Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.
Art. 13
ARTICOLO 13
Esportazione dei film
Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sara' normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilita' di sfruttamento.
Esportazione dei film
Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sara' normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilita' di sfruttamento.