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Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004).

Art. 1.

1. E' abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sara' definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale. ((Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003)).
((1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))