1603 | LEGGE | 41 | 04/02/1958 | AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUL BESTIAME SUINO ED OVINO MACELLATO PER IL CONSUMO FAMILIARE DEI PROPRIETARI ALLEVATORI DIRETTI |
| 1604 | LEGGE | 51 | 04/02/1958 | CANCELLAZIONE DA LINEA NAVIGABILE DELL'ALLACCIAMENTO IDROVIARIO FRA AQUILEIA E PORTO BUSO PER IL FIUME TERZO E PER IL CANALE ANFORA |
| 1605 | LEGGE | 43 | 07/02/1958 | RUOLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA |
| 1606 | LEGGE | 44 | 11/02/1958 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1 OTTOBRE 1951, N. 1084, RIGUARDANTE LE AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE |
| 1607 | LEGGE | 95 | 11/02/1958 | AUMENTO DELLE TASSE E SOPRATTASSE DOVUTE PER LE SCUOLE DI OSTETRICIA, A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 1957 - 58 |
| 1608 | LEGGE | 30 | 12/02/1958 | RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1957 E 1958 |
| 1609 | LEGGE | 74 | 15/02/1958 | REGOLAMENTAZIONE DEI CANONI LIVELLARI VENETI. |
| 1610 | LEGGE | 90 | 15/02/1958 | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E GENOVA |
| 1611 | LEGGE | 64 | 27/02/1958 | MODIFICHE ALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, NORME PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA |
| 1612 | LEGGE | 141 | 27/02/1958 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI L. 1.950.000.000 DA RIPARTIRSI IN CINQUE ESERCIZI FINANZIARI AD INIZIARE DA QUELLO 1957 - 58, PER LA COPERTURA DEI DANNI ACCERTATI CAUSATI DAI TERREMOTI DAL 3 OTTOBRE 1943 AL 31 DICEMBRE 1957 IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA |
| 1613 | LEGGE | 170 | 04/03/1958 | MODIFICHE AL REGIO DECRETO 9 GENNAIO 1927, N. 36, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE |
| 1614 | LEGGE | 180 | 04/03/1958 | ESTENSIONE ALLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896, N. 218 |
| 1615 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 481 | 05/03/1958 | VARIANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONI PREVISTE DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE, 8 GENNAIO 1952, N. 15 |
| 1616 | LEGGE | 177 | 06/03/1958 | DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 195 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175 |
| 1617 | LEGGE | 237 | 07/03/1958 | MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N.1221, E DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE SUZZARA - FERRARA E PARMA - SUZZARA |
| 1618 | LEGGE | 201 | 08/03/1958 | PROROGA, PER UN TRIENNIO, A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 1957, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DELLE INVASIONI DELLE TERMITI |
| 1619 | LEGGE | 231 | 08/03/1958 | MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N.6, SULLA RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI |
| 1620 | LEGGE | 232 | 08/03/1958 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949 |
| 1621 | LEGGE | 263 | 13/03/1958 | MODIFICHE ALLA TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N.1317, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO |
| 1622 | LEGGE | 281 | 13/03/1958 | PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA MARITTIMA |
| 1623 | LEGGE | 309 | 13/03/1958 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE IN ROMA DI UNA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE |
| 1624 | LEGGE | 336 | 21/03/1958 | ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLA PROVINCE. |
| 1625 | LEGGE | 258 | 21/03/1958 | CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 4 MILIARDI PER L'ANNO 1957. |
| 1626 | LEGGE | 235 | 21/03/1958 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA B), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATE CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N.1265 |
| 1627 | LEGGE | 267 | 21/03/1958 | MODIFICA DELLE TABELLE A E B ALLEGATE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1957, N.757, CONCERNENTE L'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA UNA TANTUM SUI PRODOTTI TESSILI |
| 1628 | LEGGE | 286 | 21/03/1958 | ESTENSIONE DELLA INDENNITA' DI PROFILASSI, DI CUI ALLA LEGGE 9 APRILE 1953, N.310, A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO INFERMIERE, OSTETRICO, AUSILIARIO E PORTANTINO DI RUOLO E NON DI RUOLO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE E ISTITUZIONE DELLA INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO A FAVORE DI DETTO PERSONALE E DEL PERSONALE TECNICO ED AUSILIARIO DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI |
| 1629 | LEGGE | 287 | 21/03/1958 | DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE |
| 1630 | LEGGE | 289 | 21/03/1958 | PRIMA ESECUZIONE DI UN PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1631 | LEGGE | 290 | 21/03/1958 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA DI LIRE 100 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PESCHERECCE NELLE ACQUE INTERNE |
| 1632 | LEGGE | 336 | 21/03/1958 | ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLE PROVINCE. |
| 1633 | LEGGE | 366 | 21/03/1958 | AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE AREZZO - STIA E AREZZO - SINALUNGA E NORME INTEGRATIVE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221. |
| 1634 | LEGGE | 447 | 21/03/1958 | DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO COSTRUITI O DA COSTRUIRE A TOTALE CARICO DELLO STATO OVVERO CON IL SUO CONCORSO O CONTRIBUTO. |
| 1635 | LEGGE | 315 | 23/03/1958 | NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N.640, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE. |
| 1636 | LEGGE | 328 | 24/03/1958 | INTEGRAZIONI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1956, N.859, A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO |
| 1637 | LEGGE | 358 | 24/03/1958 | PROROGA AL 30 GIUGNO 1960 DELLA FFICACIA DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, ONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE PER "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" ESTINATE ALL'AMMINSITRAZIONE DELLA DIFESA |
| 1638 | LEGGE | 304 | 02/04/1958 | MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N.751, ONCERNENTE REGOLAZIONE DEGLI AUMENTI BIENNALI DEGLI STIPENDI, DELLE PAGHE E DELLE ETRIBUZIONI NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N.19 |
| 1639 | LEGGE | 319 | 02/04/1958 | ESONERO DA OGNI SPESA E TASSA PER I GIUDIZI DI LAVORO. |
| 1640 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 846 | 11/06/1958 | REGOLAMENTO PER I CONCORSI PER MERITO DISTINTO E ER GLI ESAMI DI IDONEITA' NELLE CARRIERE DI CONCETTO E PER IL CONCORSO PER ESAMI IN QUELLA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI |
| 1641 | LEGGE | 790 | 06/08/1958 | DISPOSIZIONI SUI CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI COMPOSTI IN CANAPA NELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA |
| 1642 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1313 | 12/11/1958 | AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DELLA BILANCIA AUTOMATICA A FUNZIONAMENTO ELETTRONICO DENOMINATA "STREETER - AMET" |
| 1643 | LEGGE | 1018 | 21/11/1958 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1958, N. 918, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N, 1199, RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA ERARIALE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATI NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE |
| 1644 | LEGGE | 1072 | 03/12/1958 | NUOVO TERMINE PER IL RINNOVO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N. 6. |
| 1645 | LEGGE | 1094 | 10/12/1958 | NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLE SEMENTI SELEZIONATE |
| 1646 | LEGGE | 1129 | 22/12/1958 | MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "LARDERELLO" PER LO SFRUTTAMENTO DEI GIACIMENTI SALINI ESISTENTI NELLA ZONA PREVISTA DALL'ART.1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1939, N.318, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 GIUGNO 1939, N.739 |
| 1647 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1105 | 26/12/1958 | NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE SECONDO LA NOMENCLATURA DI CUI ALLA CONVENZIONE FIRMATA DALL'ITALIA A BRUXELLES L'11 GENNAIO 1951, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 31 OTTOBRE 1952, N.1976, E RELATIVE DISPOSIZIONI PRELIMINARI. |
| 1648 | LEGGE | 1130 | 26/12/1958 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 10 E 21 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N. 1108, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 1649 | LEGGE | 1175 | 30/12/1958 | ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA - AD ECCEZIONE DELL'ART. 10 |
| 1650 | LEGGE | 1210 | 30/12/1958 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA E DELL'UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI ED ENTI MONTANI |
| 1651 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 42 | 25/01/1959 | APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER I RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI |
| 1652 | LEGGE | 8 | 25/01/1959 | INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1955, N. 407, SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DI FACCHINAGGIO |
| 1653 | LEGGE | 33 | 02/02/1959 | DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI ALLE SPESE DEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, BOLZANO E CAGLIARI PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI |
| 1654 | LEGGE | 100 | 18/03/1959 | NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1958, N. 3, SULLA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI. |
| 1655 | LEGGE | 101 | 18/03/1959 | RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO. |
| 1656 | LEGGE | 141 | 18/03/1959 | CANCELLAZIONE DELLA FOSSA POLESELLA IN PROVINCIA DI ROVIGO E DEL NAVIGLIO DI MARTESANA DALLE LINEE NAVIGABILI |
| 1657 | LEGGE | 178 | 26/03/1959 | ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO ADRIATICO |
| 1658 | LEGGE | 136 | 01/04/1959 | PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N.97 |
| 1659 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 801 | 07/04/1959 | SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI DELLE FERROVIE DELLO STATO E SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE FERROVIE DELLO STATO DAL SERVIZIO DEL PERSONALE |
| 1660 | LEGGE | 253 | 09/04/1959 | CONCESSIONE GRATUITA DEL PASSAPORTO AGLI EMIGRANTI. |
| 1661 | LEGGE | 200 | 14/04/1959 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE, ISTITUITA CON IL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1418. |
| 1662 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 426 | 16/04/1959 | MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA DA CORRISPONDERSI DAI MUTUATARI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO. |
| 1663 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 167 | 18/04/1959 | VARIAZIONI ALLA TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TABACCHI |
| 1664 | LEGGE | 256 | 20/04/1959 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1957, N. 1155, CONCERNENTE IL RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DEGLI ONERI E DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTI PER MOTIVI NON ATTINENTI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO |
| 1665 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 471 | 28/04/1959 | NORME SULLA ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA |
| 1666 | LEGGE | 394 | 09/05/1959 | DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RADIOCOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DI AZIENDE, ISTITUZIONI ED ENTI STRANIERI E NORME PER L'USO DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE INSTALLATE A BORDO DI NAVI MERCANTILI E DA DIPORTO IN SOSTA NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO STATO |
| 1667 | LEGGE | 334 | 21/05/1959 | NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1954, N. 1045, PER L'ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI E DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| 1668 | LEGGE | 396 | 21/05/1959 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SV.I.MEZ.) |
| 1669 | LEGGE | 355 | 27/05/1959 | MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI |
| 1670 | LEGGE | 356 | 27/05/1959 | MODIFICHE ALLE VIGENTI ALIQUOTE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE SULLE AUTOVETTURE |
| 1671 | LEGGE | 357 | 27/05/1959 | AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI REDDITI DI CATEGORIA A E SULLA PARTE DEI REDDITI IMPONIBILI DI CATEGORIA B CHE ECCEDE LIRE 4.000.000 |
| 1672 | LEGGE | 358 | 27/05/1959 | MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI |
| 1673 | LEGGE | 361 | 28/05/1959 | ELEVAZIONE DEL MINIMO IMPONIBILE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE |
| 1674 | LEGGE | 402 | 03/06/1959 | RIFORNIMENTO IDRICO DELL'ISOLA DEL GIGLIO |
| 1675 | LEGGE | 405 | 11/06/1959 | AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI |
| 1676 | LEGGE | 476 | 26/06/1959 | MODIFICAZIONI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 8 MARZO 1943, N.153, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE |
| 1677 | LEGGE | 487 | 26/06/1959 | PROVVEDIMENTI PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALLA ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI |
| 1678 | LEGGE | 490 | 07/07/1959 | COLTIVAZIONE E CESSIONE DELLA BARBABIETOLA ALL'INDUSTRIA ZUCCHERIERA |
| 1679 | LEGGE | 550 | 19/07/1959 | PROVVEDIMENTI PER GLI EDIFICI AD USO DI ARCHIVIO DI STATO. |
| 1680 | LEGGE | 551 | 19/07/1959 | NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 24, SUL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE OPERE MARITTIME. |
| 1681 | LEGGE | 607 | 21/07/1959 | INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 11 APRILE 1953, N. 298, IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE SU IMPIANTI E MACCHINARI DA PARTE DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE (I.SV.E.I. MER.), DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE IN SICILIA (I.R.F.I.S.) E DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.) |
| 1682 | LEGGE | 701 | 24/07/1959 | AUMENTO DELLE QUOTE ANNUE DI ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO E ALL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE. |
| 1683 | LEGGE | 615 | 30/07/1959 | MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI |
| 1684 | LEGGE | 558 | 30/07/1959 | PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 30, PER IL RIPIANO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI |
| 1685 | LEGGE | 559 | 30/07/1959 | CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA PER SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE |
| 1686 | LEGGE | 573 | 30/07/1959 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1959, N. 389, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA IMPORTAZIONE NELLO STATO DI VACCINO ANTIPOLIOMIELITICO |
| 1687 | LEGGE | 611 | 30/07/1959 | INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO |
| 1688 | LEGGE | 615 | 30/07/1959 | MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI |
| 1689 | LEGGE | 703 | 01/08/1959 | CREDITO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI O IN FORMA ASSOCIATA CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI PER LA CREAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE |
| 1690 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 750 | 11/08/1959 | REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA' E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. |
| 1691 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1028 | 17/10/1959 | MODIFICAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO AL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA |
| 1692 | LEGGE | 939 | 23/10/1959 | NORME PER FACILITARE L'EROGAZIONE DEL CREDITO A FAVORE DELLA PESCA COSTIERA ATTRAVERSO LA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORNIMENTO PESCA (F.A.R.P.) |
| 1693 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1042 | 10/11/1959 | SOTTOPOSIZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, DELL'OPERA PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI GIULIANI E DALMATI, CON SEDE IN ROMA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO ORGANICO |
| 1694 | LEGGE | 1001 | 25/11/1959 | RIDUZIONE A META' DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUGLI INTERESSI DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE SOCIETA' PER AZIONI E IN ACCOMANDITA PER AZIONI |
| 1695 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1114 | 15/12/1959 | TARIFFE DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TABACCHI E DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE |
| 1696 | LEGGE | 1071 | 15/12/1959 | ABOLIZIONE DEL BOLLO SULLE BOLLETTE DI MISURA E PESA PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA DI BOLLO |
| 1697 | LEGGE | 1111 | 15/12/1959 | PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE 26 MARZO 1959, N. 178, RELATIVA ALL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO ADRIATICO. |
| 1698 | LEGGE | 1079 | 18/12/1959 | ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO SUL VINO. |
| 1699 | LEGGE | 1142 | 18/12/1959 | FINANZIAMENTO DELLA SECONDA FASE ESECUTIVA DEL PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1700 | LEGGE | 1097 | 22/12/1959 | PROVVEDIMENTI PER LA CINEMATOGRAFIA |
| 1701 | LEGGE | 1120 | 22/12/1959 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PROFESSORI NOMINATI NEI RUOLI UNIVERSITARI A SEGUITO DI REVISIONE DI CONCORSO |
| 1702 | LEGGE | 1130 | 24/12/1959 | NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221 |
| 1703 | LEGGE | 1131 | 24/12/1959 | MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI |
| 1704 | LEGGE | 1149 | 24/12/1959 | ISTITUZIONE DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL FRIULI - VENEZIA GIULIA |
| 1705 | LEGGE | 1202 | 30/12/1959 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 175 DELLA LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425, CONCERNENTE LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1706 | LEGGE | 1215 | 30/12/1959 | PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI |
| 1707 | LEGGE | 1236 | 30/12/1959 | TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1708 | LEGGE | 1254 | 30/12/1959 | NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 959, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE ZONE MONTANE. |
| 1709 | LEGGE | 16 | 15/01/1960 | ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 2 APRILE 1958, N. 303, A TALUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI E DI INSEGNANTI TECNICO - PRATICI DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO |
| 1710 | DECRETO LEGGE | 1 | 19/01/1960 | EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% A PREMI CON SCADENZA 1° APRILE 1969 |
| 1711 | LEGGE | 11 | 25/01/1960 | MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1957, N. 744, SULLA STABILITA' NELL'INCARICO DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE STATALI |
| 1712 | LEGGE | 18 | 28/01/1960 | ANTICIPATA ESECUZIONE DELLE OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE PREVISTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635 |
| 1713 | LEGGE | 31 | 28/01/1960 | PROVVIDENZE IN DIPENDENZA DELLE ALLUVIONI, MAREGGIATE E TERREMOTI VERIFICATESI IN ITALIA DAL 20 GIUGNO 1958 AL 10 DICEMBRE 1959 |
| 1714 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 53 | 31/01/1960 | RIORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE FACOLTA' DI INGEGNERIA |
| 1715 | LEGGE | 39 | 31/01/1960 | MODIFICA ALL'ART. 201 DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425. |
| 1716 | LEGGE | 66 | 31/01/1960 | SOPPRESSIONE DELLA SCUOLA DI OSTETRICIA AUTONOMA DI FERRARA |
| 1717 | LEGGE | 26 | 01/02/1960 | RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE |
| 1718 | LEGGE | 35 | 02/02/1960 | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA |
| 1719 | LEGGE | 40 | 02/02/1960 | AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO D'IMPOSTA STABILITO PER LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI VENEZIA. |
| 1720 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 212 | 19/02/1960 | RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLE INFORMAZIONI E DELL'UFFICIO DELLA PROPRIETA' LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA |
| 1721 | LEGGE | 163 | 25/02/1960 | ASSESTAMENTO DELLE TASSAZIONI RIGUARDANTI L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI SOGGETTI TASSABILI IN BASE AL BILANCIO, L'IMPOSTA SULLE SOCIETA' E L'IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI |
| 1722 | LEGGE | 182 | 27/02/1960 | AUMENTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E DELL'ASSEGNO GIORNALIERO DI MALATTIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1723 | LEGGE | 183 | 27/02/1960 | DELEGA AL GOVERNO AD ATTUARE LA REVISIONE DELLE VIGENTI CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1724 | LEGGE | 265 | 27/02/1960 | AGGIUNTE ALLA TABELLA A, ALLEGATO 2, DELLA LEGGE 13 APRILE 1953, N. 340, ED ALLEGATO D, QUADRO 8 - A, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16. |
| 1725 | LEGGE | 190 | 03/03/1960 | PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI |
| 1726 | LEGGE | 237 | 03/03/1960 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 717, CONTENENTE NORME PER L'ARTE NEI PUBBLICI EDIFICI |
| 1727 | LEGGE | 519 | 20/05/1960 | MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 114 E 121 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 |
| 1728 | LEGGE | 556 | 21/05/1960 | NUOVE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI |
| 1729 | LEGGE | 520 | 22/05/1960 | ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI SEGRETARI E REVISIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE ESECUTIVO ED AUSILIARIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO |
| 1730 | LEGGE | 538 | 30/05/1960 | PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DI ROCCAMONFINA E DINTORNI |
| 1731 | LEGGE | 557 | 30/05/1960 | MODIFICHE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO |
| 1732 | LEGGE | 623 | 16/06/1960 | DISCIPLINA FISCALE DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA MARGARINA DESTINATA ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE. |
| 1733 | LEGGE | 640 | 18/06/1960 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 97, E ULTERIORE PROROGA DELLA MEDESIMA. |
| 1734 | LEGGE | 650 | 29/06/1960 | DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI. |
| 1735 | LEGGE | 676 | 02/07/1960 | FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 626, PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INTESE AD INCREMENTARE LA PRODUTTIVITA'. |
| 1736 | LEGGE | 677 | 02/07/1960 | MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635 RELATIVO A DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE. |
| 1737 | LEGGE | 678 | 06/07/1960 | PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 28 MARZO 1957, N. 222, E DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1958, N. 83. |
| 1738 | LEGGE | 755 | 06/07/1960 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1958 - 59, 1959 - 60 E 1960 - 61 |
| 1739 | LEGGE | 633 | 07/07/1960 | DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI EMANARE, CON DECRETI AVENTI VALORE DI LEGGE, PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALL'ESPORTAZIONE E D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO ALL'IMPORTAZIONE |
| 1740 | LEGGE | 725 | 10/07/1960 | NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI A 300 POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO IN PROVA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE |
| 1741 | LEGGE | 736 | 10/07/1960 | MANTENIMENTO DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI CHE PRESTINO SERVIZIO IN OSPEDALI ITALIANI ALL'ESTERO |
| 1742 | LEGGE | 726 | 12/07/1960 | NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA E PROROGA DELLE NORME SULLA PROPRIETA' CONTADINA |
| 1743 | LEGGE | 661 | 13/07/1960 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1960, N. 406, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BENZINA NONCHE' SUGLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME COMBUSTIBILI. |
| 1744 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1034 | 19/07/1960 | APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA STIPULATA IL 21 MAGGIO 1959 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA |
| 1745 | LEGGE | 764 | 19/07/1960 | MODIFICHE ALLE NORME SULLA RESTITUZIONE DEGLI ONERI DOGANALI E SULLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N. 522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO |
| 1746 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 794 | 22/07/1960 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'I.G.E. PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA. |
| 1747 | LEGGE | 786 | 28/07/1960 | DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI POPOLAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589 |
| 1748 | LEGGE | 851 | 28/07/1960 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO E IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI IN PROVINCIA DI SAVONA E PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA PAOLA - COSENZA |
| 1749 | LEGGE | 787 | 09/08/1960 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1952, N. 1848, CHE RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 598, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 1750 | LEGGE | 867 | 09/08/1960 | MODIFICHE ALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1956, N.1328 |
| 1751 | LEGGE | 870 | 11/08/1960 | MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 14, 24, E 29 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1931, N.987, PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DELLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI. |
| 1752 | LEGGE | 822 | 14/08/1960 | RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO |
| 1753 | LEGGE | 823 | 14/08/1960 | ESTENSIONE DEGLI USI AGEVOLATI PER LO ZUCCHERO E PER IL GLUCOSIO |
| 1754 | LEGGE | 824 | 14/08/1960 | DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE |
| 1755 | LEGGE | 825 | 14/08/1960 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1960, N. 590, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI |
| 1756 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 905 | 23/08/1960 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA. |
| 1757 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1044 | 27/08/1960 | RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO. |
| 1758 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 909 | 31/08/1960 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONI DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA |
| 1759 | LEGGE | 1054 | 22/09/1960 | ESTENSIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N.148, AL PERSONALE DEGLI AUTOSERVIZI EXTRA URBANI |
| 1760 | LEGGE | 1218 | 14/10/1960 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI PER LA FORMAZIONE E L'ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA |
| 1761 | LEGGE | 1228 | 14/10/1960 | NUOVE NORME PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI A CATTEDRE DI SCUOLE SECONDARIE |
| 1762 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1770 | 15/10/1960 | CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI MECCANICO NAVALE DI I CLASSE PER MOTONAVI E DI MECCANICO NAVALE DI II CLASSE PER MOTONAVI DA PARTE DEI MOTORISTI NAVALI DI PRIMA E DI SECONDA CLASSE |
| 1763 | LEGGE | 1236 | 19/10/1960 | PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO RELATIVA A MODIFICAZIONI E SOPPRESSIONI DI UFFICI, ENTI E ISTITUZIONI DI SERVIZI OPERANTI NEL CAMPO DELL'IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 3 MARZO 1958, N. 296 |
| 1764 | LEGGE | 1230 | 20/10/1960 | PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE IN MATERIA DI EDILIZIA |
| 1765 | LEGGE | 1231 | 20/10/1960 | MODIFICA ALL'ART. 36 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 1907, N. 429, RELATIVO AI SERVIZI FINANZIARI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1766 | LEGGE | 1232 | 20/10/1960 | NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 1 MARZO 1957, N. 89, CHE AUTORIZZA UN CONCORSO SPECIALE A POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO |
| 1767 | LEGGE | 1237 | 20/10/1960 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA |
| 1768 | LEGGE | 1253 | 20/10/1960 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DA TERREMOTI IN FRIULI NELLA PRIMAVERA DEL 1959 |
| 1769 | LEGGE | 1254 | 20/10/1960 | PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI ED AVVERSITA' ATMOSFERICHE |
| 1770 | LEGGE | 1264 | 20/10/1960 | ATTRIBUZIONE DI POSTI DI INSEGNANTE ELEMENTARE AI VINCITORI ED AGLI IDONEI DEL CONCORSO MAGISTRALE AUTORIZZATO CON ORDINANZA MINISTERIALE DEL 27 SETTEMBRE 1958, N. 2580/69, E DI PRECEDENTI CONCORSI |
| 1771 | LEGGE | 1266 | 20/10/1960 | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI IN CONGEDO |
| 1772 | LEGGE | 1371 | 21/10/1960 | ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUL BESTIAME |
| 1773 | LEGGE | 1319 | 23/10/1960 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE VERIFICATESI IN CALABRIA, LUCANIA E SICILIA DAL 20 GIUGNO 1958 AL 30 APRILE 1960 E IN TOSCANA ED EMILIA DALL'11 DICEMBRE 1959 AL 31 MAGGIO 1960. |
| 1774 | LEGGE | 1316 | 25/10/1960 | DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI ARRETRATI DI IMPOSTE DIRETTE |
| 1775 | LEGGE | 1327 | 26/10/1960 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI |
| 1776 | LEGGE | 1396 | 29/10/1960 | ISTITUZIONE DEL RUOLO SPECIALE NAZIONALE DI DIRETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI PER CIECHI |
| 1777 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1655 | 06/11/1960 | REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI. |
| 1778 | LEGGE | 1508 | 25/11/1960 | INTEGRAZIONI DI FONDI PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PESCHERECCI |
| 1779 | LEGGE | 1607 | 06/12/1960 | RUOLI ORGANICI E CARRIERA DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE |
| 1780 | LEGGE | 1541 | 07/12/1960 | NORME INTEGRATIVE DELL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E REVISIONE DEI RELATIVI RUOLI ORGANICI |
| 1781 | LEGGE | 1557 | 07/12/1960 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I.) |
| 1782 | LEGGE | 1576 | 10/12/1960 | ISTITUZIONE DELLE FACOLTA' DI MAGISTERO E DI FARMACIA PRESSO L'UNIVERSITA' DI TRIESTE. |
| 1783 | LEGGE | 1596 | 12/12/1960 | MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONVERTITO NELLA LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 402, IN MATERIA DI CONCESSIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI PIOPPICOLTURA |
| 1784 | LEGGE | 1597 | 12/12/1960 | MODIFICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 18 GENNAIO 1952, N. 43 RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI COMMISSARI DI LEVA. |
| 1785 | LEGGE | 1483 | 15/12/1960 | ISTITUZIONE DI UNA NUOVA DIREZIONE GENERALE E RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO. |
| 1786 | LEGGE | 1560 | 15/12/1960 | MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI RADIODIFFUSIONE. |
| 1787 | LEGGE | 1611 | 20/12/1960 | MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409 |
| 1788 | LEGGE | 1562 | 22/12/1960 | PROROGA DEL TERMINE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA STATALE |
| 1789 | LEGGE | 1565 | 22/12/1960 | PROROGA, CON MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 897, MODIFICATE E INTEGRATE CON LA LEGGE 22 DICEMBRE 1959, N.1097, SULLA CINEMATOGRAFIA |
| 1790 | LEGGE | 1599 | 22/12/1960 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA E DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIA' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA. |
| 1791 | LEGGE | 1614 | 22/12/1960 | ELEVAZIONE A LIRE CINQUE MILIARDI DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951 N 1512 |
| 1792 | LEGGE | 1726 | 22/12/1960 | ELEVAZIONE DEL LIMITE DI SOMMA PER L'EMISSIONE DELLE APERTURE DI CREDITO PER TALUNE SPESE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
| 1793 | LEGGE | 1676 | 30/12/1960 | NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI |
| 1794 | LEGGE | 1727 | 30/12/1960 | ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PREPARATORI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA |
| 1795 | LEGGE | 1728 | 30/12/1960 | NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 19 MARZO 1955, N. 160, PER QUANTO CONCERNE IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI. |
| 1796 | LEGGE | 1734 | 30/12/1960 | ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STATALE "AUGUSTO ROMAGNOLI" DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA |
| 1797 | LEGGE | 31 | 02/02/1961 | ESONERO DALL'AGGIO ESATTORIALE SUI SOVRACANONI DOVUTI AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N.959. |
| 1798 | LEGGE | 80 | 10/02/1961 | PROROGA E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA AL LAVORO DEI PROFUGHI DAI TERRITORI CEDUTI ALLO STATO JUGOSLAVO CON TRATTATO DI PACE E DALLA ZONA B DEL TERRITORIO DI TRIESTE E DELLE ALTRE CATEGORIE DI PROFUGHI |
| 1799 | LEGGE | 84 | 21/02/1961 | PROROGA PER UN QUINQUENNIO, A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 1960, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO E ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI. |
| 1800 | LEGGE | 85 | 21/02/1961 | ESTINZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO SU TERRE VENDUTE DALLO STATO AI COMUNI |
| 1801 | LEGGE | 158 | 05/03/1961 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE IN RELAZIONE AL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA MEDIANTE UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI L. 45.134.000.000 PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1959 - 60 E 1960 - 61. |
| 1802 | LEGGE | 201 | 05/03/1961 | ELEVAZIONE DEI LIMITI DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI SANITARI |
| 1803 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 390 | 09/03/1961 | DEROGHE AL DIVIETO DI INTRODUZIONE IN ITALIA DEL SALE E DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 37 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA C.E.E. |
| 1804 | LEGGE | 111 | 09/03/1961 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1961, N. 2, RECANTE RITOCCHI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA |
| 1805 | LEGGE | 171 | 09/03/1961 | COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) DI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE SEMPLICE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI |
| 1806 | LEGGE | 181 | 09/03/1961 | NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI NELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE |
| 1807 | LEGGE | 131 | 14/03/1961 | PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INVALIDI E DELLE FAMIGLIE DEI CADUTI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO - UNGARICO. |
| 1808 | LEGGE | 174 | 14/03/1961 | NORME INTESE A SNELLIRE LA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI A COPERTURA DEI DISAVANZI ECONOMICI DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE |
| 1809 | LEGGE | 183 | 14/03/1961 | RICHIAMO IN VIGORE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1957, N. 1299, SULLA CONCESSIONE DI UN PREMIO AGLI ACQUIRENTI DI AEROMOBILI DA TURISMO |
| 1810 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 197 | 30/03/1961 | REVISIONE DELLE CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1811 | LEGGE | 255 | 03/04/1961 | PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DI SEMENTI ELETTE DI COTONE. |
| 1812 | LEGGE | 283 | 03/04/1961 | ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI MINERARIE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI |
| 1813 | LEGGE | 421 | 25/04/1961 | ISTITUZIONE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1814 | LEGGE | 414 | 05/05/1961 | MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N.598, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1952, N.1848, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 1815 | LEGGE | 430 | 13/05/1961 | VARIAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI ALLE AZIENDE ESERCENTI FERROVIE SECONDARIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE PER IL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI |
| 1816 | LEGGE | 526 | 13/06/1961 | MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N.635 (ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE). |
| 1817 | LEGGE | 528 | 13/06/1961 | PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL PORTO CANALE CORSINI DELL'ANNESSA ZONA INDUSTRIALE DI RAVENNA E DEL PORTO DI VENEZIA |
| 1818 | LEGGE | 532 | 23/06/1961 | PROROGA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N.97 |
| 1819 | LEGGE | 578 | 05/07/1961 | MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1960, N.1407, SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI OLII DI OLIVA |
| 1820 | LEGGE | 668 | 05/07/1961 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE IN ROMA |
| 1821 | LEGGE | 645 | 08/07/1961 | COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA |
| 1822 | LEGGE | 706 | 19/07/1961 | IMPIEGO DELLA BIACCA NELLA PITTURA |
| 1823 | LEGGE | 707 | 21/07/1961 | MODIFICAZIONI ALLE TASSE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE |
| 1824 | LEGGE | 729 | 24/07/1961 | PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI |
| 1825 | LEGGE | 649 | 25/07/1961 | DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI 30 LUGLIO 1959, N. 623 (INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E DELL'ARTIGIANATO) E 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016 (FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO) |
| 1826 | LEGGE | 711 | 26/07/1961 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TASSA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI |
| 1827 | LEGGE | 719 | 26/07/1961 | CONTRIBUTO DELLO STATO AI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI |
| 1828 | LEGGE | 705 | 28/07/1961 | ELIMINAZIONE DI ABITAZIONI MALSANE, INTERVENTI IN DIPENDENZA DI ALLUVIONI, PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE, PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA, ALTRI PROVVEDIMENTI DIVERSI, NONCHE' VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO E A QUELLI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960 - 61 |
| 1829 | LEGGE | 768 | 28/07/1961 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 1961, N. 505, CONCERNENTE LA PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 1962 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO - LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE PER IL "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" DESTINATI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA |
| 1830 | LEGGE | 769 | 28/07/1961 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1961, N. 510, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI DI SEMI |
| 1831 | LEGGE | 828 | 28/07/1961 | MODIFICHE AL REGIME TRIBUTARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO E DELLE CONCESSIONI DI PUBBLICO SERVIZIO AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO |
| 1832 | LEGGE | 830 | 28/07/1961 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE E MIGLIORAMENTI PER ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI DEL FONDO ISTITUITO CON L'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2311. |
| 1833 | LEGGE | 835 | 28/07/1961 | MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO, DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DI TASSE AUTOMOBILISTICHE |
| 1834 | LEGGE | 838 | 28/07/1961 | ESONERO DA IMPOSIZIONI TRIBUTARIE DEI REDDITI MINIMI DEI TERRENI |
| 1835 | LEGGE | 849 | 28/07/1961 | TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI GIUOCHI DI ABILITA' E DEI CONCORSI PRONOSTICI ESERCITATI DALLO STATO |
| 1836 | LEGGE | 834 | 03/08/1961 | ADATTAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE "NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE" ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958, N.425. |
| 1837 | LEGGE | 851 | 03/08/1961 | ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA ANNESSA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 GIUGNO 1953, N. 492, CONCERNENTE NUOVE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO, E CONCESSIONE DI PREMI DI OPEROSITA' E PER LA SCOPERTA E LA REPRESSIONE DI REATI |
| 1838 | LEGGE | 852 | 03/08/1961 | RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO ANNUALE STABILITO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI MALARIOLOGIA DALL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1933, N. 1185, CONVERTITO NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1934, N. 288 |
| 1839 | LEGGE | 975 | 30/09/1961 | MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1960, N. 1521. |
| 1840 | LEGGE | 1278 | 18/10/1961 | COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DELLE FUNZIONI DI MEDICO E VETERINARIO PROVINCIALE |
| 1841 | LEGGE | 1245 | 23/10/1961 | VALIDITA', PER LA CLASSE DI CONCORSO VI AVV., DELLA ABILITAZIONE PER LA CLASSE DI CONCORSO F I |
| 1842 | LEGGE | 1196 | 31/10/1961 | MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 1843 | LEGGE | 1232 | 03/11/1961 | NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALL'USO DI LINEE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI APPARATI TELEGRAFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEI CANONI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI LINEE ED APPARATI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI O DI TERZI, E PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI SPESE GENERALI, DI SURROGAZIONE E DI APPOGGIO |
| 1844 | LEGGE | 1247 | 08/11/1961 | NORME INTERPRETATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 MARZO 1958, N. 199, RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE AL MINISTERO DELLA AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI STATALI IN MATERIA ALIMENTARE |
| 1845 | LEGGE | 1255 | 03/11/1961 | REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI. |
| 1846 | LEGGE | 1281 | 10/11/1961 | FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE IN MATERIA FISCALE. |
| 1847 | LEGGE | 1268 | 14/11/1961 | COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI PALERMO E PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLE OPERE PORTUALI |
| 1848 | LEGGE | 1296 | 18/11/1961 | ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA DELLA LEGGE DI BOLLO E DI QUELLA SULLE TASSE PER IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO |
| 1849 | LEGGE | 1283 | 24/11/1961 | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI |
| 1850 | LEGGE | 1301 | 29/11/1961 | NORMA INTERPRETATIVA DELL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 18 MAGGIO 1931, N. 544 "CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI SERVIZI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER CONTO DELLO STATO" NEI RIGUARDI DEGLI EDIFICI UNIVERSITARI ED AFFINI |
| 1851 | LEGGE | 1327 | 01/12/1961 | MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MARINA MERCANTILE E DEL COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE |
| 1852 | LEGGE | 1330 | 02/12/1961 | ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA |
| 1853 | LEGGE | 1256 | 04/12/1961 | DETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ED ATTINENTI MODIFICHE ALLO STATO GIURIDICO |
| 1854 | LEGGE | 1266 | 08/12/1961 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, RECANTE MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DI FIBRE TESSILI |
| 1855 | LEGGE | 1304 | 15/12/1961 | ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. |
| 1856 | LEGGE | 1463 | 16/12/1961 | MODIFICA DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1955, N. 1117, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE CIVILE E MILITARE LIBICO ED ERITREO GIA' DIPENDENTE DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA LIBIA E DELL'ERITREA |
| 1857 | LEGGE | 1525 | 16/12/1961 | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA - CORNO IN PROVINCIA DI UDINE |
| 1858 | LEGGE | 1348 | 20/12/1961 | NUOVE INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1959, N. 1089, SULLO STATO E L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA |
| 1859 | LEGGE | 1370 | 20/12/1961 | RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI COLTIVATI A TABACCO, E DANNEGGIATI DALLA PERONOSPORA TABACINA NELLA CAMPAGNA AGRARIA 1960 - 61 |
| 1860 | LEGGE | 1339 | 21/12/1961 | APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE CON L'INQUADRAMENTO DELLE SOTTOVOCI DELLA TARIFFA NAZIONALE IN QUELLE CORRISPONDENTI DELLA TARIFFA DOGANALE ESTERA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E CON IL REGIME DAZIARIO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 1962 |
| 1861 | LEGGE | 1527 | 21/12/1961 | DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLE SANSE |
| 1862 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1551 | 21/12/1961 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 8 DICEMBRE 1956, N. 1429 |
| 1863 | LEGGE | 1552 | 21/12/1961 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DI COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO |
| 1864 | LEGGE | 22 | 24/01/1962 | IMPIEGO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, DI SOCIETA' PER AZIONI ED A RESPONSABILITA' LIMITATA, AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI, DI MACCHINE ELETTRICHE BOLLATRICI PER LA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO |
| 1865 | LEGGE | 23 | 24/01/1962 | DEROGA ALL'ART.47 DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.3269, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE IMPOSTE DI REGISTRO |
| 1866 | LEGGE | 25 | 25/01/1962 | PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13 GENNAIO 1915 |
| 1867 | LEGGE | 6 | 26/01/1962 | PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DOGANALI E DI EMANARE PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE IL RITMO DELLE MODIFICAZIONI DELLE TARIFFE DOGANALI STABILITE DAL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E PER ANTICIPARE LA PROGRESSIVA INSTALLAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE |
| 1868 | LEGGE | 18 | 30/01/1962 | RISANAMENTO DI QUATTRO MANDAMENTI E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORGO E DENISINNI NEL COMUNE DI PALERMO |
| 1869 | LEGGE | 28 | 30/01/1962 | PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DEI MANDAMENTI MONTE DI PIETA', PALAZZO REALE, TRIBUNALE E CASTELLAMMARE E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORGO E DENISINNI NEL COMUNE DI PALERMO |
| 1870 | LEGGE | 15 | 10/02/1962 | RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA |
| 1871 | LEGGE | 153 | 12/04/1962 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 MARZO 1950, N. 181, RELATIVAMENTE ALLE ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO AEREO |
| 1872 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1263 | 14/04/1962 | ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER IL REGOLAMENTO DI ALCUNE QUESTIONI DI CARATTERE PATRIMONIALE, ECONOMICO E FINANZIARIO CON SCAMBI DI NOTE, CONCLUSO A BONN IL 2 GIUGNO 1961 |
Allegato 1
| 1873 | LEGGE | 187 | 16/04/1962 | ABOLIZIONE DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1614 |
| 1874 | LEGGE | 206 | 18/04/1962 | VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DELLE CATEGORIE A E B |
| 1875 | LEGGE | 208 | 18/04/1962 | MODIFICHE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE |
| 1876 | LEGGE | 195 | 21/04/1962 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI |
| 1877 | LEGGE | 226 | 21/04/1962 | RITENUTE DI ACCONTO SU COMPENSI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE IN CATEGORIA C - 1 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI GOVERNATIVI |
| 1878 | LEGGE | 211 | 27/04/1962 | RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 1879 | LEGGE | 904 | 19/06/1962 | MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DEI CANONI DI UTENZE DI ACQUA DA PARTE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI |
| 1880 | LEGGE | 884 | 26/06/1962 | NORMA INTEGRATIVA DELL'ART.91 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1961, N.469, SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO |
| 1881 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 885 | 26/06/1962 | ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. |
| 1882 | LEGGE | 569 | 29/06/1962 | PROROGA DEL REGIME VINCOLISTICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE |
| 1883 | LEGGE | 921 | 06/07/1962 | NORME SUI SUSSIDI DEI LEBBROSI E DEI FAMILIARI A LORO CARICO |
| 1884 | LEGGE | 890 | 10/07/1962 | INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N.1177, SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA |
| 1885 | LEGGE | 908 | 10/07/1962 | INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 DICEMBRE 1947, N.1501, PORTANTE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE |
| 1886 | LEGGE | 1101 | 18/07/1962 | MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 1947, N. 940, NELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 531, E NELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1952, N. 4436, RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE DEI SUSSIDI DA CONCEDERE AI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI SUCCEDUTISI DAL 1908 AL 1936 INCLUSO |
| 1887 | LEGGE | 1103 | 21/07/1962 | MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 937, CONCERNENTE IL RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA |
| 1888 | LEGGE | 1053 | 27/07/1962 | PROROGA DELLE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA. |
| 1889 | LEGGE | 1113 | 27/07/1962 | MODIFICHE ALLA LEGGE 14 DICEMBRE 1955, N. 1293, SULLA ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI CIECHI |
| 1890 | LEGGE | 1228 | 27/07/1962 | TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE |
| 1891 | LEGGE | 1185 | 02/08/1962 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 1962, N. 570 CONCERNENTE LA PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 1964 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE PER IL "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" DESTINATI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA |
| 1892 | LEGGE | 1331 | 02/08/1962 | MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 62 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. |
| 1893 | LEGGE | 1332 | 12/08/1962 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1949, N.320, SULLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DI PERSONE SCOMPARSE PER FATTI DIPENDENTI DALLA SITUAZIONE POLITICO - MILITARE DETERMINATASI TRA IL 10 GIUGNO 1940 E IL 31 DICEMBRE 1945 |
| 1894 | LEGGE | 1341 | 16/08/1962 | NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI CENSIMENTI GENERALI. |
| 1895 | LEGGE | 1360 | 18/08/1962 | DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991, DAL 1 LUGLIO 1962 AL 30 GIUGNO 1967, E PER L'ESPROPRIO E L'ACQUISTO DI TERRENI MONTANI ABBANDONATI. |
| 1896 | LEGGE | 1430 | 29/09/1962 | NORME IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI FITTI IN GRANO. |
| 1897 | LEGGE | 1492 | 05/10/1962 | MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, SULLA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE |
| 1898 | LEGGE | 1485 | 13/10/1962 | ISCRIZIONE DELL'IDROVIA DAL TICINO PER MILANO - NORD AL MINCIO FRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE |
| 1899 | LEGGE | 1550 | 18/10/1962 | UNIFICAZIONE DEI TAGLI DI CARTA BOLLATA |
| 1900 | LEGGE | 1551 | 18/10/1962 | NORME SULL'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIE DI FINANZA |
| 1901 | LEGGE | 1543 | 23/10/1962 | MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 91 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938 N.1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA. |
| 1902 | LEGGE | 1633 | 08/11/1962 | SISTEMAZIONE NEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DI PERSONALE STRAORDINARIO. |
| 1903 | LEGGE | 1609 | 14/11/1962 | MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1955, N. 519, RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. |
| 1904 | LEGGE | 1616 | 14/11/1962 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA |
| 1905 | LEGGE | 1619 | 14/11/1962 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA GENERALE |
| 1906 | LEGGE | 1677 | 22/11/1962 | MODIFICA ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA |
| 1907 | LEGGE | 1706 | 22/11/1962 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1954, N. 1044, RICHIAMATA DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1959, N. 355, IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI VALORE NEI TRASFERIMENTI DI FONDI RUSTICI, INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE |
| 1908 | LEGGE | 1708 | 22/11/1962 | PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA LIBERA NAVIGAZIONE SUL FIUME PO MEDIANTE DIVIETO DI COSTRUZIONE DI PONTI DI CHIATTE E COSTRUZIONE DI PONTI STABILI IN SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI PONTI DI CHIATTE |
| 1909 | LEGGE | 1709 | 22/11/1962 | NORME PER IL CONFERIMENTO DELLA STABILITA' D'IMPIEGO AL PERSONALE DEI CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI |
| 1910 | LEGGE | 1651 | 25/11/1962 | NORME PER LA ELEZIONE DEI SENATORI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE DI TRIESTE |
| 1911 | LEGGE | 1697 | 29/11/1962 | MODIFICHE ALL' ART. 9 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1957, N. 464, CONCERNENTE SGRAVI FISCALI SU OLI MINERALI DISTILLATI E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI |
| 1912 | LEGGE | 1689 | 03/12/1962 | NORME IN MATERIA DI ALLESTIMENTI DIFENSIVI SULLE NAVI MERCANTILI |
| 1913 | LEGGE | 1701 | 12/12/1962 | NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1955, N. 1534, RECANTE NORME PER IL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
| 1914 | LEGGE | 1702 | 12/12/1962 | OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO NELLE PATENTI DI GUIDA |
| 1915 | LEGGE | 1716 | 18/12/1962 | MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI |
| 1916 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1717 | 18/12/1962 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 19 GIUGNO 1940, N. 762, CHE CONVERTE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, IL REGIO DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940, N. 2, ISTITUTIVO DI UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 1917 | LEGGE | 1740 | 18/12/1962 | NORME PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI TECNICI FEMMINILI DEL PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E TECNICO DELLE SOPPRESSE SCUOLE DI MAGISTERO FEMMINILE E DELLE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI |
| 1918 | LEGGE | 1748 | 18/12/1962 | MODIFICHE ALLA LEGGE 13 AGOSTO 1959, N. 904 |
| 1919 | LEGGE | 1719 | 20/12/1962 | DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI. |
| 1920 | LEGGE | 1743 | 20/12/1962 | INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEGLI INSEGNANTI E CAPI DI ISTITUTI DELLA ISTRUZIONE SECONDARIA PROVENIENTI DALLE SCUOLE DI AVVIAMENTO DEI COMUNI DI AUTONOMIA SCOLASTICA |
| 1921 | LEGGE | 1749 | 20/12/1962 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLA SCUOLA. |
| 1922 | LEGGE | 1750 | 20/12/1962 | INTEGRAZIONE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1960, N. 656, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEI PICCOLI PRESTITI DA PARTE DELLE CASSE MUTUE O SOVVENZIONI MINISTERIALI E DI ISTITUZIONI SIMILARI |
| 1923 | LEGGE | 1751 | 20/12/1962 | ESTENSIONE AL PERSONALE TECNICO DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI DELLE DIPENDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 24 LUGLIO 1954, N. 596 |
| 1924 | LEGGE | 1744 | 29/12/1962 | NUOVE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI DI REGISTRO, DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DEL BOLLO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI URBANI |
| 1925 | LEGGE | 1754 | 31/12/1962 | ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' DI STUDIO PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA |
| 1926 | LEGGE | 1866 | 31/12/1962 | MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 DICEMBRE 1956, N.1378. |
| 1927 | LEGGE | 4 | 03/01/1963 | PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DI ZONE ALLUVIONATE O TERREMOTATE NEGLI ANNI 1960 E 1961 |
| 1928 | LEGGE | 13 | 06/01/1963 | MODIFICHE ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1959, N.1236, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 1929 | LEGGE | 39 | 11/01/1963 | ISTITUZIONE DI DIRITTI ANTI - DUMPING E DI DIRITTI COMPENSATIVI |
| 1930 | LEGGE | 31 | 26/01/1963 | DISPOSIZIONE PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLA SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE CLASSIFICATE PROVINCIALI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 126, O NON COMPRESE NEI PIANI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE STESSA |
| 1931 | LEGGE | 47 | 26/01/1963 | NORME RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA PREFABBRICATA. |
| 1932 | LEGGE | 105 | 30/01/1963 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO E DI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE |
| 1933 | LEGGE | 49 | 03/02/1963 | MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1956, N. 515, CONTENENTE NORME PER I CONCORSI AD AGENTI DI CAMBIO. |
| 1934 | LEGGE | 50 | 03/02/1963 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 3 GENNAIO 1960, N. 5, CONCERNENTE RIDUZIONE DEL LIMITE DI ETA' PENSIONABILE PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE |
| 1935 | LEGGE | 51 | 03/02/1963 | MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1955, N. 1064, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GENERALITA' IN ESTRATTI, ATTI E DOCUMENTI E MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE |
| 1936 | LEGGE | 56 | 03/02/1963 | RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1962, 1963, 1964 E 1965 |
| 1937 | LEGGE | 75 | 03/02/1963 | PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA. |
| 1938 | LEGGE | 77 | 03/02/1963 | DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA E AFFINI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE GUADAGNI |
| 1939 | LEGGE | 92 | 03/02/1963 | AUTORIZZAZIONE DELLE SPESA DI L. 6.600.000.000 PER LA SISTEMAZIONE DELL'IDROVIA PADOVA - VENEZIA |
| 1940 | LEGGE | 103 | 03/02/1963 | PAGAMENTO DEL GRANO DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PER USO DI SEMINA A FAVORE DEI COLTIVATORI DANNEGGIATI DA AVVERSITA' NATURALI |
| 1941 | LEGGE | 108 | 03/02/1963 | MODIFICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 1954, N. 1087, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE IRRIGUE E DI COLONIZZAZIONE |
| 1942 | LEGGE | 110 | 03/02/1963 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI E DELLE SEZIONI SPECIALI DI RIFORMA FONDIARIA |
| 1943 | LEGGE | 116 | 03/02/1963 | DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI |
| 1944 | LEGGE | 119 | 04/02/1963 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI PER RICOVERI INFERMI DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA |
| 1945 | LEGGE | 120 | 04/02/1963 | ISTITUZIONE DI UN QUADRO SPECIALE PER I MAESTRI NON DI RUOLO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA |
| 1946 | LEGGE | 46 | 09/02/1963 | MODIFICA ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, CONTENENTE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI |
| 1947 | LEGGE | 59 | 09/02/1963 | NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI |
| 1948 | LEGGE | 130 | 09/02/1963 | NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI CONCORSO STATALE SUI PRESTITI DI ESERCIZIO DI CUI AGLI ARTICOLI 16, LETTERA A), E 19 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454 |
| 1949 | LEGGE | 153 | 09/02/1963 | ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI DELLA UNIVERSITA' DI ROMA |
| 1950 | LEGGE | 223 | 09/02/1963 | ISTITUZIONE DEL CONSORZIO PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA |
| 1951 | LEGGE | 234 | 09/02/1963 | MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N.68, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DI CASE PER FERIE E DI OSTELLI PER LA GIOVENTU' |
| 1952 | LEGGE | 325 | 09/02/1963 | RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONCESSIONE DELLA FERROVIA SONDRIO - TIRANO CON INCLUSIONE DELLA LINEA NELLA RETE STATALE |
| 1953 | LEGGE | 98 | 11/02/1963 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO |
| 1954 | LEGGE | 145 | 14/02/1963 | MODIFICHE AGLI ARTICOLI 19 E 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N.2, SULLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO |
| 1955 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1343 | 14/02/1963 | APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DEBITO PUBBLICO |
| 1956 | LEGGE | 76 | 14/02/1963 | MODIFICHE ALLE NORME CONCERNENTI PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA |
| 1957 | LEGGE | 163 | 14/02/1963 | INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N.290, RELATIVA ALL'INCREMENTO ED AL POTENZIAMENTO DELLA PESCA E DELLE PISCICOLTURA NELLE ACQUE INTERNE |
| 1958 | LEGGE | 133 | 15/02/1963 | TRASFORMAZIONE DELL'U.N.R.R.A. - CASAS IN ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE (I.S.E.S.) |
| 1959 | LEGGE | 147 | 15/02/1963 | NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA |
| 1960 | LEGGE | 137 | 15/02/1963 | MODIFICA ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N. 1293, CONCERNENTE LA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO |
| 1961 | LEGGE | 147 | 15/02/1963 | NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA |
| 1962 | LEGGE | 149 | 15/02/1963 | PROVVEDIMENTO PER I FARMACISTI PROFUGHI GIA' TITOLARI DI FARMACIA |
| 1963 | LEGGE | 150 | 15/02/1963 | MODIFICA DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1014, E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 117 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE |
| 1964 | LEGGE | 151 | 15/02/1963 | MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 41, 66 E 67 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATE CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 |
| 1965 | LEGGE | 67 | 18/02/1963 | ABOLIZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI SOCCORSO INVERNALE, FINANZIAMENTO DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA E ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE AI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E ALLA TASSA DI LOTTERIA |
| 1966 | LEGGE | 87 | 18/02/1963 | ORDINAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA |
| 1967 | LEGGE | 190 | 18/02/1963 | MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO DEI LAVORI IN ORO, IN PLATINO ED IN ARGENTO. |
| 1968 | LEGGE | 243 | 18/02/1963 | PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" E DEL "CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO" |
| 1969 | LEGGE | 318 | 18/02/1963 | INTEGRAZIONI AGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ART.9 DELLA LEGGE 31 MARZO 1961, N.301, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO |
| 1970 | LEGGE | 244 | 21/02/1963 | NORME GENERALI RELATIVE AGLI ONORARI ED AI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI MEDICO - CHIRURGICHE E ISTITUZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA |
| 1971 | LEGGE | 251 | 21/02/1963 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 151, LETTERA D), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645, NEI RIGUARDI DEGLI ENTI FIERISTICI IN PARTICOLARE SITUAZIONE |
| 1972 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 138 | 25/02/1963 | NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI DA CORRISPONDERE ALLE IMPRESE ASSOGGETTATE A TRASFERIMENTO ALL'ENEL |
| 1973 | LEGGE | 258 | 25/02/1963 | NORME REGOLATRICI DELL'ASSETTO E DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE |
| 1974 | LEGGE | 166 | 02/03/1963 | ISTITUZIONE DI 20 POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 100 POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO NELLE UNIVERSITA' E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E AUMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART.42 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N. 1073. |
| 1975 | LEGGE | 191 | 02/03/1963 | PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE, LOCANDA E DEL VINCOLO ALBERGHIERO. |
| 1976 | LEGGE | 265 | 02/03/1963 | AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE DANNEGGIATE O DISTRUTTE A SEGUITO DI PUBBLICHE CALAMITA' |
| 1977 | LEGGE | 267 | 02/03/1963 | ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO ASSISTITE DA PROVVIDENZE LEGISLATIVE PROVINCIALI NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE |
| 1978 | LEGGE | 291 | 02/03/1963 | TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ENTI AUTONOMI PORTUALI E DELLE AZIENDE DEI MEZZI MECCANICI DEI PORTI |
| 1979 | LEGGE | 362 | 02/03/1963 | MODIFICHE CON INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1955, N. 908, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA |
| 1980 | LEGGE | 387 | 02/03/1963 | NORME INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 18 MARZO 1958, N. 269, SULLA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI PER BENI, DIRITTI ED INTERESSI, SITUATI NELLA ZONA B DELL'EX TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE |
| 1981 | LEGGE | 245 | 05/03/1963 | LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DEL BENZOLO E SUOI OMOLOGHI NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE |
| 1982 | LEGGE | 322 | 05/03/1963 | NORME TRANSITORIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E DI ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA. |
| 1983 | LEGGE | 180 | 12/03/1963 | INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E DELL'ARTIGIANATO, NONCHE' VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO ED A QUELLI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962 - 63 |
| 1984 | LEGGE | 1327 | 15/05/1963 | CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI MARITTIMO ABILITATO PER IMBARCAZIONI DI SALVATAGGIO |
| 1985 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 729 | 22/05/1963 | NORME RELATIVE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LE ATTIVITA' ELETTRICHE E AL TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE DI CUI AL N.8 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N.1643 |
| 1986 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 2398 | 04/06/1963 | ISTITUZIONE E CONCESSIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA |
| 1987 | LEGGE | 1011 | 04/08/1963 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1962, N. 1552, RELATIVO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEI SANITARI E DELLE OSTETRICHE OSPEDALIERE |
| 1988 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1237 | 11/08/1963 | COMPETENZE MEDIE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA |
| 1989 | LEGGE | 1316 | 27/09/1963 | ABROGAZIONE DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 GIUGNO 1945, N. 399, RECANTE MODIFICAZIONI DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO E DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO |
| 1990 | LEGGE | 1317 | 27/09/1963 | MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI. |
| 1991 | LEGGE | 1442 | 19/10/1963 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1963, N. 1180, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI |
| 1992 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1730 | 23/10/1963 | MODIFICHE AL REGIO DECRETO 3 MARZO 1927, N. 478, CONTENENTE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI |
| 1993 | LEGGE | 1481 | 23/10/1963 | NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE |
| 1994 | LEGGE | 1458 | 31/10/1963 | CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE |
| 1995 | LEGGE | 1459 | 31/10/1963 | MODIFICHE ALLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER ALCUNI PRODOTTI DI LUSSO |
| 1996 | LEGGE | 1460 | 04/11/1963 | DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE |
| 1997 | LEGGE | 1523 | 06/11/1963 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1963, N. 1358, CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI COMUNI DELLE PROVINCIE DI BELLUNO ED UDINE COLPITI DAL DISASTRO DEL VAJONT |
| 1998 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 2204 | 13/11/1963 | NORME SPECIALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO |
| 1999 | LEGGE | 1544 | 13/11/1963 | FACILITAZIONE PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI |
| 2000 | LEGGE | 1540 | 14/11/1963 | AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE AI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DALL'ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI |
| 2001 | LEGGE | 1855 | 23/12/1963 | RISCATTO E GESTIONE COMMISSARIALE DELLE FERROVIE CALABRO - LUCANE |
| 2002 | LEGGE | 1868 | 27/12/1963 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1963, N. 1408, RECANTE NORME PER ASSICURARE GLI INTERVENTI INDISPENSABILI PER LA SICUREZZA DELLE ZONE COLPITE DALLA SCIAGURA DELLA DIGA DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963 |
| 2003 | LEGGE | 1878 | 27/12/1963 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 4 E 6, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 19 MARZO 1955, N. 160, IN MATERIA DI PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO |
| 2004 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 2194 | 31/12/1963 | DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE AL CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE, PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI PENSIONATI, AI SENSI DELL'ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1961, N. 1443 |
| 2005 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 2 | 22/01/1964 | RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N.1860, SULL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE |
| 2006 | LEGGE | 3 | 03/02/1964 | NORME PER LA ELEZIONE E LA CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E DEL CONTENZIOSO ELETTORALE |
| 2007 | LEGGE | 38 | 14/02/1964 | PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE |
| 2008 | LEGGE | 112 | 24/02/1964 | MODIFICHE ALLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 261, IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE |
| 2009 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 272 | 09/03/1964 | ELENCO DEI LAVORI LEGGERI CONSENTITI AI MINORI DI ETA' NON INFERIORE AI TREDICI ANNI |
| 2010 | LEGGE | 127 | 12/03/1964 | DEROGA ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1956, N.1300, PER LA DEVOLUZIONE ALL'UFFICIALE SANITARIO COMUNALE O CONSORZIALE DEL PARERE SUI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI FABBRICATI RURALI. |
| 2011 | LEGGE | 115 | 20/03/1964 | ISTITUZIONE DI 20 POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 150 POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO NELLE UNIVERSITA' E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA |
| 2012 | LEGGE | 188 | 02/04/1964 | MODIFICA ALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1619, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA GENERALE |
| 2013 | LEGGE | 189 | 12/04/1964 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1964, N. 25, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA, DEGLI IDROCARBURI ACICLICI SATURI E NAFTENICI, LIQUIDI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE |
| 2014 | LEGGE | 310 | 26/04/1964 | COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E DEL PAESAGGIO |
| 2015 | LEGGE | 311 | 08/05/1964 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI DI SVILUPPO |
| 2016 | LEGGE | 402 | 20/05/1964 | MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 SETTEMBRE 1961, N. 1668, CONCERNENTI LA PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI DEL MINISTERO DELLA SANITA' |
| 2017 | LEGGE | 370 | 22/05/1964 | ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT |
| 2018 | LEGGE | 380 | 23/05/1964 | NORME RELATIVE AI CONCORSI E ALLE NOMINE DEI DIRETTORI DIDATTICI |
| 2019 | LEGGE | 403 | 23/05/1964 | NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO SUL VINO |
| 2020 | LEGGE | 404 | 23/05/1964 | PROVVIDENZE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA ZOOTECNICA, DELLA OLIVICOLTURA E DELLA BIETICOLTURA |
| 2021 | DPR | 655 | 23/05/1964 | ARTT. DA 19 A 30 - NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI |
| 2022 | LEGGE | 486 | 13/06/1964 | MODIFICA DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA. |
| 2023 | LEGGE | 477 | 14/06/1964 | MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 59 RECANTE NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI. |
| 2024 | LEGGE | 462 | 21/06/1964 | INTEGRAZIONI AGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1963, N. 318, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO. |
| 2025 | LEGGE | 559 | 21/06/1964 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 53, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE ALLE INDUSTRIE PRIVATE |
| 2026 | LEGGE | 419 | 24/06/1964 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1964, N. 211, CONCERNENTE FACILITAZIONI PER LA RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI. |
| 2027 | LEGGE | 420 | 24/06/1964 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1964, N. 212, CONCERNENTE MODIFICHE AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE VENDITE DI MERCI ALLO STATO ESTERO |
| 2028 | LEGGE | 436 | 26/06/1964 | PROROGA DEL TERMINE STABILITO DAL TERZO COMMA DELL'ART. 54 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N. 1073 |
| 2029 | LEGGE | 452 | 27/06/1964 | RINNOVO DI DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA, E NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 |
| 2030 | LEGGE | 606 | 05/07/1964 | ULTERIORE AUMENTO DELLA SPESA PREVISTA DAL TERZO COMMA, LETTERA B), DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N. 739, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI. |
| 2031 | LEGGE | 619 | 05/07/1964 | AUMENTO DEI FONDI DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE (MEDIOCREDITO CENTRALE) E DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE |
| 2032 | LEGGE | 639 | 05/07/1964 | RESTITUZIONE DEI DIRITTI DOGANALI E DELLE IMPOSIZIONI INDIRETTE INTERNE DIVERSE DALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER TALUNI PRODOTTI INDUSTRIALI ESPORTATI. |
| 2033 | LEGGE | 609 | 18/07/1964 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (I.S.C.O.) |
| 2034 | LEGGE | 717 | 10/08/1964 | MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 595, CONCERNENTE NORME SULL'APPROVAZIONE DI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE IGIENICHE |
| 2035 | LEGGE | 694 | 11/08/1964 | NORME CONCERNENTI LE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA |
| 2036 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 735 | 09/09/1964 | ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI PORDENONE |
| 2037 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 741 | 17/09/1964 | DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 1964, E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA FRA GLI ENTI INTERESSATI |
| 2038 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1613 | 19/09/1964 | STATUIZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI COPERTINA DEI LIBRI DI TESTO MELLE SCUOLE ELEMENTARI |
| 2039 | LEGGE | 789 | 19/09/1964 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI |
| 2040 | LEGGE | 790 | 19/09/1964 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE |
| 2041 | LEGGE | 872 | 29/09/1964 | MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA |
| 2042 | LEGGE | 873 | 29/09/1964 | CANCELLAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI CANALE DEL NAVIGLIO, DA BOLOGNA AL SUO SBOCCO NEL FIUME RENO |
| 2043 | LEGGE | 1056 | 07/10/1964 | AUMENTO DELLA SPESA AUTORIZZATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1708, PER LA COSTRUZIONE DI PONTI STABILI SUL FIUME PO |
| 2044 | LEGGE | 858 | 09/10/1964 | PROROGA DELLA SOSPENZIONE DEI TERMINI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963. |
| 2045 | LEGGE | 948 | 09/10/1964 | IMPORTAZIONE IN ESENZIONE DA PRELIEVO DI GRANO E REINTEGRO DI QUELLO IMPIEGATO NELLA FABBRICAZIONE DI PASTE E PRODOTTI DA FORNO ESPORTATI |
| 2046 | LEGGE | 986 | 09/10/1964 | ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO STATALE DELLE BANANE. |
| 2047 | LEGGE | 990 | 09/10/1964 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 125 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265, MODIFICATO DALLA LEGGE 1 MAGGIO 1941, N. 422, E DAL REGIO DECRETO LEGGE 13 APRILE 1944, N. 119, PER ISTITUIRE LA TARIFFA NAZIONALE DEI MEDICINALI |
| 2048 | LEGGE | 1068 | 14/10/1964 | ISTITUZIONE PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI UN FONDO CENTRALE DI GARANZIA E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELLA OCCUPAZIONE |
| 2049 | LEGGE | 1148 | 16/10/1964 | NUOVE NORME SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA, ISCRITTI NEL RUOLO D'ONORE |
| 2050 | LEGGE | 1049 | 17/10/1964 | PROROGA DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ATTI RELATIVI AGLI AMMASSI VOLONTARI DI PRODOTTI AGRICOLI . |
| 2051 | LEGGE | 1013 | 21/10/1964 | ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SPECIALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI DI LUSSO |
| 2052 | LEGGE | 1069 | 30/10/1964 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1964, N. 721, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE RITOCCHI AL TRATTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI |
| 2053 | LEGGE | 1132 | 02/11/1964 | NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL "FONDO DI ROTAZIONE", PREVISTO DAL CAPO III DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949 |
| 2054 | LEGGE | 1170 | 03/11/1964 | NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI DI TRASPORTO SU STRADA DEI PRODOTTI INDICATI NELL'ALLEGATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DEL'ACCIAIO |
| 2055 | LEGGE | 1190 | 03/11/1964 | VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. |
| 2056 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1340 | 06/11/1964 | MODIFICA DELL'ART. 198 DELL'ORDINAMENTO CENTRALE E PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO, APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1928 |
| 2057 | LEGGE | 1162 | 15/11/1964 | ISTITUZIONE DI UN'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA |
| 2058 | LEGGE | 1271 | 18/11/1964 | PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'AGRICOLTURA |
| 2059 | LEGGE | 1259 | 03/12/1964 | NUOVE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962. |
| 2060 | LEGGE | 1267 | 05/12/1964 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO. |
| 2061 | LEGGE | 1269 | 05/12/1964 | DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1964 E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA TRA GLI ENTI INTERESSATI |
| 2062 | LEGGE | 1331 | 06/12/1964 | AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' DI VALERSI DELL'OPERA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO |
| 2063 | LEGGE | 1349 | 13/12/1964 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1964, N. 987, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO, 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE |
| 2064 | LEGGE | 1398 | 14/12/1964 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 10 LUGLIO 1960, N. 736, PER LA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO |
| 2065 | LEGGE | 1359 | 18/12/1964 | DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE GUADAGNI |
| 2066 | LEGGE | 1412 | 18/12/1964 | ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA |
| 2067 | LEGGE | 1406 | 21/12/1964 | DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI |
| 2068 | LEGGE | 13 | 01/02/1965 | DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE UNA NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI |
| 2069 | LEGGE | 60 | 01/02/1965 | COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE PRESSO L'ISVEIMER, IRFIS E CIS PER MUTUI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE. |
| 2070 | LEGGE | 11 | 03/02/1965 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI PUBBLICI SPETTACOLI. |
| 2071 | LEGGE | 14 | 03/02/1965 | REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSUNTORIE NELLE FERROTRAMVIE ESERCITATE IN REGIME DI CONCESSIONE |
| 2072 | LEGGE | 15 | 05/02/1965 | NORME CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI DELL'ALTO ADIGE DEL RUOLO SPECIALE DI SECONDA LINGUA NEL RUOLO NORMALE |
| 2073 | LEGGE | 106 | 15/02/1965 | SOPPRESSIONE DELLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 227 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1959, N. 420, PER L'ABOLIZIONE DEL DIVISORIO SUI TAXI |
| 2074 | LEGGE | 98 | 16/02/1965 | NORME INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEGLI ISPETTORI CENTRALI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA |
| 2075 | LEGGE | 30 | 19/02/1965 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1356, CONCERNENTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI |
| 2076 | LEGGE | 33 | 19/02/1965 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1357, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REGIME VINCOLISTICO DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DELLA DESTINAZIONE ALBERGHIERA. |
| 2077 | LEGGE | 108 | 24/02/1965 | MODIFICHE ALLE NORME CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI, CONTENUTE NEL TITOLO V, CAPO III, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 |
| 2078 | LEGGE | 125 | 25/02/1965 | NORME SUGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA |
| 2079 | LEGGE | 117 | 01/03/1965 | NORME PER LA RIDUZIONE DA 30 A 28 ANNI DEL LIMITE DI ETA' PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO AI BRIGADIERI, VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA |
| 2080 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 670 | 08/03/1965 | COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE CON LE NORME DELLA LEGGE 1 MARZO 1964, N. 62 |
| 2081 | LEGGE | 123 | 11/03/1965 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
| 2082 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 342 | 18/03/1965 | NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 E NORME RELATIVE AL COORDINAMENTO E ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ELETTRICHE ESERCITATE DA ENTI ED IMPRESE DIVERSI DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA |
| 2083 | LEGGE | 217 | 29/03/1965 | NORME PER ACCELERARE I PROGRAMMI EDILIZI DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI E DEGLI ALTRI ENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE. |
| 2084 | LEGGE | 223 | 29/03/1965 | REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI PER OPERE FINANZIATE CON LEGGI SPECIALI |
| 2085 | LEGGE | 218 | 29/03/1965 | PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA POPOLARE |
| 2086 | LEGGE | 217 | 29/03/1965 | NORME PER ACCELERARE I PROGRAMMI EDILIZI DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI E DEGLI ALTRI ENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE. |
| 2087 | LEGGE | 219 | 29/03/1965 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 3 MILIARDI ANNUI PER GLI SCOPI DI CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623, RELATIVA A NUOVI INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE. |
| 2088 | LEGGE | 336 | 29/03/1965 | SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DI SCUOLE D'ARTE TRASFORMATE IN ISTITUTI D'ARTE ED ALTRE NORME SUGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA |
| 2089 | LEGGE | 333 | 06/04/1965 | CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 2090 | LEGGE | 335 | 06/04/1965 | PROROGA DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI INSEGNAMENTO. |
| 2091 | LEGGE | 341 | 06/04/1965 | AUMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREVISTE DAGLI ARTICOLI 8, 10 E 13 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454 |
| 2092 | LEGGE | 351 | 06/04/1965 | PROVVIDENZE PER LE ZONE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE |
| 2093 | LEGGE | 343 | 12/04/1965 | NORMA INTEGRATIVA ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 APRILE 1948, N. 262, RATIFICATO CON LEGGE 29 GENNAIO 1951, N. 33, A FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO DIPENDENTE DALLE SCUOLE ED ISTITUTI SECONDARI STATALI IN PARTICOLARI CONDIZIONI |
| 2094 | LEGGE | 411 | 12/04/1965 | NORMA INTEGRATIVA DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 92, PER QUANTO RIGUARDA IL CONSORZIO PER L'IDROVIA PADOVA - VENEZIA. |
| 2095 | LEGGE | 352 | 23/04/1965 | PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT |
| 2096 | LEGGE | 493 | 07/05/1965 | MODIFICA ALLA LEGGE 1 AGOSTO 1959, N. 703 |
| 2097 | LEGGE | 480 | 11/05/1965 | MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1958, N. 916 |
| 2098 | LEGGE | 495 | 14/05/1965 | MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DEL TITOLO XI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645 |
| 2099 | LEGGE | 506 | 19/05/1965 | NORME RIGUARDANTI IL CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE DI PISA. |
| 2100 | LEGGE | 582 | 24/05/1965 | DEROGA ALLE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MAGGIO 1964, N.655, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PER I LAVORATORI AGRICOLI COSTRUITI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N.1676. |
| 2101 | LEGGE | 583 | 26/05/1965 | NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 1963, N.1315, SUL MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE ED ESTENSIONE DELLA LEGGE STESSA AI TITOLARI DEL SUSSIDIO DI QUIESCENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 4107 |
| 2102 | LEGGE | 574 | 30/05/1965 | MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.589, IN MATERIA DI EDILIZIA OSPEDALIERA. |
| 2103 | LEGGE | 580 | 30/05/1965 | NORME PER LE GRADUATORIE DEGLI INSEGNANTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E PER L'ACCESSO AI CONCORSI MAGISTRALI. |
| 2104 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1001 | 03/06/1965 | MODIFICA DEL PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO DI AMMISSIONE NELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
| 2105 | LEGGE | 698 | 05/06/1965 | MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1961, N.1255, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI |
| 2106 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 760 | 05/06/1965 | SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI E PER LE VARIAZIONI DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1268 |
| 2107 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1097 | 09/06/1965 | MODALITA' DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO N. 11 EMANATO DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA |
| 2108 | LEGGE | 832 | 26/06/1965 | VARIAZIONE ALLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, RECANTE MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 1952, N. 656, ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICI LOCALI, AGENZIE, RICEVITORIE ED IL RELATIVO PERSONALE. |
| 2109 | LEGGE | 817 | 05/07/1965 | RIAPERTURA DEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1014, PER LA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE |
| 2110 | LEGGE | 835 | 13/07/1965 | PROROGA DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 8, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER LE IMPRESE ARTIGIANE, LE PICCOLE INDUSTRIE, LE IMPRESE ALBERGHIERE E DI TRASPORTO |
| 2111 | LEGGE | 884 | 13/07/1965 | ISTITUZIONE NELLA SEZIONE DI ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE |
| 2112 | LEGGE | 893 | 13/07/1965 | MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI 3 AGOSTO 1949, N. 589 E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184 PER QUANTO RIGUARDA LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI E LE RETI INTERNE DI DISTRIBUZIONE NEI COMUNI DELLA SICILIA |
| 2113 | LEGGE | 901 | 14/07/1965 | DELEGA AL GOVERNO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO E NORME RELATIVE ALLA LORO ATTIVITA' |
| 2114 | LEGGE | 902 | 14/07/1965 | NORME RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA MAGISTRALE |
| 2115 | LEGGE | 911 | 14/07/1965 | MODIFICA AL REGIME TRIBUTARIO DEGLI APPALTI |
| 2116 | LEGGE | 904 | 21/07/1965 | MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167. |
| 2117 | LEGGE | 970 | 26/07/1965 | NORMA MODIFICATIVA DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1850, N. 1037, PER QUANTO RIGUARDA GLI ACQUISTI DI IMMOBILI DA PARTE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI |
| 2118 | LEGGE | 969 | 26/07/1965 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONSENTIRE L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N.739, E DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, NEI TERRITORI COLPITI DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI. |
| 2119 | LEGGE | 974 | 26/07/1965 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 26 APRILE 1964, N. 310, PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E DEL PAESAGGIO |
| 2120 | LEGGE | 976 | 26/07/1965 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 59, RECANTE NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI. |
| 2121 | LEGGE | 978 | 26/07/1965 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI LIRE 93.000.000 PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DESTINATO AL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 1961 - 62 |
| 2122 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1098 | 26/08/1965 | SOSTITUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MARZO 1965, N. 669, RECANTE NORME SULLA DECORRENZA DELL'ANNO FINANZIARIO DEGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO PREVISTO DALLA LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259 |
| 2123 | LEGGE | 1169 | 07/10/1965 | NORMA INTEGRATIVA DELL'ARTICOLO 345 DEL TESTO UNICO SULLA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165 |
| 2124 | LEGGE | 1204 | 19/10/1965 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 165, CONCERNENTE I CONCORSI PER MERITO DISTINTO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA |
| 2125 | LEGGE | 1205 | 19/10/1965 | ISTITUZIONE DELLE SEZIONI AUTONOME DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME IN TRIESTE, RAVENNA E REGGIO CALABRIA, ED INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 24. |
| 2126 | LEGGE | 1198 | 27/10/1965 | NORME IN MATERIA DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DA PARTE DELLE GUARDIE E DEGLI ALLIEVI GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO |
| 2127 | LEGGE | 1216 | 29/10/1965 | MODIFICA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1964, N. 404, RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA, DELLA OLIVICOLTURA E DELLA BIETICOLTURA |
| 2128 | LEGGE | 1217 | 29/10/1965 | MODIFICHE ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1960, N. 1541, CONCERNENTE NORME INTEGRATIVE ALL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI |
| 2129 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1290 | 31/10/1965 | SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE PER AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI DI CILINDRATA SUPERIORE AI 200 C.C., ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI RADIORICEVENTI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N.755. |
| 2130 | LEGGE | 1328 | 31/10/1965 | VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI DAGLI ASSISTENTI (LETTORI) DI LINGUA ITALIANA NELLE SCUOLE SECONDARIE E A LIVELLO UNIVERSITARIO ALL'ESTERO |
| 2131 | LEGGE | 1213 | 04/11/1965 | NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA |
| 2132 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1483 | 18/11/1965 | MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI I RUOLI DEI PROFESSORI E DEGLI ASSISTENTI DELL'ACCADEMIA NAVALE, DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA E DELL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA, NONCHE' MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI GLI INCARICATI DI INSEGNAMENTO PRESSO LE DETTE ACCADEMIE |
| 2133 | LEGGE | 1314 | 29/11/1965 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1963, N. 739, 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E 26 LUGLIO 1965, N. 969, ANCHE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE CALAMITA' NATURALI VERIFICATESI POSTERIORMENTE AL 31 AGOSTO 1965. |
| 2134 | LEGGE | 1322 | 29/11/1965 | APPORTO DI NUOVI FONDI ALL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI |
| 2135 | LEGGE | 1309 | 04/12/1965 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1965, N.1118, RECANTE LA SOSPENSIONE DELLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DI LANA E LA ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE SPECIALE ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE MATERIE PRIME TESSILI DI LANA |
| 2136 | LEGGE | 1373 | 06/12/1965 | APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831 AL FINE DEL COLLOCAMENTO IN RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DEGLI INSEGNANTI CIECHI DI MUSICA E CANTO |
| 2137 | LEGGE | 1379 | 06/12/1965 | MODIFICAZIONI AL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA' CONCESSIONARIE TELEFONICHE |
| 2138 | LEGGE | 1375 | 10/12/1965 | PROROGA DAL 1 LUGLIO 1965 AL 31 DICEMBRE 1970 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI. |
| 2139 | LEGGE | 1423 | 15/12/1965 | MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. |
| 2140 | LEGGE | 1438 | 20/12/1965 | NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1961, N. 1143, RELATIVE AGLI IMPIEGATI DELLO STATO DELLE CARRIERE SPECIALI |
| 2141 | LEGGE | 1442 | 20/12/1965 | MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1957, N. 699, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
| 2142 | LEGGE | 1415 | 23/12/1965 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 724, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE PUBBLICHE |
| 2143 | LEGGE | 1416 | 23/12/1965 | PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA |
| 2144 | LEGGE | 1417 | 23/12/1965 | PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 943, E DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 82, RECANTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE. |
| 2145 | LEGGE | 1418 | 23/12/1965 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1964, N. 1331, SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' DI VALERSI DELL'OPERA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO. |
| 2146 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1708 | 30/12/1965 | ISTITUZIONE DI UNA RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA C.E.E. DEL 15 GIUGNO 1965, N. 79 |
| 2147 | LEGGE | 1523 | 30/12/1965 | ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE DELLE LEGGI 23 APRILE 1952, N. 526, 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 15 GENNAIO 1960, N. 16, A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI APPARTENENTI AI RUOLI SPECIALI TRANSITORI, ALL'ALBO SPECIALE E AL QUADRO SPECIALE DELL'EX TERRITORIO DI TRIESTE |
| 2148 | LEGGE | 20 | 09/02/1966 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1965, N. 1333, RECANTE PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT |
| 2149 | LEGGE | 27 | 09/02/1966 | MODIFICHE ALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1533, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE E L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI |
| 2150 | LEGGE | 199 | 31/03/1966 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 974 |
| 2151 | LEGGE | 209 | 31/03/1966 | ESTENSIONE ALLE FIERE DI FOGGIA, PALERMO, MESSINA, REGGIO CALABRIA E CAGLIARI DELLE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO |
| 2152 | LEGGE | 177 | 05/04/1966 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI |
| 2153 | LEGGE | 178 | 06/04/1966 | ESTENSIONE AGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DELLE NORME SUI LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PREVISTI DALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1962, N. 1499 |
| 2154 | LEGGE | 202 | 06/04/1966 | LIMITE DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI DI PERSONALE TECNICO DI CUI ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1961, N. 1255 |
| 2155 | LEGGE | 285 | 05/05/1966 | CANCELLAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI DEL NAVIGLIO DI BEREGUARDO |
| 2156 | LEGGE | 301 | 06/05/1966 | PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI VINI SPUMANTI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N. 162 |
| 2157 | LEGGE | 368 | 20/05/1966 | MODIFICHE E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE E NUCLEI ABITATI |
| 2158 | LEGGE | 369 | 20/05/1966 | PROROGA DELL'ESERCIZIO PER CONTO DELLO STATO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA (LINEA TERMINI - EUR). |
| 2159 | LEGGE | 414 | 01/06/1966 | NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454 |
| 2160 | LEGGE | 422 | 01/06/1966 | MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68, RIGUARDANTE PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE D'INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO E ALBERGHIERO |
| 2161 | LEGGE | 452 | 08/06/1966 | MODIFICA DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1949, N. 33, PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI COOPERATIVE EDILIZIE. |
| 2162 | LEGGE | 543 | 13/06/1966 | ISTITUZIONE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA DELLA FACOLTA' DI SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE. |
| 2163 | LEGGE | 505 | 24/06/1966 | MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SULLA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 1963, 1964 E 1965 |
| 2164 | LEGGE | 513 | 24/06/1966 | ELEVAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE (O.N.A.I.R.C.) E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1965 |
| 2165 | LEGGE | 534 | 24/06/1966 | NUOVE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SPECIALE SULLE ACQUE DA TAVOLA MINERALI E NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703. |
| 2166 | LEGGE | 453 | 27/06/1966 | PROROGA DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI LOCAZIONI URBANE. |
| 2167 | LEGGE | 506 | 01/07/1966 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, CHE DETTA NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI |
| 2168 | LEGGE | 536 | 01/07/1966 | DEROGHE AL MONOPOLIO DI STATO DEL CHININO |
| 2169 | LEGGE | 517 | 05/07/1966 | MODIFICA ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 2952, N. 1902 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI E NUOVE NORME SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE |
| 2170 | LEGGE | 527 | 05/07/1966 | COMPENSAZIONE AI COMUNI DELLA PERDITA DI ENTRATA SUBITA NELL'ANNO 1963 IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL VINO |
| 2171 | LEGGE | 608 | 22/07/1966 | AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO DI LOCALI E RITOCCHI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI DISTILLATI PETROLIFERI LEGGERI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI |
| 2172 | LEGGE | 571 | 25/07/1966 | AUMENTO DEI LIMITI DI VALORE DELLA COMPETENZA DEI PRETORI E DEI CONCILIARI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI |
| 2173 | LEGGE | 585 | 25/07/1966 | ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI PER LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA |
| 2174 | LEGGE | 637 | 06/08/1966 | RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968 |
| 2175 | LEGGE | 631 | 06/08/1966 | MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL TERRITORIO DI TRIESTE |
| 2176 | LEGGE | 637 | 06/08/1966 | RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968 |
| 2177 | LEGGE | 640 | 06/08/1966 | PROROGA DELL'ESENZIONE ASSOLUTA DALL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI RELATIVI A CESSIONI DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DEL SALARIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| 2178 | LEGGE | 641 | 06/08/1966 | CONCESSIONI DI PREMI ECCEZIONALI AGLI ASSUNTORI, AGLI INCARICATI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E AI LORO COADIUTORI, NONCHE' AL PERSONALE UTILIZZATO SULLE NAVI TRAGHETTO DELL'AZIENDA STESSA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO |
| 2179 | LEGGE | 652 | 06/08/1966 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 880 MILIONI PER LO STUDIO DEI PROVVEDIMENTI A DIFESA DELLA CITTA' DI VENEZIA ED A SALVAGUARDIA DEI SUOI CARATTERI AMBIENTALI E MONUMENTALI |
| 2180 | LEGGE | 749 | 28/09/1966 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N.590, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI AGRIGENTO IN CONSEGUENZA DEL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IL 19 LUGLIO 1966 |
| 2181 | LEGGE | 839 | 04/10/1966 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1937, N. 2233, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 MAGGIO 1938, N. 864, RECANTE NORME SULL'USO DEL MARCHIO NAZIONALE OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE |
| 2182 | LEGGE | 850 | 12/10/1966 | ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI E LUBRIFICANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO AEREO |
| 2183 | LEGGE | 864 | 12/10/1966 | MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, RELATIVO AI CONCORSI ALLA QUALIFICA DI DIRETTORE DI UFFICIO LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE |
| 2184 | LEGGE | 865 | 12/10/1966 | MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI. |
| 2185 | LEGGE | 883 | 18/10/1966 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA F.A.O. |
| 2186 | LEGGE | 921 | 24/10/1966 | PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ENTI AUTONOMI LIRICI E DELLE ISTITUZIONI ASSIMILATE |
| 2187 | LEGGE | 944 | 27/10/1966 | MODIFICA ALL'ARTICOLO 70 DEL REGIO DECRETO 25 MAGGIO 1895, N. 350, CONTENENTE NORME PER LA DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI DELLO STATO CHE SONO NELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
| 2188 | LEGGE | 945 | 27/10/1966 | INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 MARZO 1958, N. 251, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DAGLI UFFICIALI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI ANTINCENDI AI FINI DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA |
| 2189 | LEGGE | 940 | 31/10/1966 | MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA |
| 2190 | LEGGE | 941 | 31/10/1966 | MODIFICHE IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE, DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, MEDICINALI O DA TAVOLA |
| 2191 | LEGGE | 947 | 31/10/1966 | AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949 |
| 2192 | LEGGE | 949 | 31/10/1966 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE. |
| 2193 | LEGGE | 953 | 31/10/1966 | INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 109 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E TABACCHI |
| 2194 | LEGGE | 958 | 31/10/1966 | MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645 |
| 2195 | LEGGE | 1033 | 08/11/1966 | NORME INTEGRATIVE DAL CAPO IX DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, PER LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA DEI CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO SECONDO ACCORDI STIPULATI DALLO STATO ITALIANO. |
| 2196 | LEGGE | 1045 | 21/11/1966 | MODIFICAZIONE DI NORME RELATIVE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO ED ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SULLE CARNI |
| 2197 | LEGGE | 1081 | 01/12/1966 | MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA (ONMI) |
| 2198 | LEGGE | 1086 | 01/12/1966 | RIAPERTURA DEL TERMINE INDICATO NELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, PER L'EMANAZIONE DI NORME DELEGATE INTESE A DISCIPLINARE L'ISTITUTO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE |
| 2199 | LEGGE | 1072 | 12/12/1966 | DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA E DELLE STRADE FERRATE SARDE. |
| 2200 | LEGGE | 1115 | 20/12/1966 | NORME SPECIALI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DI OPERE DA ESEGUIRSI NEL PORTO DI TRIESTE CON I FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200 |
| 2201 | LEGGE | 1119 | 20/12/1966 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 911, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI |
| 2202 | LEGGE | 1123 | 23/12/1966 | PROROGA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI URBANE. |
| 2203 | LEGGE | 1133 | 23/12/1966 | DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1 (ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE), CONVERTITO NELLA LEGGE 11 MARZO 1965, N. 123 |
| 2204 | LEGGE | 1134 | 23/12/1966 | ISTITUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. |
| 2205 | LEGGE | 1139 | 23/12/1966 | CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA |
| 2206 | LEGGE | 1140 | 23/12/1966 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 913, RECANTE MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DELLE BENZINE SPECIALI DIVERSE DALL'ACQUA RAGIA MINERALE, DELLA BENZINA E DEL PETROLIO DIVERSO DA QUELLO LAMPANTE NONCHE' DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE |
| 2207 | LEGGE | 1141 | 23/12/1966 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 914, RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966 |
| 2208 | LEGGE | 1143 | 23/12/1966 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 912, CONCERNENTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEL PREZZO AI PRODUTTORI DI OLIO D'OLIVA NONCHE' MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI |
| 2209 | LEGGE | 1278 | 24/12/1966 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, A CARICO DELLO STATO DALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI GENERALI DI TRIESTE. |
| 2210 | LEGGE | 1195 | 29/12/1966 | ULTERIORE PROROGA DEI TEMINI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N.943, E DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N.82, RECANTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE. |
| 2211 | LEGGE | 1 | 11/01/1967 | MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DAI CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI |
| 2212 | LEGGE | 28 | 04/02/1967 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 969, RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER I TERRITORI COLPITI DALLE CALAMITA' ATMOSFERICHE NEL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 1965. |
| 2213 | LEGGE | 38 | 15/02/1967 | PROROGA E MODIFICHE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N.623, E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI PER L'INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DA PARTE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E MODIFICHE DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1016 E DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 614 |
| 2214 | LEGGE | 42 | 15/02/1967 | NORME MODIFICATIVE ED AGGIUNTIVE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N.2 ED ALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N.231, PER LA PARTE RELATIVA AL RISCATTO DI ALLOGGI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI |
| 2215 | LEGGE | 13 | 16/02/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1966, N.1075, CONCERNENTE: "SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DI DEBITORI RESIDENTI O DOMICILIATI NEI COMUNI DI LONGARONE, CASTELLAVAZZO, ERTO E CASSO". |
| 2216 | LEGGE | 62 | 24/02/1967 | ISTITUZIONE DI NUOVE CATTEDRE UNIVERSITARIE, DI NUOVI POSTI DI ASSISTENTE UNIVERSITARIO, E NUOVE DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO E DEGLI ASSISTENTI VOLONTARI. |
| 2217 | LEGGE | 105 | 28/02/1967 | DISPOSIZIONI PER CONFERMARE LA COMPETENZA DEI COMUNI SUGLI ATTRAVERSAMENTI DEGLI ABITATI |
| 2218 | LEGGE | 120 | 09/03/1967 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N. 1415, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE PUBBLICHE |
| 2219 | LEGGE | 151 | 21/03/1967 | PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13 |
| 2220 | LEGGE | 157 | 21/03/1967 | MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIATTIVAZIONE, L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 23 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1949, N. 410, E ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221 |
| 2221 | LEGGE | 162 | 05/04/1967 | MODIFICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 203, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI. |
| 2222 | LEGGE | 213 | 19/04/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1967, N. 31, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, CHE HA CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976 |
| 2223 | LEGGE | 313 | 21/04/1967 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI PERCORRENZA AI NATANTI ADIBITI AI SERVIZI DI TRASPORTO O DI RIMORCHIO SULLE VIE D'ACQUA INTERNE |
| 2224 | LEGGE | 252 | 28/04/1967 | NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI PER IL PERSONALE SANITARIO OSPEDALIERO |
| 2225 | LEGGE | 309 | 03/05/1967 | MODIFICA DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEL DIRETTORE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'ISPETTORE GENERALE SUPERIORE DELLE TELECOMUNICAZIONI |
| 2226 | LEGGE | 314 | 03/05/1967 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 132, ISTITUTIVA DI UN COLLEGIO DI REVISOORI DEI CONTI PRESSO L' O.N.M.I. |
| 2227 | LEGGE | 384 | 11/05/1967 | ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER LA PARZIALE SISTEMAZIONE DEI DEBITI PER RICOVERO DEGLI INFERMI POLIOMIELITICI DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA. |
| 2228 | LEGGE | 267 | 13/05/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1967, N. 80, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI |
| 2229 | LEGGE | 268 | 13/05/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 1967, N. 81, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE DI QUALITA' DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI. |
| 2230 | LEGGE | 283 | 15/05/1967 | ELEVAZIONE, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEL TERMINE DI 120 GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA |
| 2231 | LEGGE | 387 | 18/05/1967 | ESTENSIONE DELLA PROCEDURA AGEVOLATA PREVISTA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1964, N.338, PER IL DISCARICO DELLE RATE DI IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI. |
| 2232 | LEGGE | 356 | 19/05/1967 | PROROGA DELLA DURATA DELL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N. 1177 |
| 2233 | LEGGE | 389 | 24/05/1967 | MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO X DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N.622, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI CONTRIBUTI DI RINNOVAMENTO DEL NAVIGLIO DELLA MARINA MERCANTILE. |
| 2234 | LEGGE | 379 | 29/05/1967 | MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDIARIA |
| 2235 | LEGGE | 422 | 05/06/1967 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI RICERCHE SPAZIALI SAN MARCO |
| 2236 | LEGGE | 487 | 20/06/1967 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 296, ISTITUTIVA DEL MINISTERO DELLA SANITA' |
| 2237 | LEGGE | 488 | 21/06/1967 | AUMENTO DEI LIMITI DI IMPEGNO PER REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI ALLOGGI COSTRUITI IN BASE A LEGGI SPECIALI PER UFFICIALI E SOTTOUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELLA AEREONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA |
| 2238 | LEGGE | 490 | 22/06/1967 | PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 1964, N. 438, PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI TRAFFICO AEREO |
| 2239 | LEGGE | 533 | 27/06/1967 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 26 APRILE 1964, N. 308, CONCERNENTE LA MISURA DELL'AIUTO ECONOMICO AI LEBBROSI E RELATIVI FAMILIARI A CARICO E PER LA MODIFICA DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 286 DEL TESTO UNICO 27 LUGLIO 1934, N. 1265, QUALE RISULTA MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1936, N. 353, CONVERTITO IN LEGGE 14 MAGGIO 1936, N. 935, CONCERNENTE IL RICOVERO DEI LEBBROSI |
| 2240 | LEGGE | 535 | 27/06/1967 | ADEGUAMENTO DEI DIRITTI FISSI SPETTANTI ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER LA TENUTA DEL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO |
Allegato 1
| 2241 | LEGGE | 537 | 04/07/1967 | AGEVOLAZIONI AI COMUNI ED AL CONSORZI DI COMUNI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS E DELL'ACQUA. |
| 2242 | LEGGE | 513 | 07/07/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 246, RECANTE ULTERIORI FINANZIAMENTI PER TALUNI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 1966 |
| 2243 | LEGGE | 514 | 07/07/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 247, RECANTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA PROFILASSI DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DELLA PESTE SUINA AFRICANA. |
| 2244 | LEGGE | 571 | 09/07/1967 | MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 218: PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA POPOLARE |
| 2245 | LEGGE | 575 | 13/07/1967 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO DI TRIESTE. |
| 2246 | LEGGE | 548 | 14/07/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1967, N. 288, RIGUARDANTE LA DENUNCIA DELLE SUPERFICI SEMINATE A GRANO DURO |
| 2247 | LEGGE | 562 | 14/07/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 461, RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO |
| 2248 | LEGGE | 591 | 14/07/1967 | MODIFICHE DELL'ARTICOLO 53, N.4, PRIMO CAPOVERSO, E N.5, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142 |
| 2249 | LEGGE | 627 | 27/07/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 504, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI |
| 2250 | LEGGE | 633 | 27/07/1967 | ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, SECONDO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 SETTEMBRE 1946, N. 88, ALLE SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO, COSTITUITE SENZA LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO O DELL'I.R.I. |
| 2251 | LEGGE | 635 | 27/07/1967 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO - BREIL SUR ROYA - VENTIMIGLIA |
| 2252 | LEGGE | 649 | 27/07/1967 | NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO E DEI LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE |
| 2253 | LEGGE | 667 | 27/07/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 1967, N. 466, CONCERNENTE PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 6 - BIS DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 914, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1141 RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE NELL'AUTUNNO 1966 |
| 2254 | LEGGE | 668 | 27/07/1967 | DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 2255 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 757 | 28/07/1967 | ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE PER GLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI TELEVISIVI E RADIORICEVENTI |
| 2256 | LEGGE | 628 | 28/07/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 460, CONCERNENTE: "DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI" |
| 2257 | LEGGE | 653 | 28/07/1967 | PROROGA DEL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO E DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI CUI ALLA LEGGE 3 DICEMBRE 1957, N. 1178, E PROROGA DELLA ESENZIONE FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1091, PER IL RIPRISTINO DELLA EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI IMPIANTI OLIVICOLI DANNEGGIATI DALLE NEVICATE E GELATE DELL'ANNATA 1955 - 56 |
| 2258 | LEGGE | 688 | 06/08/1967 | ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 2259 | LEGGE | 691 | 06/08/1967 | MODIFICAZIONI ALLE NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO PER LE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963 |
| 2260 | LEGGE | 692 | 06/08/1967 | PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 17 OTTOBRE 1964, N. 1049 |
| 2261 | LEGGE | 734 | 09/08/1967 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI |
| 2262 | LEGGE | 771 | 09/08/1967 | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13 GENNAIO 1915. |
| 2263 | LEGGE | 805 | 09/08/1967 | INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEI DIRETTORI DIDATTICI. |
| 2264 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1346 | 02/10/1967 | NORME SULLA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA IN SERVIZIO NEI CONVITTI NAZIONALI E NEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO |
| 2265 | LEGGE | 940 | 06/10/1967 | ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI |
| 2266 | LEGGE | 941 | 06/10/1967 | NORME TRANSITORIE PER L'AMMISSIONE A SOSTENERE GLI ESAMI DI UFFICIALE DI ROTTA |
| 2267 | LEGGE | 948 | 06/10/1967 | DISPOSIZIONI SULL'ULTERIORE DECENTRAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE ASSISTENTE E TECNICO DELLE UNIVERSITA'. |
| 2268 | LEGGE | 952 | 09/10/1967 | PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PROPRIETA' RURALE |
| 2269 | LEGGE | 976 | 17/10/1967 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I) ED ALLA MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO IN FIRENZE |
| 2270 | LEGGE | 999 | 31/10/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 795, RECANTE ATTUAZIONE DI UNA DISCIPLINA DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLA PRODUZIONE DI OLIO DI VINACCIOLI PRODOTTO NELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1966 - 67. |
