Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.
Art. 7
Articolo 7
I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o albanesi, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o albanese. Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi.
Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorita' competenti.
I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o albanesi, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o albanese. Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi.
Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorita' competenti.