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Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Art. 2

Articolo 2

1. L'Organizzazione e' incaricata dei seguenti compiti:
(a) formulare e approvare piani dettagliati di armonizzazione e integrazione dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea delle Parti contraenti, e in particolare dei sistemi di navigazione a terra e a bordo, per realizzare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(b) coordinare i piani di attuazione delle Parti contraenti per garantire la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione dei traffico aereo;
(o) esaminare e coordinare per conto delle Parti contraenti le questioni relative al campo della navigazione aerea poste allo studio dalla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO) e da altre organizzazioni internazionali che si occupano di aviazione civile e coordinare e presentare emendamenti o proposte a tali organismi;
(d) definire, concepire, mettere a punto, convalidare e organizzare la realizzazione di un sistema europeo uniforme di gestione dei traffico aereo;
(e) mettere a punto e avvalersi di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo in seno ad un centro internazionale comune nei quadro dei punto (d) che precede;
(f) mettere a punto, adottare, e mantenere aggiornate norme, specifiche e prassi comuni per i sistemi e i servizi di gestione della navigazione aerea;
(g) definire e approvare le procedure in vista dell'adozione di una strategia di acquisizione in comune di sistemi e strutture di navigazione aerea;
(h) coordinare i programmi di ricerca e sviluppo delle Parti contraenti relativi a nuove tecniche nel campo della navigazione aerea, raccogliere e diffonderne i risultati, promuovere ed eseguire in comune studi, prove e ricerche applicate, nonche' lo sviluppo tecnico del settore;
(i) istituire un meccanismo indipendente di verifica delle prestazioni che riguardi tutti gli aspetti della gestione del traffico aereo, e, in particolare, la formulazione della politica generale e la pianificazione, la gestione della sicurezza negli aeroporti e loro dintorni e nello spazio aereo, nonche' gli aspetti economici e finanziari dei servizi resi e fissare obiettivi relativi a tutti questi aspetti;
(j) esaminare e promuovere i provvedimenti atti ad incrementare l'efficacia e la convenienza economica nel campo della navigazione aerea;
definire e approvare criteri, procedure e metodi comuni per garantire un'efficienza e una qualita' ottimali dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea;
(l) mettere a punto delle proposte per l'armonizzazione dei regolamenti europei
che disciplinano i servizi di navigazione aerea;
(m) favorire il conseguimento di una maggior efficienza e flessibilita' nell'utilizzo dello spazio aereo da parte degli utenti civili e militari;
(n) elaborare e approvare politiche coordinate o comuni per migliorare la gestione del traffico aereo negli aeroporti e loro dintorni;
(o) definire e sostenere criteri comuni di selezione e politiche comuni di formazione, di abilitazione e di verifica delle capacita' professionali del personale addetto ai servizi di navigazione aerea; (p) definire, porre in essere e assicurare l'esercizio degli elementi dei futuri sistemi europei comuni che le siano affidati dalle Parti contraenti;
(q) fissare, fatturare e riscuotere i canoni di rotta per conto delle Parti contraenti che aderiscono al sistema comune di canoni di rotta, alle condizioni di cui all'Allegato IV;
(r) istituire e rendere operativo un meccanismo che consenta lo sviluppo e l'armonizzazione a livello multilaterale della regolamentazione in materia di sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo;
(s) svolgere ogni altro compito rientrante nei principi e negli obiettivi della presente
Convenzione.
2. Su richiesta di una o piu' Parti contraenti e sulla base di uno o piu' accordi speciali conclusi fra l'Organizzazione e le Parti contraenti interessate, l'Organizzazione puo':
(a) assistere tali Parti contraenti nella pianificazione, specificazione e creazione di sistemi e servizi di navigazione aerea;
(b) fornire ed esercire, in tutto o in parte, servizi e strutture di navigazione aerea per conto di tali Parti contraenti;
(c) assistere tali Parti contraenti nella determinazione, fatturazione e riscossione dei canoni da queste applicati agli utenti dei servizi di navigazione aerea e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Allegato IV alla presente Convenzione.
3. L'Organizzazione puo':
(a) concludere accordi speciali con Parti non contraenti interessate a partecipare all'esecuzione dei compiti previsti dall'Articolo 2.1;
(b) su richiesta di Parti non contraenti o di altre organizzazioni internazionali, svolgere per loro conto qualsiasi altro compito previsto dal presente Articolo, sulla base di accordi speciali conclusi tra l'Organizzazione e le Parti interessate.
4. Nella misura del possibile, l'Organizzazione garantisce la separazione tra l'esercizio delle sue funzioni di prestazione di servizi, in particolare di quelle di cui agli Articoli 2.1 (e), 2.1 (g). 2.1 (p), 2.1 (q), 2.2 e 2.3 (b), e l'esercizio delle sue funzioni normative.
5. Per rendere piu' agevole l'esecuzione dei suoi compiti, l'Organizzazione puo', su decisione dell'Assemblea Generale, istituire delle imprese rette da statuti specifici disciplinati dal diritto pubblico internazionale o dal diritto nazionale di una Parte contraente, ovvero assumere una partecipazione di maggioranza in tali imprese.