| 2271 | LEGGE | 1078 | 31/10/1967 | ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE TRA PESCATORI |
| 2272 | LEGGE | 1082 | 31/10/1967 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N. 590, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749 |
| 2273 | LEGGE | 1083 | 31/10/1967 | NORME SUGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEZZOGIORNO |
| 2274 | LEGGE | 1000 | 10/11/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 794, CHE MODIFICA E PROROGA LA LEGGE 25 GENNAIO 1966, N. 31, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI ALBI NAZIONALI DEGLI ESPORTATORI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI |
| 2275 | LEGGE | 1009 | 10/11/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 797, RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1965, N. 1701, RELATIVO ALLE NORME SANITARIE SUGLI SCAMBI DI ANIMALI E DI CARNI TRA L'ITALIA E GLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E. |
| 2276 | LEGGE | 1027 | 10/11/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1967, N. 801, RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO "GRANA" MEDIANTE ACQUISTI DI PARTITE DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'A.I.M.A. |
| 2277 | LEGGE | 1145 | 14/11/1967 | INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONTENUTE NELLA LEGGE 24 OTTOBRE 1966, N. 887: AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA. |
| 2278 | LEGGE | 1147 | 14/11/1967 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI PROVENIENZA ESTERA. |
| 2279 | LEGGE | 1174 | 21/11/1967 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N.38, INTEGRATA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1966, N.949, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE |
| 2280 | LEGGE | 1177 | 22/11/1967 | NORME INTEGRATIVE DELLE LEGGI 5 GIUGNO 1965, N.707, E 13 LUGLIO 1965, N.882, RELATIVE ALL'ORDINAMENTO E AL RECLUTAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI FINANZA. |
| 2281 | LEGGE | 1197 | 22/11/1967 | RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 1964, N. 1398, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO. |
| 2282 | LEGGE | 1098 | 01/12/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 867, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI NELL'ATTUALE MOMENTO INTERNAZIONALE |
| 2283 | LEGGE | 1192 | 02/12/1967 | AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ISTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. |
| 2284 | LEGGE | 1212 | 02/12/1967 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1962, N.1493, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI DI NORME LEGISLATIVE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA. |
| 2285 | LEGGE | 1231 | 02/12/1967 | MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MARZO 1948, N. 409, RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE PERMANENTI DI RICOVERO GIA' COSTRUITE DALLO STATO O A MEZZO DI ENTI LOCALI. |
| 2286 | LEGGE | 1156 | 09/12/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1967, N. 901, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. |
| 2287 | LEGGE | 1220 | 12/12/1967 | PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITA' DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE |
| 2288 | LEGGE | 1221 | 12/12/1967 | MODIFICAZIONI DELLA MISURA DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE, A SERVIZIO DI ELETTRODOTTI DIVERSI, TRA LORO INTERCONNESSI. |
| 2289 | LEGGE | 1224 | 19/12/1967 | PROROGA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA |
| 2290 | LEGGE | 1251 | 20/12/1967 | DISPOSIZIONI SUL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA E NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO DI GENOVA - VOLTRI |
| 2291 | LEGGE | 1252 | 20/12/1967 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE |
| 2292 | LEGGE | 1246 | 23/12/1967 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1967, N. 969, CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'AEREOPORTO INTERCONTINENTALE "LEONARDO DA VINCI" DI ROMA - FIUMICINO |
| 2293 | LEGGE | 1342 | 23/12/1967 | NUOVE NORME SULLA PROMOZIONE DEI DIRETTORI DIDATTICI A ISPETTORI SCOLASTICI. INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI. |
| 2294 | LEGGE | 1320 | 28/12/1967 | NORME INTEGRATIVE DELL'ART.3 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1964, N.986, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO STATALE DELLE BANANE. |
| 2295 | LEGGE | 1374 | 28/12/1967 | MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N.162, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI. |
| 2296 | LEGGE | 5 | 04/01/1968 | ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 1915. |
| 2297 | LEGGE | 11 | 04/01/1968 | ASSUNZIONE DI PERSONALE A CONTRATTO PER L'AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. |
| 2298 | LEGGE | 4 | 17/01/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1967, N. 1044, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UNA CASSA NAZIONALE DI CONGUAGLIO PER ASSICURARE, ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEI COMPENSI FISSI MUTUALISTICI PREVISTI E DETERMINATI A NORMA DELL'ART. 82 DEL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N. 1631, LA PARZIALE COPERTURA FINANZIARIA DEL COSTO DELLE NUOVE RETRIBUZIONI FISSATE IN FAVORE DEI MEDICI OSPEDALIERI CHE NE ABBIANO DIRITTO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1966 |
| 2299 | LEGGE | 10 | 18/01/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1967, N.1051, RECANTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DI PRODUZIONE 1967 - 68. |
| 2300 | LEGGE | 13 | 18/01/1968 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI. |
| 2301 | LEGGE | 28 | 19/01/1968 | TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER LE PROVVISTE DI BORDO. |
| 2302 | LEGGE | 20 | 23/01/1968 | DISPOSIZIONI STRAORDINARIE RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE |
| 2303 | LEGGE | 21 | 23/01/1968 | ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI RICOVERI DEGLI INFERMI POLIOMELITICI, DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA. |
| 2304 | LEGGE | 22 | 23/01/1968 | MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. |
| 2305 | LEGGE | 33 | 23/01/1968 | MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GIUGNO 1964, N. 615, SULLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI. |
| 2306 | LEGGE | 31 | 26/01/1968 | DISCIPLINA DEL SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA. |
| 2307 | LEGGE | 38 | 27/01/1968 | PROROGA DEI BENEFICI INTEGRATIVI DISPOSTI A FAVORE DEI COMUNI DALLE LEGGI 29 LUGLIO 1957, N.634 E 29 LUGLIO 1957, N.635, PER LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA NELL'INTERNO DEGLI ABITATI E LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI E RETI DI FOGNATURA |
| 2308 | LEGGE | 24 | 30/01/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1967, N. 1157, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DEL REGIME FISCALE DEI FILATI DI TALUNE FIBRE TESSILI. |
| 2309 | LEGGE | 42 | 02/02/1968 | MODIFICHE DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142, E DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 1966, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER I TERRITORI ALLUVIONATI |
| 2310 | LEGGE | 53 | 02/02/1968 | ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER LE PICCOLE DERIVAZIONI. |
| 2311 | LEGGE | 82 | 05/02/1968 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE OSPEDALIERE ED ESTENSIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1965, ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE. |
| 2312 | LEGGE | 87 | 05/02/1968 | DETERMINAZIONE DEGLI AGGI ESATTORIALI PER IL QUINQUENNIO 1969 - 1973 |
| 2313 | LEGGE | 113 | 05/02/1968 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI. |
| 2314 | LEGGE | 26 | 07/02/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N. 1150, CONCERNENTE LA PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA. |
| 2315 | LEGGE | 27 | 07/02/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N.1132, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 80, PRIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, COVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142 |
| 2316 | LEGGE | 75 | 07/02/1968 | RIORDINAMENTO DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. |
| 2317 | LEGGE | 95 | 07/02/1968 | INSERIMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE DELL'ANAS DI CESANO (ROMA) TRA I LABORATORI UFFICIALI. |
| 2318 | LEGGE | 83 | 09/02/1968 | PROROGA PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N.130, SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFUGHI. |
| 2319 | LEGGE | 88 | 09/02/1968 | FINANZIAMENTO DI UNA INDAGINE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE |
| 2320 | LEGGE | 91 | 09/02/1968 | ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N.1416 ,ED ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N.1616, A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA |
| 2321 | LEGGE | 117 | 09/02/1968 | MODIFICAZIONE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI IN MATERIA DI DISTURBI ALLE TRASMISSIONI E RADIORICEZIONI |
| 2322 | LEGGE | 54 | 17/02/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1967, N. 1209, CONCERNENTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO A FAVORE DELLE PERSONE COLPITE DAL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IN AGRIGENTO IL 19 LUGLIO 1966. |
| 2323 | LEGGE | 107 | 17/02/1968 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1967, N.604, SULLO STATO GIURIDICO E L'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. |
| 2324 | LEGGE | 118 | 17/02/1968 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.20 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N.1108, RELATIVA ALLE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 2325 | LEGGE | 119 | 17/02/1968 | DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELLE FERROVIE SCHIO - ROCCHETTE - ASIAGO E THIENE - ROCCHETTE - ARSIERO. |
| 2326 | LEGGE | 120 | 17/02/1968 | SOVVENZIONI ALLE FERROVIE CONCESSE IN SARDEGNA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E DI PROVVISTA DI MATERIALI. |
| 2327 | LEGGE | 99 | 20/02/1968 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM - ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA. |
| 2328 | LEGGE | 100 | 20/02/1968 | DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI FUNZIONARI DIPENDENTI DAGLI ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI ASSICURAZIONE SOCIALE E DALL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI. |
| 2329 | LEGGE | 173 | 01/03/1968 | ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE. |
| 2330 | LEGGE | 187 | 01/03/1968 | DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA. |
| 2331 | LEGGE | 208 | 01/03/1968 | AMPLIAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE AGLI ISTITUTI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA. |
| 2332 | LEGGE | 217 | 01/03/1968 | MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.589, IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DI OPERE IGIENICO - SANITARIE DI VARIA NATURA. |
| 2333 | LEGGE | 258 | 01/03/1968 | DISPOSIZIONI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA BONIFICA NEI TERRITORI VALLIVI DEL DELTA PADANO |
| 2334 | LEGGE | 377 | 06/03/1968 | PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA TECNICA IN AGRICOLTURA. |
| 2335 | LEGGE | 201 | 08/03/1968 | SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEDENZE DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATESI NELLE GESTIONI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI AL 1 LUGLIO 1951. |
| 2336 | LEGGE | 178 | 08/03/1968 | MODIFICHE E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N.2529 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE E NUCLEI ABITATI. |
| 2337 | LEGGE | 194 | 08/03/1968 | STUDIO E PROGETTAZIONE DI MASSIMA DELLA RETE DI COMUNICAZIONE TRA IL CENTRO STORICO DI VENEZIA E LA TERRAFERMA. |
| 2338 | LEGGE | 201 | 08/03/1968 | SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEDENZE DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATESI NELLE GESTIONI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI AL 1 LUGLIO 1951. |
| 2339 | LEGGE | 220 | 08/03/1968 | COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A POSTI DI UFFICIALI SANITARI E DI SANITARI CONDOTTI. |
| 2340 | LEGGE | 399 | 08/03/1968 | MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 281, SULLA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEI MANGIMI |
| 2341 | LEGGE | 287 | 12/03/1968 | INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI |
| 2342 | LEGGE | 260 | 12/03/1968 | PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI |
| 2343 | LEGGE | 261 | 12/03/1968 | ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. |
| 2344 | LEGGE | 195 | 12/03/1968 | ADEGUAMENTO DEI TERMINI LEGALI A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALL'ALLUVIONE E DALLE MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966. |
| 2345 | LEGGE | 232 | 12/03/1968 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 2.400.000.000 A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1963 - 64, 1964 - 65, 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 1965 E 1966 |
| 2346 | LEGGE | 234 | 12/03/1968 | MIGLIORAMENTI DELL'ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE |
| 2347 | LEGGE | 248 | 12/03/1968 | PROIBIZIONE DELLA VENDITA DELLE SIGARETTE SCIOLTE DA PARTE DEI MONOPOLI DI STATO |
| 2348 | LEGGE | 260 | 12/03/1968 | PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI |
| 2349 | LEGGE | 261 | 12/03/1968 | ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. |
| 2350 | LEGGE | 285 | 12/03/1968 | AUTORIZZAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA OCCORRENTE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI ED OSTERIA DEL CURATO |
| 2351 | LEGGE | 287 | 12/03/1968 | INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI |
| 2352 | LEGGE | 289 | 12/03/1968 | AMMISSIONE AI CONCORSI DELLE FERROVIE DELLO STATO DEL PERSONALE ESONERATO DALLE FERROVIE SECONDARIE GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE |
| 2353 | LEGGE | 386 | 12/03/1968 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1421, E MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1962, N.1228. |
| 2354 | LEGGE | 428 | 12/03/1968 | PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'ARTIGIANATO. |
| 2355 | LEGGE | 203 | 14/03/1968 | MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 FEBBRAIO 1961, N.257, SULLA COMPOSIZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'. |
| 2356 | LEGGE | 223 | 14/03/1968 | PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEL BASSO MOLISE E DELL'ALTO VOLTURNO DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE E DICEMBRE 1967. |
| 2357 | LEGGE | 292 | 14/03/1968 | DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO |
| 2358 | LEGGE | 318 | 14/03/1968 | PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI. |
| 2359 | LEGGE | 389 | 18/03/1968 | NORME DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MAGGIO 1964, N. 655, PER LA DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI COSTRUITI O RISERVATI PER I PROFUGHI E PER I CONNAZIONALI RIMPATRIATI AD ESSI ASSIMILATI AI SENSI DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 1960, N. 1306, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI. |
| 2360 | LEGGE | 350 | 18/03/1968 | RIORDINAMENTO DEL PERSONALE A CONTRATTO TIPO GIA' DIPENDENTE DALLA SOPPRESSA AMMINISTRAZIONE DELL'AFRICA ITALIANA. |
| 2361 | LEGGE | 250 | 18/03/1968 | CONDONO DI SANZIONI DISCIPLINARI |
| 2362 | LEGGE | 182 | 18/03/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N.12, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968. |
| 2363 | LEGGE | 183 | 18/03/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1968, N.17, RECANTE NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N.12, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 |
| 2364 | LEGGE | 224 | 18/03/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1968, N. 59, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DEI CEREALI, DELLE CARNI SUINE, DELLE UOVA, DEL POLLAME E DEL RISO. DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNE MISURE DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO, AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO, ALL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME COMUNE DEGLI SCAMBI PER L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA, NONCHE' ALLE RESTITUZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCORDATE ALLA ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI, SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI |
| 2365 | LEGGE | 240 | 18/03/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1968, N. 45: NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N. 12, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 |
| 2366 | LEGGE | 278 | 18/03/1968 | ESTENSIONE ANCHE ALLE COLTURE VITICOLE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910 |
| 2367 | LEGGE | 293 | 18/03/1968 | NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1958, N.88, RELATIVA AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA |
| 2368 | LEGGE | 335 | 18/03/1968 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE. |
| 2369 | LEGGE | 368 | 18/03/1968 | DISPOSIZIONE PER IL RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE CALABRO - LUCANE ED AUTOSERVIZI INTEGRATIVI. |
| 2370 | LEGGE | 402 | 18/03/1968 | PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI RIGUARDANTI GLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI, DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART.147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N.1165. |
| 2371 | LEGGE | 413 | 18/03/1968 | SOPPRESSIONE DELL'ENTE AUTOTRASPORTI MERCI. |
| 2372 | LEGGE | 319 | 20/03/1968 | MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 715: "COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L'INCREMENTO EDILIZIO DESTINATO A SOLLECITARE L'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE". |
| 2373 | LEGGE | 369 | 20/03/1968 | NUOVA DECORRENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 583, SUI TRATTAMENTI POSTI A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA, E LORO ESTENSIONE AD ALTRE FORME DI PENSIONE |
| 2374 | LEGGE | 418 | 20/03/1968 | MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI CEREALI E DELLO ZUCCHERO DESTINATI AD USO ZOOTECNICO DI ALCUNI TIPI DI MANGIMI INTEGRATI NONCHE' DI ALCUNI PRODOTTI DELL'ALLEVAMENTO. |
| 2375 | LEGGE | 432 | 20/03/1968 | COMPENSAZIONE AI COMUNI DELLA PERDITA DI ENTRATE SUBITA NEGLI ANNI 1964,1965 E 1966 IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL VINO. |
| 2376 | LEGGE | 423 | 28/03/1968 | ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI CUI AL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE 14 SETTEMBRE 1931, N.1175, DEI MATERIALI ADIBITI PER LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DI EDIFICI DI CULTO APERTI AL PUBBLICO. |
| 2377 | LEGGE | 279 | 28/03/1968 | MODIFICA DELL'ART. 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 NOVEMBRE 1967 N. 1318, CONCERNENTE NORME PER IL RIORDINAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA |
| 2378 | LEGGE | 342 | 28/03/1968 | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE ALLE LEGGI 18 DICEMBRE 1961, N. 1470 E 11 MARZO 1965, N. 123. |
| 2379 | LEGGE | 357 | 28/03/1968 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA FAO. |
| 2380 | LEGGE | 358 | 28/03/1968 | PROVVEDIMENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLE ALLUVIONI DAGLI ANNI 1959 AL 1966 AD ALCUNE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA. |
| 2381 | LEGGE | 372 | 28/03/1968 | ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NELLA SPESA DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ESISTENTI NEL COMPRENSORIO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA |
| 2382 | LEGGE | 373 | 28/03/1968 | AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE SPESA PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962. |
| 2383 | LEGGE | 374 | 28/03/1968 | PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE PER UN IMPORTO DI 1OO MILIARDI DI LIRE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, IL RICLASSAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 2384 | LEGGE | 375 | 28/03/1968 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI. |
| 2385 | LEGGE | 384 | 28/03/1968 | FINANZIAMENTO PER PROVVEDERE ALLE SPESE OCCORRENTI PER LO STUDIO DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO E FERROVIARIO SULLO STRETTO DI MESSINA. |
| 2386 | LEGGE | 394 | 28/03/1968 | CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' PRIVATA DANNEGGIATI O DISTRUTTI DALLE ALLUVIONI DEGLI ANNI 1951 - 53 E 1958 - 60. |
| 2387 | LEGGE | 404 | 28/03/1968 | NORME SULLA ELETTRIFICAZIONE DELLE ZONE RURALI. |
| 2388 | LEGGE | 405 | 28/03/1968 | ESENZIONE FISCALE DELLE INDENNITA' E DELLE SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI IN APPLICAZIONE DELL'ART.56 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO FIRMATO A PARIGI IL 18 APRILE 1951. |
| 2389 | LEGGE | 420 | 28/03/1968 | INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER IL BIENNIO 1969 - 70. |
| 2390 | LEGGE | 423 | 28/03/1968 | ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI CUI AL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE 14 SETTEMBRE 1931, N.1175, DEI MATERIALI ADIBITI PER LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DI EDIFICI DI CULTO APERTI AL PUBBLICO. |
| 2391 | LEGGE | 525 | 28/03/1968 | ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966. |
| 2392 | LEGGE | 516 | 02/04/1968 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1966. |
| 2393 | LEGGE | 451 | 02/04/1968 | RESTITUZIONE DELL'I.G.E. ALL'ESPORTAZIONE DEI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI. |
| 2394 | LEGGE | 467 | 02/04/1968 | NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 24 OTTOBRE 1966, N.932, CONCERNENTE GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA, COMPRESI NEGLI ELENCHI SPECIALI. |
| 2395 | LEGGE | 471 | 02/04/1968 | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI CIECHI "VITTORIO EMANUELE II" DI FIRENZE. |
| 2396 | LEGGE | 484 | 02/04/1968 | MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N.1293, SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO. |
| 2397 | LEGGE | 485 | 02/04/1968 | TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINVIO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI STUDIO. |
| 2398 | LEGGE | 486 | 02/04/1968 | MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 MARZO 1957, N. 108, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE COLONIALE MILITARE TRASFERITOSI IN ITALIA IN SEGUITO AGLI EVENTI BELLICI ED IMPIEGATO IN SERVIZIO NELLE AMMINSTRAZIONI DELLO STATO |
| 2399 | LEGGE | 506 | 02/04/1968 | MODIFICHE ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N.893, CONCERNENTE L'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI. |
| 2400 | LEGGE | 514 | 02/04/1968 | ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI DEI FILM NAZIONALI. |
| 2401 | LEGGE | 515 | 02/04/1968 | MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N.194, CONCERNENTE NORME RELATIVE AL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO. |
| 2402 | LEGGE | 516 | 02/04/1968 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1966. |
| 2403 | LEGGE | 526 | 02/04/1968 | MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N.302, RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO E LE MODIFICHE DEI CAMPI SPORTIVI E DEI LORO IMPIANTI ED ACCESSORI. |
| 2404 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 701 | 19/04/1968 | ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DI MARCHE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE - ATTI AMMINISTRATIVI - NEL VALORE DA LIRE 400 |
| 2405 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1064 | 24/05/1968 | MODIFICAZIONE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELA REPUBBLICA 19 GENNAIO 1960, N.1743, IN MATERIA DI CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATI AI PROFESSORI DI RUOLO. |
| 2406 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 801 | 28/05/1968 | MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO |
| 2407 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 963 | 05/06/1968 | ELENCO DEI COMUNI DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO E TRAPANI COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N.79, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 241. |
| 2408 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 956 | 27/07/1968 | PROGRAMMA DELL'ESAME DI AVANZAMENTO ALLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE DI STABILIMENTO NEL RUOLO DEL PERSONALE TECNICO, BRANCA MANIFATTURE TABACCHI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, PER LAUREATI IN ARCHITETTURA |
| 2409 | LEGGE | 856 | 29/07/1968 | NORME PER LA CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO E PER L'EROGAZIONE DI UNA INDENNITA' COMPENSATIVA DI FINE CAMPAGNA PER TALUNI CEREALI |
| 2410 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 857 | 29/07/1968 | PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DALLA SICCITA' VERIFICATASI DAL DICEMBRE 1967 AL LUGLIO 1968 |
| 2411 | LEGGE | 858 | 29/07/1968 | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 |
| 2412 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1179 | 13/08/1968 | VARIANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PREVISTE DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N.15, QUALI RISULTANO MODIFICATE CON I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1958, N.481, E 9 AGOSTO 1966, N. 1117. |
| 2413 | LEGGE | 1088 | 21/10/1968 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 917, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE, A COLTURA SPECIALIZZATA, DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE. |
| 2414 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1084 | 25/10/1968 | CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO. |
| 2415 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1189 | 31/10/1968 | MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DELLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE. |
| 2416 | LEGGE | 1186 | 06/11/1968 | INTERVENTI IN FAVORE DEL TEATRO DI PROSA. |
| 2417 | LEGGE | 1203 | 12/11/1968 | ASSUNZIONE DI IDONEI DEI PUBBLICI CONCORSI INDETTI DALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 2418 | LEGGE | 1209 | 19/11/1968 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI. |
| 2419 | LEGGE | 1469 | 27/11/1968 | VARIAZIONE DEL LIMITE MINIMO DELLA RETRIBUZIONE SU CUI E' CALCOLATO IL CONTRIBUTO PER LA PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI |
| 2420 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1275 | 22/12/1968 | DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1969. |
| 2421 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 59 | 03/01/1969 | MATERIE E RAGGRUPPAMENTI DI MATERIE NELLE SEZIONI DI ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE |
| 2422 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 14 | 31/01/1969 | FINANZIAMENTO DEL SECONDO CENSIMENTO GENERALE DELLA AGRICOLTURA, DELL'UNDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL QUINTO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO |
| 2423 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 210 | 07/02/1969 | ESTENSIONE DEI BENEFICI DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N.79, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.241, AI COMUNI DI SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO) E CONTESSA ENTELLINA (PALERMO). |
| 2424 | LEGGE | 5 | 12/02/1969 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 1968, N.1234, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI. |
| 2425 | LEGGE | 86 | 18/02/1969 | MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO |
| 2426 | LEGGE | 87 | 21/02/1969 | MODIFICHE ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1967, N. 1, RIGUARDANTE MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. |
| 2427 | LEGGE | 94 | 26/02/1969 | INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE LEGGI 30 DICEMBRE 1959, N. 1236 E 6 GENNAIO 1963, N. 13, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL' AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 2428 | LEGGE | 95 | 10/03/1969 | INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N. 777, RECANTE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNICA |
| 2429 | LEGGE | 82 | 13/03/1969 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 70 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, NUMERO 132, RELATIVA AGLI ENTI OSPEDALIERI E ASSISTENZA OSPEDALIERA. |
| 2430 | LEGGE | 92 | 21/03/1969 | NORME PER IL DECENTRAMENTO DI ALCUNE COMPETENZE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2. |
| 2431 | LEGGE | 99 | 21/03/1969 | PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA |
| 2432 | LEGGE | 93 | 31/03/1969 | COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA |
| 2433 | LEGGE | 176 | 31/03/1969 | NORME SULLA RESTITUZIONE DEI PRELIEVI PER PRODOTTI AGRICOLI ESPORTATI |
| 2434 | LEGGE | 118 | 02/04/1969 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N.10, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLE BENZINE SPECIALI DIVERSE DALL'ACQUA RAGIA MINERALE, DELLA BENZINA E DEL PETROLIO DIVERSO DA QUELLO LAMPANTE, NONCHE' DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI |
| 2435 | LEGGE | 165 | 02/04/1969 | MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 82, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE TASSE E DEI DIRITTI MARITTIMI. |
| 2436 | LEGGE | 166 | 12/04/1969 | PROROGA DELLA CONCESSIONE E FINANZIAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA (TERMINI - EUR) ESERCITATA DALLA STEFER PER CONTO DELLO STATO |
| 2437 | LEGGE | 177 | 12/04/1969 | PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' "ALITALIA" - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' "SOMALI AIRLINES" |
| 2438 | LEGGE | 162 | 21/04/1969 | NUOVE NORME PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO UNIVERSITARIO. |
| 2439 | LEGGE | 250 | 02/05/1969 | MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE DEL 27 LUGLIO 1967, N. 621, CONCERNENTE CORRESPONSIONE DI COMPENSI ORARI DI INTENSIFICAZIONE AL PERSONALE DEGLI UFFCI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI. |
| 2440 | LEGGE | 251 | 02/05/1969 | ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE. |
| 2441 | LEGGE | 279 | 02/05/1969 | COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (INCIS) DI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE SEMPLICE AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI |
| 2442 | LEGGE | 280 | 02/05/1969 | COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1968 DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 2443 | LEGGE | 254 | 17/05/1969 | NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1960, N. 131, CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA FABBRICATI SULLA BASE DELLE RENDITE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO. |
| 2444 | LEGGE | 311 | 29/05/1969 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA ASSEGNARE AL CONSORZIO DEL PORTO E DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BRINDISI PER IL COMPLETAMENTO DEI SERVIZI GENERALI DELLA ZONA INDUSTRIALE. |
| 2445 | LEGGE | 306 | 10/06/1969 | CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI MAGGIORI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA |
| 2446 | LEGGE | 307 | 10/06/1969 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 730.000.000 PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DEL CANALE DEMANIALE "REGINA ELENA" E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, NONCHE' PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI IN REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE STESSE |
| 2447 | LEGGE | 317 | 10/06/1969 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1961, N. 1525, RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA - CORNO IN PROVINCIA DI UDINE |
| 2448 | LEGGE | 470 | 10/07/1969 | COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI NAPOLI |
| 2449 | LEGGE | 464 | 01/08/1969 | ELEVAZIONE DELLA MISURA DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249. |
| 2450 | LEGGE | 472 | 01/08/1969 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964 |
| 2451 | LEGGE | 476 | 01/08/1969 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1969, N. 261, CONCERNENTE IL PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO GREGGIO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO N. 130 DEL 26 LUGLIO 1966 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA |
| 2452 | LEGGE | 591 | 13/08/1969 | RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 2453 | LEGGE | 592 | 13/08/1969 | PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE APPALTATRICI DI OPERE E DI SERVIZI FERROVIARI AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 2454 | LEGGE | 617 | 13/08/1969 | CONCESSIONE A FAVORE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL QUINQUENNIO 1969 - 73 |
| 2455 | LEGGE | 666 | 01/10/1969 | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N. 1470, RECANTE FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE DI PARTICOLARE INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
| 2456 | LEGGE | 684 | 01/10/1969 | MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1950, N. 50, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 202, E ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1954, N. 291, PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME FISCALE DEL CACAO |
| 2457 | LEGGE | 741 | 07/10/1969 | CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO PER IL 1967. |
| 2458 | LEGGE | 747 | 07/10/1969 | SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 2459 | LEGGE | 748 | 07/10/1969 | NORME INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 20 MARZO 1968, N. 327, CONCERNENTE L'IMMISSIONE DI INSEGNANTI ABILITATI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA. |
| 2460 | LEGGE | 740 | 13/10/1969 | DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE PREVISTE DAI TRATTATI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA (C.E.E.) E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (C.E.E.A.) PER LA DURATA DELLA TERZA TAPPA E STANZIAMENTI DI FONDI NECESSARI A COPRIRE LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE STESSA |
| 2461 | LEGGE | 745 | 13/10/1969 | AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI IN CITTADUCALE. |
| 2462 | LEGGE | 749 | 13/10/1969 | ABROGAZIONE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1928, N. 439, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEL LAVORO NEI PANIFICI DI NOTEVOLE POTENZIALITA' CON FORNI A REGIME CONTINUO. |
| 2463 | LEGGE | 750 | 13/10/1969 | NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PRESIDIO E PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE PENDENTE DI PISA. |
| 2464 | LEGGE | 746 | 15/10/1969 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N. 152, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. |
| 2465 | LEGGE | 755 | 27/10/1969 | INCHIESTA PARLAMENTARE SUI FENOMENI DI CRIMINALITA' IN SARDEGNA. |
| 2466 | LEGGE | 810 | 27/10/1969 | COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI GENOVA |
| 2467 | LEGGE | 790 | 30/10/1969 | DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI INTEGRATIVI DI ESERCIZIO A FAVORE DELLA FERROVIA DOMODOSSOLA - CONFINE SVIZZERO IN DEROGA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221 |
| 2468 | LEGGE | 791 | 30/10/1969 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA PAOLA - COSENZA E PER LO SPOSTAMENTO DELLA STAZIONE DI COSENZA. |
| 2469 | LEGGE | 774 | 07/11/1969 | NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 1969 |
| 2470 | LEGGE | 927 | 07/11/1969 | NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 33, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1963, N.1, E 1, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1966, N.570, CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, LA PARTECIPAZIONE AGLI SCRUTINI PER LA PROMOZIONE A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E LA NOMINA A MAGISTRATO DI APPELLO |
| 2471 | LEGGE | 933 | 13/11/1969 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1967, N. 1215, RECANTE NORME INTEGRATIVE AL TESTO UNICO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE IL PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE REGGIMENTALI |
| 2472 | LEGGE | 828 | 26/11/1969 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1969, N. 646, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE |
| 2473 | LEGGE | 829 | 26/11/1969 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1969, N. 645, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO E ALL'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI CONCERNENTI IL SETTORE AGRICOLO. |
| 2474 | LEGGE | 930 | 26/11/1969 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO. |
| 2475 | LEGGE | 935 | 26/11/1969 | NORME IN MATERIA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DALL'OBBLIGO DELLA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CESSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI COLLEGAMENTI TELEGRAFICI AD USO PRIVATO |
| 2476 | LEGGE | 958 | 05/12/1969 | PROROGA DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI INSEGNAMENTO NELLE SCULE ELEMENTARI PER GLI ANNI SCOLASTICI 1969 - 1970 E 1970 - 1971 |
| 2477 | LEGGE | 961 | 10/12/1969 | RISCATTO DELLA FERROVIA IN REGIME DI CONCESSIONE SONDRIO - TIRANO |
| 2478 | LEGGE | 962 | 10/12/1969 | FINANZIAMENTO DELLE INDAGINI CAMPIONARIE SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO SUINICOLO |
| 2479 | LEGGE | 969 | 10/12/1969 | PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 2480 | LEGGE | 970 | 10/12/1969 | CONFERIMENTO AGLI ISTITUTI SPECIALI MERIDIONALI DELLE SOMME ASSEGNATE AI FONDI DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1955, N. 38, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
| 2481 | LEGGE | 1000 | 10/12/1969 | MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1967, N.589, RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELL'ENTE PORTO DI TRIESTE. |
| 2482 | LEGGE | 1020 | 12/12/1969 | CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELLA PEDIATRIA PREVENTIVA. |
| 2483 | LEGGE | 972 | 15/12/1969 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI LIRE 15 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ISTITUTI ARCHIVISTICI DI ROMA E PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DESTINATO AI SERVIZI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA |
| 2484 | LEGGE | 973 | 19/12/1969 | AMMORTAMENTO DELLE SPESE EFFETTIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA DEL RENON IN BASE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221 |
| 2485 | LEGGE | 1025 | 19/12/1969 | VARIAZIONI ALLA TABELLA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA REGIONALI E INTERREGIONALI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. |
