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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.

Art. 7

Art. 7.
Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente;
b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.