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Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

Art. 9

Art. 9.
Segretezza
Sino alla determinazione di un Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica di Indonesia, saranno applicate le seguenti regole:
(a) le Parti si impegnano a proteggere le informazioni classificate alle quali possono accedere nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa conformemente alle proprie leggi e ai regolamenti nazionali;
(b) le informazioni e gli impianti classificati vengono forniti solo attraverso canali ufficiali o tramite canali concordati dagli uffici di sicurezza delle Parti designate, queste informazioni e questi impianti sono etichettati con l'indicazione del livello di classificazione e dello Stato di origine, come segue:





(c) Tutti gli impianti e le informazioni ricevute nell'ambito del
presente Memorandum d'Intesa non saranno trasferite, rivelate o rilasciate, direttamente o indirettamente, su base temporanea o permanente, a terzi o a persone non autorizzate o a entita' senza un precedente consenso scritto della Parte originante.