| 2486 | LEGGE | 964 | 22/12/1969 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE' PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE |
| 2487 | LEGGE | 983 | 22/12/1969 | DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1970 |
| 2488 | LEGGE | 964 | 22/12/1969 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE' PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE |
| 2489 | LEGGE | 966 | 22/12/1969 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I COMITATI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
| 2490 | LEGGE | 974 | 22/12/1969 | SOPPRESSIONE DEL FONDO PER LE ISCRIZIONI DI RENDITA DA EFFETTUARSI IN ESECUZIONE DELLE LEGGI EVERSIVE DELL'ASSE ECCLESIASTICO, ISTITUITO CON REGIO DECRETO 21 DICEMBRE 1922, N. 1689 |
| 2491 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1053 | 24/12/1969 | DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI NEI SETTORI DELLE MATERIE GRASSE DI ORIGINE VEGETALE, DEGLI ORTOFRUTTICOLI E DEGLI AGRUMI. |
| 2492 | LEGGE | 975 | 24/12/1969 | REGOLAZIONI FINANZIARIE VARIE |
| 2493 | LEGGE | 977 | 24/12/1969 | CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER GLI ANNI 1968 E 1969 |
| 2494 | LEGGE | 978 | 24/12/1969 | SOSTEGNO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DEI CARBONI DA COKE E DEL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA'. |
| 2495 | LEGGE | 979 | 24/12/1969 | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964 |
| 2496 | LEGGE | 980 | 24/12/1969 | ACQUISTO DEL TERRENO E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLE SCUOLE ITALIANE IN ADDIS ABEBA |
| 2497 | LEGGE | 981 | 24/12/1969 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO). |
| 2498 | LEGGE | 1004 | 24/12/1969 | FINANZIAMENTO PER LE SPESE DI INSEDIAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA NELLA NUOVA SEDE DI CASTRO PRETORIO. |
| 2499 | LEGGE | 1012 | 24/12/1969 | CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO). |
| 2500 | LEGGE | 1038 | 24/12/1969 | NORME INTERPRETATIVE ED INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 45 DEL TESTO DI LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESSIONI APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.3270, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEI DEBITI PER SALDI PASSIVI DI CONTI CORRENTI BANCARI. |
| 2501 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1221 | 29/12/1969 | APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA AI SETTORI DEI TRASPORTI PER FERROVIA, PER STRADA E PER VIA NAVIGABILE. |
| 2502 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1222 | 29/12/1969 | MODIFICHE ALL'ART.2 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N.3086, AGGIORNATO DALLA LEGGE 4 GENNAIO 1938, N.28 E MODIFICATO DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1956, N.511, PER LA EQUIPARAZIONE AI CITTADINI ITALIANI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E. PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELL'ALLEVAMENTO ED IMPIEGO DEI PICCIONI VIAGGIATORI |
| 2503 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1227 | 29/12/1969 | NORME RIGUARDANTI LA SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI A CARATTERE PREVALENTEMENTE INTERREGIONALE, LA COMPENSAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO DA MANTENERE E IL RIMBORSO DEGLI ONERI PER OBBLIGHI TARIFFARI |
| 2504 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1228 | 29/12/1969 | ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA APPLICABILI AI TRASPORTI DI MERCI SU STRADA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E. |
| 2505 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1280 | 29/12/1969 | NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI UN CONTINGENTE COMUNITARIO PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E. |
| 2506 | LEGGE | 1041 | 29/12/1969 | DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 2507 | LEGGE | 1073 | 29/12/1969 | MODIFICHE ALL'ART.139 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N.1165, CONCERNENTE IL NULLA - OSTA A STIPULARE I CONTRATTI DI MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE. |
| 2508 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1131 | 30/12/1969 | DEROGHE AL MONOPOLIO DEI SALI ED AL MONOPOLIO DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE. |
| 2509 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1132 | 30/12/1969 | APPLICAZIONE DEL DIRITTO PER TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO DI CUI AL DECRETO PRESIDENZIALE 24 DICEMBRE 1960, N.1587. |
| 2510 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1196 | 30/12/1969 | ESTENSIONE A FAVORE DEI CITTADINI DELLA C.E.E.DELLE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO 29 OTTOBRE 1955 SULLA DISCIPLINA DEI RIFUGI ALPINI. |
| 2511 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1340 | 30/12/1969 | ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI ONERI FINANZIARI GRAVANTI SU ISTITUTI PREVIDENZIALI ITALIANI PER PRESTAZIONI A BENEFICIARI IN ITALIA CORRISPOSTE IN CONFORMITA' DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA C.E.E.25 SETTEMBRE 1958, N.3, PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI |
| 2512 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1348 | 30/12/1969 | ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE CON FUNZIONI CONSULTIVE IN MATERIA DI SCAMBIO DI GIOVANI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. |
| 2513 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1349 | 30/12/1969 | CONCESSIONE DI BORSE IN FAVORE DI GIOVANI TIROCINANTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. |
| 2514 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1234 | 31/12/1969 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, STIPULATA IN DATA 20 DICEMBRE 1969 PER AUTORIZZARE LA SOCIETA' CONCESSIONARIA A TRATTENERE TEMPORANEAMENTE QUOTE DI CANONI |
| 2515 | LEGGE | 9 | 23/01/1970 | MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI MINERALI. |
| 2516 | LEGGE | 19 | 28/01/1970 | AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1969 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE. |
| 2517 | LEGGE | 16 | 28/01/1970 | FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI TRAFFICO AEREO. |
| 2518 | LEGGE | 14 | 02/02/1970 | MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N.77, AVENTE PER OGGETTO DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA E AFFINI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE GUADAGNI. |
| 2519 | LEGGE | 12 | 02/02/1970 | PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI. |
| 2520 | LEGGE | 34 | 11/02/1970 | REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 2521 | LEGGE | 35 | 11/02/1970 | NORME PER IL TRATTAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE. |
| 2522 | LEGGE | 36 | 11/02/1970 | INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1961, N.628, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. |
| 2523 | LEGGE | 82 | 19/02/1970 | FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E DEL MATERIALE ROTABILE DELLA LINEA "A" DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DI CUI ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N.1145. |
| 2524 | LEGGE | 76 | 19/02/1970 | NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE. |
| 2525 | LEGGE | 75 | 19/02/1970 | MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1966, N.1033, CONCERNENTI IL RINVIO E LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA PER I CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO. |
| 2526 | LEGGE | 59 | 19/02/1970 | ASSISTENZA SANITARIA DELL'INADEL IN FAVORE DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N.152. |
| 2527 | LEGGE | 73 | 06/03/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1970, N.1, RECANTE PROVVIDENZE PER IL CREDITO EDILIZIO. |
| 2528 | LEGGE | 74 | 11/03/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1970, N.2, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI. |
| 2529 | LEGGE | 83 | 11/03/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N.7, RECANTE NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI. |
| 2530 | LEGGE | 84 | 11/03/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1970, N.3, RECANTE NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLO STATO RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO |
| 2531 | LEGGE | 85 | 11/03/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1970, N.4, RECANTE NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI. |
| 2532 | LEGGE | 273 | 10/05/1970 | MODIFICA DELL'ART.19 DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 1968, N.1233, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1969, N.7, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'AUTUNNO 1968. |
| 2533 | LEGGE | 292 | 10/05/1970 | INTERVENTI A FAVORE DEL TEATRO DI PROSA. |
| 2534 | LEGGE | 306 | 10/05/1970 | INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 22, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N.831, MODIFICATO CON LEGGE 27 OTTOBRE 1964, N.1105, RECANTE NORME SULL'ASSUNZIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI TECNICO - PRATICI E DEGLI INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA. |
| 2535 | LEGGE | 414 | 10/05/1970 | CONTRIBUTO ITALIANO AGLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI (SAMA) E AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM) PER I PRODOTTI OLEAGINOSI ORIGINARI DEI SAMA E DEI PTOM. |
| 2536 | LEGGE | 313 | 11/05/1970 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N.2071, RELATIVO ALL'AUMENTO DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DA COLLOCARE FUORI RUOLO PER CONTO E NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI |
| 2537 | LEGGE | 307 | 11/05/1970 | PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO. |
| 2538 | LEGGE | 335 | 16/05/1970 | ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'ULTIMO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 1968. |
| 2539 | LEGGE | 374 | 22/05/1970 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO AL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO. |
| 2540 | LEGGE | 312 | 22/05/1970 | AUMENTO DEGLI ONORARI SPETTANTI AI PRESIDENTI, AGLI SCRUTATORI E AI SEGRETARI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI. |
| 2541 | LEGGE | 357 | 25/05/1970 | DISPOSIZIONI SULLA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO. |
| 2542 | LEGGE | 360 | 27/05/1970 | PROVVEDIMENTI PER LA SISTEMAZIONE A RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI DELLE SALINE. |
| 2543 | LEGGE | 377 | 27/05/1970 | ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LO STUDIO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA E DELLA DIFESA DEL SUOLO. |
| 2544 | LEGGE | 378 | 27/05/1970 | AMMISSIONE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DI ASSISI NELLE UNIVERSITA' STATALI E RICONOSCIUTE DALLO STATO E RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI. |
| 2545 | LEGGE | 361 | 30/05/1970 | PASSAGGIO IN RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI OCCUPATI PRESSO LE AGENZIE E MANIFATTURE DEI MONOPOLI DI STATO. |
| 2546 | LEGGE | 415 | 01/07/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE PRIMO MAGGIO 1970, N.195, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI. |
| 2547 | LEGGE | 419 | 03/07/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 MAGGIO 1970, N.210, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 10, PRIMO COMMA, LETTERE A), B), C) E D) DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA G.E.S.C.A.L. |
| 2548 | LEGGE | 483 | 03/07/1970 | EROGAZIONE DEL PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO. |
| 2549 | LEGGE | 500 | 03/07/1970 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI. |
| 2550 | LEGGE | 501 | 03/07/1970 | ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 1947, N.157, RECANTE MODALITA' PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CITTADINANZA ALLE PERSONE NATE NEI COMUNI DELL'ALTO ADIGE E IN ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE FINITIME. |
| 2551 | LEGGE | 504 | 03/07/1970 | NORME PER GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE MEDIANTE ESPERIMENTO DI GARA CON OFFERTE IN AUMENTO. |
| 2552 | LEGGE | 570 | 20/07/1970 | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964. |
| 2553 | LEGGE | 571 | 26/07/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1970, N.366, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE, LA NON LICENZIABILITA' DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO, LE RISERVE DEI POSTI E LA SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA |
| 2554 | LEGGE | 572 | 26/07/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1970, N.384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. |
| 2555 | LEGGE | 574 | 26/07/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 19 GIUGNO 1970 N. 369, CONCERNENTE AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO |
| 2556 | LEGGE | 577 | 26/07/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1970, N.392, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UNA MONETA DA LIRE 1000 COMMEMORATIVA DEL CENTENARIO DI ROMA CAPITALE D'ITALIA. |
| 2557 | LEGGE | 802 | 19/10/1970 | ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI D'IMPORTAZIONE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N.13. |
| 2558 | LEGGE | 821 | 19/10/1970 | ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI PROFESSORI DI RUOLO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA. |
| 2559 | LEGGE | 777 | 28/10/1970 | AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE. |
| 2560 | LEGGE | 801 | 28/10/1970 | SGRAVI FISCALI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI LAVORATORI AUTONOMI A PIU' BASSO REDDITO. |
| 2561 | LEGGE | 865 | 28/10/1970 | NORME PER L'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA' A FAVORE DEI PROPRIETARI DEI SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI NEL 1967 PER PESTE SUINA AFRICANA E PER LA CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO PER I SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI, NEL PERIODO 20 MARZO 1967 - 25 APRILE 1968 PER PESTE SUINA CLASSICA |
| 2562 | LEGGE | 851 | 05/11/1970 | NORME PER IL PAGAMENTO AI PENSIONATI PER VECCHIAIA DELLE SOMME DETRATTE DALLE LORO RETRIBUZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, LETTERE A) E B), 21 E 23, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1968, N.488. |
| 2563 | LEGGE | 853 | 10/11/1970 | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964. |
| 2564 | LEGGE | 951 | 20/11/1970 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1969, N.755, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITA' IN SARDEGNA. |
| 2565 | LEGGE | 846 | 24/11/1970 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1970, N.679, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1970. |
| 2566 | LEGGE | 1139 | 23/12/1970 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.413, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'ENTE AUTOTRASPORTI MERCI. |
| 2567 | LEGGE | 1053 | 23/12/1970 | MODIFICA DELLA LETTERA A), PUNTO D), DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750, CONCERNENTE MODIFICA DEL TITOLO DI STUDIO PER ACCEDERE ALLA CARRIERA DI GUARDIA DI SANITA' |
| 2568 | LEGGE | 1239 | 30/12/1970 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA TABELLA DEI DIRITTI PER LA VISITA DEL BESTIAME, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI AI CONFINI DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265, MODIFICATA ED INTEGRATA CON DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 SETTEMBRE 1947, N. 1099, E CON LEGGE 23 GENNAIO 1968, N. 30 |
| 2569 | LEGGE | 4 | 22/01/1971 | PROROGA DEI TERMINI PER LE CHIAMATE ED I TRASFERIMENTI A CATTEDRE VACANTI PRESSO LE FACOLTA' UNIVERSITARIE. |
| 2570 | LEGGE | 30 | 03/02/1971 | PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI. |
| 2571 | LEGGE | 78 | 08/02/1971 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 1 MILIARDO ED AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA SEZIONE DI CREDITO INDUSTRIALE DEL BANCO DI SICILIA. |
| 2572 | LEGGE | 79 | 08/02/1971 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO. |
| 2573 | LEGGE | 90 | 17/02/1971 | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 1946, N.216, CIRCA LA DICHIARAZIONE DI MORTE DELLE PERSONE SCOMPARSE IN OPERAZIONI BELLICHE TERRESTRI ALL'ULTIMO CONFLITTO. |
| 2574 | LEGGE | 113 | 17/02/1971 | ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1968, N.91, IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI, NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA. |
| 2575 | LEGGE | 92 | 24/02/1971 | FACOLTA' DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE DI TRASPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO GLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI SUI CAPITOLI DEL TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE). |
| 2576 | LEGGE | 145 | 25/02/1971 | COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1969 DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 2577 | LEGGE | 94 | 25/02/1971 | EROGAZIONE, PER GLI ANNI 1968,1969 E 1970 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI E AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI. |
| 2578 | LEGGE | 126 | 09/03/1971 | INTERVENTI A FAVORE DELLO SPETTACOLO. |
| 2579 | LEGGE | 148 | 22/03/1971 | PROROGA DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 2580 | LEGGE | 198 | 22/03/1971 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N.588, CONCERNENTE LA SOCIETA' FINANZIARIA SARDA (SFIRS). |
| 2581 | LEGGE | 212 | 25/03/1971 | CONCESSIONE DI INDENNIZZI IN FAVORE DI CITTADINI COLPITI DA PROVVEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE IN TUNISIA. |
| 2582 | LEGGE | 213 | 25/03/1971 | SOPPRESSIONE DEI COMPENSI FISSI PER I RICOVERI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 82 DEL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N.1631, E DELLA CASSA NAZIONALE DI CONGUAGLIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1967, N.1044, CONVERTITO IN LEGGE 17 GENNAIO 1968, N.4. |
| 2583 | LEGGE | 144 | 31/03/1971 | FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'AIMA. |
| 2584 | LEGGE | 202 | 31/03/1971 | NORME SUI CONCORSI A POSTI DI PERSONALE SANITARIO DEI LABORATORI PROVINCIALI D'IGIENE E PROFILASSI. |
| 2585 | LEGGE | 167 | 09/04/1971 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 12 FEBBRAIO 1958, N.126,7 FEBBRAIO 1961, N.59, E 21 APRILE 1962, N.181, CONCERNENTI L'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E LA VIABILITA' COMUNALE E PROVINCIALE. |
| 2586 | LEGGE | 204 | 09/04/1971 | CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI 40 MILIARDI DI LIRE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971. |
| 2587 | LEGGE | 146 | 15/04/1971 | PROROGA DELLA VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI SUGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA',DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N.9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 5 APRILE 1969, N.119. |
| 2588 | LEGGE | 311 | 20/04/1971 | ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE. |
Allegato 1
| 2589 | LEGGE | 319 | 03/05/1971 | DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE COSTITUITA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SULLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CONSIDERATE ALL'ART. 4 DELLA V PARTE DELLA CONVENZIONE SUL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI SORTE DALLA GUERRA E DALL'OCCUPAZIONE, CONCLUSO A FRANCOFORTE SUL MENO IL 20 DICEMBRE 1964, E RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 7, DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 1967, N. 1265 |
| 2590 | LEGGE | 304 | 08/05/1971 | CONSERVAZIONE DEI RESIDUI E UTILIZZO DELLE SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA SANITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N.132. |
| 2591 | LEGGE | 366 | 11/05/1971 | AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1970 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PER COMPENSI DI INTENSIFICAZIONE. |
| 2592 | LEGGE | 367 | 19/05/1971 | CONVERSIONE AL 6 PER CENTO DELLE OBBLIGAZIONI OPERE PUBBLICHE IN CIRCOLAZIONE A TASSO INFERIORE E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO DI CONTINGENZA SUI MUTUI CONCESSI DALLE SEZIONI AUTONOME PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'. |
| 2593 | LEGGE | 288 | 26/05/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119, RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO. |
| 2594 | LEGGE | 396 | 27/05/1971 | AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO E MODIFICA DELLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N.1145. |
| 2595 | LEGGE | 443 | 03/06/1971 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LE FERROVIE CIRCUMFLEGREA E CUMANA. |
| 2596 | LEGGE | 437 | 03/06/1971 | MISURE DA ADOTTARE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATO DA GAS DI SCARICO PROVENIENTI DAGLI AUTOVEICOLI EQUIPAGGIATI CON MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA. |
| 2597 | LEGGE | 375 | 18/06/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 1971, N.162, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD OVVIARE ALLE CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA VERIFICATASI NEL COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA. |
| 2598 | LEGGE | 510 | 30/06/1971 | AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 1.700 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA FERROVIA CUNEO - BREIL SUR ROYA - VENTIMIGLIA IN AGGIUNTA A QUELLA DI LIRE 5.000 MILIONI AUTORIZZATA CON L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N.635. |
| 2599 | LEGGE | 508 | 30/06/1971 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N.177, RELATIVA A PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' "SOMALI AIRLINES". |
| 2600 | LEGGE | 598 | 02/07/1971 | CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE GESTITA DAL CENTRO ITALIANO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI (C.I.V.I.S.) |
| 2601 | LEGGE | 562 | 06/07/1971 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE PER IL TRIENNIO 1970 - 1972. |
| 2602 | LEGGE | 540 | 06/07/1971 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCA DELLE NAZIONI UNITE PER LA DIFESA SOCIALE (UNSDRI) CON SEDE IN ROMA. |
| 2603 | LEGGE | 565 | 19/07/1971 | RIORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE (O.N.A.I.R.C.) |
| 2604 | LEGGE | 564 | 19/07/1971 | INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DI TRIPOLI ED ASMARA NEI MEDESIMI COEFFICIENTI E CON LA STESSA ANZIANITA' ATTRIBUITI AL PERSONALE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 SETTEMBRE 1961, N. 1224, RECANTE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE MUNICIPALE EX COLONIALE |
| 2605 | LEGGE | 554 | 19/07/1971 | NUOVO SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE E AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' PER GLI ANNI 1970,1971 E 1972. |
| 2606 | LEGGE | 567 | 22/07/1971 | CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE, PER IL CENTRO DI IDRODINAMICA DI ROMA. |
| 2607 | LEGGE | 583 | 22/07/1971 | COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 2608 | LEGGE | 547 | 28/07/1971 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE. |
| 2609 | LEGGE | 576 | 28/07/1971 | INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 2 APRILE 1968, N.516, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALLO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA. |
| 2610 | LEGGE | 586 | 28/07/1971 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI. |
| 2611 | LEGGE | 577 | 28/07/1971 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 3 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA ADIBIRE A STABILIMENTO DELLA ZECCA E RELATIVI UFFICI, A MUSEO DELLA ZECCA ED A SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA. |
| 2612 | LEGGE | 558 | 28/07/1971 | DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO. |
| 2613 | LEGGE | 491 | 30/07/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1971, N.289, CONCERNENTE ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA. |
| 2614 | LEGGE | 605 | 04/08/1971 | SISTEMAZIONE DEI PRESIDI IDONEI. |
| 2615 | LEGGE | 594 | 04/08/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.430, CONCERNENTE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELLO ARTIGIANATO. |
| 2616 | LEGGE | 592 | 04/08/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.432, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DELLA AGRICOLTURA. |
| 2617 | LEGGE | 591 | 04/08/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1971, N.439:"MODIFICADELLA LEGGE 3 LUGLIO 1970, N.500, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELLO ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI". |
| 2618 | LEGGE | 590 | 04/08/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.431, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LO SGRAVIO DI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI. |
| 2619 | LEGGE | 589 | 04/08/1971 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.429, CONCERNENTE PROROGA ED AUMENTO DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE NEL MEZZOGIORNO. |
| 2620 | LEGGE | 685 | 07/08/1971 | MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. |
| 2621 | LEGGE | 690 | 07/08/1971 | AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A CONTRARRE MUTUI, ANCHE OBBLIGAZIONARI, CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON IL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO 1968; ESENZIONE TRIBUTARIA SUI PRESTITI CONTRATTI CON IL CONSORZIO STESSO DALL'AMMINISTRAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ANNI 1968 - 1969 |
| 2622 | LEGGE | 815 | 14/08/1971 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N.1336, PER QUANTO CONCERNE LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI INDIVIDUALI DEL FONDO DI PREVIDENZA DEI COLLOCATORI COMUNALI INQUADRATI NEL RUOLO ORGANICO. |
| 2623 | LEGGE | 814 | 14/08/1971 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE, FINANZIAMENTO ED ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA - SISTEMAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE CINEMA NEI CONFRONTI DELL'I.R.I. E AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE |
| 2624 | LEGGE | 914 | 14/10/1971 | SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIORGANIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE CASSE DI CONGUAGLIO, ISTITUITA CON DECRETO MINISTERIALE 20 OTTOBRE 1945, NONCHE' MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 GENNAIO 1948, N.98, RATIFICATO CON LEGGE 17 APRILE 1956, N. 561, SULLA DISCIPLINA DELLE CASSE CONGUAGLIO PREZZI |
| 2625 | LEGGE | 912 | 20/10/1971 | FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO - NORD PER L'ANNO FINANZIARIO 1971. |
| 2626 | LEGGE | 913 | 22/10/1971 | CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DI UN CONTRIBUTO NELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI RACCORDO TRA LA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO E GLI STABILIMENTI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED ASSIMILATI, NONCHE' PER L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO ESISTENTI |
| 2627 | LEGGE | 917 | 26/10/1971 | AUTORIZZAZIONE AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO CON SEDE IN SIENA, A COMPIERE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO CON LE AGEVOLAZIONI FISCALI E CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI AI SENSI R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI |
| 2628 | LEGGE | 880 | 29/10/1971 | INTEGRAZIONE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, ASSUNZIONI OLTRE ORGANICO E SISTEMAZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI. |
| 2629 | LEGGE | 866 | 29/10/1971 | PROROGA DELLE CARICHE DI RETTORE DI UNIVERSITA', DI DIRETTORE DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, DI PRESIDE DI FACOLTA' UNIVERSITARIA |
| 2630 | LEGGE | 909 | 30/10/1971 | COMPENSI AL PERSONALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEGLI ISTITUTI ED ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI. |
| 2631 | LEGGE | 1060 | 05/11/1971 | CONCESSIONE AI COMUNI ED ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CONTRIBUTI PER LE SPESE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI DEGLI ANNI 1970 - 1971. |
| 2632 | LEGGE | 1040 | 11/11/1971 | MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1964, N.380, RELATIVA AI CONCORSI E ALLE NOMINE DEI DIRETTORI DIDATTICI. |
| 2633 | LEGGE | 1078 | 11/11/1971 | DECORRENZA DELLA NOMINA DEI VINCITORI DEI CONCORSI A PRESIDE NELLE SCUOLE MEDIE INDETTI CON I DECRETI MINISTERIALI 13 SETTEMBRE 1965 E 13 APRILE 1967. |
| 2634 | LEGGE | 1094 | 11/11/1971 | INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA DURANTE IL PERIODO DEGLI ESAMI DI MATURITA',DI QUALIFICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA. |
| 2640 | LEGGE | 1108 | 11/12/1971 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI ALTI STUDI INTERNAZIONALI |
| 2635 | LEGGE | 952 | 12/11/1971 | INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEFICITARI. |
| 2636 | LEGGE | 1017 | 20/11/1971 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI IN ITALIA (ENDSI) PER IL RIPIANAMENTO DELLA GESTIONE. |
| 2637 | LEGGE | 1087 | 23/11/1971 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI TRASPORTO. |
| 2638 | LEGGE | 1042 | 25/11/1971 | PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA |
| 2639 | LEGGE | 1072 | 25/11/1971 | NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.5, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 1915. |
| 2641 | LEGGE | 1033 | 03/12/1971 | AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI A FRONTE DEGLI SCARTI RATIZZATI SUI MUTUI EROGATI DALLE SEZIONI AUTONOME OPERE PUBBLICHE. |
| 2642 | LEGGE | 1103 | 03/12/1971 | VENDITA DEI BENI "FUORI USO" APPARTENENTI AD ALCUNE AMMINISTRAZIONI STATALI. |
| 2643 | LEGGE | 1038 | 06/12/1971 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N.777, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE. |
| 2644 | LEGGE | 1052 | 06/12/1971 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1956, NUMERO 1224, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI SEGRETARI COMUNALI. |
| 2645 | LEGGE | 1045 | 06/12/1971 | PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELLO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITA' DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE. |
| 2646 | LEGGE | 1115 | 11/12/1971 | PROROGA DEL VINCOLO ALBERGHIERO E DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI NATURA COMMERCIALE OD ARTIGIANALE. |
| 2647 | LEGGE | 1118 | 15/12/1971 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1969, N.945, CONVERTITO IN LEGGE CON LA LEGGE 2 FEBBRAIO 1970, N.13, CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE. |
| 2648 | LEGGE | 1228 | 30/12/1971 | RIVALUTAZIONE DELLE INDENNITA' DI SERVIZIO FORESTALE SPETTANTI AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO SUPERIORE FORESTALE (UFFICIALI) DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E LORO ESTENSIONE AI TECNICI DI CONCETTO DELLO STESSO CORPO. |
| 2649 | LEGGE | 13 | 25/02/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI IN MATERIA EDILIZIA, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1971, N.1119, RECANTE PROROGA DEI TERMINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1971, N.291. |
| 2650 | LEGGE | 14 | 25/02/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1971, N.1120, PER L'ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI, GIA' PROROGATO CON LEGGE 3 LUGLIO 1970, N.500 E CON DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1971, N. 439, CONVERTITO IN LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 591 |
| 2651 | LEGGE | 42 | 01/03/1972 | INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N.615, E 23 GENNAIO 1968, N.33, SULLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI |
| 2652 | LEGGE | 88 | 16/03/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 MARZO 1972, N.25, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO - FEBBRAIO 1972 E PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI COMUNI COLPITI DAI TERREMOTI |
| 2653 | LEGGE | 484 | 08/08/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.266, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972. |
| 2654 | LEGGE | 482 | 08/08/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1972, N.289, CONCERNENTE LA CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER LA ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 45 MILIARDI PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO 1972. |
| 2655 | LEGGE | 471 | 08/08/1972 | NORME PER LA COPERTURA DEI SEGGI DI DEPUTATO E DI SENATORE NEL COLLEGIO DELLA VALLE D'AOSTA RIMASTI VACANTI NELLE ELEZIONI DEL 7 MAGGIO 1972. |
| 2656 | LEGGE | 465 | 08/08/1972 | CONVALIDA DI PROVVIDENZE DELIBERATE IN FAVORE DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI. |
| 2657 | LEGGE | 463 | 08/08/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N.286, CONCERNENTE PROROGA DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.431, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 590 |
| 2658 | LEGGE | 461 | 08/08/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.285, RECANTE ULTERIORE PROROGA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA EDILIZIA. |
| 2659 | LEGGE | 460 | 08/08/1972 | DISCIPLINA DELL'APPORTO DELLO STATO PER L'ESTENSIONE DELLA ASSICURAZIONE MALATTIA AI TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE ED AI LORO FAMILIARI. |
| 2660 | LEGGE | 459 | 08/08/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N.287, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA DEL SETTORE AGRICOLO |
| 2661 | LEGGE | 470 | 08/08/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.277, CONCERNENTE LA PROROGA DELLA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA. |
| 2662 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 543 | 13/09/1972 | MODIFICA ALLA TABELLA L ANNESSA AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA ISTRUZIONE SUPERIORE. |
| 2663 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 972 | 13/09/1972 | NORME PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI FISSI SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO. |
| 2664 | LEGGE | 625 | 01/11/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1972, N.504, RECANTE NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972 - 73 E PER ALTRE NECESSITA' STRAORDINARIE E URGENTI. |
| 2665 | LEGGE | 660 | 06/11/1972 | PROROGA DELLA LEGGE 13 MARZO 1969, N.136, CONCERNENTE ASSEGNAZIONI DI INSEGNANTI ORDINARI DEL RUOLO NORMALE E DI PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRESSO ENTI OPERANTI NEL SETTORE DI ISTRUZIONE PRIMARIA. |
| 2666 | LEGGE | 734 | 02/12/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1972, N.552, RECANTE ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO; E PROROGA DI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119 IN FAVORE DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO IN PROVINCIA DI VITERBO |
| 2667 | LEGGE | 774 | 16/12/1972 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1972, N.603, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI PER L'ANNO FINANZIARIO 1972. |
| 2668 | LEGGE | 818 | 16/12/1972 | NORME DI ASSUNZIONE PER IL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO. |
| 2669 | LEGGE | 849 | 20/12/1972 | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO DELLE NAZIONI UNITE (U.N.I.T.A.R.) PER IL QUINQUENNIO 1971 - 1975. |
| 2670 | LEGGE | 903 | 22/12/1972 | PROROGA DEI TERMINI PREVISTI NELL' ARTICOLO 42, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO. |
| 2671 | LEGGE | 823 | 23/12/1972 | INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI. |
| 2672 | LEGGE | 910 | 23/12/1972 | INTEGRAZIONE DI LIRE 8 MILIARDI DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1969, N.1024 ,PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI. |
| 2673 | LEGGE | 822 | 23/12/1972 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) E ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO). |
| 2674 | LEGGE | 906 | 23/12/1972 | PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DEL CANALE MILANO - CREMONA - PO. |
| 2675 | LEGGE | 13 | 26/01/1973 | PROROGA DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1967, N.1227, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI. |
| 2676 | LEGGE | 15 | 02/02/1973 | NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL PREMIO PER L'ESTIRPAZIONE DI MELI, PERI E PESCHI. |
| 2677 | LEGGE | 24 | 08/02/1973 | DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE - RUOLO DI PROFESSORI UNIVERSITARI PRESTATO NELLA POSIZIONE DI INCARICATO SENZA POSSESSO DELLA LIBERA DOCENZA |
| 2678 | LEGGE | 25 | 15/02/1973 | ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE I FEBBRAIO 1965, N.13. |
| 2679 | LEGGE | 39 | 05/03/1973 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE. |
| 2680 | LEGGE | 30 | 05/03/1973 | AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'AZIENDA TABACCHI ITALIANI - ATI SOCIETA' PER AZIONI. |
| 2681 | LEGGE | 69 | 07/03/1973 | ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE MINERARIE METALLURGICHE - EGAM. |
| 2682 | LEGGE | 52 | 09/03/1973 | FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO PER L'IMPORTO DI 400 MILIARDI DI LIRE. |
| 2683 | LEGGE | 62 | 12/03/1973 | ESTENSIONE AL COMUNE DI ARLENA DI CASTRO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE I APRILE 1971, N.119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26 MAGGIO 1971, N.288. |
| 2684 | LEGGE | 63 | 12/03/1973 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DELLA GALLERIA DI ARTE MODERNA DI ROMA. |
| 2685 | LEGGE | 36 | 23/03/1973 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1973, N.2, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973. |
| 2686 | LEGGE | 87 | 28/03/1973 | INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER LA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI DEL 1970 E 1971. |
| 2687 | LEGGE | 92 | 30/03/1973 | CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI COMPENSAZIONE PER LE QUANTITA' DI RISONE GIACENTI ALLA FINE DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1969 - 70. |
| 2688 | LEGGE | 93 | 30/03/1973 | DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DURATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1972 DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. |
| 2689 | LEGGE | 195 | 12/04/1973 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (ENAPI) CON SEDE IN ROMA. |
| 2690 | LEGGE | 168 | 12/04/1973 | NUOVE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI DI GAIRO E OSINI (NUORO). |
| 2691 | LEGGE | 94 | 15/04/1973 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1973, N.8, RECANTE ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO NEL GENNAIO DEL 1968. |
| 2692 | LEGGE | 198 | 16/04/1973 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE IN FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, DEI MUSICISTI E DEI COMPOSITORI - AUTORI - LIBRETTISTI DI MUSICA POPOLARE. |
