Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2004
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2003, N. 356
All'articolo 1:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003 »;
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2003, N. 356
All'articolo 1:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003 »;
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».