Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.
Art. 21
Art. 21.
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.