| 2693 | LEGGE | 169 | 16/04/1973 | ULTERIORE PROROGA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI. |
| 2694 | LEGGE | 144 | 16/04/1973 | PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE. |
| 2695 | LEGGE | 244 | 07/05/1973 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI - EAGAT. |
| 2696 | LEGGE | 243 | 07/05/1973 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM - ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA. |
| 2697 | LEGGE | 205 | 17/05/1973 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1973, N.31, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE, DELL'UMBRIA, DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO COLPITI DAL TERREMOTO NEL NOVEMBRE - DICEMBRE 1972, NONCHE' NORME PER ACCELERARE L'OPERA DI RICOSTRUZIONE DI TUSCANIA |
| 2698 | LEGGE | 274 | 18/05/1973 | INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI E MODIFICHE ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E FINANZIARIE. |
| 2699 | LEGGE | 273 | 18/05/1973 | MODIFICHE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.19, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE. |
| 2700 | LEGGE | 272 | 18/05/1973 | EMISSIONE DI BIGLIETTI DI BANCA DA LIRE 2.000 E LIRE 20.000. |
| 2701 | LEGGE | 345 | 29/05/1973 | RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLI', FROSINONE, LATINA, MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E DEI MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. |
| 2702 | LEGGE | 338 | 04/06/1973 | AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1972 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE. |
| 2703 | LEGGE | 346 | 04/06/1973 | DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI SORTI SULLA BASE DEI DECRETI - LEGGE 2 OTTOBRE 1972, N.550, E 2 DICEMBRE 1972, N.728. |
| 2704 | LEGGE | 348 | 05/06/1973 | SERVIZI DI MENSA - BAR NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 2705 | LEGGE | 323 | 06/06/1973 | AMMISSIONE DEI LAUREATI IN ASTRONOMIA E IN DISCIPLINE NAUTICHE AI PUBBLICI CONCORSI PER L'ACCESSO A TALUNE CARRIERE DIRETTIVE TECNICHE DEL PERSONALE DELLA DIFESA. |
| 2706 | LEGGE | 308 | 09/06/1973 | INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' MUSICALI. |
| 2707 | LEGGE | 329 | 09/06/1973 | CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 50 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973. |
| 2708 | LEGGE | 364 | 15/06/1973 | DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO. |
| 2709 | LEGGE | 486 | 30/07/1973 | IMMISSIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI ISCRITTI NEL QUADRO SPECIALE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GORIZIA, DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N.120. |
| 2710 | LEGGE | 488 | 30/07/1973 | NUOVO RUOLO ORGANICO DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI. |
| 2711 | LEGGE | 497 | 04/08/1973 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1973, N.428, CONCERNENTE NORME PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI E DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI. |
| 2712 | LEGGE | 507 | 07/08/1973 | INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI. |
| 2713 | LEGGE | 512 | 07/08/1973 | NORME PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA. |
| 2714 | LEGGE | 513 | 09/08/1973 | INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROSA. |
| 2715 | LEGGE | 514 | 09/08/1973 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA. |
| 2716 | LEGGE | 523 | 09/08/1973 | MODIFICA ALL'ART.7 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N.1074, CONCERNENTE L'INCLUSIONE DEI LETTORI DI ITALIANO PRESSO LE UNIVERSITA' STRANIERE NELLE GRADUATORIE NAZIONALI PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA. |
| 2717 | LEGGE | 524 | 09/08/1973 | NORME STRAORDINARIE PER GLI INCARICHI E L'IMMISSIONE NEI RUOLI DI DOCENTI PER LA SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO IN LINGUA TEDESCA E DELLE VALLI LADINE. |
| 2718 | LEGGE | 525 | 09/08/1973 | PROROGA DELLE BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DI BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO. |
| 2719 | LEGGE | 670 | 18/10/1973 | CONCESSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 6 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973. |
| 2720 | LEGGE | 671 | 18/10/1973 | STANZIAMENTO STRAORDINARIO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO O MANUTENZIONE DI MONUMENTI ANTICHI DI ROMA. |
| 2721 | LEGGE | 677 | 18/10/1973 | PROROGA PER UN QUINQUENNIO, DALL'1 GENNAIO 1971, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N.630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, LIBRARIO ED ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI. |
| 2722 | LEGGE | 673 | 27/10/1973 | PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1016, SUL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO. |
| 2723 | LEGGE | 754 | 01/11/1973 | ULTERIORE PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PROPRIETA' RURALE. |
| 2724 | LEGGE | 763 | 01/11/1973 | ESONERO DAZIARIO PER DETERMINATE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO 1968 AL 31 DICEMBRE 1968. |
| 2725 | LEGGE | 735 | 01/11/1973 | CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLO ARTICOLO 38 DELLO STATUTO, PER IL QUINQUENNIO 1972 - 1976, E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948, N.507. |
| 2726 | LEGGE | 774 | 01/11/1973 | AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE APPALTATRICI O FORNITRICI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI. |
| 2727 | LEGGE | 736 | 08/11/1973 | NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CARICO DELLA QUOTA STATALE DEL FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI A FAVORE DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ARTICOLO 8 DELLA DECISIONE 1 FEBBRAIO 1971, N.71/66 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA |
| 2728 | LEGGE | 737 | 10/11/1973 | STANZIAMENTO DI SPESA PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ANCONA. |
| 2729 | LEGGE | 776 | 10/11/1973 | RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI IN FAVORE DELL'EURATOM PER IL 1972 E ASSEGNAZIONE AL CNEN DI UN CORRISPONDENTE IMPORTO. |
| 2730 | LEGGE | 732 | 15/11/1973 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI. |
| 2731 | LEGGE | 765 | 15/11/1973 | NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N.1041 . |
| 2732 | LEGGE | 756 | 30/11/1973 | PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N.1187 , CONCERNENTE LA MATERIA URBANISTICA. |
| 2733 | LEGGE | 929 | 06/12/1973 | CONTRIBUTO ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1972 - 74. |
| 2734 | LEGGE | 819 | 11/12/1973 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI, PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED ALTRI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE, A CURA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DI OPERE FINANZIATE CON LEGGI SPECIALI. |
| 2735 | LEGGE | 821 | 12/12/1973 | EROGAZIONE PER L'ANNO 1971 E PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 1972 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI ED AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI. |
| 2736 | LEGGE | 867 | 18/12/1973 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' RIGUARDANTI L'"ANNO NAZIONALE DEL LIBRO". |
| 2737 | LEGGE | 930 | 22/12/1973 | MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N.975, CONCERNENTE REGOLAZIONI FINANZIARIE VARIE. |
| 2738 | LEGGE | 826 | 22/12/1973 | ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE. |
| 2739 | LEGGE | 884 | 22/12/1973 | MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA DIRIGENZA DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE PRESSO I TRIBUNALI DI BARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, TRIESTE E VENEZIA. |
| 2740 | LEGGE | 841 | 22/12/1973 | PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI E DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA. |
| 2741 | LEGGE | 934 | 27/12/1973 | RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE D'INVALIDITA' E DI LUNGO SERVIZIO AGLI EX MILITARI GIA' DIPENDENTI DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA ERITREA, DELLA LIBIA E DELLA SOMALIA. |
| 2742 | LEGGE | 908 | 27/12/1973 | ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI LIRE 50 MILIARDI AD INTEGRAZIONE DEI FONDI, PER L'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, STANZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N.118. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DELLA STESSA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118 |
| 2743 | LEGGE | 874 | 27/12/1973 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1973, N.740, CONCERNENTE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' AL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLO STATO. |
| 2744 | LEGGE | 868 | 27/12/1973 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1973, N.658, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973. |
| 2745 | LEGGE | 845 | 27/12/1973 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1973, N.659, RECANTE INTERVENTI PER IL PORTO DI PALERMO E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO III DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N.124, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, N.431 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
| 2746 | LEGGE | 844 | 27/12/1973 | PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO. |
| 2747 | LEGGE | 843 | 27/12/1973 | ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE VENDITE A RATE. |
| 2748 | LEGGE | 927 | 27/12/1973 | COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI PALERMO. |
| 2749 | LEGGE | 7 | 12/01/1974 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SORDOMUTI PER GLI ANNI 1973 E 1974. |
| 2750 | LEGGE | 9 | 19/01/1974 | LIQUIDAZIONE DELLA GESCAL, DELL'ISES E DELL'INCIS E PROROGA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N.60, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. |
| 2751 | LEGGE | 58 | 28/01/1974 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI BACINI DI CARENAGGIO A TRIESTE, LIVORNO, GENOVA. |
| 2752 | LEGGE | 16 | 29/01/1974 | RINUNCIA AI DIRITTI DI CREDITO INFERIORI A LIRE MILLE. |
| 2753 | LEGGE | 17 | 29/01/1974 | INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1973 E 1974. |
| 2754 | LEGGE | 59 | 01/02/1974 | AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI GEPI - SOCIETA' PER AZIONI. |
| 2755 | LEGGE | 32 | 06/02/1974 | CONTRIBUTO ALL'ENTE PER L'IRRIGAZIONE IN PUGLIA E LUCANIA. |
| 2756 | LEGGE | 27 | 12/02/1974 | PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 2757 | LEGGE | 10 | 14/02/1974 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1973, N.796, CONCERNENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 APRILE 1974. |
| 2758 | LEGGE | 179 | 11/04/1974 | FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DELLA SEZIONE ORIENTAMENTO DEL FEOGA. |
| 2759 | LEGGE | 125 | 16/04/1974 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA - MERCATO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO", IN FIRENZE. |
| 2760 | LEGGE | 177 | 26/04/1974 | ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1954, N.1032, ISTITUTIVA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER IL VETRO DI VENEZIA - MURANO. |
| 2761 | LEGGE | 174 | 27/04/1974 | RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA' PER LA PROFILASSI INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE. |
| 2762 | LEGGE | 205 | 22/05/1974 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1974, N.80, CONCERNENTE: "DISTILLAZIONE AGEVOLATA DI PERE E MELE DI PRODUZIONE 1973". |
| 2763 | LEGGE | 269 | 05/06/1974 | ISTITUZIONE DI UN POSTO IN SOPRANNUMERO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DA ASSEGNARE ALLA FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITA' DI ROMA |
| 2764 | LEGGE | 267 | 06/06/1974 | INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1971, N.278, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA AVIAZIONE CIVILE. |
| 2765 | LEGGE | 317 | 06/06/1974 | NORME APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CEE) N.2511 DEL 9 DICEMBRE 1969 CONCERNENTE MISURE SPECIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE DEGLI AGRUMI. |
| 2766 | LEGGE | 253 | 11/06/1974 | AUMENTO DELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. |
| 2767 | LEGGE | 284 | 18/06/1974 | AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE IMPIANTI A FUNE (CSIF) DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE. |
| 2768 | LEGGE | 268 | 24/06/1974 | RIFINANZIAMENTO, INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N.588 (PIANO STRAORDINARIO PER LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE DELLA SARDEGNA) E RIFORMA DELL'ASSETTO AGROPASTORALE IN SARDEGNA. |
| 2769 | LEGGE | 245 | 27/06/1974 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1974, NUMERO 113, CONCERNENTE GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE. |
| 2770 | LEGGE | 277 | 16/07/1974 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1974, N.206, RECANTE NORME PER LA ESECUZIONE DI URGENTI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA. |
| 2771 | LEGGE | 308 | 16/07/1974 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DEI PONTI STABILI SUL FIUME PO. |
| 2772 | LEGGE | 309 | 16/07/1974 | DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE MERIDIONALI SARDE ED AUTOSERVIZI INTEGRATIVI. |
| 2773 | LEGGE | 323 | 16/07/1974 | AUMENTO DEI LIMITI MINIMO E MASSIMO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MARZO 1965, N.145, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DOVUTO ALLA CASSA MUTUA DI MALATTIA DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA |
| 2774 | LEGGE | 362 | 26/07/1974 | COSTRUZIONE DI CASE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE. |
| 2775 | LEGGE | 325 | 30/07/1974 | PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 21 E 40 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO. |
| 2776 | LEGGE | 365 | 02/08/1974 | POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TURISMO ALL'ESTERO. |
| 2777 | LEGGE | 368 | 09/08/1974 | RINNOVO DELLA FACOLTA' CONCESSA DALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N.177, E DALLA LEGGE 30 GIUGNO 1971, N.508, RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA "SOMALI AIRLINES". |
| 2778 | LEGGE | 353 | 10/08/1974 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.262, CONCERNENTE MISURE PER FRONTEGGIARE ECCEZIONALI ESIGENZE DEI SERVIZI POSTELEGRAFONICI. |
| 2779 | LEGGE | 375 | 12/08/1974 | CONCESSIONE ALL'ENTE AUTONOMO "LA TRIENNALE DI MILANO" DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO. |
| 2780 | LEGGE | 376 | 12/08/1974 | PROROGA DI TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.291, RECANTE NORME A FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI DI PALERMO - PUNTA RAISI E VENEZIA - MARCO POLO. |
| 2781 | LEGGE | 374 | 12/08/1974 | AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PRATI A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO. |
| 2782 | LEGGE | 351 | 12/08/1974 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1974, N.236, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI SULLA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI. |
| 2783 | LEGGE | 373 | 12/08/1974 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 200 MILIONI ALL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA. |
| 2784 | LEGGE | 395 | 14/08/1974 | NORME RELATIVE ALLE SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA. |
| 2785 | LEGGE | 394 | 14/08/1974 | MODIFICA DEGLI ARTICOLI 79,81 E 88 DEL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N.393, MODIFICATI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N.62. |
| 2786 | LEGGE | 391 | 14/08/1974 | INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1973, N.477, CONCERNENTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA DELLO STATO |
| 2787 | LEGGE | 380 | 14/08/1974 | MODIFICHE ALLA LEGGE 6 MARZO 1958, N.183, RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO AD UTILIZZARE L'AVANZO DI GESTIONE PER PROVVEDERE A SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 2788 | LEGGE | 377 | 14/08/1974 | PROGRAMMA DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO E MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE. |
| 2789 | LEGGE | 483 | 17/08/1974 | RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON INSEGNANTE DI RUOLO DEI CORSI INTEGRATIVI DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DEI LICEI ARTISTICI. |
| 2790 | LEGGE | 413 | 17/08/1974 | FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967, N.641, NONCHE' DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE STATALI DI CUI ALL'ARTICOLO 32, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967, N. 641, E ALL'ART. 34 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 444 |
| 2791 | LEGGE | 397 | 17/08/1974 | NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI E DEL TASSO DI MORA PER I MUTUI FONDIARI. |
| 2792 | LEGGE | 484 | 17/08/1974 | PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO. |
| 2793 | LEGGE | 494 | 10/10/1974 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 9 OTTOBRE 1967, N.961, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE IN ALCUNI PORTI DELLE AZIENDE DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI. |
| 2794 | LEGGE | 495 | 10/10/1974 | MODALITA' PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI OCEANOGRAFIA OKINAWA 75. |
| 2795 | LEGGE | 701 | 21/12/1974 | ULTERIORE AMMODERNAMENTO DEL TRONCO ITALIANO DOMODOSSOLA - CONFINE SVIZZERO DELLA FERROVIA INTERNAZIONALE DOMODOSSOLA - LOCARNO. |
| 2796 | LEGGE | 686 | 24/12/1974 | PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA. |
| 2797 | LEGGE | 696 | 24/12/1974 | ASSEGNAZIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO DI LIRE 60 MILIARDI PER L'ANNO 1974. |
| 2798 | LEGGE | 707 | 24/12/1974 | PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE COMUNITA' EUROPEE, CON SEDE A MILANO, PER IL QUINQUENNIO 1974-78. |
| 2799 | LEGGE | 29 | 23/01/1975 | NORME INTERPRETATIVE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973, N.580, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1973 N.766, CONCERNENTI MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITA'. |
| 2800 | LEGGE | 7 | 15/02/1975 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1974, N.658, CONCERNENTE PROROGA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N.60, E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1974, |
| 2801 | LEGGE | 54 | 24/02/1975 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA IN REGIME DI CONCESSIONE. |
| 2802 | LEGGE | 52 | 24/02/1975 | CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE PER IL QUINQUENNIO 1974 - 78. |
| 2803 | LEGGE | 53 | 24/02/1975 | AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA DI LIRE 4.700 MILIONI PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE CALABRO - LUCANE. |
| 2804 | LEGGE | 49 | 08/03/1975 | DISPOSIZIONI SULLA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE. |
| 2805 | LEGGE | 88 | 11/03/1975 | PROROGA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE. |
| 2806 | LEGGE | 133 | 12/04/1975 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1973, N.2, CONVERTITO IN LEGGE 23 MARZO 1973, N.36, RECANTE PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPI TE DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973. |
| 2807 | LEGGE | 109 | 14/04/1975 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1975, N.19, CONCERNENTE LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE. |
| 2808 | LEGGE | 115 | 14/04/1975 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1975, N. 63, CONCERNENTE I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO IL 18° ANNO DI ETA' ENTRO IL 31 DICEMBRE 1975, DISPOSTE DALL'ART. 20 DELLA LEGGE 8 MARZO 1975, N. 39, NONCHE' LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE |
| 2809 | LEGGE | 129 | 14/04/1975 | INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER L'ANNO 1975. |
| 2810 | LEGGE | 134 | 14/04/1975 | AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1973 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE. |
| 2811 | LEGGE | 142 | 23/04/1975 | SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI MECCANOGRAFICI (S.E.I.M. ), S.P.A., IN LIQUIDAZIONE. |
| 2812 | LEGGE | 144 | 28/04/1975 | PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RECATE DAL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.262, CO NVERTITO NELLA LEGGE 10 AGOSTO 1974, N.353, IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE POSTELEGRAFONICO. |
| 2813 | LEGGE | 158 | 12/05/1975 | ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO - BREIL - VENTIMIGLIA. |
| 2814 | LEGGE | 167 | 19/05/1975 | PROROGA DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DI ALCUNI DECRETI CON VALORE DI LEGGE ORDINARIA DI CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1973, N. 477, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO STATO |
| 2815 | LEGGE | 171 | 21/05/1975 | AUTORIZZAZIONE PER LA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA PER L'INDAGINE SULLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE A TERMINI DEL REGOLAMENTO N.70 DEL 14 GIUGNO 1966, E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE. |
| 2816 | LEGGE | 188 | 26/05/1975 | CLASSIFICAZIONE IN SECONDA CATEGORIA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE LAMASINATA A DIFESA DELLA CITTA' DI BARI. |
| 2817 | LEGGE | 183 | 26/05/1975 | ULTERIORI PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA ECONOMICA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962. |
| 2818 | LEGGE | 177 | 27/05/1975 | AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1974 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE. |
| 2819 | LEGGE | 189 | 27/05/1975 | PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE CANTIERISTICHE OPERANTI NEL PORTO DI ANCONA. |
| 2820 | LEGGE | 206 | 06/06/1975 | PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968. |
| 2821 | LEGGE | 230 | 07/06/1975 | RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1972, N.464. |
| 2822 | LEGGE | 231 | 07/06/1975 | STANZIAMENTI DI FONDI PER I FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE. |
| 2823 | LEGGE | 228 | 07/06/1975 | RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1971, N.1101, CONCERNENTE LA RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO TESSILI. |
| 2824 | LEGGE | 306 | 08/07/1975 | INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE. |
| 2825 | LEGGE | 399 | 15/07/1975 | DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI - OFFICINA DI BORETTO E DI CAVANELLA D'ADIGE. |
| 2826 | LEGGE | 401 | 17/07/1975 | PROROGA DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 13 OTTOBRE 1969, N.750, CONCERNENTE I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE PENDENTE DI PISA. |
| LEGGE | 299 | 18/07/1975 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONCERNENTE PROVVIDENZE SCOLASTICHE A FAVORE DI INSEGNANTI ED ALUNNI PROVENIENTI DALL'ERITREA | |
| 2827 | LEGGE | 328 | 22/07/1975 | INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA. |
| 2828 | LEGGE | 359 | 25/07/1975 | ACQUISTO DI BENI DEMANIALI IN CONCESSIONE NELLE ZONE ALLUVIONATE. |
| 2829 | LEGGE | 360 | 25/07/1975 | PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.294, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI PREMI DOVUTI ALL'INAIL DAGLI ARTIGIANI SENZA DIPENDENTI. |
| 2830 | LEGGE | 406 | 29/07/1975 | AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO. |
| 2831 | LEGGE | 388 | 02/08/1975 | PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE DELLA PESCA. |
| 2832 | LEGGE | 394 | 04/08/1975 | ULTERIORE AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI - GEPI - SOCIETA' PER AZIONI. |
| 2833 | LEGGE | 403 | 04/08/1975 | INTEGRAZIONE DEI FONDI, DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E FINANZIARIE. |
| 2834 | LEGGE | 409 | 05/08/1975 | FINANZIAMENTO INTEGRATIVO, CON CARATTERE DI URGENZA, DI 200 MILIARDI DI LIRE PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA ROMA - FIRENZE DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO. |
| 2835 | LEGGE | 410 | 05/08/1975 | INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA. |
| 2836 | LEGGE | 411 | 05/08/1975 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER IL RESTAURO DEL TEATRO VALLE. |
| 2837 | LEGGE | 505 | 04/10/1975 | PROROGA AL 31 DICEMBRE 1975 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE - DICEMBRE 1972. |
| 2838 | LEGGE | 506 | 04/10/1975 | NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TRONCO DI PIANURA DEL BACINO DELL'ADIGE E NEL TRONCO MEDIO - INFERIORE DEL PO. |
| 2839 | LEGGE | 521 | 04/10/1975 | AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO - LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142, PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE. |
| 2840 | LEGGE | 551 | 10/10/1975 | NORME PER LA PROSECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA. |
| 2841 | LEGGE | 523 | 10/10/1975 | PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI PER L'ARTIGIANATO. |
| 2842 | LEGGE | 485 | 10/10/1975 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N.366, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA CAMPANIA INTERESSATI ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO - SETTEMBRE 1973 |
| 2843 | LEGGE | 484 | 10/10/1975 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N.365, RECANTE PROVVIDENZE PARTICOLARI PER LE INDUSTRIE AGRICOLO - ALIMENTARI NEL SETTORE DEL POMODORO. |
| 2844 | LEGGE | 524 | 10/10/1975 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI COSTITUITO PRESSO LA CASSA MEDESIMA. |
| 2845 | LEGGE | 536 | 20/10/1975 | CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE P.A.M. PER IL QUADRIENNIO 1973 - 76. |
| 2846 | LEGGE | 718 | 11/11/1975 | PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FONDO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA (UNICEF) PER IL QUINQUENNIO 1975 - 79. |
| 2847 | LEGGE | 563 | 15/11/1975 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER GLI ANNI 1972 - 75. |
| 2848 | LEGGE | 588 | 15/11/1975 | STUDI E RICERCHE NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA. |
| 2849 | LEGGE | 610 | 15/11/1975 | STANZIAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 18 MILIONI PER I LAVORI ESEGUITI A CURA DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER CONSENTIRE L'ACCESSO IN BARI DELLA FERROVIA BARI - BARLETTA. |
| 2850 | LEGGE | 612 | 18/11/1975 | PROROGA DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1973, N.13, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI. |
| 2851 | LEGGE | 611 | 18/11/1975 | PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA VITIVINICOLTURA. |
| 2852 | LEGGE | 705 | 09/12/1975 | REVISIONE DEI PREZZI E DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI PER LE COSTRUZIONI ESEGUITE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1963, N.47. |
| 2853 | LEGGE | 625 | 11/12/1975 | ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI. |
| 2854 | LEGGE | 726 | 22/12/1975 | CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 440 MILIARDI PER IL QUADRIENNIO 1975 - 78. |
| 2855 | LEGGE | 699 | 23/12/1975 | PROROGA DEL CONTRIBUTO SUL MIGLIATICO. |
| 2856 | LEGGE | 781 | 27/12/1975 | COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NEL MEZZOGIORNO. |
| 2857 | LEGGE | 4 | 26/01/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1975, N.573, CONCERNENTE INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E FINANZIARIE |
| 2858 | LEGGE | 10 | 05/02/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1975, N.604, CONCERNENTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA CITTA' DI NAPOLI E PROVINCIA INTERESSATE ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE |
| 2859 | LEGGE | 50 | 06/03/1976 | PIANO PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA UNIVERSITARIA. |
| 2860 | LEGGE | 86 | 16/03/1976 | DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA ALIFANA. |
| 2861 | LEGGE | 64 | 18/03/1976 | ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'EMIGRAZIONE (C.I.EM.). |
| 2862 | LEGGE | 62 | 29/03/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1976, N.9, CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI DI AZIENDE IN PARTICOLARI CONDIZIONI. |
| 2863 | LEGGE | 124 | 31/03/1976 | RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N.615,23 GENNAIO 1968, N.33 E 1 MARZO 1972, N.42, CONCERNENTI LA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI E MODIFICHE AL DECRETO PRESIDENZIALE 8 FEBBRAIO 1954, N.320. |
| 2864 | LEGGE | 105 | 02/04/1976 | ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI IN PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAI TERREMOTI DEL FEBBRAIO 1971. |
| 2865 | LEGGE | 204 | 08/04/1976 | INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I MAGGIORI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N.1073 E ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 874, NONCHE' ALL'ART. 10 DEL D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 658, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 868 |
| 2866 | LEGGE | 278 | 08/04/1976 | NORME SUL DECENTRAMENTO E SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELLA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE. |
| 2867 | LEGGE | 188 | 20/04/1976 | ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA DELLA CORTE DEI CONTI. |
| 2868 | LEGGE | 220 | 20/04/1976 | AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1975 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE. |
| 2869 | LEGGE | 190 | 26/04/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1976, N.47, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE |
| 2870 | LEGGE | 189 | 26/04/1976 | INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1976 E 1977. |
| 2871 | LEGGE | 235 | 28/04/1976 | PROROGA DEL CONTRIBUTO ITALIANO ALL'AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER L'AIUTO AI RIFUGIATI PALESTINESI (UNRWA) PER IL TRIENNIO 1976 - 78. |
| 2872 | LEGGE | 234 | 28/04/1976 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PER LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI. |
| 2873 | LEGGE | 237 | 28/04/1976 | NORME PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 30 MILIARDI PER LAVORI SU LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA DI SECONDA CLASSE. |
| 2874 | LEGGE | 225 | 28/04/1976 | CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1975 - 77. |
| 2875 | LEGGE | 191 | 28/04/1976 | NORME DI AGGIORNAMENTO AGLI IMPORTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI. |
| 2876 | LEGGE | 155 | 28/04/1976 | COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTI ANTICIPAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI AI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. |
| 2877 | LEGGE | 255 | 29/04/1976 | PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1974, N.376, CONCERNENTE NORME A FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI DI PALERMO PUNTA RAISI E VENEZIA MARCO POLO. |
| 2878 | LEGGE | 178 | 29/04/1976 | ULTERIORI NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968. |
| 2879 | LEGGE | 238 | 29/04/1976 | MODIFICA DELLA TABELLA XVIII ALLEGATA AL R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1652, PER LA CONFIGURAZIONE AUTONOMA DELL'INSEGNAMENTO DELLA PSICHIATRIA E DELLA NEUROLOGIA |
| 2880 | LEGGE | 183 | 02/05/1976 | INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976 - 80 - DA ABROGARE ART. 19, TERZO COMMA |
| 2881 | LEGGE | 256 | 30/04/1976 | DISCIPLINA DEI RAPPORTI SORTI IN BASE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1975, N.688, CONCERNENTE LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
| 2882 | LEGGE | 341 | 05/05/1976 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO. |
| 2883 | LEGGE | 206 | 05/05/1976 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - ENEL. |
| 2884 | LEGGE | 325 | 05/05/1976 | PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI MONETE METALLICHE. |
| 2885 | LEGGE | 356 | 10/05/1976 | NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FINANZA REGIONALE. |
| 2886 | LEGGE | 344 | 10/05/1976 | INCREMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE. |
| 2887 | LEGGE | 261 | 10/05/1976 | ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO. |
| 2888 | LEGGE | 379 | 11/05/1976 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO DENOMINATO "TRIENNALE DI MILANO". |
| 2889 | LEGGE | 378 | 11/05/1976 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "ESPOSIZIONE QUADRIENNALE NAZIONALE D'ARTE DI ROMA". |
| 2890 | LEGGE | 348 | 11/05/1976 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "LA BIENNALE DI VENEZIA". |
| 2891 | LEGGE | 421 | 19/05/1976 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI. |
| 2892 | LEGGE | 350 | 24/05/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1976, N.156, RECANTE PROVVIDENZE URGENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO. |
| 2893 | LEGGE | 555 | 10/08/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1976, N.406, CONCERNENTE CORSI STRAORDINARI DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE PARAMEDICO DELLA REGIONE CAMPANIA. |
| 2894 | LEGGE | 591 | 19/08/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976, N.516, RECANTE NORME URGENTI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA NELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976. |
| 2895 | LEGGE | 601 | 19/08/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N.453, CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. |
| 2896 | LEGGE | 641 | 19/08/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976, N.520, RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DERIVATI DEL POMODORO. |
| 2897 | LEGGE | 569 | 19/08/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1976, N.470, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE RATE DI LUGLIO, SETTEMBRE E NOVEMBRE 1976. |
| 2898 | LEGGE | 570 | 19/08/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1976, N.476, RECANTE NORME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER INTEGRARE LE MISURE GIA' ADOTTATE AL FINE DI ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI EDILIZI NEI COMUNI COLPITI DA SISMA DEL MAGGIO 1976 |
| 2899 | LEGGE | 642 | 26/08/1976 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1975, N.625, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI. |
| 2900 | LEGGE | 769 | 16/11/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 1976, N.698, CONCERNENTE INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N.183, IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO. |
| 2901 | LEGGE | 797 | 10/12/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N.699, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI DIPENDENTI DA VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA. |
| 2902 | LEGGE | 847 | 14/12/1976 | ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE, PREVISTA DALLO ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13, E DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICHE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE APPROVATO CON D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43 |
| 2903 | LEGGE | 856 | 18/12/1976 | COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA, SECONDARIA, ARTISTICA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE DELLO STATO. |
| 2904 | LEGGE | 859 | 18/12/1976 | REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI LAVORATORI DI CAMPIONE D'ITALIA NELLE ASSICURAZIONI CONTRO LA TUBERCOLOSI E PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI. |
| 2905 | LEGGE | 887 | 24/12/1976 | SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA |
| 2906 | LEGGE | 899 | 24/12/1976 | FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'UNIVERSITA' DI ROMA. |
| 2907 | LEGGE | 14 | 24/01/1977 | RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI PROFUGHI GIULIANI PROVENIENTI DALLA ZONA B DELL'EX TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE PER I PERIODI DI LAVORO POSTERIORI ALL'1 MAGGIO 1945, DI CUI ALLA LEGGE 30 MARZO 1965, N. 226 |
| 2908 | LEGGE | 6 | 24/01/1977 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1976, N.781, CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N.1187, RIGUARDANTE LA MATERIA URBANISTICA. |
| 2909 | LEGGE | 21 | 04/02/1977 | NORME RIGUARDANTI I CONTRATTI E GLI ASSEGNI BIENNALI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973, N.580, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1973, N.766. |
| 2910 | LEGGE | 22 | 04/02/1977 | MODIFICHE ALLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N.492, SUI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. |
| 2911 | LEGGE | 34 | 12/02/1977 | NUOVE NORME SULLA RIPARTIZIONE DEI POSTI DI ASSISTENTE DI RUOLO E SULL'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSISTENTI INQUADRATI IN SOPRANNUMERO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D. L. 1° OTTOBRE 1973, N. 580, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 30 NOVEMBRE 1973, N. 766 |
| 2912 | LEGGE | 50 | 23/02/1977 | INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI IN BUENOS AIRES ED IN ADDIS ABEBA. |
| 2913 | LEGGE | 45 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N.868, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N. 463, CONVERTITO NELLA LEGGE 10 AGOSTO 1976, N. 557, RECANTE NORME URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI | |
| 2914 | LEGGE | 47 | 26/02/1977 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N.876, CONCERNENTE ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976. |
| 2915 | LEGGE | 92 | 31/03/1977 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 1977, N.13, CONCERNENTE PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE PER USO DI FORZA MOTRICE. |
| 2916 | LEGGE | 107 | 06/04/1977 | RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DEL CARICO DI TETRAMETILE E TETRAETILE DI PIOMBO DELLA MOTONAVE "CAVTAT" DI BANDIERA JUGOSLAVA, AFFONDATA NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE. |
| 2917 | LEGGE | 137 | 13/04/1977 | PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI. |
| 2918 | LEGGE | 141 | 13/04/1977 | INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA. |
| 2919 | LEGGE | 229 | 16/05/1977 | ASSEGNAZIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 20.180 MILIONI NEL QUADRIENNIO 1974 - 77 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' EURODIF E DI LIRE 23.750 MILIONI NEL TRIENNIO 1976 - 78 PER ANTICIPAZIONI ALLA STESSA SOCIETA' |
| 2920 | LEGGE | 237 | 16/05/1977 | AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE AD AVVALERSI DELL'IRVAM. |
| 2921 | LEGGE | 239 | 23/05/1977 | NUOVO TERMINE PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. |
| 2922 | LEGGE | 282 | 27/05/1977 | MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1974, N.343, RECANTE NORME SULLA LIQUIDAZIONE E CONCESSIONE DEI SUPPLEMENTI DI CONGRUA E DEGLI ASSEGNI PER SPESE DI CULTO AL CLERO. |
| 2923 | LEGGE | 331 | 07/06/1977 | AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 10 MILIARDI PER IL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA OSTERIA DEL CURATO A TERMINI E A PRATI. |
