Riordino del Consiglio universitario nazionale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Composizione)
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
b) otto studenti di differenti facolta' eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;
c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle universita';
d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI);
e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facolta';
f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle universita'.
2. La mancata elezione o designazione di uno o piu' membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidita' della costituzione dell'organo.
3. Il presidente del CUN e' eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.
4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, puo' partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.
5. Il CUN disciplina con norme interne le modalita' del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.
6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni.
I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per piu' di due volte.
I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per piu' di due volte.
7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato.
8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.
9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo e' attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente.
10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalita' definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si puo' utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identita' dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Competenze
1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle universita';
c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della citata legge n. 127 del 1997;
g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle universita' e delle universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza e' di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.
4. Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori ((. . .)). Il parere e' reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita' approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformita' dal parere stesso.
5. In relazione a questioni di particolare complessita' o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, puo' acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240))
Art. 4.
(Norme transitorie e finali)
1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
2. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di meta' delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6.
Qualora il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per sei anni ai sensi del presente comma e' arrotondato all'unita' superiore.
Qualora il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per sei anni ai sensi del presente comma e' arrotondato all'unita' superiore.
3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.
4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 5.
(Abrogazioni. Modifica all'articolo 89 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)
1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Nell'articolo 89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: "o direttore d'Istituto, preside di Facolta' o Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "o direttore di Istituzione universitaria".
Note all' :
- Per l' si veda la nota all'art. 2.
- L' (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), pubbliata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274, il cui comma 9 e' allegato dalla presente legge, recava:
«Art. 10. - Consiglio universitario nazionale».
- Si riporta il testo all' (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283, come modificato dalla presente legge:
«Art. 89. - Le punizioni, di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:
a) grave insubordinazione;
b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
c) abituale irregolarita' di condotta;
d) atti in genere, che comunque ledano la dignita' o l'onore del professore.
La punizione di cui al n. 2) importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianita' per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non puo' per 10 anni solari essere nominato rettore di Universita' o direttore di Istituzione universitaria.
Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.
La Corte di disciplina e' costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.
Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.
All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 2006
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli