Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Art. 8
Articolo 8
1. Le decisioni riguardanti le Parti contraenti, prese dall'Assemblea Generale in particolare sulla base dell'Articolo 1.2.(a) e del primo comma dell'Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(b) e dell'Articolo 7.1, richiedono la maggioranza dei voti espressi, purche' tale maggioranza rappresenti almeno i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall'Articolo 11, e almeno i tre quarti delle Parti contraenti votanti.
Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agii Articoli 2.1(i), (p), (r) e (s), 2.5, 6.1(a), 6.1(c), 6.1(d), 6.2. 6.3(b), 7.2(d), 7.2(j), 7.2(k), 7.3, 7.6 e 7.7, 12, 13.2 e 13.3.
Questa regola vale inoltre per le decisioni prese in applicazione dell'Articolo 3 dell'Allegato II. Nei casi di determinazione dei tassi unitari, delle tariffe e delle condizioni di applicazione del sistema di canoni di rotta di cui all'Articolo 3(c) dell'Allegato IV, la decisione non si applica alla Parte contraente che abbia votato contro la decisione stessa e che abbia deciso in tal senso. In tal caso, la Parte contraente in questione e' tenuta a presentare un documento di spiegazione dei motivi della sua decisione e non puo' rimettere in discussione la politica comune, quale definita dall'Articolo 6.2.
2. Le decisioni riguardanti l'Agenzia adottate dall'Assemblea Generale, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(a) e (c) e dei primo comma dell'Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(b) e (c), richiedono la maggioranza dei voti espressi, purche' tale maggioranza rappresenti piu' della meta' dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall'Articolo 11, e piu' della meta' delle Parti contraenti votanti.
Per questioni di particolare importanza, e quando lo richieda almeno un terzo delle Parti contraenti aventi diritto di voto, la maggioranza deve rappresentare almeno i tre quarti dei voti espressi anziche' la meta'.
Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agli Articoli 6.1(b), 6.3(a), 7.2(a), 7.2(b), 7.2(c), 7.2 (e), 7.2(f), 72(g), 7.2(h), 7.2(i), 720) e 7.2(m), 9.2 e 10.2.
Tuttavia, le decisioni sono prese all'unanimita' dei voti espressi per quanto riguarda le domande di adesione all'Organizzazione di cui all'Articolo 39, eventuali modifiche all'Allegato il, salvo il caso previsto all'Articolo 3.2(b), e all'Allegato IV, e le condizioni di recesso o di adesione di cui agli Articoli 36.4, 36.5, 38.3 e 38.4).
4. Le decisioni assunte dall'Assemblea generale e dal Consiglio sono vincolanti per le Parti contraenti e per l'Agenzia, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 9.
1. Le decisioni riguardanti le Parti contraenti, prese dall'Assemblea Generale in particolare sulla base dell'Articolo 1.2.(a) e del primo comma dell'Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(b) e dell'Articolo 7.1, richiedono la maggioranza dei voti espressi, purche' tale maggioranza rappresenti almeno i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall'Articolo 11, e almeno i tre quarti delle Parti contraenti votanti.
Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agii Articoli 2.1(i), (p), (r) e (s), 2.5, 6.1(a), 6.1(c), 6.1(d), 6.2. 6.3(b), 7.2(d), 7.2(j), 7.2(k), 7.3, 7.6 e 7.7, 12, 13.2 e 13.3.
Questa regola vale inoltre per le decisioni prese in applicazione dell'Articolo 3 dell'Allegato II. Nei casi di determinazione dei tassi unitari, delle tariffe e delle condizioni di applicazione del sistema di canoni di rotta di cui all'Articolo 3(c) dell'Allegato IV, la decisione non si applica alla Parte contraente che abbia votato contro la decisione stessa e che abbia deciso in tal senso. In tal caso, la Parte contraente in questione e' tenuta a presentare un documento di spiegazione dei motivi della sua decisione e non puo' rimettere in discussione la politica comune, quale definita dall'Articolo 6.2.
2. Le decisioni riguardanti l'Agenzia adottate dall'Assemblea Generale, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(a) e (c) e dei primo comma dell'Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(b) e (c), richiedono la maggioranza dei voti espressi, purche' tale maggioranza rappresenti piu' della meta' dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall'Articolo 11, e piu' della meta' delle Parti contraenti votanti.
Per questioni di particolare importanza, e quando lo richieda almeno un terzo delle Parti contraenti aventi diritto di voto, la maggioranza deve rappresentare almeno i tre quarti dei voti espressi anziche' la meta'.
Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agli Articoli 6.1(b), 6.3(a), 7.2(a), 7.2(b), 7.2(c), 7.2 (e), 7.2(f), 72(g), 7.2(h), 7.2(i), 720) e 7.2(m), 9.2 e 10.2.
Tuttavia, le decisioni sono prese all'unanimita' dei voti espressi per quanto riguarda le domande di adesione all'Organizzazione di cui all'Articolo 39, eventuali modifiche all'Allegato il, salvo il caso previsto all'Articolo 3.2(b), e all'Allegato IV, e le condizioni di recesso o di adesione di cui agli Articoli 36.4, 36.5, 38.3 e 38.4).
4. Le decisioni assunte dall'Assemblea generale e dal Consiglio sono vincolanti per le Parti contraenti e per l'Agenzia, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 9.