| 2924 | LEGGE | 295 | 07/06/1977 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1977, N.115, CONCERNENTE DISPOSIZIONI ECCEZIONALI E TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DEI SERVIZI POSTALI. |
| 2925 | LEGGE | 357 | 16/06/1977 | INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI. |
| 2926 | LEGGE | 402 | 28/06/1977 | PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER DOCENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA IN LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE IN PROVINCIA DI BOLZANO. |
| 2927 | LEGGE | 403 | 01/07/1977 | PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA AGRICOLA NELLE REGIONI. |
| 2928 | LEGGE | 413 | 22/07/1977 | MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA. |
| 2929 | LEGGE | 545 | 01/08/1977 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELL'ISONZO E PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERREGIONALE DEL FIORA. |
| 2930 | LEGGE | 524 | 04/08/1977 | DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO DELLE ESATTORIE VACANTI. |
| 2931 | LEGGE | 631 | 08/08/1977 | LIMITAZIONI GENERALI DI VELOCITA' PER I VEICOLI A MOTORE. |
| 2932 | LEGGE | 606 | 08/08/1977 | PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PRIMA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO (FAD). |
| 2933 | LEGGE | 630 | 08/08/1977 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA MERCATO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO" DI FIRENZE PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE. |
| 2934 | LEGGE | 639 | 08/08/1977 | INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE COLPITE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 1977. |
| 2935 | LEGGE | 584 | 08/08/1977 | NORME DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ALLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. |
| 2936 | LEGGE | 609 | 08/08/1977 | CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER IL BIENNIO 1977 - 78. |
| 2937 | LEGGE | 572 | 08/08/1977 | NORME DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLE COMUNITA' EUROPEE CONCERNENTI IL RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE. |
| 2938 | LEGGE | 565 | 08/08/1977 | FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA. |
| 2939 | LEGGE | 564 | 08/08/1977 | MODIFICA DELLE NORME SUL MATRIMONIO DEI MILITARI DELLE TRE FORZE ARMATE E DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. |
| 2940 | LEGGE | 548 | 08/08/1977 | CORRESPONSIONE DI UNO SPECIALE PREMIO AL PERSONALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA RICHIAMATO D'AUTORITA' NELL'ANNO 1977 IN SERVIZIO TEMPORANEO PER SPECIALI ESIGENZE. |
| 2941 | LEGGE | 547 | 08/08/1977 | AUMENTO, PER L'ANNO 1977, DELLE MAGGIORAZIONI PREVISTE IN FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N.638. |
| 2942 | LEGGE | 536 | 08/08/1977 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1977, N.375, CONCERNENTE CONFERIMENTO DI FONDI AL MEDIOCREDITO CENTRALE. |
| 2943 | LEGGE | 812 | 14/10/1977 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO DELLE NAZIONI UNITE (UNITAR),PER IL QUINQUENNIO 1976 - 80. |
| 2944 | LEGGE | 804 | 31/10/1977 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1977, N.688 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 228 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N.151 . |
| 2945 | LEGGE | 803 | 31/10/1977 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1977, N.681 ,RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO. |
| 2946 | LEGGE | 884 | 03/12/1977 | CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (FISA). |
| 2947 | LEGGE | 964 | 20/12/1977 | CONCESSIONE DI UN ASSEGNO ANNUO PENSIONABILE E DI UN ASSEGNO MENSILE AI DIRIGENTI DI RICERCA ED AI RICERCATORI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. |
| 2948 | LEGGE | 951 | 22/12/1977 | DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO. |
| 2949 | LEGGE | 938 | 23/12/1977 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1977, N.797 , RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DEI CONCENTRATI DI POMODORO. |
| 2950 | LEGGE | 989 | 27/12/1977 | PROROGA DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI E DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1962, N.1549, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO CREMONA - PO. |
| 2951 | LEGGE | 940 | 27/12/1977 | PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 61, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N.298, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA |
| 2952 | LEGGE | 2 | 03/01/1978 | INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA E VALLE D'AOSTA COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI E PROROGA DEL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE STRALCIO NELLA PROVINCIA DI UDINE. |
| 2953 | LEGGE | 7 | 09/01/1978 | COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO . |
| 2954 | LEGGE | 8 | 09/01/1978 | COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI IN MATERIA DI TRASFERTA E TRASLOCO, PREVISTI DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N. 34, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO |
| 2955 | LEGGE | 26 | 20/01/1978 | PROROGA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA (AICCE). |
| 2956 | LEGGE | 25 | 20/01/1978 | INCREMENTO DI FONDI PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO. |
| 2957 | LEGGE | 12 | 24/01/1978 | PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1977, N.357, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI |
| 2958 | LEGGE | 22 | 03/02/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 1977, N.886 , CONCERNENTE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER CONSENTIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE. MODIFICHE ALLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 398, CONCERNENTE IL COMMERCIO AMBULANTE |
| 2959 | LEGGE | 33 | 08/02/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N.941 , RECANTE PROROGA PER GLI ASSESSORI REGIONALI DELL'AGRICOLTURA DELLA POTESTA' DI CUI ALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1975, N. 306 . |
| 2960 | LEGGE | 46 | 21/02/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N.10 ,CONCERNENTE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO. |
| 2961 | LEGGE | 50 | 21/02/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1978, N.6 ,CONCERNENTE RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA APPLICAZIONE DELLE PROVVIDENZE AGEVOLATIVE PER L'ESPORTAZIONE DI VINI VERSO PAESI TERZI. |
| 2962 | LEGGE | 45 | 21/02/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N.9 , CONCERNENTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTILLAZIONE AGEVOLATA DELLE PATATE. |
| 2963 | LEGGE | 40 | 23/02/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.945 , CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. |
| 2964 | LEGGE | 39 | 23/02/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N.943 , RELATIVO ALLA DURATA DELL'INCARICO DI ISPETTORE DEI COSTI PRESSO IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI. |
| 2965 | LEGGE | 51 | 24/02/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 974 , CONCERNENTE ESTENSIONE AL PERSONALE INSEGNANTE E NON INSEGNANTE NON DI RUOLO IN SERVIZIO NELLE SCUOLE ITALIANE IN ERITREA NELL'ANNO SCOLASTICO 1976 - 77 DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 18 LUGLIO 1975, N. 299 |
| 2966 | LEGGE | 44 | 27/02/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.947 , CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' PER CONSENTIRE LA CONTINUAZIONE DELLA LORO ATTIVITA' PRODUTTIVA. |
| 2967 | LEGGE | 75 | 22/03/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1978, N.15 ,CONCERNENTE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO. |
Allegato 1
| 2968 | LEGGE | 96 | 30/03/1978 | ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968. |
| 2969 | LEGGE | 123 | 11/04/1978 | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE STABILITO NELL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 2 APRILE 1976, N.105 ,CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971. |
| 2970 | LEGGE | 158 | 27/04/1978 | MODIFICA DEL TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 1971, N.420, RELATIVA AL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO. |
| 2971 | LEGGE | 182 | 27/04/1978 | CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO PER IL QUINQUENNIO 1977 - 81 E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO AI SENSI DELL' ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948, N.507 . |
| 2972 | LEGGE | 141 | 28/04/1978 | PROROGA DI ALCUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE' DALLE RELATIVE NORME DI ESECUZIONE APPROVATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1977, N.783. |
| 2973 | LEGGE | 217 | 22/05/1978 | DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI MEDICI CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE. |
| 2974 | LEGGE | 228 | 24/05/1978 | ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA AVENTI AD OGGETTO PICCOLE DERIVAZIONI. |
| 2975 | LEGGE | 230 | 25/05/1978 | PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PAESISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO DELLE DUE CITTA'. |
| 2976 | LEGGE | 229 | 25/05/1978 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE E DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI BILANCIO. |
| 2977 | LEGGE | 221 | 26/05/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 1978, N.78 ,CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO. |
| 2978 | LEGGE | 339 | 02/06/1978 | ASSEGNAZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROVVEDERE AGLI INTERVENTI NELLA ZONA COLPITA DALL'INQUINAMENTO DI SOSTANZE TOSSICHE VERIFICATOSI IN PROVINCIA DI MILANO IL 10 LUGLIO 1976. |
| 2979 | LEGGE | 308 | 03/06/1978 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO. |
| 2980 | LEGGE | 296 | 03/06/1978 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 7.000 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLE LANGHE ED ALPI CUNEESI. |
| 2981 | LEGGE | 306 | 08/06/1978 | ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT. |
| 2982 | LEGGE | 272 | 10/06/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N.113 ,CONCERNENTE L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO. |
| 2983 | LEGGE | 279 | 15/06/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N.110 ,RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER LE SOCIETA' GIA' INQUADRATE NEL GRUPPO EGAM E NORME PER L'ATTUAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA PER IL RIORDINAMENTO DELLE SOCIETA' STESSE |
| 2984 | LEGGE | 370 | 05/07/1978 | RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLI', FROSINONE, LATINA, MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. |
| 2985 | LEGGE | 371 | 05/07/1978 | ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLA META' DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI. |
| 2986 | LEGGE | 416 | 21/07/1978 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALCUNE NORME DELL' ARTICOLO 14 DEL DECRETOLEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.946, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N.43. |
| 2987 | LEGGE | 394 | 27/07/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N.225, CONCERNENTE: "MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE DELLA CALABRIA E DELLA SICILIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MARZO E DELL'APRILE 1978". |
| 2988 | LEGGE | 466 | 04/08/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978, N.349 , CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO, D'ABRUZZO, DEL CIRCEO, DELLO STELVIO E DELLA CALABRIA. |
| 2989 | LEGGE | 465 | 04/08/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1978, N. 300 , CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA E PROROGA DELLA GESTIONE STRALCIO, PREVISTA DALL'ART. 2, ULTIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 1976, N. 648, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 OTTOBRE 1976, N. 730 |
| 2990 | LEGGE | 464 | 04/08/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1978 N. 299, CONCERNENTE MODIFICHE ALLA LEGGE 29 APRILE 1976, N.178 ,RECANTE ULTERIORI NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968. |
| 2991 | LEGGE | 429 | 04/08/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978, N.350 ,RECANTE PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI REGIONALI E PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO. |
| 2992 | LEGGE | 461 | 04/08/1978 | FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA PER GLI ANNI 1977 E 1978. |
| 2993 | LEGGE | 502 | 05/08/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1978, N.353 ,CONCERNENTE NORME PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO, MEDIANTE LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI AGLI ENTI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE. |
| 2994 | LEGGE | 501 | 05/08/1978 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI. |
| 2995 | LEGGE | 472 | 05/08/1978 | MODIFICA DEGLI ARTICOLI 22 E 32 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1961, N.469, CONCERNENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I CONCORSI A POSTI DI VIGILE E DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHE' NORME PER LA TEMPESTIVA COPERTURA DI POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO |
| 2996 | LEGGE | 503 | 18/08/1978 | FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DI LIRE 1.665 MILIARDI PER LO AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL PARCO DEL MATERIALE ROTABILE E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE TRE NUOVE OFFICINE DI GRANDE RIPARAZIONE PROGRAMMATE NEL MEZZOGIORNO, E PROVVEDIMENTI PER AUMENTARE LA CAPACITA' OPERATIVA DELLA STESSA AZIENDA |
| 2997 | LEGGE | 780 | 24/11/1978 | ULTERIORE INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI PONTI STABILI SUL FIUME PO. |
| 2998 | LEGGE | 737 | 24/11/1978 | PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO. |
| 2999 | LEGGE | 755 | 30/11/1978 | AUMENTO DELLE PAGHE DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA DELLE FORZE ARMATE E AUMENTO DELLA PAGA DEGLI ALLIEVI DELLE ACCADEMIE MILITARI, DEGLI ALLIEVI CARABINIERI, ALLIEVI FINANZIERI, ALLIEVI GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, ALLIEVI AGENTI DI CUSTODIA E ALLIEVI GUARDIE FORESTALI |
| 3000 | LEGGE | 825 | 05/12/1978 | GARANZIA DELLO STATO SULLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALL'IRI PER IL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA' A BREVE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO. |
| 3001 | LEGGE | 827 | 06/12/1978 | RINNOVAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL' ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1978, N.196 , RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA VALLE D'AOSTA. |
| 3002 | LEGGE | 798 | 14/12/1978 | COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E NUOVE MISURE DEI RELATIVI COMPENSI. |
| 3003 | LEGGE | 829 | 14/12/1978 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI E PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCALI. |
| 3004 | LEGGE | 838 | 21/12/1978 | PROROGA DELLE DELEGHE AL GOVERNO DI CUI ALLA LEGGE 14 DICEMBRE 1976, N.847 ,IN MATERIA DI TARIFFA DEI DAZI DI IMPORTAZIONE E DI LEGISLAZIONE DOGANALE. |
| 3005 | LEGGE | 840 | 23/12/1978 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1978, N.691 , CONCERNENTE IL RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO. |
| 3006 | LEGGE | 839 | 23/12/1978 | CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 55 MILIARDI PER L'ANNO FINANZIARIO 1978. |
| 3007 | LEGGE | 11 | 08/01/1979 | CONTRIBUTO ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1978 - 80. |
| 3008 | LEGGE | 17 | 19/01/1979 | INTERVENTI PER ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI. |
| 3009 | LEGGE | 33 | 25/01/1979 | ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA CUNEO - BREIL - VENTIMIGLIA. |
| 3010 | LEGGE | 31 | 07/02/1979 | ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE TRANSITORIA DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE, NONCHE' NUOVE NORME SUI CONCORSI PER POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO |
| 3011 | LEGGE | 43 | 07/02/1979 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PARAVALANGHE SULLE PENDICI MONTANE NELLA ZONA DEL VALICO DI CONFINE NAZIONALE IN COMUNE DI BRENNERO IN PROVINCIA DI BOLZANO. |
| 3012 | LEGGE | 51 | 19/02/1979 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.813 ,CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE AUTOSTRADALI E NORME INTESE A SODDISFARE IN VIA PRIORITARIA I DEBITI INDILAZIONABILI DEGLI ENTI AUTOSTRADALI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO E DEI CONSORZI PER LE AUTOSTRADE SICILIANE |
| 3013 | LEGGE | 78 | 19/03/1979 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N.96 , ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DI GENNAIO 1968 |
| 3014 | LEGGE | 125 | 10/04/1979 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI. |
| 3015 | LEGGE | 126 | 10/04/1979 | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1952, N.619 ,IN MATERIA DI RISANAMENTO DEI RIONI "SASSI" DI MATERA. |
| 3016 | LEGGE | 299 | 27/07/1979 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979, N.151, CONCERNENTE RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI ED INDISPENSABILI DA ATTUARE NEGLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE. |
| 3017 | LEGGE | 300 | 27/07/1979 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979, N.154, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DEGLI ENTI LOCALI PER IL SERVIZIO SANITARIO. |
| 3018 | LEGGE | 356 | 08/08/1979 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1979, N.210, RECANTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DELLA VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA, PREVISTA DALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1977, N.323 . |
| 3019 | LEGGE | 375 | 13/08/1979 | PROROGA AL 31 DICEMBRE 1979 DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO. |
| 3020 | LEGGE | 402 | 13/08/1979 | VALIDITA' DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI EFFETTUATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1978 - 79 E AUTORIZZAZIONE AD ISTITUIRE UNA SESSIONE STRAORDINARIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA E NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI. |
| 3021 | LEGGE | 490 | 15/10/1979 | PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 53 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N.218 ,PER QUANTO RIGUARDA GLI ESPROPRI EFFETTUATI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DEL QUINTO CENTRO SIDERURGICO DI GIOIA TAURO |
| 3022 | LEGGE | 510 | 22/10/1979 | RINNOVO DELLA DELEGA DI CUI ALL' ARTICOLO 47, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 ,PER L'EMANAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI. |
| 3023 | LEGGE | 566 | 08/11/1979 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1979, N.434, CONCERNENTE LA PROROGA DEGLI INCARICHI ANNUALI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE E DELLE NOMINE DEGLI ESPERTI NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI E RECANTE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA |
| 3024 | LEGGE | 597 | 23/11/1979 | ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA. |
| 3025 | LEGGE | 598 | 26/11/1979 | ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO. |
| 3026 | LEGGE | 669 | 24/12/1979 | PROROGA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI AGRICOLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI A VALIDITA' PROROGATA. |
| 3027 | LEGGE | 670 | 24/12/1979 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITE DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N. 78 |
| 3028 | LEGGE | 60 | 20/02/1980 | FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DI NAPOLI. |
| 3029 | LEGGE | 72 | 13/03/1980 | CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL QUINQUENNIO 1979 - 83. |
| 3030 | LEGGE | 177 | 16/05/1980 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1980, N.67, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DEI PUBBLICI SERVIZI AUTOMOBILISTICI LOCALI. |
| 3031 | LEGGE | 204 | 22/05/1980 | ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA' POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE. |
| 3032 | LEGGE | 238 | 22/05/1980 | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE. |
| 3033 | LEGGE | 247 | 22/05/1980 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE. |
| 3034 | LEGGE | 234 | 23/05/1980 | CONCORSO SPECIALE PER DIRETTORI DIDATTICI DELLE SCUOLE DI LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE IN PROVINCIA DI BOLZANO. |
| 3035 | LEGGE | 226 | 23/05/1980 | PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, NONCHE' DEGLI INCARICHI DI PRESIDENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE ED ARTISTICHE. |
| 3036 | LEGGE | 282 | 24/06/1980 | ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER IL 1978. |
| 3037 | LEGGE | 281 | 26/06/1980 | PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI, PER L'ANNO 1979. |
| 3038 | LEGGE | 298 | 07/07/1980 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1980, N.152, CONCERNENTE IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N.616 , IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE RELATIVE AI BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE |
| 3039 | LEGGE | 326 | 08/07/1980 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI LIVORNO. |
| 3040 | LEGGE | 336 | 08/07/1980 | PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. |
| 3041 | LEGGE | 408 | 18/07/1980 | RINNOVO DEL CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE (UNEP),PER IL QUADRIENNIO 1979 - 82. |
| 3042 | LEGGE | 409 | 18/07/1980 | EROGAZIONE A FAVORE DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) DELLA RESIDUA QUOTA DI CONTRIBUTO DOVUTA DALL'ITALIA PER IL BIENNIO 1975 - 76. |
| 3043 | LEGGE | 337 | 18/07/1980 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1980, N.179, RECANTE IL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'INSTALLAZIONE DEI MISURATORI MECCANICI OCCORRENTI PER L'ACCERTAMENTO QUANTITATIVO DEI PRODOTTI PETROLIFERI. |
| 3044 | LEGGE | 388 | 23/07/1980 | CONTRIBUTO DELL'ITALIA AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO PER IL BIENNIO 1979 - 80. |
| 3045 | LEGGE | 385 | 29/07/1980 | NORME PROVVISORIE SULLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI NONCHE' MODIFICAZIONI DI TERMINI PREVISTI DALLE LEGGI 28 GENNAIO 1977, N.10,5 AGOSTO 1978, N.457 E 15 FEBBRAIO 1980, N.25. |
| 3046 | LEGGE | 422 | 08/08/1980 | CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DEI PARTITI POLITICI PER LE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO E PER I CONSIGLI REGIONALI. |
| 3047 | LEGGE | 431 | 08/08/1980 | RIMOZIONE DEI PERICOLI DERIVANTI DAL CARICO DELLA MOTOCISTERNA 'KLEARCHOS', DI NAZIONALITA' GRECA, AFFONDATA NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE. |
| 3048 | LEGGE | 438 | 08/08/1980 | ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1978, N.306, PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DISTRUTTI, DANNEGGIATI O TRASFERITI PER EFFETTO DELLA CATASTROFE DEL VAJONT. |
| 3049 | LEGGE | 439 | 08/08/1980 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1980, N.268 , RECANTE PROROGA DEI CONTRATTI STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N.285 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. |
| 3050 | LEGGE | 443 | 13/08/1980 | ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L'AVVIO DEL RISANAMENTO DELLE IMPRESE CHIMICHE DEL TIRSO. |
| 3051 | LEGGE | 442 | 13/08/1980 | NUOVI APPORTI AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' PER LE GESTIONI E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI - GEPI, SOCIETA' PER AZIONI. |
| 3052 | LEGGE | 444 | 13/08/1980 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1980, N.286 ,CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE CONCESSO AI DATORI DI LAVORO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. |
| 3053 | LEGGE | 542 | 04/09/1980 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N.597 ,ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA. |
| 3054 | LEGGE | 779 | 18/11/1980 | CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER L'ANNO 1979. |
| 3055 | LEGGE | 780 | 18/11/1980 | PROROGA AL 30 DICEMBRE 1981 DELLE FUNZIONI DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI OSIMO NONCHE' DELLA RELATIVA SEGRETERIA. |
| 3056 | LEGGE | 781 | 28/11/1980 | PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM PER L'ANNO 1979. |
| 3057 | LEGGE | 783 | 28/11/1980 | INTERVENTI STRAORDINARI DELLO STATO IN FAVORE DELLE GESTIONI DI MALATTIA DEGLI ENTI MUTUALISTICI. |
| 3058 | LEGGE | 849 | 10/12/1980 | NORME PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE DI DIFESA DEI COMPRENSORI AGRICOLI RETROSTANTI IL LITORALE FERRARESE. |
| 3059 | LEGGE | 846 | 10/12/1980 | ULTERIORI INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MONTE SAN MARTINO E PER LA DIFESA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI LECCO. |
| 3060 | LEGGE | 864 | 18/12/1980 | FINANZIAMENTO DEL TERZO CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA, DEL DODICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SESTO CENSIMENTO GENERALE DELLA INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO. |
| 3061 | LEGGE | 865 | 18/12/1980 | NUOVA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI. |
| 3062 | LEGGE | 890 | 22/12/1980 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N. 78, E DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 670 |
| 3063 | LEGGE | 893 | 30/12/1980 | PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N.216, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 LUGLIO 1978, N.388, IN MATERIA DI REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI FINANZIARI. |
| 3064 | LEGGE | 9 | 16/01/1981 | PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 36 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N.968 ,RELATIVO ALLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI DELLE RISERVE DI CACCIA. |
| 3065 | LEGGE | 14 | 03/02/1981 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE DI RIFORMA FONDIARIA NEI TERRITORI VALLIVI DEL MEZZANO. |
| 3066 | LEGGE | 21 | 06/02/1981 | PROROGA DEI CONTRATTI STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N.285 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. |
| 3067 | LEGGE | 25 | 17/02/1981 | PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA. |
| 3068 | LEGGE | 62 | 20/02/1981 | FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA RIUNIONE DI MADRID SULLA SICUREZZA E COOPERAZIONE EUROPEA. |
| 3069 | LEGGE | 96 | 23/03/1981 | COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO ED INSALUBRITA' AL PERSONALE DEI MONOPOLI DI STATO. |
| 3070 | LEGGE | 106 | 01/04/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N.13 , RECANTE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N.92 . |
| 3071 | LEGGE | 140 | 16/04/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N.24 , RECANTE MISURE ECCEZIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA. |
| 3072 | LEGGE | 190 | 27/04/1981 | CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE LORO ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE. |
| 3073 | LEGGE | 315 | 23/06/1981 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1980, N.204 ,RECANTE ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE. |
| 3074 | LEGGE | 329 | 26/06/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 1981, N.193 ,PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PESCA MARITTIMA. |
| 3075 | LEGGE | 345 | 01/07/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.209 , CONCERNENTE CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'IRI. |
| 3076 | LEGGE | 392 | 24/07/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1981, N. 281, RECANTE PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E NON DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE, ARTISTICHE E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE NONCHE' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO |
| 3077 | LEGGE | 423 | 01/08/1981 | INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA. |
| 3078 | LEGGE | 456 | 06/08/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1981, N. 333 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL COMMISSARIO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980. |
| 3079 | LEGGE | 544 | 02/10/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1981, N. 414, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN ALCUNI SETTORI DELL'ECONOMIA. |
| 3080 | LEGGE | 568 | 06/10/1981 | INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELL'ABITATO DI TRATALIAS RESO INAGIBILE DAGLI AFFIORAMENTI IDRICI A VALLE DELLA DIGA DI MONTE PRANU. |
| 3081 | LEGGE | 612 | 28/10/1981 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL QUINQUENNIO 1981 - 85 ALLA UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI ALTI STUDI INTERNAZIONALI. |
| 3082 | LEGGE | 616 | 28/10/1981 | FINANZIAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ITALIANA AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA CACCIA. |
| 3083 | LEGGE | 691 | 01/12/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1981, N. 545 , CONCERNENTE MISURE URGENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E DELL'ARTIGIANATO. |
| 3084 | LEGGE | 750 | 18/12/1981 | CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI PER IL TRIENNIO 1981 - 83. |
| 3085 | LEGGE | 762 | 19/12/1981 | INTERVENTI IN FAVORE DEL DUOMO DI CEFALU' E DEL CASTELLO MEDIOEVALE DI CASTELBUONO. |
| 3086 | LEGGE | 766 | 22/12/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1981, N. 622 , RECANTE STRAORDINARIA EROGAZIONE FINANZIARIA ALL'IRI PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALLA NEGOZIAZIONE DI CONTRATTI INTERNAZIONALI IN ALGERIA. |
| 3087 | LEGGE | 765 | 22/12/1981 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1981, N. 619 ,RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N. 92 , E PROROGATO CON DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N. 13, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 106 |
| 3088 | LEGGE | 782 | 26/12/1981 | CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI (ENI) PER L'ANNO 1980 E PER IL TRIENNIO 1981 - 83. |
| 3089 | LEGGE | 828 | 31/12/1981 | ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER GLI ANNI 1979 E 1980. |
| 3090 | LEGGE | 1 | 06/01/1982 | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597 , ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA. |
| 3091 | LEGGE | 3 | 15/01/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 NOVEMBRE 1981, N. 646 , CONCERNENTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLE NORME SULLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI. |
| 3092 | LEGGE | 5 | 22/01/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1981, N. 661 , CONCERNENTE MODIFICAZIONE DELLA MISURA DELLA SOPRATTASSA PER OMESSO, TARDIVO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI. |
| 3093 | LEGGE | 14 | 27/01/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 681 , CONCERNENTE PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI DI TALUNI ENTI PUBBLICI SOPPRESSI. |
| 3094 | LEGGE | 38 | 10/02/1982 | MODIFICHE AD ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RIGUARDANTI I PESI E LE MISURE DEI VEICOLI, NONCHE' ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1980, N. 815. |
| 3095 | LEGGE | 49 | 23/02/1982 | SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE PROVVIDENZE AGLI STATALI (CIPS). |
| 3096 | LEGGE | 50 | 23/02/1982 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE. |
| 3097 | LEGGE | 53 | 26/02/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 789 , RECANTE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 , ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE |
| 3098 | LEGGE | 65 | 04/03/1982 | COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1979 - 81 RELATIVO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA MEDESIMA |
| 3099 | LEGGE | 62 | 05/03/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1981, N. 801 , CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DELL'INQUINAMENTO. |
| 3100 | LEGGE | 60 | 05/03/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 799 , RECANTE PROROGA DEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 4 DEL DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1981, N. 397 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE COLPITE DA EVENTI SISMICI. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ZONE TERREMOTATE DELLA VALLE DEL BELICE |
| 3101 | LEGGE | 85 | 18/03/1982 | CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 2.890 MILIARDI PER LE ATTIVITA' DEL QUINQUENNIO 1980-1984. |
| 3102 | LEGGE | 86 | 22/03/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1982, N. 4 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 8, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1980, N. 930 . |
| 3103 | LEGGE | 97 | 23/03/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1982, N. 10 , RECANTE NORME PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI OMOLOGATIVE DI COMPETENZA STATALE SVOLTE DALL'ENPI E DALL'ANCC. |
| 3104 | LEGGE | 128 | 31/03/1982 | NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALI DELLA QUALIFICA INIZIALE. |
| 3105 | LEGGE | 154 | 09/04/1982 | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597 , ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA. |
| 3106 | LEGGE | 196 | 29/04/1982 | NUOVA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI. |
| 3107 | LEGGE | 188 | 30/04/1982 | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1982 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1982 - 84. |
| 3108 | LEGGE | 266 | 20/05/1982 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - ISPE PER GLI ANNI 1981 E 1982. |
| 3109 | LEGGE | 267 | 21/05/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 1982, N. 91 , CONCERNENTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 1982 ED ESTENSIONE AD ALTRI SETTORI. |
| 3110 | LEGGE | 342 | 04/06/1982 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 23 SETTEMBRE 1981, N. 527 , PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2. |
| 3111 | LEGGE | 343 | 08/06/1982 | FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO PER IL TRIENNIO 1981 - 83. |
| 3112 | LEGGE | 355 | 10/06/1982 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI TELEFONICI RESI ALLE POPOLAZIONI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA COLPITE DAL SISMA DELL'ANNO 1976. |
| 3113 | LEGGE | 379 | 25/06/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1982, N. 184 , CONCERNENTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE POPOLAZIONI SERVITE DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE. |
| 3114 | LEGGE | 442 | 16/07/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1982, N. 256 , RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SETTORE ALLUMINIO DEL GRUPPO EFIM - MCS. |
| 3115 | LEGGE | 461 | 19/07/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 1982, N. 272 CONCERNENTE PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI. |
| 3116 | LEGGE | 473 | 22/07/1982 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI DI ISTITUTI DI CULTURA E DI SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO. |
| 3117 | LEGGE | 546 | 12/08/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1982, N. 389 , CONCERNENTE DURATA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. |
| 3118 | LEGGE | 684 | 27/09/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1982, N. 482 , RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER GLI INTERVENTI DELLA GEPI AI SENSI DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 , CONCERNENTE NORME PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA GEPI, E DEL TERMINE DI CUI AL SESTO COMMA DELL'ART. 1 DELLA MEDESIMA LEGGE |
| 3119 | LEGGE | 724 | 06/10/1982 | ESTENSIONE AI PROFESSORI INCARICATI NELL'ANNO 1979 - 80 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1980, N.28, CONCERNENTE RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA |
| 3120 | LEGGE | 885 | 20/11/1982 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 29 APRILE 1982, N. 196 , ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI. |
| 3121 | LEGGE | 888 | 02/12/1982 | DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1982. |
| 3122 | LEGGE | 914 | 09/12/1982 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1982, N. 767 , CONCERNENTE MODALITA' DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982. |
| 3123 | LEGGE | 940 | 23/12/1982 | PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI. |
| 3124 | LEGGE | 943 | 23/12/1982 | DIFFERIMENTO AL 31 DICEMBRE 1983 DEL TERMINE IN MATERIA DI INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA. |
| 3125 | LEGGE | 945 | 28/12/1982 | DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE, NONCHE' DEL TERMINE DI CUI ALLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 845, RELATIVO AL LIMITE DI COMPETENZA PER VALORE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE |
| 3126 | LEGGE | 966 | 28/12/1982 | PARTECIPAZIONE DELL'ANAS A SOCIETA' AVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI OPERE VIARIE IN TERRITORIO ESTERO. |
| 3127 | LEGGE | 971 | 31/12/1982 | FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE GIREVOLE DI TARANTO. |
| 3128 | LEGGE | 12 | 18/01/1983 | INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA. |
| 3129 | LEGGE | 24 | 07/02/1983 | PROROGA DEL TERMINE INDICATO NELL'ULTIMO COMMA DELLO ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1982, N. 9 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94. |
| 3130 | LEGGE | 74 | 10/03/1983 | PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO - CREMONA - PO. |
| 3131 | LEGGE | 86 | 26/03/1983 | COPERTURA DEGLI ONERI RESIDUI DEL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA LINEA "A" DELLA METROPOLITANA DI ROMA. |
| 3132 | LEGGE | 114 | 11/04/1983 | PROROGA DELLA GESTIONE STRALCIO DELL'ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA. |
| 3133 | LEGGE | 116 | 14/04/1983 | NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA PRIMAVERA 1983 E PER L'ABBINAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI NELLE REGIONI FRIULI - VENEZIA GIULIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA. |
| 3134 | LEGGE | 133 | 28/04/1983 | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1983 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1983 - 85. |
| 3135 | LEGGE | 174 | 28/04/1983 | AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PER GLI ANNI 1983, 1984 E 1985 LE LOTTERIE DI VIAREGGIO E DI VENEZIA. |
| 3136 | LEGGE | 151 | 02/05/1983 | CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE FINANZIARIA TEMPORANEA RELATIVAMENTE ALLE IMPORTAZIONI DI METANO DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE ALGERINA. |
| 3137 | LEGGE | 138 | 02/05/1983 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1983. |
| 3138 | LEGGE | 164 | 04/05/1983 | PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 23 NOVEMBRE 1980. |
| 3139 | LEGGE | 189 | 10/05/1983 | PIANO DECENNALE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO. |
| 3140 | LEGGE | 522 | 01/10/1983 | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2. |
| 3141 | LEGGE | 545 | 11/10/1983 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1983, N. 370 , CONCERNENTE PROROGA DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N. 24 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 APRILE 1981, N. 140, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI STATALI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |
| 3142 | LEGGE | 644 | 18/11/1983 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1983. |
| 3143 | LEGGE | 681 | 09/12/1983 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1983, N. 568 , RECANTE PROROGA DELLE GESTIONI ESATTORIALI E DELLE RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE NONCHE' DELLE TESORERIE COMUNALI E PROVINCIALI. |
| 3144 | LEGGE | 733 | 23/12/1983 | AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CONCEDERE UN'ANTICIPAZIONE DI LIRE 15 MILIARDI ALL'ENTE EUR. |
| 3145 | LEGGE | 7 | 28/01/1984 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1983, N. 654 , CONCERNENTE ESONERO DALLE SANZIONI PER I VERSAMENTI DI ACCONTO DELLA SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI EFFETTUATI ENTRO IL 30 GENNAIO 1984 DA CITTADINI ITALIANI EMIGRATI ALL'ESTERO |
| 3146 | LEGGE | 9 | 31/01/1984 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO) PER L'ANNO 1983. |
| 3147 | LEGGE | 22 | 27/02/1984 | CONFERIMENTI AI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI. |
| 3148 | LEGGE | 29 | 22/03/1984 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1984, N. 3 , RECANTE PROROGA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PROVVISORIO DEI DIRIGENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, E DEL PERSONALE AD ESSI COLLEGATO. |
| 3149 | LEGGE | 43 | 28/03/1984 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1984, N. 8 , CONCERNENTE PROROGA AL 29 FEBBRAIO 1984 DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI STABILITE CON LA DELIBERA N. 3/1983 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI |
| 3150 | LEGGE | 59 | 06/04/1984 | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2. |
| 3151 | LEGGE | 89 | 18/04/1984 | PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA TERZA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO. |
| 3152 | LEGGE | 116 | 02/05/1984 | NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA |
| 3153 | LEGGE | 229 | 12/06/1984 | PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI AL RECUPERO, AL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI. |
| 3154 | LEGGE | 230 | 12/06/1984 | ELEVAZIONE DA 100 MILIARDI A 140 MILIARDI DELLA DOTAZIONE DI SPESA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AUTOSTRADA ROMA - L'AQUILA - TERAMO NONCHE' PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI DI CARATTERE GENERALE. |
| 3155 | LEGGE | 227 | 12/06/1984 | RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1978, N. 230 , RIGUARDANTE IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI. |
| 3156 | LEGGE | 220 | 12/06/1984 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 APRILE 1984, N. 73 , RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI PER IL COMUNE DI NAPOLI. CONSOLIDAMENTO DI ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL COMUNE DI NAPOLI. |
| 3157 | LEGGE | 223 | 12/06/1984 | ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI INTERESSI PER LE OBBLIGAZIONI EFIM EMESSE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CIPI DEL 5 MAGGIO 1983. |
| 3158 | LEGGE | 270 | 29/06/1984 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1984, N. 154 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DELLE PERSONE FISICHE NONCHE' DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
| 3159 | LEGGE | 311 | 13/07/1984 | INTERVENTI INTEGRATIVI IN FAVORE DELLO SPETTACOLO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984. |
| 3160 | LEGGE | 313 | 13/07/1984 | INTERVENTI STRAORDINARI PER L'EDILIZIA TEATRALE E CINEMATOGRAFICA E PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA. |
| 3161 | LEGGE | 314 | 16/07/1984 | FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE PER IL 1984. |
| 3162 | LEGGE | 368 | 18/07/1984 | PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO PER IL BIENNIO 1984 - 85. |
| 3163 | LEGGE | 342 | 18/07/1984 | AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 861, PER L'ACQUISIZIONE DI NAVI CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. |
| 3164 | LEGGE | 361 | 21/07/1984 | PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA VI RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DELLA BANCA INTERAMERICANA DI SVILUPPO (BID). |
| 3165 | LEGGE | 394 | 26/07/1984 | PROROGA DI TALUNE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1982, N. 271, RECANTE AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO DA PARTE DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. |
| 3166 | LEGGE | 395 | 26/07/1984 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE. |
| 3167 | LEGGE | 396 | 26/07/1984 | PROROGA AL 30 GIUGNO 1984, CON MODIFICHE, DELLE LEGGI NUMERO 598, N. 599 E N. 600 DEL 14 AGOSTO 1982, IN MATERIA DI PROVVIDENZE PER LE RIPARAZIONI NAVALI, PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE E PER LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO VETUSTO. |
| 3168 | LEGGE | 432 | 06/08/1984 | INTEGRAZIONE PER L'ANNO 1984 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI CONCESSI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI. |
| 3169 | LEGGE | 450 | 11/08/1984 | MODALITA' PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE ESPOSIZIONI MONDIALI DI TSUKUBA (1985) SUL TEMA "CASA E AMBIENTE - SCIENZA E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'UOMO" E DI VANCOUVER (1986) SUL TEMA "I TRASPORTI E LE TELECOMUNICAZIONI" |
| 3170 | LEGGE | 618 | 28/09/1984 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1984, N. 409 , RECANTE IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI NELL'AREA NAPOLETANA E PROROGA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DA IMPRESE DI NAVIGAZIONE ASSOGGETTATE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. |
| 3171 | LEGGE | 664 | 12/10/1984 | MISURE STRAORDINARIE PER LA CONTINUAZIONE DI INIZIATIVE IN CORSO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA. |
| 3172 | LEGGE | 713 | 18/10/1984 | PROROGA DEL SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL QUINQUENNIO 1979 - 83. |
| 3173 | LEGGE | 702 | 19/10/1984 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) PER L'ANNO 1984. |
| 3174 | LEGGE | 855 | 18/12/1984 | INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'IRI DA DESTINARE ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO. |
| 3175 | LEGGE | 898 | 18/12/1984 | INTERVENTI PER INFORMAZIONI COMMERCIALI. |
| 3176 | LEGGE | 872 | 22/12/1984 | ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER IL 1981. |
| 3177 | LEGGE | 7 | 25/01/1985 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1984, N. 398 . |
| 3178 | LEGGE | 42 | 01/03/1985 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 901 , CONCERNENTE PROROGA DELLA VIGENZA DI TALUNI TERMINI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. |
| 3179 | LEGGE | 59 | 02/03/1985 | AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1984. |
| 3180 | LEGGE | 54 | 02/03/1985 | PROROGA DEL SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL TRIENNIO 1984 - 86. |
| 3181 | LEGGE | 110 | 09/03/1985 | UTILIZZAZIONE DELLE DISPONIBILITA' RESIDUE SUL FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE (FIO) NELL'AMBITO DEL FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO PER L'ANNO 1984. |
| 3182 | LEGGE | 95 | 19/03/1985 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE STATALI. |
| 3183 | LEGGE | 295 | 12/06/1985 | FINANZIAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER FAVORIRE, NEL TRIENNIO 1984 - 86, IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA INDUSTRIA NAVALMECCANICA, NEL QUADRO DEL RILANCIO DELLA POLITICA MARITTIMA NAZIONALE, RELATIVAMENTE AL PERIODO 1985 - 88. |
| 3184 | LEGGE | 397 | 02/08/1985 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1985, N. 223 , CONCERNENTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE. |
| 3185 | LEGGE | 441 | 08/08/1985 | DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. |
| 3186 | LEGGE | 408 | 08/08/1985 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 289 , CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALLO ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 900 MILIARDI DI LIRE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989. |
| 3187 | LEGGE | 418 | 08/08/1985 | CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA. |
| 3188 | LEGGE | 424 | 08/08/1985 | DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI GENNAIO E FEBBRAIO 1985. |
| 3189 | LEGGE | 462 | 22/08/1985 | ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL CARATTERE ARTISTICO E STORICO DELLA CITTA' DI URBINO E PER LE OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO E DI INTERESSE TURISTICO. |
| 3190 | LEGGE | 661 | 21/11/1985 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1985, N. 479 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ENTE E.U.R.. |
| 3191 | LEGGE | 750 | 20/12/1985 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1985, N. 548 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AI COMITATI NAZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. |
| 3192 | LEGGE | 777 | 24/12/1985 | DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. |
| 3193 | LEGGE | 779 | 24/12/1985 | NORME SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO. |
| 3194 | LEGGE | 768 | 24/12/1985 | AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986. |
| 3195 | LEGGE | 5 | 08/01/1986 | INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA'. |
| 3196 | LEGGE | 6 | 08/01/1986 | PROROGA DEL TRATTAMENTO MASSIMO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI DELLA COMPAGNIA DEL RAMO INDUSTRIALE E DELLA COMPAGNIA CARENANTI DEL PORTO DI GENOVA. |
| 3197 | LEGGE | 4 | 15/01/1986 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI. |
| 3198 | LEGGE | 10 | 31/01/1986 | PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986. |
| 3199 | LEGGE | 38 | 26/02/1986 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' DI CONTINGENZA. |
| 3200 | LEGGE | 43 | 28/02/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 784 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI CON LE COMUNITA' EUROPEE. |
| 3201 | LEGGE | 73 | 25/03/1986 | DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI TALI PRODOTTI. |
| 3202 | LEGGE | 84 | 25/03/1986 | ASSUNZIONE DI PERSONALE A TERMINE NELLE AZIENDE DI TRASPORTO AEREO ED ESERCENTI I SERVIZI AEROPORTUALI. |
| 3203 | LEGGE | 91 | 03/04/1986 | FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI VANCOUVER. |
| 3204 | LEGGE | 92 | 03/04/1986 | PROROGA DELLA PERMANENZA ALL'ESTERO DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA. |
| 3205 | LEGGE | 96 | 09/04/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1986, N. 24 , RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NONCHE' DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE DELLA CITTA' DI PALERMO. |
| 3206 | LEGGE | 113 | 11/04/1986 | PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE. |
| 3207 | LEGGE | 192 | 15/05/1986 | AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI MOTORIZZATI. |
| 3208 | LEGGE | 200 | 22/05/1986 | CELEBRAZIONE DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA NELLA GIORNATA DEL 2 GIUGNO 1986. |
| 3209 | LEGGE | 316 | 18/06/1986 | FINANZIAMENTO DELLE RICERCHE OCEANOGRAFICHE E DEGLI STUDI DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - IUGOSLAVO CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DEL MARE ADRIATICO. |
| 3210 | LEGGE | 440 | 31/07/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1986, N. 328, RECANTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI E DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO. |
| 3211 | LEGGE | 492 | 08/08/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 345 , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO. |
| 3212 | LEGGE | 493 | 08/08/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 346 , CONCERNENTE PROROGA DELL'ABBUONO TEMPORANEO DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI ISTITUITO DALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 313 . |
| 3213 | LEGGE | 495 | 09/08/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1986, N. 333, CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI LIRE PER IL TERZO TRIMESTRE DEL 1986, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989. |
| 3214 | LEGGE | 581 | 25/09/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1986, N. 404 , RECANTE DETERMINAZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA DIFFERITO AGLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE AL C.I.P.E. DEI PROGETTI DI CUI ALL' ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986) |
| 3215 | LEGGE | 592 | 26/09/1986 | FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA. |
| 3216 | LEGGE | 658 | 11/10/1986 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO ITALIANO PER LA CREAZIONE DI UNA CATTEDRA DI STUDI EUROPEI INTITOLATA A LUIGI EINAUDI A FAVORE DELL'UNIVERSITA' CORNELL NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. |
| 3217 | LEGGE | 707 | 25/10/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1986, N. 536 , RECANTE MISURE URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DI FIRENZE QUALE CITTA' EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 1986. |
| 3218 | LEGGE | 769 | 17/11/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 SETTEMBRE 1986, N. 572 , CONCERNENTE PROROGA DEI POTERI STRAORDINARI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 8 MARZO 1985, N. 73 , RECANTE REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI PLURISETTORIALI IN UNA O PIU' AREE SOTTOSVILUPPATE CARATTERIZZATE DA EMERGENZA ENDEMICA E DA ALTI TASSI DI MORTALITA' |
| 3219 | LEGGE | 789 | 28/11/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 1986, N. 588 , RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI. |
| 3220 | LEGGE | 877 | 13/12/1986 | INTERVENTI URGENTI PER GLI AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE. |
| 3221 | LEGGE | 875 | 19/12/1986 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1986, N. 671 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI LIRE PER IL QUARTO TRIMESTRE DEL 1986, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989. |
| 3222 | LEGGE | 911 | 22/12/1986 | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1987 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1987 - 89. |
| 3223 | LEGGE | 926 | 23/12/1986 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453 , PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA. |
| 3224 | LEGGE | 20 | 07/02/1987 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 834 , RECANTE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985 - 1986. |
| 3225 | LEGGE | 31 | 14/02/1987 | DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. |
| 3226 | LEGGE | 37 | 14/02/1987 | MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEI CICLOMOTORI E LA CLASSIFICAZIONE DEI MOTOVEICOLI NONCHE' DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI MOTOCICLI |
| 3227 | LEGGE | 84 | 16/02/1987 | INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEL POMODORO IN CRISI OCCUPAZIONALE. |
| 3228 | LEGGE | 113 | 16/03/1987 | CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA |
| 3229 | LEGGE | 417 | 09/10/1987 | DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI TALI PRODOTTI. |
| 3230 | LEGGE | 439 | 24/10/1987 | DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1987. |
| 3231 | LEGGE | 446 | 29/10/1987 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1987, N. 365 , RECANTE MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI. |
| 3232 | LEGGE | 453 | 29/10/1987 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1987, N. 380 , RECANTE INTERVENTI URGENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA. |
| 3233 | LEGGE | 525 | 24/12/1987 | AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988. |
| 3234 | LEGGE | 540 | 29/12/1987 | INDIZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE. |
| 3235 | LEGGE | 541 | 29/12/1987 | ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRISBANE DEL 1988 SUL TEMA: "IL TEMPO LIBERO E L'ERA TECNOLOGICA". |
| 3236 | LEGGE | 545 | 29/12/1987 | DISPOSIZIONI PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI. |
| 3237 | LEGGE | 45 | 26/02/1988 | PROROGA AL 31 MARZO 1988 DEL TERMINE STABILITO CON LA LEGGE 24 DICEMBRE 1987, N. 525 , PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988. |
| 3238 | LEGGE | 73 | 11/03/1988 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1988, N. 7 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 1987 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989. |
| 3239 | LEGGE | 79 | 11/03/1988 | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1988 - 90. |
| 3240 | LEGGE | 159 | 20/05/1988 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1988, N. 85 , RECANTE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER LE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 1987. |
| 3241 | LEGGE | 208 | 13/06/1988 | DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE. |
| 3242 | LEGGE | 229 | 20/06/1988 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE E ALL'ISTITUTO PER STUDI, RICERCHE E INFORMAZIONI SUL MERCATO AGRICOLO. |
| 3243 | LEGGE | 275 | 15/07/1988 | PROROGA DEL TERMINE PER IL FUNZIONAMENTO DI TALUNI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE. |
| 3244 | LEGGE | 309 | 19/07/1988 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453 , PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA. |
| 3245 | LEGGE | 319 | 25/07/1988 | RIFINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO. |
| 3246 | LEGGE | 320 | 25/07/1988 | SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. |
| 3247 | LEGGE | 326 | 01/08/1988 | BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI RESIDENTI NEL MEZZOGIORNO. |
| 3248 | LEGGE | 348 | 01/08/1988 | DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1988. |
| 3249 | LEGGE | 314 | 01/08/1988 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1988, N. 195 , RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCRUTINI ED ESAMI PER ASSICURARE LA REGOLARE CONCLUSIONE DELLO ANNO SCOLASTICO. |
| 3250 | LEGGE | 321 | 05/08/1988 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1988, N. 185 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1988, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989. |
| 3251 | LEGGE | 456 | 29/10/1988 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1988, N. 382 , RECANTE CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988. |
| 3252 | LEGGE | 492 | 12/11/1988 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1988, N. 408 , RECANTE PROROGA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I LAVORATORI ECCEDENTARI NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1977, N. 291, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 501, E PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA' COSTITUITE DALLA GEPI PER IL REIMPIEGO DEI MEDESIMI, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELEGIFICAZIONE PER GLI ENTI PREVIDENZIALI |
| 3253 | LEGGE | 493 | 12/11/1988 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1988, N. 412 , RECANTE ELEVAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE E DI CIRCOLAZIONE DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO PER L'ANNO 1988. |
| 3254 | LEGGE | 560 | 30/12/1988 | CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA. |
| 3255 | LEGGE | 44 | 10/02/1989 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1988, N. 526 , RECANTE DISPOSIZIONI PER IL DIFFERIMENTO AL 1 GENNAIO 1990 DEL TERMINE DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, NONCHE' PER ASSICURARE LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE NELL'ANNO 1989 |
| 3256 | LEGGE | 81 | 27/02/1989 | PROROGA E RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1988 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1974, N. 268 . |
| 3257 | LEGGE | 64 | 01/03/1989 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N. 553 , RECANTE FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI FRANCOFORTE 1988. |
| 3258 | LEGGE | 84 | 07/03/1989 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 3 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI CON LE COMUNITA' EUROPEE. |
| 3259 | LEGGE | 85 | 07/03/1989 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 4 , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI PORTI. |
| 3260 | LEGGE | 86 | 09/03/1989 | NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL''ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. |
| 3261 | LEGGE | 128 | 07/04/1989 | ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981. |
| 3262 | LEGGE | 131 | 12/04/1989 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 3 MILIARDI PER L'ANNO 1988 ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, MEDIANTE EMISSIONE DI MONETE CELEBRATIVE DEL IX CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA'. |
| 3263 | LEGGE | 269 | 27/07/1989 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA PER IL PROGRAMMA DI CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE. |
| 3264 | LEGGE | 274 | 28/07/1989 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL PIANO QUINQUENNALE DI ATTIVITA' 1989 - 1993. |
| 3265 | LEGGE | 281 | 28/07/1989 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989, N. 239 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1989. |
| 3266 | LEGGE | 287 | 04/08/1989 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1989, N. 240 , RECANTE NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. |
| 3267 | LEGGE | 305 | 28/08/1989 | PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. |
| 3268 | LEGGE | 303 | 28/08/1989 | PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA SECONDA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SPECIALE DI SVILUPPO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI. |
| 3269 | LEGGE | 301 | 28/08/1989 | PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA QUINTA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO. |
| 3270 | LEGGE | 344 | 20/10/1989 | RIPIANAMENTO DEL DEFICIT DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE. |
| 3271 | LEGGE | 345 | 20/10/1989 | CONTRIBUTO ITALIANO AL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER IL MEDITERRANEO PER IL BIENNIO 1988 - 1989. |
| 3272 | LEGGE | 367 | 10/11/1989 | DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1989. |
| 3273 | DECRETO LEGISLATIVO | 372 | 17/11/1989 | MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI. |
| 3274 | LEGGE | 387 | 30/11/1989 | NORME CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE. |
| 3275 | LEGGE | 408 | 22/12/1989 | CONFERIMENTO AI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI PER IL 1988. |
| 3276 | LEGGE | 423 | 30/12/1989 | AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE NEL 1990 LA "LOTTERIA DI VIAREGGIO" E SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAI DECRETI - LEGGE 1 DICEMBRE 1988, N. 515 , E 30 GENNAIO 1989, N. 26 . |
| 3277 | LEGGE | 12 | 31/01/1990 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1988, N. 172 , PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI |
| 3278 | LEGGE | 18 | 02/02/1990 | NORME CONCERNENTI LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE OGGETTO DI SOSPENSIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI (UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA). |
| 3279 | LEGGE | 51 | 19/03/1990 | AUMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 18 LUGLIO 1984, N. 342 , PER L'ACQUISIZIONE DI NAVI CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. |
| 3280 | LEGGE | 133 | 01/06/1990 | ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TECNICA PER L'ANALISI DEI MAGGIORI COSTI GRAVANTI SULLE ESPORTAZIONI ITALIANE. |
| 3281 | LEGGE | 235 | 02/08/1990 | RIFINANZIAMENTO DELLE NORME RIGUARDANTI LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA ZONA DEL VAJONT. |
| 3282 | LEGGE | 234 | 07/08/1990 | SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. |
| 3283 | LEGGE | 286 | 10/10/1990 | DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1990. |
| 3284 | LEGGE | 318 | 05/11/1990 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1990, N. 263 , CONCERNENTE IL PIANO DI INTERVENTI BILATERALI A FAVORE DEI PAESI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO. |
| 3285 | LEGGE | 334 | 19/11/1990 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 262 , RECANTE MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL SALDO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987 E 1988 E DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 1990 |
| 3286 | LEGGE | 345 | 22/11/1990 | ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1990 QUALE ANTICIPAZIONE SUL FINANZIAMENTO ORDINARIO PLURIENNALE. |
| 3287 | LEGGE | 370 | 29/11/1990 | CELEBRAZIONE DEL 750° ANNIVERSARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA. |
| 3288 | LEGGE | 402 | 22/12/1990 | PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA. |
| 3289 | LEGGE | 432 | 29/12/1990 | MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO IDROGEOLOGICO E FORESTALE NELLA REGIONE CALABRIA. |
| 3290 | LEGGE | 406 | 29/12/1990 | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1991 - 93. |
| 3291 | LEGGE | 11 | 09/01/1991 | FINANZIAMENTO DEL TREDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SETTIMO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI. |
| 3292 | LEGGE | 4 | 12/01/1991 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1990, N. 326 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI RELATIVI AL TRIENNIO 1988 - 1990. |
| 3293 | LEGGE | 34 | 30/01/1991 | POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED OPERATIVE DELLE CAPITANERIE DI PORTO E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLA MARINA MERCANTILE. |
| 3294 | LEGGE | 31 | 30/01/1991 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1990, N. 367 , RECANTE MISURE URGENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE DANNEGGIATE DALLA ECCEZIONALE SICCITA' VERIFICATASI NELL'ANNATA AGRARIA 1989 - 1990. |
| 3295 | LEGGE | 47 | 18/02/1991 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1990, N. 390, RECANTE CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI |
| 3296 | LEGGE | 66 | 27/02/1991 | NOMINA IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 1990 - 1991. |
| 3297 | LEGGE | 99 | 18/03/1991 | INTERVENTI URGENTI PER OPERE CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE "COLOMBO '92". |
| 3298 | LEGGE | 117 | 28/03/1991 | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI, NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE. |
| 3299 | LEGGE | 116 | 28/03/1991 | CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI QUINTO ORAZIO FLACCO. |
| 3300 | LEGGE | 106 | 28/03/1991 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI CONCESSI DALL'ITALIA, A TITOLO DI AIUTO, A PAESI IN VIA DI SVILUPPO. |
| 3301 | LEGGE | 111 | 04/04/1991 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35, RECANTE NORME SULLA GESTIONE TRANSITORIA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI. |
| 3302 | LEGGE | 193 | 20/06/1991 | PROVVIDENZE PER I RESTAURI DEL DUOMO DI ORVIETO E A FAVORE DELL'OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO. |
| 3303 | LEGGE | 194 | 20/06/1991 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL DUOMO DI COMO. |
| 3304 | LEGGE | 201 | 10/07/1991 | DIFFERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 (LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA). |
| 3305 | LEGGE | 214 | 19/07/1991 | DIFFERIMENTO DEL REGIME PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO. |
| 3306 | LEGGE | 315 | 02/10/1991 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI FERRARA PER LA CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE. |
| 3307 | LEGGE | 366 | 18/11/1991 | DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1991. |
| 3308 | DECRETO LEGISLATIVO | 406 | 19/12/1991 | ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/440/CEE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI. |
| 3309 | LEGGE | 433 | 31/12/1991 | DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA. |
| 3310 | LEGGE | 436 | 31/12/1991 | NORME PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AGLI OPERATORI SOCIALI TRANSITATI DALL'ENTE ITALIANO DI SERVIZIO SOCIALE NEI RUOLI DELLO STATO E DELLE REGIONI. |
| 3311 | DECRETO LEGISLATIVO | 48 | 15/01/1992 | ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 88/295/CEE IN TEMA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI PUBBLICHE FORNITURE. |
| 3312 | LEGGE | 56 | 20/01/1992 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO "GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO". |
| 3313 | LEGGE | 22 | 20/01/1992 | MISURE URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE. |
| 3314 | LEGGE | 34 | 23/01/1992 | PROROGA E RIFINANZIAMENTO DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CONCERNENTI LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DEL FRIULI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 1976. |
| 3315 | LEGGE | 186 | 07/02/1992 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO IN BRESSANONE |
| 3316 | LEGGE | 156 | 14/02/1992 | CELEBRAZIONE DEL PRIMO CENTENARIO DELL'INVENZIONE DELLA RADIO. |
| 3317 | LEGGE | 203 | 17/02/1992 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA CON SEDE A MILANO. |
| 3318 | LEGGE | 419 | 23/10/1992 | DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1992 |
| 3319 | LEGGE | 428 | 05/11/1992 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1992, N. 370, RECANTE DIFFERIMENTO DI TERMINI URGENTI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI LAVORO. |
| 3320 | LEGGE | 496 | 23/12/1992 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1992, N. 423, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1992 - 1993. |
| 3321 | LEGGE | 497 | 23/12/1992 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1992, N. 426, RECANTE INTERVENTI URGENTI NELLE REGIONI TOSCANA, PIEMONTE E SARDEGNA, COLPITE DA VIOLENTI NUBIFRAGI NEI MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE 1992. |
| 3322 | LEGGE | 499 | 23/12/1992 | RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI, DI CUI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1988, N. 172, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. |
| 3323 | LEGGE | 32 | 17/02/1993 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 485, RECANTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. |
| 3324 | LEGGE | 62 | 17/03/1993 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1993, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSONALE DI ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETA' PER AZIONI, COMANDATO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. |
| 3325 | LEGGE | 184 | 12/06/1993 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1993, N. 108, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE) PER IL PERIODO DI PRESIDENZA ITALIANA |
| 3326 | LEGGE | 218 | 09/07/1993 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1993, N. 165, RECANTE MISURE URGENTI PER LA GALLERIA DEGLI UFFIZI, IL CORRIDOIO VASARIANO E L'ACCADEMIA DEI GEORGOFILI IN FIRENZE. |
| 3327 | LEGGE | 221 | 13/07/1993 | MISURE URGENTI PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE. |
| 3328 | LEGGE | 436 | 02/11/1993 | DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI AREE METROPOLITANE E DI ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE. |
| 3329 | LEGGE | 446 | 08/11/1993 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 355, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DA PESCA PER IL 1993. |
| 3330 | LEGGE | 445 | 09/11/1993 | DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1993. |
| 3331 | DECRETO LEGISLATIVO | 479 | 10/11/1993 | NORME CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 1993, N. 40, RECANTE REVISIONE DEI CONTROLLI DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI. |
| 3332 | LEGGE | 500 | 03/12/1993 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE TRE MILIARDI PER L'ANNO 1993 ALL'UNIVERSITA' DI PISA, MEDIANTE EMISSIONE DI MONETE CELEBRATIVE DEL 650 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ATENEO. |
| 3333 | LEGGE | 491 | 04/12/1993 | RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI. |
| 3334 | LEGGE | 531 | 20/12/1993 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1993, N. 444, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RIASSETTO DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI. |
| 3335 | LEGGE | 539 | 24/12/1993 | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1994 - 1996. |
| 3336 | LEGGE | 21 | 14/01/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 1993, N. 465, RECANTE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVI CONTRIBUTIVI. |
| 3337 | LEGGE | 46 | 17/01/1994 | ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. |
| 3338 | LEGGE | 51 | 20/01/1994 | FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INDAGINI SULL'AREA ARCHEOLOGICA DI PIAZZA DELLA MINERVA IN ROMA. |
| 3339 | LEGGE | 56 | 26/01/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1993, N. 478, RECANTE PROROGA DI TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE. |
| 3340 | LEGGE | 68 | 28/01/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1994, N. 42, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 27 MARZO 1994. |
| 3341 | LEGGE | 145 | 17/02/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1994, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE). |
| 3342 | LEGGE | 150 | 17/02/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1994, N. 17, RECANTE PROROGA DEL COMANDO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETA' PER AZIONI. |
| 3343 | LEGGE | 126 | 22/02/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 556, RECANTE ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI E DELL'INIZIATIVA CENTRO - EUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE) |
| 3344 | LEGGE | 426 | 27/06/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 310, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI NELLA CITTA' DI NAPOLI PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G7. |
| 3345 | LEGGE | 445 | 15/07/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 295, RECANTE ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI LE CATEGORIE DI DOCUMENTI DA SOTTRARRE ALL'ACCESSO. |
| 3346 | LEGGE | 456 | 22/07/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 304, RECANTE PROROGA DEL TERMINE RELATIVO ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. |
| 3347 | LEGGE | 470 | 25/07/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 323, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CAMPAGNA LATTIERO - CASEARIA 1994 - 1995. |
| 3348 | LEGGE | 504 | 08/08/1994 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1994, N. 424, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA. |
| 3349 | LEGGE | 554 | 23/09/1994 | DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1994. |
| 3350 | LEGGE | 63 | 08/03/1995 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 7 GENNAIO 1995, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE |
| 3351 | LEGGE | 93 | 22/03/1995 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994. |
| 3352 | LEGGE | 102 | 05/04/1995 | DISCIPLINA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 90, NON CONVERTITO IN LEGGE. |
| 3353 | LEGGE | 153 | 24/04/1995 | ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DELL'ONU. |
| 3354 | LEGGE | 169 | 15/05/1995 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1995, N. 72, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA PRIMAVERA DEL 1995. |
| 3355 | LEGGE | 229 | 25/05/1995 | ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA). |
| 3356 | LEGGE | 231 | 25/05/1995 | NORME PER LA CELEBRAZIONE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'IMPERATORE FEDERICO II DI SVEVIA. |
| 3357 | LEGGE | 216 | 02/06/1995 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995, N. 101, RECANTE NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. |
| 3358 | LEGGE | 234 | 08/06/1995 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 117, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI MEZZI E TRASPORTI ECCEZIONALI, NONCHE' DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEL CONSORZIO DEL CANALE NAVIGABILE MILANO - CREMONA - PO E LA MANUTENZIONE STRADALE DEL SETTORE APPENNINICO. |
| 3359 | LEGGE | 235 | 21/06/1995 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 118, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI. |
| 3360 | LEGGE | 408 | 03/10/1995 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1995, N. 325, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI RELATIVI ALLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE PER L'ANNO 1995. |
| 3361 | LEGGE | 436 | 27/10/1995 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 359, RECANTE DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ORDINAMENTI FINANZIARI E CONTABILI. |
| 3362 | LEGGE | 465 | 06/11/1995 | PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. |
| 3363 | LEGGE | 538 | 19/12/1995 | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 499, PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI. |
| 3364 | LEGGE | 551 | 28/12/1995 | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1996 - 1998. |
Allegato 1
| 3365 | LEGGE | 73 | 22/02/1996 | PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO URUGUAY ROUND SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE. |
| 3366 | LEGGE | 96 | 28/02/1996 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1996, N. 13, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI NELLE CITTA' DI TORINO E FIRENZE PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL CONSIGLIO EUROPEO. |
| 3367 | LEGGE | 369 | 08/07/1996 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 275, RECANTE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI UNA ANTICIPAZIONE SUI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1996. |
| 3368 | LEGGE | 365 | 11/07/1996 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 254, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPLICAZIONE STABILITO DALL'ARTICOLO 57, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI. |
| 3369 | LEGGE | 403 | 30/07/1996 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 11 GIUGNO 1996, N. 314, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMISSIONE DI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE |
| 3370 | LEGGE | 121 | 09/05/1997 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1997, N. 49, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA |